N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 - 23 giugno 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 giugno 2011 (del Commissario  dello  Stato  per  la
Regione Siciliana). 
 
Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana -
  Personale utilizzato in convenzione presso le aziende del  Servizio
  sanitario  regionale  -  Estensione  delle  particolari  forme   di
  stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla  legislazione
  statale per i lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili e
  dalle  leggi  regionali  comportanti  l'assunzione  con   procedure
  selettive riservate - Ricorso del Commissario dello  Stato  per  la
  Regione  Siciliana  -  Denunciata  violazione   dei   principi   di
  eguaglianza,  del  concorso  pubblico,  del  buon  andamento  della
  pubblica amministrazione,  di  copertura  degli  oneri  finanziari,
  nonche'  violazione  della  competenza  legislativa  statale  nella
  materia concorrente del  coordinamento  della  finanza  pubblica  e
  della  competenza  legislativa  statale  esclusiva  in  materia  di
  ordinamento civile. 
- Delibera legislativa Regione Siciliana 14 giugno 2011, n. 582, art.
  3. 
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto,  97,  primo  comma,  e
  117, commi secondo, lett. l), e terzo; legge 27 dicembre  2006,  n.
  296, art. 1, comma  558;  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
  convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009,  n.  102,
  art. 17, commi 10, 11 e 12; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36. 
(GU n.36 del 24-8-2011 )
    L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 14 giugno 2011,
ha  approvato  il  disegno  di  legge  n.  582-590-606   dal   titolo
«Riorganizzazione   e   potenziamento   della   rete   regionale   di
residenzialita' per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a
personale comandato. Disposizioni  per  il  personale  utilizzato  in
convenzione presso le  aziende  del  Servizio  sanitario  regionale»,
pervenuto a questo Commissariato dello Stato,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 16 giugno 2011. 
    L'art.  3   che   si   trascrive   da'   adito   a   censure   di
costituzionalita' per violazione degli articoli 3, 51, 81, 4°  comma,
97, 117, comma 2 lett. l) e comma 3 della Costituzione. 
 
                               Art. 3 
 
 
Disposizioni per il personale utilizzato  in  convenzione  presso  le
              aziende del Servizio sanitario regionale 
 
