N. 164 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 2011

Ordinanza  del 24 marzo  2011  emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per  la  Puglia  -  Sez.  Lecce  sul  ricorso  proposto  da
Tarantino Francesco contro Azienda U.S.L. Lecce/1. 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Concorsi interni  per
  dirigente in Servizio per le tossicodipendenze (SERT) della  ASL  -
  Riserva dei posti ai soli medici - Conseguente preclusione per  gli
  psicologi - Ingiustificato deteriore  trattamento  degli  psicologi
  rispetto ai medici, atteso  il  ruolo  fondamentale  della  terapia
  psicologica nel recupero dei tossicodipendenti - Contrasto  con  la
  normativa statale in materia (l. n. 45/1999)  -  Riproposizione  di
  questione gia' oggetto della ordinanza Corte n.  308  del  2010  di
  restituzione atti per jus superveniens. 
- Legge della Regione Puglia 6 settembre 1999, n. 27, artt. 5,  11  e
  13. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. l). 
(GU n.35 del 17-8-2011 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 3040 del 1999, proposto  da:  Tarantino  Francesco,
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio  P.  Nichil,  con  domicilio
eletto presso Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151; 
    Contro  Azienda  Unita'   Sanitaria   Locale   LE/1   di   Lecce,
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi  De  Pascalis,  con  domicilio
eletto  presso  Luigi  De  Pascalis  in  Lecce,  via  Miglietta,5   -
Serv.Leg.AUSL LE/1; 
    Per l'annullamento della deliberazione n. 6003 del 5 Ottobre 1999
del direttore generale della A.U.S.L. LE/1 di Lecce  nella  parte  in
cui, definendo la pianta organica del Dipartimento  delle  dipendenze
patologiche, dispone che le istituite tre Sezioni dipartimentali sono
dirette  da  un  Dirigente   Medico   di   II   livello,   prevedendo
contestualmente tre posti di Dirigente Medico di II  livello,  previa
trasformazione di altrettanti posti di Dirigente Medico di I livello; 
    di ogni altro atto connesso e in particolare delle  deliberazioni
della  A.U.S.L.  LE/1  di  Lecce  con  lui  viene  indetta   pubblica
selezione, ai sensi dell'art. 15 decreto legislativo n. 502/1992, per
il conferimento degli incarichi di Dirigente Medico di II livello sui
predetti  tre  posti,  ovvero  vengono  banditi  i  concorsi  interni
riservati per soli titoli di cui all'art. 2 della Legge n. 45 del  18
febbraio 1999. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  dell'Azienda  Unita'
Sanitaria Locale LE/1 di Lecce; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno  16  Febbraio  2011  il
Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli  avvocati  Antonio
P. Nichil e Stefano Rossi, quest'ultimo in  sostituzione  dell'avv.to
Luigi De Pascalis; 
 
                           Fatto e Diritto 
 
    Il ricorrente - Dirigente Psicologo di I  livello  (ex  Psicologo
Coadiutore di 10° livello retributivo) dipendente dell'Azienda Unita'
Sanitaria Locale LE/1 di Lecce, che dal  12  Giugno  1989  svolge  la
propria attivita'  lavorativa  presso  il  SER.T.  (Servizio  per  le
Tossicodipendenze) di Copertino, con l'incarico di  Responsabile  del
medesimo SER.T. conferitogli sin dal 26 Ottobre 1995,  giusta  ordine
di servizio di  pari  data  del  Capo  Distretto  -  impugna:  1)  la
deliberazione n. 6003 del 5 Ottobre 1999 del Direttore Generale della
A.U.S.L. LE/1 di Lecce  nella  parte  in  cui,  definendo  la  pianta
organica del Dipartimento delle dipendenze patologiche,  dispone  (in
applicazione della Legge Regionale 6 Settembre 1999  n.  27)  che  le
istituite tre Sezioni dipartimentali sono  dirette  da  un  Dirigente
Medico  di  II  livello,  prevedendo  contestualmente  tre  posti  di
Dirigente Medico di II livello, previa trasformazione di  altrettanti
posti di Dirigente Medico di I livello; 2) ogni altro atto connesso e
in particolare le deliberazioni della A.U.S.L. LE/1 di Lecce con  lui
viene indetta pubblica  selezione,  ai  sensi  dell'art.  15  decreto
legislativo n. 502/1992,  per  il  conferimento  degli  incarichi  di
Dirigente Medico di II livello sui predetti tre posti, ovvero vengono
banditi i concorsi interni riservati per soli titoli di cui  all'art.
2 della Legge n. 45 del 18 Febbraio 1999. 
    A sostegno del ricorso e' stato formulato il seguente  articolato
motivo di gravame. 
    1) Illegittimita' costituzionale degli artt. 5,  11  e  13  della
Legge Regionale Pugliese 6 Settembre 1999 n. 27 per violazione  degli
artt. 3 e 117  della  Costituzione  -  Disparita'  di  trattamento  -
Ingiustizia manifesta. 
    Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della
domanda  azionata,  il  ricorrente  concludeva  come   riportato   in
epigrafe, chiedendo  al  Tribunale  di  dichiarare  rilevante  e  non
manifestamente infondata la sollevata questione di  costituzionalita'
con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Si e' costituita in giudizio l'Azienda  Unita'  Sanitaria  Locale
LE/1  di  Lecce,  depositando  memorie  difensive  con  le  quali  ha
puntualmente  replicato   alle   argomentazioni   della   controparte
concludendo per la declaratoria di  inammissibilita'/improponibilita'
ed in ogni caso, per la reiezione del ricorso. 
    Il ricorrente ha  presentato,  in  via  incidentale,  istanza  di
sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che e'  stata
respinta da questa Sezione con ordinanza n. 14 dell'11  Gennaio  2000
(riformata in appello dalla V Sezione del  Consiglio  di  Stato,  con
ordinanza n. 3130 del 27 Giugno 2000, poi  revocata  con  l'ordinanza
della medesima Sezione n. 6619 del 12 Dicembre 2008). 
    Questa Sezione, con ordinanza n.  1780  del  7  Luglio  2009,  ha
sospeso  il  giudizio  e  rimesso  alla  Consulta  la  questione   di
legittimita' costituzionale degli articoli 5, 11  e  13  della  Legge
Regionale Pugliese 6 Settembre 1999 n. 27,  ravvisando  il  contrasto
con gli articoli 3 e 117 della Costituzione. 
    La Corte costituzionale, con ordinanza  n.  308  del  28  Ottobre
2010, ha disposto la restituzione degli atti a questo T.A.R.  per  un
nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza  della
sollevata   questione   di   costituzionalita',   alla   luce   della
sopravvenuta entrata in vigore  della  Legge  Regionale  Pugliese  25
Febbraio 2010 n. 4 che, con l'art. 14 primo comma lettere a),  b),  e
c), ha modificato gli articoli 5, 11 e 13  della  Legge  Regionale  6
Settembre 1999 n. 27 Alla pubblica udienza del 16 Febbraio  2011,  su
richiesta di parte, la causa e' stata posta in decisione. 
    In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che il  ricorso
e' tuttora procedibile,  ben  potendo  il  ricorrente  conseguire  un
concreto risultato utile nella ipotesi di  accoglimento  del  gravame
interposto avverso la impugnata deliberazione del Direttore  Generale
della A.U.S.L. LE/ 1 di Lecce n° 6003 del 5 Ottobre 1999. 
    Infatti, - da un lato -  nonostante  risulti  «per  tabulas»  che
l'Azienda Unita' Sanitaria Locale resistente ha adottato, nelle  more
del giudizio, la deliberazione n° 3073 del 27 Ottobre 2006 -  rimasta
inoppugnata - con la quale ha rideterminato gli  ambiti  territoriali
ed individuato le sedi delle istituite tre Sezioni dipartimentali del
Dipartimento delle dipendenze patologiche prevedendo n.  3  posti  di
Dirigente Medico di II livello ai quali e'  affidato  il  compito  di
direzione delle  predette  tre  Sezioni  dipartimentali,  si  tratta,
tuttavia, di un atto meramente confermativo  e  consequenziale  della
decisione   di   macro-organizzazione   assunta   con   la    gravata
deliberazione n. 6003 del 5 Ottobre 1999,  soggetto  -  quindi  -  ad
automatica caducazione nel caso di annullamento di quest'ultima; e  -
dall'altro -  non  appare  dirimente  la  circostanza  che  l'Azienda
Sanitaria  Locale   di   Lecce   abbia   recentemente   adottato   la
deliberazione n° 753/2010 con cui ha indetto un avviso  pubblico  per
il conferimento (ex art. 15-ter secondo comma decreto legislativo  30
Dicembre  1992  n°  502  e  ss.mm.)  dell'incarico  di  Direttore  di
Struttura Complessa presso il SER.T. - Sezione Dipartimentale n° 2 di
Copertino  consentendo  la   partecipazione   anche   del   personale
dirigenziale sanitario, diverso da quello medico, in attuazione della
Legge Regionale Pugliese 25  Febbraio  2010  n°  4,  in  quanto  tale
deliberazione  e'  stata  impugnata  dal  ricorrente   dinanzi   alla
competente A.G.O. (Tribunale del Lavoro di Lecce)  assumendo  che  la
A.S.L. di  Lecce  non  avrebbe  dovuto  indire  per  il  conferimento
dell'incarico in questione un  avviso  pubblico,  ma,  in  attuazione
dell'art. 2 primo comma della Legge 18 Febbraio 1999 n° 45, un avviso
interno per soli titoli (contemplando  l'art.  2  primo  comma  della
Legge 18 Febbraio 1999 n° 45 che i posti  di  Dirigente  responsabile
dei SER.T. ad alta utenza siano conferiti, entro il 31 Dicembre 1999,
mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di  ruolo
che abbia svolto di fatto le medesime funzioni dirigenziali). 
    Sempre preliminarmente, si rileva che il gravame  e'  ammissibile
in  ragione  del  carattere  immediatamente   lesivo   dell'impugnata
deliberazione n. 6003/1999 della A.U.S.L. LE/1  di  Lecce  (che,  nel
fissare  la  pianta  organica  del  Dipartimento   delle   dipendenze
patologiche,  dispone  in  pratica  che  le  istituite  tre   Sezioni
dipartimentali possono essere dirette esclusivamente da un  Dirigente
Medico di II° livello),  indipendentemente  dalla  contestazione  dei
consequenziali atti indicivi delle conciate procedure concorsuali. 
    Nel  merito,  si  rileva  che  questo  Tribunale,  gia'  con   la
precedente ordinanza n° 1780 del 7 Luglio 2009 ha ritenuto  rilevante
e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli  5,  11  e  13  della  Legge  Regionale
Pugliese 6 Settembre 1999 n. 27, sollevata dal ricorrente per dedotto
contrasto con gli articoli 3 e 117 della. Costituzione. 
    In  particolare,  la  Sezione  -  sottolineato  che  la  predetta
questione di legittimita' costituzionale  appare  rilevante  (perche'
solo la invocata declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  da
parte della Consulta potrebbe evitare la reiezione del ricorso, posto
che le menzionate disposizioni di legge  regionale,  sulle  quali  si
basa    il    provvedimento    uslino    impugnato,     costituiscono
inequivocabilmente una  preclusione  circa  la  possibilita'  per  il
ricorrente, Dirigente  Psicologo  di  I°  livello,  responsabile  del
SER.T. di Copertino e in possesso di tutti i requisiti per  l'accesso
alla qualifica apicale contemplati dalla Legge  statale  18  Febbraio
1999 n° 45, di accedere agli istituiti  posti  di  Dirigente  di  II°
livello, che 1'A.U.S.L. LE/1 di Lecce ha stabilito  di  riservare  al
solo personale medico) e non  manifestamente  infondata,  considerato
che si  verte  principalmente  in  tema  di  disciplina  dello  stato
giuridico del personale addetto al Servizio Sanitario Nazionale e che
tale  materia  esorbita  (anche  nel  nuovo   quadro   costituzionale
introdotto dalla Legge 18 Ottobre 2001 n.  3)  sia  dalla  competenza
legislativa concorrente attribuita alle Regioni in materia di  tutela
della salute, sia dalla competenza  legislativa  residuale  regionale
prevista dal quarto comma del'art. 117 della Costituzione, rientrando
invece nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in  materia
di ordinamento civile di cui all'art. 117 secondo  comma  lettera  1)
della Carta Costituzionale (comprensiva della disciplina  del  lavoro
pubblico "privatizzato", che  si  muove  pur  sempre  in  un  habitat
civilistico) - ha rilevato  che  l'art.  2  della  Legge  statale  18
Febbraio 1999 n. 45 ha previsto, a sanatoria di situazioni  di  fatto
createsi negli anni in assenza di normative  sul  conferimento  degli
incarichi di direzione dei  SER.T.,  che  la  direzione  dei  cennati
SER.T. (Servizi per le Tossicodipendenze) sia conferita entro  il  31
Dicembre 1999 mediante concorsi  interni  per  titoli,  riservati  al
personale di ruolo che eserciti tali funzioni alla data di entrata in
vigore della legge, ovvero che le abbia esercitate dopo il 1° Gennaio
1990  (anche  in  assenza  di  incarico  formale),  in  possesso  dei
requisiti per il conseguimento della qualifica  apicale  nel  profilo
professionale  di  appartenenza  e  che  abbia,  comunque,   prestato
servizio presso i SER.T. per almeno sei anni. 
    A fronte di tale normativa statale  (che  contribuisce  a  creare
legittime aspettative del personale non medico), si contrappongono le
citate norme della Legge Regionale della Puglia 6 Settembre  1999  n.
27, che riservano al solo personale medico, sia a regime (artt.  5  e
11), sia in via transitoria (art. 13), cioe' con riguardo ai concorsi
interni di cui all'art. 2 della Legge 18  Febbraio  1999  n.  45,  la
direzione dei SER.T. (rectius: delle Sezioni operative  e  gestionali
del Dipartimento delle dipendenze patologiche), in evidente contrasto
con i principi fondamentali sanciti dalla vigente disciplina  statale
(dettata in materia di  stato  giuridico  del  personale  addetto  al
S.S.N.). 
    Peraltro,  la  indicata  normativa  regionale  appare  anche   in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione,  per  l'ingiustificata  ed
illogica discriminazione ai fini dell'accesso ai posti  di  direzione
dei SER.T. operata in danno del personale  del  ruolo  sanitario  che
riveste  il  profilo  professionale  di  Psicologo,  nell'ambito   di
strutture organizzative ove le prestazioni di carattere psicologico e
socio-riabilitativo non sono sicuramente di minore rilievo rispetto a
quelle  di  carattere   medico-farm.acologico,   tenuto   conto   dei
particolari compiti dei SER.T. (Servizi  per  le  Tossicodipendenze),
ove il servizio reso non si risolve nella sola attivita' di  diagnosi
e  cura,  richiedendo   anche   l'analisi   del   comportamento   del
tossicodipendente con finalita' di recupero (vedi: D.M.  30  Novembre
1990 n° 444 - Regolamento concernente la determinazione dell'organico
e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei Servizi per le
Tossicodipendenze da istituire presso  le  Unita'  Sanitarie  Locali,
emanato dal Ministro della Sanita' ai sensi dell'art. 27 della  Legge
26 Giugno 1990 n° 162). 
    Occorre, poi, rammentare che  la  Corte  Costituzionale,  con  la
recente ordinanza  n°  308  del  28  Ottobre  2010,  ha  disposto  la
restituzione degli atti a questo T.A.R.  per  un  nuovo  esame  della
rilevanza  e  della  non  manifesta  infondatezza   della   sollevata
questione di costituzionalita', alla luce della sopravvenuta  entrata
in vigore della Legge Regionale Pugliese 25 Febbraio 2010 n°  4  che,
con l'art. 14 primo comma lettere a), b), e  c),  ha  modificato  gli
articoli 5, 11 e 13 della Legge Regionale 6  Settembre  1999  n°  27,
eliminando   il   problema   censurato   dal   rimettente,   relativo
all'esclusione del personale sanitario,  diverso  da  quello  medico,
dalla direzione delle Sezioni dipartimentali del  Dipartimento  delle
dipendenze patologiche, prevedendo che le  suddette  Sezioni  possono
essere dirette sia da Dirigenti medici, sia da Dirigenti (non medici)
del "ruolo sanitario di 2° livello". 
    Tanto  premesso,  osserva  il  Tribunale   che,   anche   se   la
sopravvenuta  Legge  Regionale  Pugliese  25  Febbraio  2010   n°   4
(rubricata "Norme urgenti in materia di sanita' e servizi  sociali"),
all'art. 14 primo comma lettere  a),  b)  e  c),  ha  modificato  gli
articoli 5, 11 e 13 della Legge Regionale 6 Settembre 1999 n° 27  nel
senso auspicato dal  ricorrente  (sostituendo  le  parole  "dirigente
medico"  con  "dirigente  del  ruolo   sanitario"),   tuttavia   tale
innovazione, in ragione del principio «tempus regit  actum»,  non  e'
applicabile nel presente giudizio, non influendo  sulla  legittimita'
dei provvedimenti amministrativi impugnati dal  ricorrente,  adottati
nel 1999 in attuazione delle censurate disposizioni  normative  della
Legge Regionale 6 Settembre 1999 n° 27 (nel testo originario). 
    Pertanto, il Collegio riesaminato il complessivo quadro normativo
e pur tenendo conto di tutte  le  sopravvenute  modifiche  (anche  di
livello  costituzionale)  -  ritiene   tutt'ora   rilevante   e   non
manifestamente   infondata   la   gia'   prospettata   questione   di
legittimita' costituzionale degli articoli 5, 11  e  13  della  Legge
Regionale Pugliese 6 Settembre 1999 n. 27 (nel testo originario), per
contrasto con gli articoli 3 e  117  della  Costituzione  e,  quindi,
sospeso il  presente  giudizio,  solleva  nuovamente  l'incidente  di
costituzionalita', nei sensi sopra evidenziati. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Sospende  il  giudizio  e  solleva  questione   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 5, 11 e 13 della Legge Regionale  Pugliese
6 Settembre 1999 n. 27 per contrasto con gli articoli 3 e  117  della
Costituzione. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta Regionale
Pugliese, nonche' comunicata al Presidente  del  Consiglio  Regionale
della Puglia ed ai Presidenti della Camera dei Deputati e del  Senato
della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Lecce nella Camera di  Consiglio  del  giorno  16
febbraio 2011. 
 
                      Il Presidente: Costantini 
 
 
                                                  L'estensore: D'arpe