N. 202 ORDINANZA 22 giugno - 6 luglio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Intervento dei creditori -
  Omesso   riconoscimento   della   possibilita'    di    intervenire
  nell'esecuzione, in assenza di titolo esecutivo, sequestro o pegno,
  a soggetti diversi dagli imprenditori -  Tardiva  costituzione  dei
  creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli - Inammissibilita'. 
- Cod. proc. civ., art. 499, primo comma. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111; norme integrative  per  i  giudizi
  davanti alla Corte costituzionale, art. 3. 
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Intervento dei creditori -
  Omesso   riconoscimento   della   possibilita'    di    intervenire
  nell'esecuzione, in assenza di titolo esecutivo, sequestro o pegno,
  a soggetti diversi dagli imprenditori - Denunciata  violazione  dei
  principi di uguaglianza, di ragionevolezza e del  giusto  e  celere
  processo,  nonche'  asserita  lesione  del  diritto  di  difesa   -
  Incompiutezza  della  motivazione  sulla  rilevanza   -   Manifesta
  inammissibilita' della questione. 
- Cod. proc. civ., art. 499, primo comma. 
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111. 
(GU n.30 del 13-7-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Paolo MADDALENA. 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA ,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  499,  primo
comma,  del  codice  di  procedura  civile,  promosso   dal   Giudice
dell'esecuzione  del  Tribunale  ordinario  di   Napoli   -   sezione
distaccata di Pozzuoli, nel  procedimento  vertente  tra  Di  Francia
Camillo ed altri e il Comune di Pozzuoli ed altro, con ordinanza  del
15 luglio 2010, iscritta al n. 378  del  registro  ordinanze  2010  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  50,  prima
serie speciale, dell'anno 2010. 
    Visti l'atto di costituzione di  Di  Francia  Camillo  ed  altri,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio  2011  il  Giudice
relatore Alfio Finocchiaro. 
    Ritenuto che - nel corso di una procedura esecutiva  nella  quale
sono intervenuti, ai sensi dell'art.  499  del  codice  di  procedura
civile, alcuni dipendenti del Comune di Pozzuoli, i quali vantano  un
credito avente ad oggetto la restituzione, da parte di  quel  Comune,
di   somme   per   contributi    previdenziali    ed    assistenziali
illegittimamente  trattenuti   dall'Ente   e   versati,   altrettanto
indebitamente,   da   quest'ultimo   all'I.N.P.S.   -   il    Giudice
dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli, sezione distaccata
di Pozzuoli, con ordinanza emessa il 15 luglio 2010, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della  Costituzione,  questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 499, primo comma, cod. proc.
civ., nella parte in cui non riconosce la possibilita' di intervenire
nella esecuzione, in assenza di titolo esecutivo o sequestro o pegno,
a soggetti diversi dagli imprenditori, come e' desumibile dal rinvio,
ad opera della stessa disposizione, alle scritture contabili  di  cui
all'art. 2214 del codice civile; 
        che  il  rimettente  premette:  a)  che  gli  interventi  dei
predetti dipendenti, ancorche'  esperiti  in  relazione  a  procedure
precedenti  la  modifica  del  codice  di  procedura   civile,   sono
disciplinati dal  novellato  art.  499  in  quanto  posti  in  essere
successivamente  alla  predetta  riforma,  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35
(Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale),  convertito,  con  modificazioni,
nella  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  come  modificato  dall'art.
39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273  (Definizione  e
proroga  di  termini,  nonche'  conseguenti  disposizioni   urgenti),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2006,  n.  51,
in vigore dal 1° marzo 2006; b) che sono fondati su crediti basati su
sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli  e  conseguenti
determinazioni comunali ritenute idonee a  fondare  la  emissione  di
decreti ingiuntivi non esecutivi da parte del giudice del lavoro; 
        che il giudice a quo fa, quindi, presente che  il  precedente
testo dell'art. 499 cod. proc. civ.  autorizzava  l'intervento  sulla
base della mera enunciazione del credito da parte  dell'interventore,
mentre il testo attuale autorizza l'intervento solo  di  coloro  che,
nei confronti del debitore, oltre ad  avere  un  credito  fondato  su
titolo esecutivo, abbiano eseguito un sequestro  sui  beni  pignorati
ovvero vantino un  diritto  di  pegno  o  un  diritto  di  prelazione
risultante da pubblici registri ovvero siano titolari di  un  credito
di somma di  denaro  risultante  dalle  scritture  contabili  di  cui
all'art. 2214 cod. civ.; 
        che l'art. 499 cod. proc. civ. non riconosce la  possibilita'
di intervenire - senza titolo esecutivo  o  sequestro  o  pegno  -  a
soggetti diversi  dagli  imprenditori,  atteso  che  la  disposizione
processuale rinvia alle scritture contabili di cui all'art. 2214 cod.
