N. 153 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2011
Ordinanza del 21 gennaio 2011 emessa dal G.U.P. del tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Quaglia Daniele ed altri. Ordinamento militare - Abrogazione con decreto legislativo del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) - Privazione della copertura sanzionatoria del divieto di associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare - Mancanza di una valida delega - Contrasto con il principio della riserva di legge. - Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1, n. 297. - Costituzione, artt. 18, 25 e 76. In subordine: Legge e atti equiparati - Semplificazione della legislazione - Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative statali delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore - Mancanza di una valida delega per genericita' dei principi e criteri direttivi e assenza di indicazione di oggetti definiti. - Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, commi 14 e 14-ter. - Costituzione, art. 76. In subordine: Legge e atti equiparati - Semplificazione della legislazione - Delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative statali delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore - Abrogazione con decreto legislativo del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) - Mancanza di una valida delega - Contrasto con il principio della riserva di legge. - Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1, n. 297. - Costituzione, art. 76.(GU n.29 del 6-7-2011 )
IL TRIBUNALE Il Giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Elena Rossi. Letti gli atti del procedimento penale a carico di Quaglia Daniele, Bortotto Sergio, Gallina Paolo, Zorzi Dino, Merotto Giuliana e Zambon Danilo, nei confronti dei quali il Pubblico Ministero ha chiesto il rinvio a giudizio in relazione al reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 c.p. e 1 d.lgs. n. 43/1948, in riferimento alla formazione del corpo paramilitare denominato «Polista Veneta», dotata di un inquadramento e ordinamento gerarchico interno in tutto analogo a quello militare; Rilevato che all'udienza preliminare del 14 dicembre 2010 le difese hanno chiesto la pronuncia di immediato proscioglimento per intervenuta abrogazione del reato per effetto dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010; Rilevato che il Pubblico Ministero ha proposto istanza affinche' venga sollevata una questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 2268 dei decreto legislativo n. 66/10 nella parte in cui ha abrogato l'intero decreto legislativo n. 43/48; Rilevato che il procedimento e' stato rinviato alla data odierna, anche con fissazione di un termine per il deposito di memorie in ordine alla questione di illegittimita' costituzionale sollevata; Rilevato che all'odierna udienza le parti si sono riportate alle istanze formulate alla scorsa udienza e alle deduzioni contenute nelle memorie depositate; Ritenuto che l'art. 2268 del decreto legislativo n. 66/10 nella parte in cui ha abrogato l'intero decreto legislativo n. 43/48 sia in contrasto con gli artt. 76, 18 e 25 Cost., con conseguente fondatezza e rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale; Osserva Il decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare, e' entrato in vigore il 9 ottobre 2010 e trova la sua legittimazione nella legge delega del 28 novembre 2005, n. 246, cosi' come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. La legge delega per la «semplificazione e il riassetto normativo» n. 246/05 all'art. 14, comma 14, delega il Governo ad individuare le disposizioni antecedenti al primo gennaio 1970 la cui permanenza in vigore e' ritenuta indispensabile e, al comma 14-quater ad adottare decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa di disposizioni, anche posteriori al primo gennaio 1970, che siano state oggetto di abrogazione tacita o implicita, oppure che abbiano esaurito la loro funzione, siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete. Stabilisce, inoltre, al comma 14-ter, che decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate. In attuazione di tale legge, il primo dicembre 2009 e' stato emanato il decreto legislativo n. 179, con il quale si e' provveduto ad individuare una serie di leggi anteriori al 1970 che devono rimanere in vigore in quanto indispensabili. Tra queste e' stato espressamente indicato il decreto legislativo n. 43/1948. Il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, che vieta le associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, e' invece stato abrogato dall'art. 2268, comma 297, del decreto legislativo n. 66/10. Tale abrogazione non era possibile in quanto il d.lgs. n. 43/1948 era stato espressamente fatto salvo dal d.lgs. n. 179/2009 del primo gennaio 2009. II decreto legislativo n. 66/2010, il 9 ottobre 2010 e' entrato in vigore, senza essere stato rettificato sul punto, nonostante le dichiarazioni rese in tal senso dal Ministero della Difesa, con la naturale conseguenza dell'abolitio criminis sul processo in corso. E' necessario precisare che in data 16 dicembre 2010 e' entrato in vigore il decreto legislativo n. 213 del 13 dicembre 2010 che ha modificato e integrato il decreto legislativo del primo dicembre 2009 disponendo che dall'Allegato il di detto decreto vengano espunte varie disposizioni legislative statali e in particolare, al n.1001 dell'elenco, il decreto legislativo n.43/48. Detto ultimo decreto dava attuazione al principio di cui all'art.18, il comma Cost., che dice espressamente che «sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare». II divieto di costituire associazioni paramilitari con fini, anche indirettamente, politici nasce dall'esigenza che il regolare svolgimento delle libere istituzioni non venga compromesso da metodi violenti o dall'inquadramento in gerarchie militari. Non possono ammettersi associazioni con struttura militare che realizzino un modello organizzativo gerarchico simile a quello statale, in grado di infondere un analogo sentimento di timore, derivante dal potenziale uso della forza, ma con finalita' politiche antidemocratiche perseguite con la lotta violenta. II d.lgs. n. 66/2010 abroga espressamente il decreto che sanzionava penalmente coloro i quali promuovono, organizzano, dirigono o aderiscono ad associazioni paramilitari, ma non lo sostituisce con altre disposizioni facendo cosi' mancare sul punto una disciplina costituzionalmente necessaria a salvaguardia di valori e liberta' costituzionali. E' noto il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che vieta alla Corte di pronunciare sentenze che estendano l'ambito di applicazione di una norma incriminatrice o comunque accrescano l'area del penalmente rilevante in quanto la Corte costituzionale con le sue decisioni non puo' introdurre nuovi reati, ne' ampliare figure di reato gia' esistenti, perche' andrebbe, cosi', a invadere il campo riservato dall'art. 25, comma 2, Cost. al legislatore. Violazione della riserva di legge si avrebbe anche nel caso di sindacato di legittimita' di una norma che abbia abrogato una incriminazione o l'abbia trasformata in illecito amministrativo, facendo rivivere la figura di reato abolita o depenalizzata dal legislatore. La Corte costituzionale ha, infatti, precisato che la violazione della riserva di legge penale preclude anche quelle censure per violazione dell'art. 76 Cost., fondate sia sull'insufficiente specificazione dei principi e criteri direttivi della legge delega, sia sull'arbitraria o scorretta attuazione della delega da parte dell'esecutivo (C. Cost. n.161/04). Si osserva, pero', che se vero che il sindacato della Corte puo' essere limitato dal principio della riserva di legge nell'ipotesi di un cattivo esercizio in concreto da parte dei Governo della funzione legislativa conferitagli ex art. 76 Cost. dalle Camere, e' anche vero che il controllo di legittimita' costituzionale delle norme primarie non puo' essere negato quando vi sia una scelta del legislatore delegato che esuli completamente dalla delega ricevuta. Ed allora il principio della riserva di legge in materia penale non impedisce il vaglio di costituzionalita' in presenza di un eccesso di delega in quanto la violazione della riserva di legge e' gia' stato posto in essere dall'esecutivo, che ha violato il monopolio parlamentare nelle scelte penali. Nel caso in cui si abbia un'abrogazione in assenza di delega, il principio di legalita' costituzionale, secondo cui la legge ordinaria non puo' esprimere norme contrarie alle norme di rango costituzionale, con conseguente annullamento da parte della Corte costituzionale, non viene limitato dal principio della riserva di legge in materia penale. La Corte non effettuerebbe autonome scelte punitive ma si limiterebbe a garantire l'osservanza del precetto costituzionale che altrimenti rimarrebbe privo di supporto sanzionatorio. Nel caso di specie sussiste una violazione dell'art.76 della Costituzione in quanto l'abrogazione del decreto legislativo n.43/48 e' avvenuta in mancanza di una espressa delega legislativa in tal senso al Governo in quanto la legge delegante non conteneva l'indicazione dell'abrogazione. II Governo legislatore ha violato i limiti della delega andando ad abrogare il delitto che vieta la costituzione di associazioni di carattere militare che non era oggetto di delega: la materia oggetto di delega, l'ordinamento militare, seppur connessa all'incriminazione abrogata non e' sufficiente per affermare la conformita' alla legge delega. Profili di illegittimita' costituzionale sussistono anche in relazione all'art.14, comma 14 e dell'art.14-ter, legge 246/05 cosi' come modificata dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, per contrasto con l'art.76 Cost. il quale stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e oggetti definiti. Orbene nel caso di specie la legge delega non indica il settore nel quale il Governo e' delegato a esercitare la funzione legislativa limitandosi a indicare una totale abrogazione di norme anteriori a una data, senza distinzione di materie, lasciando al Governo il potere di decidere quali norme lasciare in vigore e trasferendogli il potere di legiferare senza alcuna limitazione in assenza di quei criteri e principi direttivi necessari ai sensi dell'art.76 Cost. Infatti, oltre a prevedere che non devono essere mantenute in vigore le norme gia' abrogate, quelle prive di effetto od obsolete, nella lettura della legge non e' dato riscontrare nessun criterio idoneo a indirizzare la scelta del legislatore delegato circa l'individuazione delle norme da mantenere in vita lasciandogli in tal modo totale discrezionalita' in violazione dell'art.76 Cost. A dimostrazione della fondatezza di tale affermazione e' sufficiente ricordare come il Governo nel decreto legislativo n. 179/09 ha individuato, all'Allegato 1, il decreto legislativo n.43/48 come norma indispensabile e successivamente, in data 13 dicembre 2010, oltre il termine previsto dall'art. 14, legge 246/05, con il decreto legislativo n. 213, Governo ha espunto dall'Allegato 1 proprio il decreto legislativo n.43/48, quando tale eliminazione non era possibile stante l'avvenuta abrogazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/10. Ne' e' possibile ritenere che l'art.14, comma quater, consentisse l'abrogazione del reato di divieto di associazione militare in quanto non certo norma che ha esaurito la sua funzione, essendo attuativa di un precetto costituzionale, ne' obsoleta in quanto sempre attuale e' la tutela del metodo democratico tutelato dalla costituzione. La questione e' rilevante in quanto se il decreto legislativo n. 66/2010 e la legge delega fossero legittimi questo Giudice dovrebbe pronunciare sentenza di non luogo a procedere perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato mentre, in caso contrario, il procedimento dovrebbe continuare.
P.Q.M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'artt. 76, 18 e 25 Cost. dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 nella parte in cui al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge. Dichiara, in via subordinata, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'art. 76 Cost. dell'art. 14, comma 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005 per genericita' dei principi e criteri direttivi e per l'assenza di indicazione di oggetti definiti e, per l'effetto, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte in cui al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge. Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che l'ordinanza, di cui e' data lettura in udienza alla presenza delle parti, sia integralmente notificata e comunicata alle parti non presenti e che sia altresi' notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Treviso, addi' 21 gennaio 2011 II Giudice: Rossi