N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 marzo 2011
Ordinanza del 23 marzo 2011 emessa dal Tribunale di Arezzo nel procedimento civile promosso da T.F. contro Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Arezzo. Filiazione - Affidamento e mantenimento dei figli minori di genitori non coniugati - Decreto del Tribunale per i minorenni emesso in esito al procedimento di affidamento e contenente un obbligo di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali - Efficacia di titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento dei figli naturali rispetto ai figli legittimi nati da coppie sposate - Contrasto con il principio di eguaglianza e con la tutela dei figli nati fuori del matrimonio. - Codice civile, art. 317-bis. - Costituzione, artt. 3 e 30.(GU n.36 del 24-8-2011 )
IL TRIBUNALE CIVILE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Premesso che T.F. ha proposto reclamo ex art. 2674 bis c.c. e 113-ter disp. Att. c.c. avverso il provvedimento del 27.4.2010 con cui l'Agenzia del Territorio, ufficio Provinciale di Arezzo, in persona del Conservatore Delegato, ha iscritto con riserva ipoteca giudiziale sul "decreto V.G,. n. 1170/2009 cron. N. 5643/2009 emesso dal Tribunale dei Minorenni di Firenze in data 10.11.2009 con il quale viene posto a carico del padre un contributo economico a favore del minore a titolo di mantenimento"; Osservato che la reclamante ha evidenziato come, a seguito della Novella legislativa n. 54/2006 e della ordinanza della Suprema Corte n. 8362/07 (con cui e' stato risolto, con la ritenuta competenza del tribunale per i Minorenni, il conflitto esistente tra il tribunale per i Minorenni di Milano ed il tribunale ordinario di Milano circa il giudice competente a decidere sull'affidamento e sul mantenimento della prole naturale), i decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni contenenti obblighi di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali hanno natura di titolo esecutivo e, al pari dei provvedimenti decisori adottati dal Tribunale ordinario peri figli di coppie sposate, debbono essere sorretti dalla garanzia patrimoniale del debitore cui e' finalizzata l'ipoteca giudiziale di cui all'art. 2818 c.c; Osservato che, nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia del Territorio, ufficio Provinciale di Arezzo, in persona del Conservatore Delegato, ha affermato che ai sensi dell'art. 2818 comma II c.c. la natura di titolo ipotecario puo' essere riconosciuta soltanto ai provvedimenti cui sia espressamente e specificamente attribuita dalla legge, senza possibilita' di estensione analogica ad altri, quand'anche questi abbiano efficacia di titolo esecutivo, e, pur prospettando una possibile incostituzionalita' dell'art. 317-bis c.c. Nella parte in cui non prevede che il decreto emesso dal Tribunale per Minorenni in esito a tali procedimento e' titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., ha ribadito la sussistenza di gravi e fondati dubbi sulla iscrivibilita' della ipoteca sulla base di un provvedimento che la legge non riconosce quale titolo idoneo alla iscrizione della ipoteca giudiziale; Osservato che con la gia' citata ordinanza regolatrice n. 8362 del 3.4.2007 la Suprema Corte ha affermato che la legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio della potesta' in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'art. 317-bis cod. civ., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potesta' del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicche' la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell'art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., "in parte qua" non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualita' delle misure relative all'esercizio della potesta' e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento dall'altro prefigurata dai novellati artt. 155 e ss. cod. civ. ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori - non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che e' aspetto centrale della ragionevole durata del processo- una attrazione, giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresi', sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio; Osservato che in virtu' dell'art. 317-bis c.c. cosi' interpretato sussiste la competenza del tribunale per i Minorenni ad adottare i provvedimenti di carattere economico in favore della prole naturale con decreti che, pur integranti titoli esecutivi, non costituiscono titolo per l'accensione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 comma 2 c.c. attesa la mancanza di una espressa previsione legislativa che riconosca un siffatto effetto legale ai suddetti provvedimenti giudiziali; Ritenuto che una siffatta mancanza di garanzia patrimoniale dei crediti in questione integra una macroscopica ed irragionevole disparita' di trattamento dei figli naturali rispetto ai figli legittimi nati da coppie sposate (in relazione ai quali costituiscono titolo per l'accensione di ipoteca giudiziale non solo le sentenze di separazione e di divorzio ma anche, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 10.2.1998, anche i decreti di omologa delle separazioni consensuali) con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione e violazione, altresi', dell'art. 30 comma 3 della Costituzione nella parte in cui prevede che la "legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale"; Ritenuto che la evidente rilevanza della suddetta questione nel presente procedimento consente di sollevare, d'ufficio, l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 317-bis c.c., per violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che "il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in esito a tale procedimento e contenente un obbligo di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c.";
P.Q.M. Solleva d'ufficio l'eccezione di illegittimita' costituzionale, con riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione, dell'art. 317-bis c.c., nella parte in cui non prevede che "il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in esito a tale procedimento e contenente un obbligo di pagamento di somme di denaro per il mantenimento di figli naturali costituisca titolo per iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c.". Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale sia notificata alle parti in causa, al Pubblico Ministero, ai Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso ad Arezzo il 18 marzo 2011 nella camera di Consiglio della sezione civile su relazione della dott.ssa Agnese Di Girolamo. Il Presidente: Centonze