    1.  Ai  soggetti  utilizzati  in  convenzione  entro  il  termine
perentorio  del  31  dicembre  2008  presso  le  Aziende  ospedaliere
universitarie della  Regione,  ai  sensi  dell'art.  30  della  legge
regionale 7 agosto 1997, n. 30 e dell'art. 10, comma 3,  del  decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n.  468,  si  estendono  le  previsioni
normative previste dall'art. 2, comma 550, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, previa procedura selettiva, ai sensi degli articoli  42
e 49 della legge regionale 5 novembre 2004,  n.  15  e  dell'art.  42
della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. 
    2. Le Aziende sono autorizzate a stipulare con i soggetti di  cui
al comma 1 contratti di diritto privato, senza oneri  aggiuntivi  per
la Regione, di  durata  quinquennale,  eventualmente  rinnovabili,  e
comunque risolti alla data di completamento delle procedure  previste
al comma 1. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  al
personale  utilizzato  in   convenzione   dalle   Aziende   sanitarie
provinciali e dalle Aziende ospedaliere in possesso dei requisiti  di
cui al comma 1. 
    La  disposizione  sopra   riportata   dispone   l'estensione   ai
dipendenti, in  servizio  alla  data  del  31  dicembre  2008,  delle
societa' miste costituite ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 30/1997
ed in rapporto convenzionale con le aziende Sanitarie  provinciali  e
quelle ospedaliere  nonche'  le  Aziende  ospedaliere  universitarie,
delle particolari forme di stabilizzazione  dei  rapporti  di  lavoro
previste dalla legislazione statale per  i  lavoratori  impiegati  in
attivita' socialmente  utili  e  dalle  leggi  regionali  comportanti
l'assunzione con procedure selettive  riservate.  Per  assicurare  la
continuita' degli attuali rapporti di lavoro e  garantire  i  livelli
occupazionali, le Aziende sanitarie sono autorizzate «medio  tempore»
a stipulare contratti di lavoro quinquennali, suscettibili di rinnovo
sino al completamento delle procedure di stabilizzazione. 
    Codesta eccellentissima Corte, con particolare  chiarezza  e  con
costante  giurisprudenza,  ha   affermato   che   l'art.   97   della
Costituzione impone quale forma generale ed ordinaria di reclutamento
del  personale  una  selezione   trasparente,   comparativa,   basata
esclusivamente sul merito e aperta tutti i cittadini in  possesso  di
requisiti previamente ed obiettivamente definiti. Il rispetto di tale
criterio  e',  infatti,  condizione  necessaria  per  assicurare  che
l'anuninistrazione pubblica, e segnatamente quella sanitaria preposta
alla tutela della salute garantita dall'art. 32  della  Costituzione,
risponda ai principi dell'efficienza, imparzialita' e democrazia. 
    Il concorso pubblico, in diretta attuazione degli artt.  3  e  51
della Costituzione, e' condizione  per  la  piena  realizzazione  del
diritto di partecipazione all'esercizio delle funzioni  pubbliche  da
parte di tutti i  cittadini,  fra  i  quali  oggi  sono  peraltro  da
includersi, per la maggior parte  degli  impieghi,  anche  quelli  di
altri stati membri  dell'Unione  Europea  (sentenza  della  Corte  di
Giustizia della comunita' europea del 2 luglio 1996, in cause 473/93,
173/94 e 290/94). 
    Il concorso sancito dal 1° comma dell'art. 97 della Costituzione,
e' meccanismo strumentale al buon andamento dell'Amministrazione,  in
quanto consente il reclutamento dei dipendenti in base al merito  che
si  riflette,   migliorandolo,   sul   rendimento   delle   pubbliche
amministrazioni e sulle  prestazioni  da  queste  rese  ai  cittadini
(sentenza C.c. 293/2009). 
    La Costituzione  ha  accordato  al  legislatore  la  facolta'  di
derogare al principio  della  selezione  pubblica,  ma  tali  deroghe
devono essere determinate  in  modo  da  attenersi  al  principio  di
imparzialita' (sentenza n. 453/1990). Conseguentemente non  qualsiasi
procedura selettiva, quale quelle in specie, puo'  dirsi  compatibile
con il principio del concorso pubblico, giacche' quest'ultimo non  e'
rispettato quando le  selezioni  sono  caratterizzate  da  arbitrarie
forme  di  restrizione  dei  soggetti  legittimati   a   parteciparvi
(sentenza 194/2002). 
    La Corte ha altresi' puntualizzato che il  concorso  pubblico  e'
necessario anche nei casi di  inquadramento  di  dipendenti  gia'  in
servizio  o  di  trasformazione  di  rapporti  non  di  ruolo  e  non
instaurati  ad  origine  mediante  concorso,  in  rapporti  di  ruolo
(sentenza CC 205/2004). 
    La Corte ha inoltre  precisato  che  le  deroghe  sono  legittime
soltanto  in  presenza  di  peculiari  e  straordinarie  esigenze  di
interesse pubblico idonee a  giustificarle  (sent.  n.  81/2006)  non
essendo sufficiente a tale fine la mera circostanza  che  determinate
categorie di dipendenti abbiano prestato attivita'  lavorativa  (come
nel caso in specie peraltro per un limitato periodo di tempo)  presso
l'amministrazione. Ne', tantomeno, basta  «la  personale  aspettativa
degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza  C.c.  n.
81/2006)  occorrendo,  invero,  particolari  ragioni   giustificative
ricollegabili alle peculiarita' delle funzioni che  il  personale  e'
chiamato a svolgere.  In  particolare  e'  richiesta  l'esistenza  di
consolidate specifiche esperienze professionali maturate  all'interno
dell'amministrazione, e non  acquisibili  all'esterno,  che  facciano
ritenere la deroga al principio del  concorso  pubblico  essa  stessa
funzionale  alle  esigenze  di  buon  andamento  dell'amministrazione
(sentenze C.C. n. 215, 252 e 293 del 2009; n. 9, n. 100, n.  179,  n.
213, n. 225 e n. 235 del 2010). 
    Requisiti questi non rinvenibili nella fattispecie  in  questione
anche perche' i destinatari della norma  non  hanno  intrattenuto  un
rapporto  di  lavoro  alle  dirette  dipendenze  dell'amministrazione
pubblica, in quanto dipendenti di societa' miste convenzionate con le
strutture sanitarie ma, soprattutto, in considerazione che  la  norma
censurata non richiede che sussistano  esigenze  organizzative  e  di
fabbisogno di personale, ne' tantomeno fissa alcun limite numerico ai
contratti di lavoro da stipulare. 
    Cio' induce ad avere fondate  perplessita'  sulla  corrispondenza
dei nuovi rapporti di lavoro da  instaurarsi  in  applicazione  della
norma  alle  effettive   esigenze   delle   amministrazioni   e,   di
conseguenza, a ritenere palesemente  violato  il  principio  di  buon
andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art.  97  della
Costituzione. 
    La disposizione, inoltre, si pone in evidente contrasto  con  gli
articoli 3, 51 e 97 della Costituzione,  in  quanto  individua  quali
destinatari soggetti titolari di rapporti di lavoro non  suscettibili
di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio, id
est l'art. 1, comma 558 legge 296/2006 e l'art. 17 commi 10, 11 e  12
del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009,  senza  peraltro
fornire indicazioni circa la sussistenza di eventuali requisiti  tali
da giustificare la deroga al principio del pubblico concorso, vale  a
dire la peculiarita' delle  funzioni  che  il  personale  svolge  e/o
specifiche necessita' funzionali dell'amministrazione. 
    Parimenti violato e'  l'art.  81,  4°  comma  della  Costituzione
poiche' la norma consentirebbe il nascere di nuovi rapporti di lavoro
anche in assenza di posti vacanti nelle piante organiche determinando
maggiori oneri per le  amministrazione  del  Servizio  Sanitario  non
quantificati e non coperti. 
    La locuzione «senza oneri aggiuntivi per la  Regione»  usata  dal
legislatore infatti, non indicando ne' l'ammontare della spesa ne' le
risorse con cui  le  strutture  sanitarie  dovranno  far  fronte  per
procedere alla stabilizzazione del personale  in  questione,  non  e'
tale da costituire una copertura «credibile, sufficientemente sicura,
non arbitraria o irrazionale in equilibrato rapporto con la spesa che
si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenze  CC  n.  100  del
2010 e 213 del 2008). 
    La norma, inoltre, nell'ampliare i destinatari  e  prorogare  gli
effetti della stabilizzazione gia' prevista, viola l'art.  117  terzo
comma  della  Costituzione  in  quanto  confligge  con   i   principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica posti
dall'art. 17 commi 10,  11  e  12  del  prima  citato  D.L.  78/2009,
convertito in L. n. 102/2009 (sentenza C.C. n. 68/2011). 
    Disposizioni statali queste ultime che si ispirano alla finalita'
del contenimento della spesa pubblica  nello  specifico  settore  del
personale e che  costituiscono,  come  affermato  da  codesta  Corte,
principi fondamentali in quanto si  limitano  a  porre  obiettivi  di
riequilibrio della finanza senza prevedere strumenti e modalita'  per
il perseguimento dei medesimi. Come chiarito da codesta  Corte  nella
sentenza n. 69/2011 «la spesa per il personale, per la sua importanza
strategica ai fini del patto  di  stabilita'  interna  (data  la  sua
rilevante entita') costituisce non gia' una minuta voce di dettaglio,
ma un'importante aggregato della spesa  di  parte  corrente,  con  la
conseguenza  che  le  disposizioni  relative  al   suo   contenimento
assurgono  al  principio  fondamentale  della  legislazione   statale
(sentenza n. 169 del 2007)». 
    Il comma secondo della disposizione in questione, infine, laddove
prevede la stipula di contratti  di  lavoro  di  diritto  privato  di
durata quinquennale, eventualmente rinnovabili, costituisce un vulnus
alla  potesta'  legislativa  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
ordinamento civile poiche' autorizza il ricorso al lavoro  flessibile
con modalita' e forme diverse da quelle disciplinate dall'art. 36 del
d.lgs. n. 165 del 2001, le cui previsioni, ai sensi dell'art.  1  del
medesimo  decreto,  costituiscono  norme  fondamentali   di   riforma
economico-sociale  della  Repubblica   e   limitano   la   competenza
legislativa della Regione siciliana. 
    In base al cennato art. 36  le  amministrazioni  possono  infatti
avvalersi delle forme contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di
impiego del personale solo «per rispondere ad esigenze temporanee  ed
eccezionali», mentre la norma «de qua» non solo non indica le ragioni
straordinarie che possano giustificare  il  ricorso  a  lavoratori  a
tempo determinato ma addirittura prevede la possibilita' del  rinnovo
dei contratti senza fissare alcun termine finale di durata, palesando
l'intento di conservare indefinitamente la vigenza  dei  rapporti  di
lavoro subordinato a tempo determinato per far  fronte  alle  normali
esigenze dell'ente. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Impugna l'art. 3 del disegno di legge n. 582-590-606  dal  titolo
«Riorganizzazione   e   potenziamento   della   rete   regionale   di
residenzialita' per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a
personale comandato. Disposizioni  per  il  personale  utilizzato  in
convenzione presso le  aziende  del  Servizio  sanitario  regionale»,
approvato dall'Assemblea regionale  siciliana  nella  seduta  del  14
giugno 2011 per violazione degli articoli 3, 51, 81,  4°  comma,  97,
117, comma 2 lett. l) e comma 3 della Costituzione. 
        Palermo, addi' 18 giugno 2011 
 
    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Aronica