civ., e che, in particolare, lo  stesso  art.  499  cod.  proc.  civ.
consente l'intervento dell'imprenditore richiedendo la documentazione
sufficiente a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo; 
        che, nel  caso  in  esame,  la  documentazione  prodotta  dai
lavoratori e' stata ritenuta sufficiente  a  fondare  l'emissione  di
decreto ingiuntivo; 
        che,  a  prescindere  dalla   concedibilita'   o   meno   del
provvedimento monitorio, la fattispecie in esame e' caratterizzata da
documentazione fortemente indiziante nel senso della fondatezza della
pretesa creditoria, atteso che si e' in presenza di un vero e proprio
riconoscimento del debito; 
        che, tuttavia, sulla base della disposizione citata, dovrebbe
dichiararsi  l'inammissibilita'  degli  interventi   esperiti   nella
procedura; 
        che, cio' posto, il giudice a quo sospetta che  la  norma  in
questione sia in contrasto con: a) il principio di uguaglianza di cui
all'art. 3  Cost.,  creando  una  irragionevole  discriminazione  tra
creditori   imprenditori   e   non   imprenditori    a    prescindere
dall'esistenza o meno di documentazione attestante la verosimiglianza
della pretesa creditoria, laddove dovrebbe essere la presenza o  meno
di documenti idonei e attendibili a fondare l'ammissibilita'  o  meno
dell'intervento; b) il principio di ragionevolezza di cui allo stesso
art. 3 Cost., consentendo l'intervento al  creditore  sulla  base  di
documentazione proveniente dal medesimo interventore, ed escludendolo
per l'ipotesi in  cui  l'intervento  sia  fondato  su  documentazione
proveniente dal debitore e, quindi,  maggiormente  significativa  sul
piano probatorio; c) lo  stesso  principio  di  ragionevolezza  sotto
diverso profilo, in quanto  il  creditore  privilegiato  che  intenda
intervenire  nella  procedura  esecutiva  deve  munirsi   di   titolo
esecutivo,  a  differenza  del  creditore  munito   delle   scritture
contabili, in contrasto anche con la ratio di fondo dello stesso art.
499 cod. proc. civ., che intende assicurare concretezza al  principio
della par condicio creditorum  ai  sensi  dell'art.  2741  cod.  civ.
evitando che i tempi necessari per  procurarsi  il  titolo  esecutivo
pregiudichino definitivamente le ragioni  creditorie  (mentre,  nella
specie, si derogherebbe al principio della par condicio creditorum in
favore del creditore  ordinario  e  non  gia'  in  favore  di  quello
privilegiato); d) il principio del giusto e celere  processo  di  cui
all'art. 111 Cost. e il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.,
rischiando l'applicazione dell'attuale art. 499 cod.  proc.  civ.  di
pregiudicare definitivamente le ragioni dei creditori privilegiati, e
rendendo inevitabile il  ricorso  alla  tutela  giurisdizionale  piu'
complessa di cognizione; 
        che, sul piano della rilevanza,  osserva  il  rimettente  che
osta alla soddisfazione degli interventori solo ed esclusivamente  la
formula dell'art. 499 cod. proc. civ., posto che nella  procedura  in
esame vi sono tutti i requisiti per procedere all'assegnazione ed  in
particolare: a) vi e' la dichiarazione positiva del terzo  per  somme
eccedenti  i  servizi  indispensabili  ex  art.  159  del  d.lgs.  18
settembre 2000, n. 267  (Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali); b)  in  ogni  caso,  trattandosi  di  crediti  di
lavoro,  essi  rientrerebbero  proprio  tra  quei  diritti   al   cui
soddisfacimento  sono  finalizzate  le  somme  accantonate   per   il
pagamento  dei  c.d.  servizi  indispensabili;  c)  vi  e'   capienza
sufficiente per  ripartire  le  somme  anche  tra  gli  interventori,
perche' il creditore principale - munito di regolare titolo esecutivo
-  ha  dedotto  di   essere   gia'   stato   soddisfatto,   ancorche'
limitatamente a capitale ed  interessi,  con  esclusione  delle  sole
spese legali; d) oltre al creditore principale, e' munito  di  titolo
esecutivo anche un altro interventore, che ha come  titolo  esecutivo
ancora non pagato una sentenza che  risale  addirittura  al  1993  ed
emanata dall'allora Conciliatore  di  Pozzuoli;  e)  l'ammissibilita'
dell'intervento e' verifica officiosa del giudice  e  preliminare  ad
ogni altra questione; 
        che, infine, non sembrano prospettabili opzioni  ermeneutiche
costituzionalmente orientate della norma  censurata,  atteso  che  la
previsione e' certamente chiara nel riferirsi solo ed  esclusivamente
ai creditori muniti delle scritture ex art. 2214 cod.  civ.,  sicche'
estenderne  l'applicazione  anche  ad  altri  creditori   muniti   di
documentazione ritenuta idonea si risolverebbe in una vera e  propria
sentenza manipolativa additiva non consentita al giudice rimettente; 
        che  nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il
Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   con   il   patrocinio
dell'Avvocatura  generale  dello   Stato,   che   ha   concluso   per
l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione sollevata; 
        che, sotto il primo profilo, secondo l'autorita' intervenuta,
il rimettente avrebbe omesso di descrivere la fattispecie  sottoposta
al suo esame, non apparendo sufficiente al  riguardo  il  riferimento
all'intervento nella procedura in oggetto dei dipendenti  del  Comune
di Pozzuoli; 
        che il giudice a quo non avrebbe fornito  alcuna  motivazione
delle ragioni per le quali l'intervento nella procedura esecutiva  in
corso  sarebbe  escluso  per  i  creditori   provvisti   di   decreti
ingiuntivi; 
        che siffatta motivazione sarebbe tanto piu'  necessaria  alla
luce del quadro normativo introdotto con la  novella  del  codice  di
procedura civile, con particolare riguardo alla mutata disciplina del
titolo esecutivo di cui all'art. 474 cod.  proc.  civ.  nonche'  alle
modifiche dei restanti commi dell'art. 499 cod. proc. civ.; 
        che tale lacuna si risolverebbe in un difetto di  motivazione
anche sulla rilevanza  della  disposizione  censurata  circa  la  sua
corretta applicabilita' nel giudizio a quo; 
        che, infine, il giudice a quo avrebbe omesso di verificare la
possibilita' di una interpretazione della  norma  censurata  conforme
alla Costituzione, limitandosi ad escluderla solo genericamente; 
        che, nel merito, la questione sarebbe infondata, dal  momento
che le dedotte censure muoverebbero da premesse argomentative che non
terrebbero conto delle  modifiche  apportate  dal  legislatore  della
novella del 2005 anche ai restanti commi  dell'art.  499  cod.  proc.
civ., modifiche recanti un articolato procedimento di  riconoscimento
dei crediti non risultanti da titolo esecutivo; 
        che il giudice a quo non ha esaminato la previsione dell'art.
510 cod. proc.  civ.,  che  prevede  l'accantonamento  a  favore  dei
creditori sprovvisti di titolo esecutivo il  cui  credito  sia  stato
disconosciuto ai sensi dell'art. 499, ultimo comma, cod. proc. civ.; 
        che, in ogni caso, non si rinverrebbe alcuna violazione delle
posizioni soggettive processuali degli  interventori,  posto  che  la
norma censurata risponde alla finalita' di attuare con  celerita'  la
fase della liquidazione, semplificando le attivita'  di  accertamento
della sussistenza  e  della  misura  dei  crediti  fatti  valere  dai
creditori  intervenuti,  finalita'  che  permea   di   se'   l'intero
intervento legislativo; 
        che, inoltre, la comparazione viene effettuata dal rimettente
in relazione alla previsione, ammessa in via di eccezione,  dall'art.
499, primo comma, cod. proc. civ., di alcune categorie di destinatari
cui e' consentito di intervenire nella  procedura  esecutiva,  e  non
gia' con riguardo alla regola, stabilita dal legislatore, di limitare
l'intervento ai soli creditori muniti di titolo esecutivo; 
        che,  quanto  all'asserita  violazione  dell'art.  24  Cost.,
l'Autorita'  intervenuta  osserva  che  il  processo   esecutivo   ha
caratteristiche proprie che lo distinguono da quello  di  cognizione,
in quanto destinato ad  assicurare  la  realizzazione  della  pretesa
giuridica  rappresentata  dal  titolo  esecutivo  ovvero,   per   gli
interventori  privi  di  titolo  esecutivo,  secondo  il  particolare
procedimento di riconoscimento di credito di  cui  ai  commi  5  e  6
dell'art. 499 cod. proc. civ.; 
        che la preclusione al processo esecutivo per il creditore non
munito di titolo esecutivo non esclude, poi, la possibilita' di agire
in  sede  di  cognizione,  e  quindi  in  via   esecutiva,   per   il
riconoscimento del proprio diritto; 
        che, quanto, infine, al presunto vulnus all'art.  111  Cost.,
rileva l'Avvocatura generale che, a  prescindere  dalla  mancanza  di
concretezza della questione, la modifica del 2005  si  conforma  alle
esigenze di  celerita'  del  processo,  in  quanto,  come  desumibile
dall'esame complessivo dell'art. 499 cod. proc.  civ.,  la  eventuale
esclusione dei crediti non risultanti da titolo esecutivo realizza la
esclusione temporanea del creditore contestato  dalla  partecipazione
alla  distribuzione  nell'attesa  che  questi  acquisisca  un  titolo
esecutivo; 
        che si sono costituti, ma fuori  termine,  i  dipendenti  del
Comune di Pozzuoli intervenuti nella procedura esecutiva  di  cui  si
tratta. 
    Considerato  che  il  Giudice   dell'esecuzione   del   Tribunale
ordinario di Napoli, sezione distaccata  di  Pozzuoli,  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 499, primo comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non riconosce la possibilita' di
intervenire nella  esecuzione,  in  assenza  di  titolo  esecutivo  o
sequestro o pegno, a soggetti diversi  dagli  imprenditori,  come  e'
desumibile dal rinvio,  ad  opera  della  stessa  disposizione,  alle
scritture contabili di cui  all'art.  2214  del  codice  civile,  per
violazione: a) del principio di uguaglianza di cui all'art. 3  Cost.,
in quanto creerebbe una discriminazione tra creditori imprenditori  e
non   imprenditori   a   prescindere   dall'esistenza   o   meno   di
documentazione   attestante   la   verosimiglianza   della    pretesa
creditoria, laddove dovrebbe essere la presenza o meno  di  documenti
idonei   e   attendibili   a   fondare   l'ammissibilita'   o    meno
dell'intervento; b) del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost., perche' consentirebbe l'intervento al creditore sulla base  di
documentazione  proveniente   dallo   stesso   interventore,   e   lo
escluderebbe  per  l'ipotesi  in  cui  l'intervento  sia  fondato  su
documentazione  proveniente  dal  debitore  e,  quindi,  maggiormente
significativa sul piano probatorio;  c)  dello  stesso  principio  di
ragionevolezza  sotto  diverso  profilo,  in  quanto   il   creditore
privilegiato che intenda intervenire nella procedura  esecutiva  deve
munirsi di titolo esecutivo, a differenza del creditore munito  delle
scritture contabili, in contrasto anche con la ratio di  fondo  dello
stesso art. 499 cod. proc. civ., che intende  assicurare  concretezza
al principio della par condicio creditorum ai  sensi  dell'art.  2741
cod. civ. evitando che i tempi necessari  per  procurarsi  il  titolo
esecutivo pregiudichino definitivamente le ragioni creditorie; d) del
principio del giusto e celere processo di cui all'art.  111  Cost.  e
del  diritto  alla  difesa  di  cui  all'art.   24   Cost.,   perche'
l'applicazione dell'attuale art. 499 cod. proc. civ. rischierebbe  di
pregiudicare definitivamente le ragioni dei creditori privilegiati, e
renderebbe inevitabile il ricorso alla  tutela  giurisdizionale  piu'
complessa di cognizione; 
        che va dichiarato inammissibile, in questa  sede,  l'atto  di
costituzione dei creditori dipendenti del Comune di Pozzuoli, perche'
tardivo; 
        che la norma  censurata,  nel  testo  originario,  consentiva
l'intervento  nella  procedura  esecutiva,  oltre  che  ai  creditori
indicati nel precedente art. 498  (creditori  aventi  un  diritto  di
prelazione sui beni pignorati risultante  da  pubblici  registri),  i
quali  dovevano   (e   devono   tuttora)   essere   avvertiti   della
espropriazione,   anche   agli   altri   creditori,   ancorche'   non
privilegiati; 
        che per  effetto  dell'art.  2,  comma  3,  lettera  e),  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti  nell'ambito
del  Piano  di  azione  per  lo   sviluppo   economico,   sociale   e
territoriale), convertito, con modificazioni, nella legge  14  maggio
2005, n. 80, come modificato dall'art. 39-quater del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273 (Definizione  e  proroga  di  termini,  nonche'
conseguenti disposizioni  urgenti),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, in vigore  dal  1°  marzo  2006,
l'art. 499 cod. proc. civ., per la parte che interessa nella presente
sede,  reca  oggi  una  formulazione  (che  e'   quella   della   cui
legittimita' costituzionale il rimettente  dubita)  la  quale  limita
l'ammissibilita' dell'intervento nella procedura ai creditori che nei
confronti  del  debitore  abbiano  un  credito  fondato   su   titolo
esecutivo,  nonche'  a  quelli  che,  al  momento  del  pignoramento,
avessero eseguito un sequestro  sui  beni  pignorati  o  avessero  un
diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante  dai  pubblici
registri ovvero fossero titolari di un credito  di  somma  di  danaro
risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 cod. civ.; 
        che deve, peraltro, avvertirsi, per un  verso,  che  i  commi
successivi dello stesso art. 499 cod. proc. civ.  -  la  cui  attuale
formulazione e', parimenti, frutto della  novellazione  richiamata  -
disciplinano il procedimento con  riferimento  alla  possibilita'  di
riconoscimento o disconoscimento dei crediti per i quali hanno  avuto
luogo interventi senza titolo esecutivo; per l'altro, che l'art.  510
cod. proc. civ., nel regolare la fase della distribuzione della somma
ricavata dalla procedura  esecutiva,  dispone,  ai  commi  secondo  e
terzo, l'accantonamento delle somme che  spetterebbero  ai  creditori
intervenuti privi di titolo esecutivo, i cui crediti non siano  stati
in tutto o in parte riconosciuti dal debitore; 
        che, infine, va ricordata la disciplina riservata  ai  titoli
esecutivi dall'art. 474 cod. proc. civ., a  sua  volta  inciso  dalla
novellazione del 2005; 
        che  il  riferito  quadro  normativo  induce  a  rilevare  la
incompiutezza della motivazione sulla rilevanza della  questione  nel
giudizio a quo, operata nella ordinanza  di  rimessione  senza  alcun
richiamo al ricordato plesso di disposizioni che accompagna la  norma
censurata,  ne'   con   riferimento   alla   complessiva   disciplina
dell'intervento dei creditori non muniti di  titolo  esecutivo  nella
procedura  esecutiva,  riguardata  sotto  il  profilo  del  possibile
riconoscimento del credito ovvero del  disconoscimento  dello  stesso
con la conseguenza dell'accantonamento della somma relativa  in  sede
di  distribuzione  del  ricavato  della  procedura   medesima;   ne',
soprattutto, con riferimento al  mancato  rilievo  della  circostanza
che, nella specie, i creditori intervenuti avessero ottenuto  decreto
ingiuntivo; 
        che  tale  ragione  di   manifesta   inammissibilita'   della
questione sollevata supera quella, evocata  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, relativa alla omessa descrizione della fattispecie,  dal
momento  che,  dalla  ordinanza   di   rimessione,   attraverso   una
ricostruzione sistematica dei dati offerti pur in modo frammentario e
non organico, appare sufficientemente chiara la  vicenda  processuale
che  ha  dato  luogo  al  giudizio  di  legittimita'   costituzionale
all'odierno esame; 
        che quanto precede prescinde  da  una  ragione  di  manifesta
infondatezza della questione sollevata,  rinvenibile  nel  tentativo,
operato dal giudice rimettente, di ottenere dalla Corte una pronuncia
che estenda una disposizione avente chiaramente carattere derogatorio
rispetto al  principio  della  par  condicio  creditorum  ad  ipotesi
diverse da quella per la quale essa e' stata dettata, e che e' quella
del creditore di somma di danaro risultante dalle scritture contabili
di cui all'art.  2214  cod.  civ.,  in  contrasto  con  il  principio
costantemente affermato da questa Corte, secondo cui non e' possibile
una pronuncia additiva tesa ad estendere una disposizione derogatoria
ed eccezionale - quale quella impugnata - senza  che  sussista  piena
identita' di  funzione  tra  le  discipline  poste  a  raffronto  (ex
plurimis: sentenze n. 96 del 2008; n. 439 del 2007; n. 149 del  2005;
ordinanza n. 144 del 2007). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara inammissibile, perche' tardivo, l'atto  di  costituzione
dei dipendenti del Comune di Pozzuoli; 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 499, primo comma, del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3,  24  e  111
della Costituzione, dal  giudice  dell'esecuzione  del  Tribunale  di
Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2011. 
 
                      Il Presidente: Maddalena 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 2011 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti