N. 201 ORDINANZA 22 giugno - 6 luglio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie -  Ritiro,
  sospensione o revoca della patente di  guida  -  Applicabilita'  al
  conducente titolare di patente anche se la violazione da cui  dette
  sanzioni derivano sia stata commessa alla guida di un  veicolo  per
  il quale non e' richiesta patente  -  Applicabilita'  altresi',  in
  tali casi, delle disposizioni relative alla decurtazione dei  punti
  della  patente  -  Sopravvenuta  abrogazione   della   disposizione
  censurata - Necessita' di una nuova valutazione sulla  rilevanza  e
  sulla non manifesta infondatezza  della  questione  -  Restituzione
  degli atti al giudice rimettente. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art.  219-bis,
  comma 2, introdotto dall'art. 3, comma 48, della  legge  15  luglio
  2009, n. 94. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 97. 
(GU n.30 del 13-7-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Paolo MADDALENA. 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 219-bis,  comma
2, del codice della strada (decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285), introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge 15  luglio  2009,
n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),  promosso  dal
Giudice di pace di Verona nel procedimento vertente tra Capri Roberta
e il Comune di Verona con ordinanza del 15 giugno 2010,  iscritta  al
n. 321 del  registro  ordinanze  2010  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2010. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio del 20  aprile  2011  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 15 giugno  2010,  il  Giudice  di
pace di Verona ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,  24  e  97
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 219-bis, comma 2, del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada) - introdotto  dall'art.  3,  comma
48, della legge 15 luglio 2009, n. 94  (Disposizioni  in  materia  di
sicurezza pubblica) - nella  parte  in  cui  prevede  «l'applicazione
delle sanzioni amministrative accessorie del  ritiro,  sospensione  o
revoca della patente di guida per chi commette violazioni» del codice
della strada «conducendo  un  veicolo  per  cui  la  patente  non  e'
richiesta» e nella parte in  cui  stabilisce  «che  trovano  altresi'
applicazione le disposizioni di  cui  all'art.  126-bis  [del  codice
della strada], in materia di patente a punti»; 
        che,  in  punto  di  fatto,  il  rimettente   riferisce   che
l'incidente di costituzionalita' e' sorto  nel  giudizio  avverso  un
verbale con cui, in data 2 febbraio 2010,  un  agente  della  polizia
municipale di Verona aveva contestato alla ricorrente, conducente  di
un velocipede, la violazione dell'art. 145 del codice  della  strada,
ed era stata irrogata la sanzione pecuniaria di € 150,00, nonche'  la
decurtazione di cinque punti della patente; 
        che, in punto di diritto, il giudice a quo, precisato che «la
decurtazione dei punti della patente e' una sanzione che colpisce  la
persona», ritiene che la disposizione impugnata si ponga in contrasto
con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 
        che, in particolare, l'art. 219-bis,  comma  2,  prevederebbe
una  «disparita'  nell'applicazione»  della  sanzione  amministrativa
personale  -  (costituita  dalla  decurtazione  dei  punti)  -   «tra
conducenti di  veicoli  per  i  quali  non  vi  e'  l'obbligatorieta'
dell'abilitazione alla guida, come nel caso  in  esame  tra  ciclisti
che, pur violando una stessa norma del C.d.S., vengono sanzionati  in
modo difforme a seconda che siano o meno  titolari  di  documento  di
guida», dal momento che, a fronte  di  una  medesima  violazione,  il
possesso  dell'abilitazione  alla  guida  «non  puo'  comportare  una
diversa e piu' pesante sanzione rispetto a chi non l'ha ottenuta»; 
        che  la  norma  violerebbe,   altresi',   l'art.   24   della
Costituzione, sotto il profilo della tutela del diritto alla  difesa,
perche' non prevede «alcun ricorso avverso la automatica decurtazione
dei punti»; 
        che e' intervenuto nel giudizio il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile,  per
essere stata la norma impugnata abrogata dall'art. 43, comma 2, lett.
b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni  in  materia  di
sicurezza stradale). 
    Considerato che  il  Giudice  di  pace  di  Verona  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 219-bis, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della  strada)  -
introdotto dall'art. 3, comma 48, della legge 15 luglio 2009,  n.  94
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - nella parte in  cui
prevede «l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie  del
ritiro, sospensione o revoca della patente di guida per chi  commette
violazioni» del codice della strada «conducendo un veicolo per cui la
patente non e' richiesta»  e  nella  parte  in  cui  stabilisce  «che
trovano altresi' applicazione le disposizioni di cui all'art. 126-bis
[del codice della strada],  in  materia  di  patente  a  punti»,  per
violazione degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione; 
        che, successivamente all'ordinanza di  rimessione,  la  norma
censurata e' stata abrogata dall'art. 43, comma  6,  della  legge  29
luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza  stradale),
con decorrenza dal 30 luglio 2010; 
        che, a prescindere dai molteplici profili di inammissibilita'
della questione, per l'assoluta carenza di motivazione  in  punto  di
rilevanza e per l'omessa motivazione  circa  la  asserita  violazione
dell'art.  97  Cost.,  occorre  restituire  gli   atti   al   giudice
rimettente, perche' operi una nuova  valutazione  della  rilevanza  e
della  non  manifesta  infondatezza  della  questione  (ex   plurimis
ordinanze n. 145 e n. 38 del 2010). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Verona. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2011. 
 
                      Il Presidente: Maddalena 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 2011 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti