N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2011

Ordinanza del 16 marzo 2011 emessa dal Magistrato di sorveglianza  di
Catania nel procedimento di  sorveglianza  nei  confronti  di  Grillo
Gaetano. 
 
Reati e pene -  Conversione  di  pene  pecuniarie  -  Conversione  in
  liberta'  controllata  delle  pene  pecuniarie  non  eseguite   per
  insolvibilita'  del  condannato  -  Coefficiente  di  ragguaglio  -
  Mancato adeguamento alla avvenuta  rivalutazione  del  criterio  di
  ragguaglio tra pene pecuniarie e pene  detentive  -  Ingiustificata
  disparita' di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee -
  Riferimento alla sentenza della Corte  costituzionale  n.  440  del
  1994. 
- Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 62;  legge  24  novembre
  1981, n. 689, art. 102, comma terzo. 
- Costituzione, art. 3. 
(GU n.36 del 24-8-2011 )
 
                    IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA 
 
    Letti gli atti  del  procedimento  instaurato  nei  confronti  di
Grillo  Gaetano,  nato  a  Catania  il  1°  dicembre  1968,  per   la
conversione, ai sensi  dell'art.  660  comma  2  c.p.p.,  della  pena
pecuniaria di euro 56.622,94 di multa determinata nei  confronti  dei
medesimo con provvedimento di cumulo emesso in data 17 marzo 2006 dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania; 
    Rilevato che, nel caso di specie, appare fondata, a giudizio  del
rimettente, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  3,
comma 62, della legge  94/2009  nella  parte  in  cui  ha  omesso  di
modificare l'art. 102, comma 3, della legge n. 689/1981 nel senso  di
prevedere che, nell'ipotesi di conversione  in  liberta'  controllata
delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del condannato,
la somma da considerare per il relativo calcolo sia di euro 250,00  o
frazione di euro 250,00 per ogni giorno di liberta' controllata; 
    Invero, va osservato che l'art. 3, comma 62, della legge 94/2009,
ha modificato l'art. 135 c.p. nel senso di stabilire che,  quando  si
deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive,  il
computo ha luogo calcolando euro 250,00 o frazione di euro 250,00  di
pena pecuniaria per  un  giorno  di  pena  detentiva;  in  tal  modo,
l'importo  di  euro  38,00  risultante  dalla   precedente   modifica
dell'art. 135 c.p., operata dall'art.  1  della  legge  402/1993,  e'
stato elevato ad euro 250, appunto; 
    L'art. 3,  comma  62,  della  legge  94/2009,  invece,  nulla  ha
statuito con riferimento  all'art.  102,  comma  3,  della  legge  n.
689/1981, in tema di conversione  in  liberta'  controllata  di  pena
pecuniaria  non   eseguita   per   insolvibilita'   del   condannato,
continuando tale norma a prevedere che il ragguaglio  debba  operarsi
nella misura di euro 38,00 o frazione di euro 38,00 per un giorno  di
liberta' controllata; 
    Ne deriva che e' venuta a crearsi una  ingiustificata  disparita'
di trattamento in sfavore dei soggetti i quali versino in  condizioni
di insolvibilita'; 
    Invero, pur facendo riferimento l'art. 135 c.p. a pene  detentive
e  l'art.  102,  comma  3,  della  legge  n.  689/1981   a   liberta'
controllata, tanto le  une,  quanto  l'altra  costituiscono  sanzioni
penali conseguenti ad un giudizio di responsabilita' penale e possono
essere irrogate entrambe in sede di cognizione del reato (la liberta'
controllata, quale sanzione sostitutiva ex art. 53 legge 689/81), con
la possibilita' che la liberta' controllata venga disposta anche  dal
Magistrato di Sorveglianza nel caso di  impossibilita'  di  pagamento
della pena pecuniaria; 
    Da qui, appunto, una situazione di disparita' di trattamento  tra
situazioni sostanzialmente omogenee, con aggravio della posizione dei
condannati i  quali  versino  in  una  situazione  di  insolvibilita'
economica; 
    D'altra parte, va ricordato che il  legislatore  con  l'art.  101
della legge 689/1981 aveva gia' riadeguato a  lire  25.000  l'importo
posto a base dell'art. 135 c.p.,  fissando  tale  somma  tanto  quale
importo posto a base dell'art.  135  c.p.  e,  quindi,  del  criterio
generale di ragguaglio fra  pene  pecuniarie  e  pene  detentive  ivi
contenuto, quanto, in virtu' dell'art. 102, comma  3  della  medesima
legge, quale importo posto a base  del  criterio  di  conversione  in
liberta' controllata delle pene pecuniarie non eseguite a causa della
insolvibilita' del condannato; 
    In considerazione di cio'  ed,  in  particolare,  del  fatto  che
«l'identita' degli importi indicati nelle due norme poste a raffronto
non fu dovuta al caso, ma rappresento' il frutto  di  una  precisa  e
coerente scelta di politica criminale, al  fondo  della  quale  stava
l'avvertita esigenza di non aggravare  le  conseguenze  che  derivano
dalla condanna in dipendenza delle condizioni economiche del reo», la
Corte Costituzionale con sentenza n. 440 del 12-23 dicembre  1994  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  102,   terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al  sistema
penale), nella parte  in  cui  stabilisce  che,  agli  effetti  della
conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del
condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o
frazione di venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, o
frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno
di liberta' controllata; 
    L'art. 1 della legge 402  del  1993,  infatti,  aveva  elevato  a
settantacinquemila  lire,  o  frazione  di  settantacinquemila  lire,
l'importo posto a base del criterio di ragguaglio dell'art. 135  c.p.
e non anche l'importo  posto  a  base  del  criterio  di  conversione
dell'art. 102, comma 3, della  legge  n.  689/1981,  determinando  il
sopra riferito intervento della Corte Costituzionale, che ha,  cosi',
riallineato gli importi; 
    Adesso, l'art. 3, comma 62, della  legge  94/2009  ha  nuovamente
modificato il parametro economico di  ragguaglio  previsto  dall'art.
135  c.p.,  innalzandolo  da  euro  38  ad  euro  250,  ma  lasciando
inalterato, ancora una volta, l'art. 102, comma  3,  della  legge  n.
689/1981, cosi' riproponendo, negli stessi termini,  il  problema  di
costituzionalita' gia' affrontato dalla Corte delle Leggi  nel  1994;
Peraltro, e'  evidente  che  nel  caso  di  specie  deve  denunciarsi
l'illegittimita' costituzionale non  gia'  dell'art.  102,  comma  3,
della legge n. 689/1981, bensi' dell'art. 3, comma  62,  della  legge
94/2009 nella parte in cui ha omesso di modificare l'art. 102,  comma
3, della legge n. 689/1981 nel senso di prevedere  che,  nell'ipotesi
di conversione in liberta'  controllata  delle  pene  pecuniarie  non
eseguite per insolvibilita' del condannato, la somma  da  considerare
per il relativo calcolo sia di euro 250 per ogni giorno  di  liberta'
controllata; 
    E' l'art. 3, comma 62, della legge 94/2009, infatti, la norma che
ha determinato la differenza dei criteri di  calcolo  che  da'  luogo
alla  denunciata  disparita'  di  trattamento   ex   art.   3   della
Costituzione ed e', pertanto, tale norma, a giudizio del  rimettente,
ad essere affetta da vizio di illegittimita' costituzionale; 
    Per altro verso, la  differenza  dei  criteri  di  calcolo  e  la
conseguente   questione   di   legittimita'   costituzionale   devono
considerarsi, a  giudizio  del  rimettente,  rilevanti  nel  caso  di
specie, stante che a norma dell'art. 102, comma  3,  della  legge  n.
689/1981 nel testo  vigente  il  debito  del  Grillo  (pari  ad  euro
56.622,94) deve convertirsi in giorni 365  di  liberta'  controllata,
mentre, calcolando l'importo di euro 250 o frazione di euro  250  per
ogni giorno di liberta' controllata, il debito  del  Grillo  dovrebbe
convertirsi in giorni 227 di liberta' controllata (giorni 226  ×  250
euro = 56.500,00 euro e giorni 1 × 122,94  euro,  quale  frazione  di
250,00, euro =  122,94  euro,  pari  complessivamente  al  debito  di
56.622,94 euro, appunto); 
 
                               P.Q.M. 
 
    Considerato quanto sopra, si chiede alla Corte costituzionale  di
esaminare la prospettata questione di legittimita' costituzionale, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, esaminando se sia affetto da
illegittimita' costituzionale l'art. 3,  comma  62,  della  legge  n.
94/2009 nella parte in cui ha omesso di modificare l'art. 102,  comma
3, della legge n. 689/1981 nel senso di prevedere  che,  nell'ipotesi
di conversione in liberta'  controllata  delle  pene  pecuniarie  non
eseguite per insolvibilita' del condannato, la somma  da  considerare
per il relativo calcolo sia di euro 250 per ogni giorno  di  liberta'
controllata    e    conseguentemente    dichiarare,    eventualmente,
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  102,  terzo  comma,  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in  cui  stabilisce  che,
agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per
insolvibilita' del condannato,  il  ragguaglio  ha  luogo  calcolando
trentotto   euro,   o   frazione   di   trentotto   euro,    anziche'
duecentocinquanta euro, o frazione di duecentocinquanta euro, di pena
pecuniaria per un giorno di liberta' controllata. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. 
        Catania, addi' 14 marzo 2011 
 
                 Il Magistrato di Sorveglianza: Meli