N. 174 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2011
Ordinanza dell'8 marzo 2011 emessa dal Tribunale di Alessandria nei procedimenti civili riuniti promossi da Azienda sanitaria locale AL contro I.N.A.I.L. ed altra. Sanita' pubblica - ASL - Debiti previdenziali (nella specie per sanzioni od interessi davanti all'INAIL) - Esonero del pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217, nonche' degli interessi legali - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli enti locali - Violazione del principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 219. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.36 del 24-8-2011 )
IL TRIBUNALE Nelle cause riunite iscritte ai numeri 25/06 e 26/06 r.g. entrambe promosse da Azienda sanitaria locale AL (gia' ASL 22), in persona del direttore generale avv. Gian Paolo Zanetta, con sede legale in Casale Monferrato e domicilio eletto in Novi Ligure, via Raggio n. 12, presso la propria sede, rappresentata e difesa dagli avv.ti Elio Garibaldi e Maria Daniela Cogo per procura a margine della memoria 22 gennaio 2008; ricorrente; Contro Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL, in persona del direttore regionale del Piemonte pro tempore, con domicilio eletto in Alessandria, via Gramsci n. 2, presso l'Avvocatura INAIL, rappresentato e difeso per procura generale dagli avv.ti Arianna Arione e Ivana Pavarino; convenuto E contro Caralt S.P.A., non costituita; convenuta contumace. Ha pronunciato, dandone lettura, la seguente ordinanza di rimessione. Osservato quanto segue: 1. La ASL si oppone a due cartelle esattoriali notificatele da Caralt per le somme di € 158.697,20 e di 16.785,15 [relative a sanzioni civili e interessi] a seguito di verbale di accertamento 6 giugno 2001. Con tale verbale l'INAIL ha ritenuto che la ASL abbia erroneamente incluso nelle PAT relative all'uso di autovettura personalmente condotta, anziche' nelle PAT relative alle attivita' ospedaliere, i dipendenti addetti all'assistenza, alla cura della persona, ad accertamenti veterinari, che non abbia denunciato l'uso di autovettura personalmente condotta per motivi di lavoro, con incidenza del 10% dell'attivita' complessiva, da parte del personale amministrativo assicurato con PAT relative all'uso di apparecchiature elettriche di ufficio, e ha provveduto ai conseguenti spostamenti e rideterminazioni di imponibile contributivo; ha ritenuto poi che la ASL non abbia correttamente denunciato il personale adibito al servizio di soccorso d'urgenza, e ha quantificato le retribuzioni loro erogate. La ASL rileva di non aver omesso l'imponibile ma di aver inserito le retribuzioni in altre posizioni assicurative, per evidenti difficolta' interpretative, tenuto conto della complessita' e delle dimensioni organizzative dell'azienda, delle peculiarita' e molteplicita' delle funzioni svolte dal personale e dei continui spostamenti per far fronte a esigenze di servizio. Evidenzia propri crediti nei confronti dell'INAIL. Eccepisce la decadenza ai sensi degli artt. 25 e 24 comma 4 del decreto legislativo n. 46/1999, osservando che il verbale 6 giugno 2001 era stato notificato in pari data, e la delibera con cui era stato respinto il ricorso amministrativo era pervenuta il 9 dicembre 2003, laddove l'iscrizione a ruolo risaliva al dicembre 2005. Eccepisce che sanzioni e interessi non sono dovuti, asserendo che le posizioni assicurative indicate nel verbale di accertamento 6 giugno 2001 erano di difficile interpretazione e muovendo critiche di merito alle valutazioni dell'Istituto. In subordine, invoca l'esonero dal pagamento di sanzioni e interessi ai sensi dell'art. 1, comma 219, legge n. 662/1996, osservando che, se pure la ASL non e' una amministrazione dello Stato ne' un ente locale, l'onere fa sostanzialmente carico alla regione, ed eccependo la illegittimita' costituzionale della stessa disposizione alla stregua dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparita' di trattamento tra soggetti pubblici, e dell'art. 97 Cost. in quanto le risorse utilizzate per il pagamento di sanzioni e interessi potrebbero essere utilizzate per i fini istituzionali. Invoca comunque gli artt. 14, comma 2, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 a norma dei quali in caso di erroneo inquadramento delle gestioni tariffarie o di erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbiano comportato il versamento di un premio maggiore del dovuto l'INAIL provvede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato senza previsione di sanzioni e di interessi. In estremo subordine invoca l'art. 116, commi 15, lettera a) e 16, primo periodo, legge n. 388/2000 e chiede la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura dell'interesse legale. L'INAIL, Premesso che l'art. 25 del decreto legislativo n. 246/1999 non e' applicabile per effetto della normativa transitoria, eccepisce in primo luogo che la richiesta attiene solo a sanzioni civili e che in relazione ai premi, che sono stati compensati senza riserva di ripetizione, non e' ammissibile l'accertamento negativo. Argomenta che nel caso di specie si e' avuta una omissione per differenza di tasso, in quanto i lavoratori non erano assicurati per l'effettivo rischio cui erano esposti e per anni e' stato versato un premio inferiore a quello dovuto, esponendo nel dettaglio i rilievi formulati. Ritiene pertanto sussistente la violazione dell'art. 12, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 e contesta che il credito della ASL fosse superiore a quello derivante dal verbale. Osserva che le percentuali di incidenza dell'uso dell'auto e della attivita' di soccorso erano state indicate dalla stessa ASL con note 9 maggio 2001 e 27 giugno 2002. Argomenta che le sanzioni sono dovute ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a) [della tabella dei premi INAIL di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2000] e che la lettera b) del medesimo comma non puo' essere invocata in quanto si riferisce al caso in cui la omissione abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello dovuto. Nega che sia applicabile l'art. 1, comma 219, legge n. 662/1996 in quanto la ASL non e' un ente locale ne' una amministrazione dello Stato e che sia applicabile l'art. 116 della legge n. 388/2000 in quanto non vi sono contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative, novita' o complessita' di fattispecie, obiettive difficolta' di interpretazione, indicazioni o avvertenze fuorvianti fornite dagli uffici. 2. La eccezione relativa alla possibilita' di applicare alla ASL la esenzione prevista dall'art. 1, comma 219 della legge n. 662/1996, benche' proposta in subordine dalla ASL, appare logicamente prioritaria: dal momento che la pretesa azionata dall'INAIL riguarda soltanto sanzioni civili e interessi, l'esonero della ASL dal pagamento di sanzioni civili e interessi assorbirebbe ogni altra questione di merito. In ogni caso, deve osservarsi che, effettivamente, una valutazione prognostica non consente di apprezzare in senso favorevole alle ragioni della ASL la questione dalla stessa proposta in via principale, dato che, come risulta in atti, la ASL pago' - mediante compensazione da essa richiesta con nota 6 dicembre 2001 - i maggiori premi calcolati dall'INAIL, senza formulare alcuna riserva: nella nota richiamata, infatti, l'Azienda si limito' ad anticipare che, qualora fossero state applicate sanzioni, avrebbe presentato ricorso [evidentemente: contro la applicazione delle sanzioni], e il ricorso amministrativo, in coerenza con la nota, riguardava la applicabilita' delle sanzioni civili. Avendoli spontaneamente pagati senza riserve, appare verosimile ritenere che la ASL non possa ora negare che i maggiori premi richiesti non fossero dovuti, o quanto meno che si oneri della prova al riguardo e non possa, come invece fa, limitarsi a invocare il principio generale secondo cui spetta all'ente previdenziale di dimostrare i presupposti della pretesa. Cio' premesso, l'art. 1, comma 219 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone: «Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonche' gli enti locali sono esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonche' degli interessi legali». La ASL assume che tale disposizione, in quanto non inserisce le ASL fra i soggetti esonerati dal pagamento delle somme aggiuntive e degli interessi, violi l'art. 3 della Costituzione, argomentando che essa crea una disparita' di trattamento ingiustificata fra la ASL e gli enti locali, pur se entrambi i soggetti svolgono attivita' prettamente pubbliche con finanziamenti pubblici, nonche' l'art. 97 della Costituzione, perche' svia risorse pubbliche dalla finalita' specifica prevista dal legislatore per ogni pubblica amministrazione, nel senso che le risorse utilizzate per far fronte alle sanzioni e agli interessi applicati dall'INAIL non potrebbero essere utilizzati per le attivita' istituzionale dell'ente. Ora, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, occorre osservare quanto segue. Non vi e' dubbio che la ASL non sia una amministrazione dello Stato, ne' si puo' ritenere che sia un ente locale, in quanto la nozione di ente locale tradizionalmente assunta dal legislatore coincide con quella di ente locale territoriale. Oggi l'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) enumera fra gli enti locali «i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni», ma gia' la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali» presupponeva che fossero «enti locali» solamente quelli territoriali e in particolare indicava all'art. 40 come «amministratori di enti locali» (cosi' in rubrica) «il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali». La disposizione dell'art. 1, comma 219 della legge n. 662/1996, quindi, nell'esonerare dal pagamento di sanzioni civili e interessi gli enti locali, ma non le ASL, detta una disciplina differenziata fra enti locali e ASL che comporta un deteriore trattamento delle seconde rispetto ai primi. La giurisprudenza costituzionale ha gia' ritenuto, in relazione a disposizioni che regolavano la pignorabilita' dei beni degli uni e degli altri enti, che le situazioni giuridiche delle unita' sanitarie locali, e poi delle aziende sanitarie locali, da un lato, e degli enti locali, dall'altro, siano omogenee, sicche' la diversita' di disciplina risultava lesiva del principio di uguaglianza e di ragionevolezza (Corte Cost., 29 giugno 1995, n. 285, ove si legge «le due posizioni giuridiche messe a confronto sono praticamente analoghe»; Corte Cost., 20 marzo 1998, n. 69, ove si legge «debbono essere richiamate le considerazioni svolte da questa Corte nella citata sentenza n. 285 del 1995 riguardo sia all'omogeneita' delle due situazioni giuridiche (delle unita' sanitarie locali e degli enti locali) poste in confronto che alla irragionevole disparita' di trattamento in cui si traduce la diversita' di disciplina di tali categorie di enti (e dei rispettivi creditori)»; Corte Cost., 18 giugno 2003, n. 211, ove si legge che nessun rilievo, per negare la illegittimita' della disparita' di trattamento secondo il principio di cui alle precedenti sentenze sopra menzionate, ha la circostanza che le unita' sanitarie locali siano state sostituite dalle aziende sanitarie locali e si rileva fra l'altro che «le aziende stesse sono caratterizzate dagli stessi scopi propri delle unita' sanitarie locali»). Facendo applicazione del medesimo principio, il dubbio che la disparita' di trattamento realizzata fra enti locali e ASL dall'art. 1, comma 219, legge n. 662/1996, nella parte in cui non prevede che anche le aziende sanitarie locali siano esonerate dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonche' degli interessi legali, violi l'art. 3 Cost. sotto profilo del parametro generale di ragionevolezza e del divieto di trattamenti diseguali di situazioni uguali non appare manifestamente infondato. Non appaiono poi manifestamente infondate, in ordine alla irragionevolezza della disparita', le ulteriori considerazioni svolte dalla difesa della ASL, che ha evidenziato come sia le ASL, sia gli enti locali svolgano attivita' prettamente pubbliche con finanziamenti pubblici, e come le risorse utilizzate per far fronte a sanzioni e interessi siano necessariamente sottratte agli scopi istituzionali dell'Azienda cui potrebbero invece essere destinate in caso di estensione dell'esonero. Nei sensi di cui alla eccezione della ASL, inoltre, il mancato utilizzo di risorse che potrebbero destinarsi al soddisfacimento degli scopi istituzionali, utilizzate per il pagamento di sanzioni civili e interessi, giustifica anche il dubbio di violazione dell'art. 97 Cost. quale principio di buon andamento della Pubblica amministrazione sotto il profilo della allocazione delle risorse per gli scopi istituzionali del soggetto pubblico. 3. La rilevanza della questione appare indubbia, dato che, se l'esonero previsto dall'art. 1, comma 219 della legge n. 662/1996 venisse esteso alle ASL, l'opposizione sarebbe per cio' solo fondata e la pretesa dell'istituto dovrebbe essere respinta. In ordine alla rilevanza della questione giova aggiungere che, secondo la totalita' degli interpreti, l'esonero di cui all'art. 1, comma 219 della legge n. 662/1996 e' venuto meno a seguito dell'introduzione nell'ordinamento dell'art. 116, comma 11 della legge n. 388/2000 in forza del quale: «nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile e' sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10». Le sanzioni richieste con le cartelle opposte, tuttavia, sono relative a premi maturati anteriormente al 1° gennaio 2001, data in cui e' entrata in vigore la legge n. 338/2000 ai sensi dell'art. 158, comma 3 della medesima legge n. 338. Costituisce opinione generalmente accettata che lo Stato e, per quanto di interesse, gli enti locali siano assoggettati a sanzioni civili e interessi legali soltanto a far data dal 1° gennaio 2001, vale a dire: per omissioni ed evasioni commesse a far data dal 1° gennaio 2001. In particolare, tale opinione e' fatta propria anche dall'INAIL nella circolare 27 luglio 2001, n. 56, in atti. La tesi e' accettabile, con le seguenti precisazioni. L'art. 118, comma 18 della legge n. 388/2000 prevede: «Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potra' essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita' operative fissate da ciascun ente previdenziale». Tale disposizione, menzionando anche il comma 219 dell'art. 1 della legge n. 662 fra le disposizioni in forza di cui sono dovute le sanzioni per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000, potrebbe essere interpretata nel senso che anche l'esonero dello Stato e degli enti locali dal pagamento delle somme aggiuntive e degli interessi legali in tanto sopravviva in quanto i crediti fossero in essere e accertati al 30 settembre 2000. In realta', nonostante la formale menzione del comma 219, appare evidente che l'art. 118, comma 18, regola la successione nel tempo di normative sanzionatorie di cui la piu' recente e' piu' favorevole al debitore rispetto a quella anteriore (essendo notoriamente piu' lievi le sanzioni previste dal sistema della legge n. 388/2000), laddove, in relazione al caso particolare dello Stato e degli enti locali in relazione alle somme aggiuntive e agli interessi legali, la disciplina piu' recente e' piu' sfavorevole rispetto a quella anteriore, sicche' regolare la applicabilita' dell'esonero in forza di tale disposizione, la cui ratio e' totalmente opposta, non appare essere operazione interpretativa corretta: nel senso che nell'un caso l'essere il credito esistente e accertato al 30 settembre 2000 nuoce al debitore e nell'altro gli gioverebbe. In questo senso, appare piu' logico accogliere l'opinione dominante e ritenere che l'esonero dello Stato e degli enti locali dal pagamento delle somme aggiuntive e degli interessi sia venuto meno solamente in relazione alle omissioni e alle evasioni successive al 1° gennaio 2001. La questione appare comunque priva di effettivo interesse alla luce della piu' recente giurisprudenza di legittimita', che ha chiarito come il sistema sanzionatorio di cui alla legge n. 388/2000 non si applichi al caso di omissioni relative a periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge, se al 30 settembre 2000 vi era un credito dell'ente previdenziale per contributi, il datore di lavoro resta comunque assoggettato al sistema sanzionatorio di cui alla legge n. 662/1996 (cfr. Cass., 21 luglio 2010, n. 17099). La rilevanza della questione e' quindi confermata, perche' l'art. 1, comma 219, ove disponesse l'esonero delle ASL dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonche' degli interessi legali, sarebbe applicabile alla fattispecie. Si e' sopra detto dei motivi per cui non pregiudica la rilevanza della questione la contestazione, in principalita' sollevata dalla difesa della ASL, della correttezza delle rettifiche operate con il verbale di accertamento. Analogamente, non pregiudica la rilevanza della questione l'eccezione relativa alla possibilita' di applicare gli artt. 14, comma 2, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 dal momento che, a quanto risulta pacifico in atti, e in particolare a quanto risulta dalla relazione peritale, la erronea classificazione non sembra aver comportato il versamento da parte della ASL di premi maggiori del dovuto, ne' considerando isolatamente le singole voci di tariffa oggetto di rettifica, ne' considerando il complesso del rapporto, tanto che residuava un credito dell'INAIL che il consulente ha determinato. Deve infine osservarsi che, diversamente da quanto ritenuto da ultimo dalla ASL, non e' possibile estendere in via interpretativa l'esonero di cui all'art. 1, comma 219, per via di interpretazione costituzionalmente orientata, dal momento che la norma in questione, evidentemente eccezionale, non sembra suscettibile di interpretazioni estensive.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione dell'art. 1, comma 219 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui non prevede che le aziende sanitarie locali siano esonerate dal pagamento delle somme aggiuntive e della maggiorazione di cui al comma 217 nonche' degli interessi legali, questione con la quale si assume violata la disposizione degli artt. 3 e 97, Cost., nei sensi di cui in motivazione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previo inserimento nel fascicolo della prova delle notifiche di cui infra, e la sospensione del giudizio in corso. Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, a cura della Cancelleria, e la sua comunicazione da parte del cancelliere ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Alessandria, addi' 8 marzo 2011. Il giudice: Viani