N. 153 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 2011

Ordinanza del 21 gennaio 2011 emessa  dal  G.U.P.  del  tribunale  di
Treviso nel procedimento penale a carico di Quaglia Daniele ed altri. 
 
Ordinamento  militare  -  Abrogazione  con  decreto  legislativo  del
  decreto  legislativo  14  febbraio  1948,  n.  43  (Divieto   delle
  associazioni di carattere militare) -  Privazione  della  copertura
  sanzionatoria del divieto  di  associazioni  che  perseguono  scopi
  politici mediante organizzazioni di carattere militare  -  Mancanza
  di una valida delega - Contrasto con il principio della riserva  di
  legge. 
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268,  comma  1,  n.
  297. 
- Costituzione, artt. 18, 25 e 76. 
In subordine:  Legge  e  atti  equiparati  -  Semplificazione   della
  legislazione  -  Delega  al  Governo  per  l'adozione  di   decreti
  legislativi che individuino  le  disposizioni  legislative  statali
  delle quali si ritiene indispensabile la  permanenza  in  vigore  -
  Mancanza di una  valida  delega  per  genericita'  dei  principi  e
  criteri direttivi e assenza di indicazione di oggetti definiti. 
- Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, commi 14 e 14-ter. 
- Costituzione, art. 76. 
In subordine:  Legge  e  atti  equiparati  -  Semplificazione   della
  legislazione  -  Delega  al  Governo  per  l'adozione  di   decreti
  legislativi che individuino  le  disposizioni  legislative  statali
  delle quali si ritiene indispensabile la  permanenza  in  vigore  -
  Abrogazione con decreto  legislativo  del  decreto  legislativo  14
  febbraio 1948, n.  43  (Divieto  delle  associazioni  di  carattere
  militare) - Mancanza di  una  valida  delega  -  Contrasto  con  il
  principio della riserva di legge. 
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268,  comma  1,  n.
  297. 
- Costituzione, art. 76. 
(GU n.29 del 6-7-2011 )
 
                             IL TRIBUNALE 
 
    Il Giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Elena Rossi. 
    Letti gli atti  del  procedimento  penale  a  carico  di  Quaglia
Daniele, Bortotto Sergio, Gallina Paolo, Zorzi Dino, Merotto Giuliana
e Zambon Danilo, nei confronti dei quali  il  Pubblico  Ministero  ha
chiesto il rinvio a giudizio in relazione al reato di cui agli  artt.
110, 112 n. 1 c.p.  e  1  d.lgs.  n.  43/1948,  in  riferimento  alla
formazione del corpo paramilitare denominato «Polista Veneta», dotata
di un inquadramento e ordinamento gerarchico interno in tutto analogo
a quello militare; 
    Rilevato che all'udienza preliminare  del  14  dicembre  2010  le
difese hanno chiesto la pronuncia di  immediato  proscioglimento  per
intervenuta abrogazione del reato  per  effetto  dell'art.  2268  del
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010; 
    Rilevato che il Pubblico Ministero ha proposto istanza  affinche'
venga sollevata una questione di  legittimita'  costituzionale  della
norma di cui all'art. 2268 dei decreto  legislativo  n.  66/10  nella
parte in cui ha abrogato l'intero decreto legislativo n. 43/48; 
    Rilevato che il procedimento e' stato rinviato alla data odierna,
anche con fissazione di un termine per  il  deposito  di  memorie  in
ordine alla questione di illegittimita' costituzionale sollevata; 
    Rilevato che all'odierna udienza le parti si sono riportate  alle
istanze formulate alla scorsa  udienza  e  alle  deduzioni  contenute
nelle memorie depositate; 
    Ritenuto che l'art. 2268 del decreto legislativo n.  66/10  nella
parte in cui ha abrogato l'intero decreto legislativo n. 43/48 sia in
contrasto con gli artt. 76, 18 e 25 Cost., con conseguente fondatezza
e rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale; 
 
                               Osserva 
 
    Il decreto legislativo n. 66 del  2010,  Codice  dell'ordinamento
militare, e' entrato in vigore il 9  ottobre  2010  e  trova  la  sua
legittimazione nella legge delega del 28 novembre 2005, n. 246, cosi'
come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. 
    La legge delega per la «semplificazione e il riassetto normativo»
n. 246/05 all'art. 14, comma 14, delega il Governo ad individuare  le
disposizioni antecedenti al primo gennaio 1970 la cui  permanenza  in
vigore e' ritenuta indispensabile e, al comma 14-quater  ad  adottare
decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa  di  disposizioni,
anche posteriori al primo gennaio 1970, che siano  state  oggetto  di
abrogazione tacita o implicita, oppure che abbiano esaurito  la  loro
funzione, siano  prive  di  effettivo  contenuto  normativo  o  siano
comunque obsolete. 
    Stabilisce, inoltre, al comma 14-ter, che decorso un  anno  dalla
scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del  maggior  termine
previsto dall'ultimo periodo del  comma  22,  tutte  le  disposizioni
legislative statali non comprese nei decreti legislativi  di  cui  al
comma 14, anche se  modificate  con  provvedimenti  successivi,  sono
abrogate. 
    In attuazione di tale legge, il  primo  dicembre  2009  e'  stato
emanato il decreto legislativo n. 179, con il quale si e'  provveduto
ad individuare una serie  di  leggi  anteriori  al  1970  che  devono
rimanere in vigore in quanto indispensabili. 
    Tra queste e' stato espressamente indicato il decreto legislativo
n. 43/1948. 
    Il decreto legislativo 14 febbraio 1948,  n.  43,  che  vieta  le
associazioni  di  carattere  militare,  le  quali  perseguono,  anche
indirettamente, scopi politici, e' invece  stato  abrogato  dall'art.
2268, comma 297, del decreto legislativo n. 66/10. 
    Tale abrogazione non era possibile in quanto il d.lgs. n. 43/1948
era stato espressamente fatto salvo dal d.lgs. n. 179/2009 del  primo
gennaio 2009. 
    II decreto legislativo n. 66/2010, il 9 ottobre 2010  e'  entrato
in vigore, senza essere stato rettificato sul  punto,  nonostante  le
dichiarazioni rese in tal senso dal Ministero della  Difesa,  con  la
naturale conseguenza dell'abolitio criminis sul processo in corso. 
    E' necessario precisare che in data 16 dicembre 2010  e'  entrato
in vigore il decreto legislativo n. 213 del 13 dicembre 2010  che  ha
modificato e integrato il decreto legislativo del primo dicembre 2009
disponendo che dall'Allegato il  di  detto  decreto  vengano  espunte
varie disposizioni legislative statali e in  particolare,  al  n.1001
dell'elenco, il decreto legislativo n.43/48. 
    Detto  ultimo  decreto  dava  attuazione  al  principio  di   cui
all'art.18, il comma Cost., che dice espressamente che «sono proibite
le   associazioni   segrete   e   quelle   che   perseguono,    anche
indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni  di  carattere
militare». 
    II divieto di  costituire  associazioni  paramilitari  con  fini,
anche indirettamente, politici nasce dall'esigenza  che  il  regolare
svolgimento delle libere istituzioni non venga compromesso da  metodi
violenti o dall'inquadramento in gerarchie militari. 
    Non possono ammettersi associazioni con  struttura  militare  che
realizzino  un  modello  organizzativo  gerarchico  simile  a  quello
statale, in grado di  infondere  un  analogo  sentimento  di  timore,
derivante dal potenziale uso della forza, ma con finalita'  politiche
antidemocratiche perseguite con la lotta violenta. 
    II  d.lgs.  n.  66/2010  abroga  espressamente  il  decreto   che
sanzionava  penalmente  coloro  i  quali   promuovono,   organizzano,
dirigono  o  aderiscono  ad  associazioni  paramilitari,  ma  non  lo
sostituisce con altre disposizioni facendo cosi'  mancare  sul  punto
una disciplina costituzionalmente necessaria a salvaguardia di valori
e liberta' costituzionali. 
    E'  noto  il  consolidato   orientamento   della   giurisprudenza
costituzionale che vieta  alla  Corte  di  pronunciare  sentenze  che
estendano l'ambito di applicazione  di  una  norma  incriminatrice  o
comunque accrescano l'area del  penalmente  rilevante  in  quanto  la
Corte costituzionale con le sue decisioni non puo'  introdurre  nuovi
reati, ne' ampliare figure di reato gia' esistenti, perche' andrebbe,
cosi', a invadere il campo riservato dall'art. 25, comma 2, Cost.  al
legislatore. 
    Violazione della riserva di legge si avrebbe anche  nel  caso  di
sindacato di  legittimita'  di  una  norma  che  abbia  abrogato  una
incriminazione o  l'abbia  trasformata  in  illecito  amministrativo,
facendo rivivere la figura  di  reato  abolita  o  depenalizzata  dal
legislatore. 
    La Corte costituzionale ha, infatti, precisato che la  violazione
della riserva di legge  penale  preclude  anche  quelle  censure  per
violazione  dell'art.  76  Cost.,  fondate   sia   sull'insufficiente
specificazione dei principi e criteri direttivi della  legge  delega,
sia sull'arbitraria o scorretta  attuazione  della  delega  da  parte
dell'esecutivo (C. Cost. n.161/04). 
    Si osserva, pero', che se vero che il sindacato della Corte  puo'
essere limitato dal principio della riserva di legge nell'ipotesi  di
un cattivo esercizio in concreto da parte dei Governo della  funzione
legislativa conferitagli ex art. 76 Cost. dalle Camere, e' anche vero
che il controllo di legittimita' costituzionale delle norme  primarie
non puo' essere negato quando  vi  sia  una  scelta  del  legislatore
delegato che esuli completamente dalla delega ricevuta. 
    Ed allora il principio della riserva di legge in  materia  penale
non impedisce il  vaglio  di  costituzionalita'  in  presenza  di  un
eccesso di delega in quanto la violazione della riserva di  legge  e'
gia'  stato  posto  in  essere  dall'esecutivo,  che  ha  violato  il
monopolio parlamentare nelle scelte penali. 
    Nel caso in cui si abbia un'abrogazione in assenza di delega,  il
principio di legalita' costituzionale, secondo cui la legge ordinaria
non  puo'   esprimere   norme   contrarie   alle   norme   di   rango
costituzionale, con conseguente annullamento  da  parte  della  Corte
costituzionale, non viene limitato dal  principio  della  riserva  di
legge in materia penale. 
    La  Corte  non  effettuerebbe  autonome  scelte  punitive  ma  si
limiterebbe a garantire l'osservanza del precetto costituzionale  che
altrimenti rimarrebbe privo di supporto sanzionatorio. 
    Nel caso di specie  sussiste  una  violazione  dell'art.76  della
Costituzione in quanto l'abrogazione del decreto legislativo  n.43/48
e' avvenuta in mancanza di una espressa  delega  legislativa  in  tal
senso  al  Governo  in  quanto  la  legge  delegante  non   conteneva
l'indicazione dell'abrogazione. 
    II Governo legislatore ha violato i limiti della  delega  andando
ad abrogare il delitto che vieta la costituzione di  associazioni  di
carattere militare che non era oggetto di delega: la materia  oggetto
di delega, l'ordinamento militare, seppur connessa all'incriminazione
abrogata non e' sufficiente per affermare la conformita'  alla  legge
delega. 
    Profili di  illegittimita'  costituzionale  sussistono  anche  in
relazione all'art.14, comma 14 e dell'art.14-ter, legge 246/05  cosi'
come modificata dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, per  contrasto  con
l'art.76 Cost. il quale stabilisce  che  l'esercizio  della  funzione
legislativa  non  puo'  essere  delegato  al  Governo  se   non   con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto  per  tempo
limitato e oggetti definiti. 
    Orbene nel caso di specie la legge delega non indica  il  settore
nel quale il Governo e' delegato a esercitare la funzione legislativa
limitandosi a indicare una totale abrogazione di  norme  anteriori  a
una data, senza distinzione  di  materie,  lasciando  al  Governo  il
potere di decidere quali norme lasciare in vigore e trasferendogli il
potere di legiferare senza alcuna  limitazione  in  assenza  di  quei
criteri e principi direttivi necessari  ai  sensi  dell'art.76  Cost.
Infatti, oltre a prevedere che non devono essere mantenute in  vigore
le norme gia' abrogate, quelle prive di effetto  od  obsolete,  nella
lettura della legge non e' dato riscontrare nessun criterio idoneo  a
indirizzare la scelta del legislatore delegato circa l'individuazione
delle norme da mantenere in vita  lasciandogli  in  tal  modo  totale
discrezionalita' in violazione dell'art.76 Cost. 
    A  dimostrazione  della  fondatezza  di  tale   affermazione   e'
sufficiente ricordare come il  Governo  nel  decreto  legislativo  n.
179/09 ha individuato, all'Allegato 1, il decreto legislativo n.43/48
come norma indispensabile e  successivamente,  in  data  13  dicembre
2010, oltre il termine previsto dall'art. 14, legge  246/05,  con  il
decreto legislativo  n.  213,  Governo  ha  espunto  dall'Allegato  1
proprio il decreto legislativo n.43/48, quando tale eliminazione  non
era possibile stante l'avvenuta abrogazione a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo n. 66/10. 
    Ne' e' possibile ritenere che l'art.14, comma quater, consentisse
l'abrogazione del reato di divieto di associazione militare in quanto
non certo norma che ha esaurito la sua funzione, essendo attuativa di
un precetto costituzionale, ne' obsoleta in quanto sempre attuale  e'
la tutela del metodo democratico tutelato dalla costituzione. 
    La questione e' rilevante in quanto se il decreto legislativo  n.
66/2010 e la legge delega fossero legittimi questo  Giudice  dovrebbe
pronunciare sentenza di non luogo a procedere perche' il fatto non e'
piu' previsto dalla legge come reato mentre, in  caso  contrario,  il
procedimento dovrebbe continuare. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 legge n.  87/1953,  dichiara  non  manifestamente
infondata   la   questione   di   legittimita'   costituzionale   per
contrarieta' all'artt. 76, 18 e 25 Cost. dell'art. 2268  del  decreto
legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 nella parte in cui al n. 297  del
comma 1 abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza  di
una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge. 
    Dichiara, in via subordinata,  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'art. 76
Cost. dell'art. 14, comma 14 e 14-ter, della legge n.  246  del  2005
per genericita' dei principi e criteri direttivi e per  l'assenza  di
indicazione di oggetti definiti e, per l'effetto, non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 2268
del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte  in  cui
al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n.  43  del  1948
per mancanza di una valida delega  e  contrarieta'  alla  riserva  di
legge. 
    Sospende il processo e ordina la  trasmissione  degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
    Dispone che l'ordinanza, di cui e' data lettura in  udienza  alla
presenza delle parti, sia integralmente notificata e comunicata  alle
parti non presenti e che sia altresi' notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e  del
Senato della Repubblica. 
    Manda alla cancelleria per quanto di competenza. 
        Treviso, addi' 21 gennaio 2011 
 
                          II Giudice: Rossi