N. 204 ORDINANZA 22 giugno - 6 luglio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Patto
  di stabilita' interno - Disposizioni per la copertura delle perdite
  di esercizio degli enti del servizio sanitario regionale -  Ricorso
  del Governo - Rinuncia al ricorso in mancanza  di  costituzione  in
  giudizio della parte resistente - Estinzione del processo. 
- Legge della Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 11. 
- Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma. 
(GU n.30 del 13-7-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Paolo MADDALENA 
Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso  QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA , Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIG, Alessandro CRISCUOLO,  Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
Puglia 24 settembre 2010, n. 11 (Norme per la copertura delle perdite
di esercizio degli enti del  Servizio  sanitario  regionale  -  SSR),
promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  riferimento
agli  artt.  117,  terzo  comma,  e   119,   secondo   comma,   della
Costituzione, con ricorso notificato il 25 novembre 2010,  depositato
in cancelleria il successivo 6 dicembre e  iscritto  al  n.  119  del
registro ricorsi 2010; 
    Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio  2011  il  Giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  25  novembre  2010  e
depositato il successivo 6 dicembre, il Presidente del Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso, in riferimento agli articoli 117, terzo comma,  e
119, secondo comma, della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale in via principale della legge della Regione Puglia  24
settembre 2010, n. 11  (Norme  per  la  copertura  delle  perdite  di
esercizio  degli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale  -  SSR),
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n.  149  del
27 settembre 2010; 
        che l'art. 1, comma 1, dell'anzidetta  legge,  a  valere  sul
bilancio di previsione 2010, destina a  copertura  delle  perdite  di
esercizio degli enti del SSR al 31 dicembre 2010 le  somme  (pari  ad
€ 62.979.376,93)  che  si   sono   rese   disponibili   per   effetto
dell'applicazione della sanzione prevista per  l'ipotesi  di  mancato
rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011
(art. 77-ter, comma 15, lettera a, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica   e   la   perequazione   tributaria»,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); 
        che il  comma  2  dell'art.  1,  a  valere  sul  bilancio  di
previsione 2011, finalizza alla copertura delle perdite di  esercizio
degli  enti  del  SSR  al  31  dicembre  2011  le  somme   (pari   ad
€ 22.770.000,00 e non ad € 12.593.000,00, come erroneamente riportato
nel ricorso) derivanti dalla diminuzione sugli stanziamenti di  spesa
imposta dall'art. 77-ter, comma 3, del predetto decreto-legge n.  112
del 2008, con riduzione corrispondente dei capitoli di spesa; 
        che il comma 3 dell'art.  1  della  legge  impugnata  prevede
infine che, a valere  sul  bilancio  di  previsione  2011,  le  somme
derivanti  dai  risparmi  relativi  agli  interessi  su  mutui   sono
destinate a copertura delle perdite di esercizio degli enti  del  SSR
al 31 dicembre 2011, per un ammontare pari ad € 12.593.000,00; 
        che tutte le suddette disposizioni, come riconosce lo  stesso
ricorrente, si conformano alla disciplina statale dettata  dai  commi
da 2 a 19 del citato art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, i
quali  definiscono  il  cosiddetto  "patto  di  stabilita'   interno"
relativo agli anni 2008-2011, ossia il complesso  delle  disposizioni
dirette  al  contenimento  della   spesa   delle   Regioni   e   alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2009-2011; 
        che  l'Avvocatura  generale  dello  Stato  non  contesta   il
contenuto precettivo dell'articolo 1 in se' e per se',  ma  si  duole
che esso sia  sostanzialmente  vanificato  dall'art.  2  della  legge
regionale impugnata; 
        che, in effetti, l'art. 2 dispone  che  la  legge  «cessa  di
avere efficacia» qualora nel termine di cui all'art. 2, comma 97, del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti  per  il  settore
dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163  (termine  fissato
nel 15 aprile 2010, prorogato,  limitatamente  alla  Regione  Puglia,
fino al 15 ottobre  2010  e  ulteriormente  prorogabile  fino  al  15
dicembre  2010),  non  intervenga  la   sottoscrizione   dell'accordo
previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2005),  che  la  Regione  interessata
deve siglare con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia
e delle finanze al fine di individuare gli  interventi  necessari  al
raggiungimento dell'equilibrio economico in  materia  sanitaria,  nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza e  dell'intesa  di  cui
all'art. 1, comma 173, della citata legge n. 311 del 2004; 
        che,  secondo  la  difesa  erariale,   la   Regione   Puglia,
disponendo la cessazione di efficacia della  legge  impugnata  quando
l'accordo non sopraggiunga entro il limite temporale sopra  indicato,
si sottrarrebbe agli obblighi derivanti  dalla  legislazione  statale
che definisce le regole del patto di stabilita' interno e  disciplina
il rientro dal deficit sanitario, e con cio' violerebbe una normativa
recante principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario (sono richiamate  le  sentenze  della  Corte
costituzionale n. 94 del 2009 e n. 333 del 2010),  «con  lesione  del
combinato disposto dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 119, comma  2,
della Costituzione»; 
        che la Regione Puglia non si e' costituita; 
        che l'art. 8 della legge della  Regione  Puglia  31  dicembre
2010,  n.  19  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio   di
previsione  2011  e  bilancio  pluriennale  2011-2013  della  Regione
Puglia), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia  31
dicembre 2010, n. 195, e  dichiarata  urgente  al  fine  di  disporne
l'entrata in vigore il giorno  stesso  della  sua  pubblicazione,  ha
espressamente abrogato l'art. 2 della legge regionale impugnata; 
        che il ricorrente, preso atto che con l'abrogazione dell'art.
2 della legge regionale oggetto del presente giudizio «e' venuta meno
la ragione giustificativa dell'impugnazione», ha depositato, in  data
7 aprile 2011, la dichiarazione di rinuncia  al  ricorso,  emessa  in
base alla delibera del Consiglio dei ministri  del  3  marzo  2001  e
notificata il 21 marzo ultimo scorso; 
        che, con successivo provvedimento, il  Presidente  di  questa
Corte ha revocato il provvedimento di fissazione della discussione in
pubblica udienza ed ha convocato la Corte in camera di consiglio; 
        che, con memoria depositata in prossimita' della data fissata
per la decisione in  camera  di  consiglio,  la  difesa  erariale  ha
rilevato che «le stesse  ragioni  giustificative  della  rinuncia  al
ricorso in oggetto legittimano la declaratoria  di  cessazione  della
materia del contendere»  ed  ha  chiesto,  pertanto,  alla  Corte  di
dichiarare cessata la materia del contendere. 
    Considerato che il ricorrente, dopo aver depositato dichiarazione
di rinuncia al ricorso proposto in via principale ed aver preso  atto
della mancata costituzione in giudizio della Regione  resistente,  ha
chiesto alla Corte di dichiarare cessata la materia del contendere; 
        che la volonta' delle parti di non dare ulteriore corso  alla
trattazione del giudizio  -  manifestata  tramite  atto  di  rinuncia
depositato  prima  o  in  mancanza  della  costituzione  della  parte
resistente, ovvero tramite dichiarazione, resa dalla parte resistente
costituita, di accettazione della rinuncia - attiene  al  processo  e
non al suo oggetto; 
        che  la  dichiarazione  di  cessazione  della   materia   del
contendere  riguarda,  invece,  l'oggetto  di  un  giudizio  la   cui
trattazione sia voluta dalle parti; 
        che, pertanto, nel giudizio in via principale  l'accertamento
della perdurante volonta' delle parti di coltivare l'impugnazione  ha
carattere logicamente preliminare  rispetto  alla  valutazione  circa
l'oggettivo ricorrere delle  circostanze  normative  o  fattuali  che
inducono a dichiarare cessata la materia del contendere; 
        che, in mancanza di costituzione in  giudizio  della  Regione
resistente, l'intervenuta rinuncia al  ricorso  determina,  ai  sensi
dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze  n.
110 del 2011; n. 348, n. 323 e n. 206 del 2010). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2011. 
 
                      Il Presidente: Maddalena 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 6 luglio 2011 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti