N. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2010

Ordinanza del 12 novembre 2010 emessa dal Giudice di pace  di  Genova
nel procedimento civile promosso da Parodi Giorgio contro  comune  di
Genova . 
 
Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada  -  Ricorso
  al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Termini per
  comparire - Mancata previsione, per i soggetti legittimati passivi,
  di un termine minimo tra la data di notificazione del ricorso e del
  decreto di  fissazione  dell'udienza  di  comparizione  e  la  data
  dell'udienza medesima -  Contrasto  con  il  diritto  di  difesa  -
  Violazione  del  principio  di  eguaglianza   per   disparita'   di
  trattamento - Violazione delle garanzie del "giusto  processo"  (in
  particolare, del contraddittorio e della parita' delle parti). 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art.  204-bis,
  comma 3-bis, introdotto dall'art. 39,  comma  1,  lett.  a),  della
  legge 29 luglio 2010, n. 120. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo. 
(GU n.35 del 17-8-2011 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Il Giudice di Pace di Genova dott.  Franco  Nativi,  nella  causa
promossa con ricorso, ex art. 204-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e
successive  modificazioni,  da  Parodi  Giorgio  avverso  verbale  di
estazione n. U782904021 elevato dalla Polizia Municipale  di  Genova,
in data 12 febbraio 2010, per La violazione dell'art. 7 comma 14  del
d.lgs. n. 285/1992, con  il  quale  e'  stata  irrogata  la  sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 74,00. 
 
                               Rileva 
 
    L'art. 39 coma 1 lett. a)  della  Legge  29.07.2010,  n.  120  ha
novellato l'art. 204-bis del decreto legislativo 30  aprile  1992  n.
285 modificando il comma 3 che ora prevede «Il ricorso ed il  decreto
con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a
cura della Cancelleria, all'opponente o, nel caso in  cui  sia  stato
indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis» ed
ha introdotto il comma 3-bis,  il  quale  cosi'  prescrive:  «Tra  il
giorno  della  notificazione  e  l'udienza  di  comparizione   devono
intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni se il luogo
della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni,  se  si
trova all'estero. Se il ricorso contiene l'istanza di sospensione del
provvedimento  impugnato,  l'udienza  di  comparizione  deve   essere
fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.». 
 
                               Osserva 
 
    Ad avviso di questo giudice le  menzionate  norme  devono  essere
esaminate sotto il profilo della legittimita' costituzionale. 
    1. - La mancata previsione nei riportati periodi del  comma  3bis
di un termine minimo tra la data di notificazione del ricorso  e  del
decreto con cui il giudice  fissa  l'udienza  di  comparizione  delle
parti ai soggetti legittimati  passivi  nel  giudizio,  indicati  nel
successivo art. 4-bis, incide su interessi di  rango  costituzionale.
La norma si porrebbe in contrasto col principio di inviolabilita' del
diritto  di  difesa  di  cui  all'art.  24  della  Costituzione,   in
considerazione  dell'onerosita'  e   difficolta'   per   i   soggetti
legittimati passivi di costituirsi in giudizio con  adeguata  difesa,
qualora la notificazione  avvenisse  lo  stesso  giorno  dell'udienza
ovvero tra le due date intercorressero solo pochi  giorni.  In  talis
ipotesi, la parte resistente (legittimata  passiva)  non  avrebbe  il
tempo necessario per esaminare adeguatamente i motivi del ricorso  e,
se del caso, predisporre scritti difensivi, indicare fonti di prova e
raccogliere  quant'altro  possa  servire  a  confutare  gli   avversi
gravami. Appare evidente che la difesa della  resistente  seppur  non
integralmente compromessa sarebbe gravemente vulnerata. 
    Inoltre,  il  precetto  sopra  enunciato,  non  sarebbe  conforme
all'art. 3  della  Costituzione,  per  violazione  del  principio  di
eguaglianza, manifestandosi una palese disparita' di trattamento  tra
il ricorrente, al quale, ai sensi dell'art. 204-bis comma  1,  ha  il
termine  di  sessanta  giorni  dalla  notificazione  del  verbale  di
contestazione per proporre ricorso in opposizione e la parte  opposta
che potrebbe  vedere  ridotto  ad  un  solo  giorno  il  termine  per
costituirsi in giudizio. Le medesime considerazioni rilevano riguardo
l'ulteriore profilo di violazione delle norme del  "giusto  processo"
ed in particolare dell'art. 111 comma 2 della  Carta  Costituzionale,
il quale prevede che "Ogni processo  si  svolge  nel  contraddittorio
delle parti, in condizioni di parita'". 
 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e segg. Legge 11 marzo
1953, n. 87 
    Solleva d'ufficio la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 204-bis comma 1-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, introdotto dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 39  comma
1 lett. a), nella parte in cui non prevede per i soggetti legittimati
passivi nel giudizio, indicati nel successivo art. 4-bis, un  termine
minimo per costituirsi, tra la data di notificazione  del  ricorso  e
del decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione  delle
parti e l'udienza medesima, per contrasto con gli artt. 3, 24  e  111
della Costituzione. 
    Atteso che il giudizio  puo'  essere  definito  indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimita'  costituzionale  ne
dispone la prosecuzione come da ordinanza separata. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza
al Presidente del Consiglio dei ministri e la  sua  comunicazione  ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Genova, 12 novembre 2010. 
 
                     Il Giudice di pace: Nativi