N. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 - 23 giugno 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 giugno 2011 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana). Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale - Estensione delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili e dalle leggi regionali comportanti l'assunzione con procedure selettive riservate - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, del concorso pubblico, del buon andamento della pubblica amministrazione, di copertura degli oneri finanziari, nonche' violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile. - Delibera legislativa Regione Siciliana 14 giugno 2011, n. 582, art. 3. - Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lett. l), e terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 558; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, commi 10, 11 e 12; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36.(GU n.36 del 24-8-2011 )
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 14 giugno 2011, ha approvato il disegno di legge n. 582-590-606 dal titolo «Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialita' per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 16 giugno 2011. L'art. 3 che si trascrive da' adito a censure di costituzionalita' per violazione degli articoli 3, 51, 81, 4° comma, 97, 117, comma 2 lett. l) e comma 3 della Costituzione. Art. 3 Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale 1. Ai soggetti utilizzati in convenzione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2008 presso le Aziende ospedaliere universitarie della Regione, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, si estendono le previsioni normative previste dall'art. 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, previa procedura selettiva, ai sensi degli articoli 42 e 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dell'art. 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. 2. Le Aziende sono autorizzate a stipulare con i soggetti di cui al comma 1 contratti di diritto privato, senza oneri aggiuntivi per la Regione, di durata quinquennale, eventualmente rinnovabili, e comunque risolti alla data di completamento delle procedure previste al comma 1. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale utilizzato in convenzione dalle Aziende sanitarie provinciali e dalle Aziende ospedaliere in possesso dei requisiti di cui al comma 1. La disposizione sopra riportata dispone l'estensione ai dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 2008, delle societa' miste costituite ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 30/1997 ed in rapporto convenzionale con le aziende Sanitarie provinciali e quelle ospedaliere nonche' le Aziende ospedaliere universitarie, delle particolari forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste dalla legislazione statale per i lavoratori impiegati in attivita' socialmente utili e dalle leggi regionali comportanti l'assunzione con procedure selettive riservate. Per assicurare la continuita' degli attuali rapporti di lavoro e garantire i livelli occupazionali, le Aziende sanitarie sono autorizzate «medio tempore» a stipulare contratti di lavoro quinquennali, suscettibili di rinnovo sino al completamento delle procedure di stabilizzazione. Codesta eccellentissima Corte, con particolare chiarezza e con costante giurisprudenza, ha affermato che l'art. 97 della Costituzione impone quale forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente ed obiettivamente definiti. Il rispetto di tale criterio e', infatti, condizione necessaria per assicurare che l'anuninistrazione pubblica, e segnatamente quella sanitaria preposta alla tutela della salute garantita dall'art. 32 della Costituzione, risponda ai principi dell'efficienza, imparzialita' e democrazia. Il concorso pubblico, in diretta attuazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione, e' condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all'esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini, fra i quali oggi sono peraltro da includersi, per la maggior parte degli impieghi, anche quelli di altri stati membri dell'Unione Europea (sentenza della Corte di Giustizia della comunita' europea del 2 luglio 1996, in cause 473/93, 173/94 e 290/94). Il concorso sancito dal 1° comma dell'art. 97 della Costituzione, e' meccanismo strumentale al buon andamento dell'Amministrazione, in quanto consente il reclutamento dei dipendenti in base al merito che si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini (sentenza C.c. 293/2009). La Costituzione ha accordato al legislatore la facolta' di derogare al principio della selezione pubblica, ma tali deroghe devono essere determinate in modo da attenersi al principio di imparzialita' (sentenza n. 453/1990). Conseguentemente non qualsiasi procedura selettiva, quale quelle in specie, puo' dirsi compatibile con il principio del concorso pubblico, giacche' quest'ultimo non e' rispettato quando le selezioni sono caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza 194/2002). La Corte ha altresi' puntualizzato che il concorso pubblico e' necessario anche nei casi di inquadramento di dipendenti gia' in servizio o di trasformazione di rapporti non di ruolo e non instaurati ad origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenza CC 205/2004). La Corte ha inoltre precisato che le deroghe sono legittime soltanto in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (sent. n. 81/2006) non essendo sufficiente a tale fine la mera circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attivita' lavorativa (come nel caso in specie peraltro per un limitato periodo di tempo) presso l'amministrazione. Ne', tantomeno, basta «la personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza C.c. n. 81/2006) occorrendo, invero, particolari ragioni giustificative ricollegabili alle peculiarita' delle funzioni che il personale e' chiamato a svolgere. In particolare e' richiesta l'esistenza di consolidate specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione, e non acquisibili all'esterno, che facciano ritenere la deroga al principio del concorso pubblico essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (sentenze C.C. n. 215, 252 e 293 del 2009; n. 9, n. 100, n. 179, n. 213, n. 225 e n. 235 del 2010). Requisiti questi non rinvenibili nella fattispecie in questione anche perche' i destinatari della norma non hanno intrattenuto un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell'amministrazione pubblica, in quanto dipendenti di societa' miste convenzionate con le strutture sanitarie ma, soprattutto, in considerazione che la norma censurata non richiede che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, ne' tantomeno fissa alcun limite numerico ai contratti di lavoro da stipulare. Cio' induce ad avere fondate perplessita' sulla corrispondenza dei nuovi rapporti di lavoro da instaurarsi in applicazione della norma alle effettive esigenze delle amministrazioni e, di conseguenza, a ritenere palesemente violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione. La disposizione, inoltre, si pone in evidente contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto individua quali destinatari soggetti titolari di rapporti di lavoro non suscettibili di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio, id est l'art. 1, comma 558 legge 296/2006 e l'art. 17 commi 10, 11 e 12 del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, senza peraltro fornire indicazioni circa la sussistenza di eventuali requisiti tali da giustificare la deroga al principio del pubblico concorso, vale a dire la peculiarita' delle funzioni che il personale svolge e/o specifiche necessita' funzionali dell'amministrazione. Parimenti violato e' l'art. 81, 4° comma della Costituzione poiche' la norma consentirebbe il nascere di nuovi rapporti di lavoro anche in assenza di posti vacanti nelle piante organiche determinando maggiori oneri per le amministrazione del Servizio Sanitario non quantificati e non coperti. La locuzione «senza oneri aggiuntivi per la Regione» usata dal legislatore infatti, non indicando ne' l'ammontare della spesa ne' le risorse con cui le strutture sanitarie dovranno far fronte per procedere alla stabilizzazione del personale in questione, non e' tale da costituire una copertura «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (sentenze CC n. 100 del 2010 e 213 del 2008). La norma, inoltre, nell'ampliare i destinatari e prorogare gli effetti della stabilizzazione gia' prevista, viola l'art. 117 terzo comma della Costituzione in quanto confligge con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica posti dall'art. 17 commi 10, 11 e 12 del prima citato D.L. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009 (sentenza C.C. n. 68/2011). Disposizioni statali queste ultime che si ispirano alla finalita' del contenimento della spesa pubblica nello specifico settore del personale e che costituiscono, come affermato da codesta Corte, principi fondamentali in quanto si limitano a porre obiettivi di riequilibrio della finanza senza prevedere strumenti e modalita' per il perseguimento dei medesimi. Come chiarito da codesta Corte nella sentenza n. 69/2011 «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini del patto di stabilita' interna (data la sua rilevante entita') costituisce non gia' una minuta voce di dettaglio, ma un'importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono al principio fondamentale della legislazione statale (sentenza n. 169 del 2007)». Il comma secondo della disposizione in questione, infine, laddove prevede la stipula di contratti di lavoro di diritto privato di durata quinquennale, eventualmente rinnovabili, costituisce un vulnus alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile poiche' autorizza il ricorso al lavoro flessibile con modalita' e forme diverse da quelle disciplinate dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, le cui previsioni, ai sensi dell'art. 1 del medesimo decreto, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e limitano la competenza legislativa della Regione siciliana. In base al cennato art. 36 le amministrazioni possono infatti avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale solo «per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali», mentre la norma «de qua» non solo non indica le ragioni straordinarie che possano giustificare il ricorso a lavoratori a tempo determinato ma addirittura prevede la possibilita' del rinnovo dei contratti senza fissare alcun termine finale di durata, palesando l'intento di conservare indefinitamente la vigenza dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per far fronte alle normali esigenze dell'ente.
P.Q.M. Impugna l'art. 3 del disegno di legge n. 582-590-606 dal titolo «Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialita' per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 14 giugno 2011 per violazione degli articoli 3, 51, 81, 4° comma, 97, 117, comma 2 lett. l) e comma 3 della Costituzione. Palermo, addi' 18 giugno 2011 Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Aronica