N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 luglio 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5  luglio  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni  relative
  all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e
  socio-sanitarie - Previsione che, in determinate  ipotesi,  la  ASL
  possa indire la conferenza di servizi  necessaria  all'acquisizione
  dei   provvedimenti   amministrativi   richiesti   e   propedeutici
  all'adozione del provvedimento finale  da  parte  della  Regione  -
  Contrasto  con  la  normativa  nazionale  secondo   cui   e'   solo
  l'Amministrazione competente all'adozione del provvedimento  finale
  che  puo'   indire   la   conferenza   di   servizi   -   Lamentata
  contraddittorieta' rispetto alle  finalita'  di  semplificazione  e
  accelerazione dell'attivita' amministrativa, in  materia  attinente
  ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti  civili
  e sociali - Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza   legislativa   statale   esclusiva   in   materia    di
  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
  i diritti civili e sociali. 
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 4. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett.  m);  legge  7  agosto
  1990, n. 241, artt. 14 e 29, comma 2-ter. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni  relative
  all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e
  socio-sanitarie - Prevista possibilita' per le strutture  sanitarie
  private di continuare ad operare in regime  di  accreditamento,  in
  assenza dei requisiti di legge, in attesa dell'eventuale successiva
  acquisizione  delle  certificazioni  comprovanti  il  possesso  dei
  requisiti medesimi - Mancata sospensione del rapporto autorizzativo
  e/o di accreditamento, nel caso di riconversione  delle  attivita',
  per il tempo necessario allo svolgimento delle opere  e  fino  alle
  verifiche  degli  ispettori  ASL  -  Contrasto  con  la   normativa
  nazionale - Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa  statale  nella  materia  concorrente  della
  tutela della salute. 
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma  5  e
  comma 13, che aggiunge i commi 16-bis, 16-ter e 16-quater  all'art.
  2 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2010, n. 9. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1992, n. 502, artt.  8,
  comma 4, 8-ter e 8-quater. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni  relative
  all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e
  socio-sanitarie - Strutture private provvisoriamente accreditate  -
  Prevista possibilita' di operare fino al rilascio dei provvedimenti
  di  conferma  ovvero  all'adozione  del  provvedimento  di  diniego
  dell'accreditamento istituzionale definitivo  -  Contrasto  con  la
  normativa  nazionale  che  prevede   la   cessazione   del   regime
  dell'accreditamento provvisorio a decorrere dal 1  gennaio  2011  -
  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa statale nelle materie concorrenti  della  tutela  della
  salute e del coordinamento della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 6. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge  27  dicembre  2006,  n.
  296, art. 1, comma 796. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni  relative
  all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e
  socio-sanitarie - Strutture private provvisoriamente accreditate  -
  Prevista possibilita' di continuare ad operare  anche  nell'ipotesi
  in  cui  le  modifiche  necessarie  ad  adeguare  la  struttura  ai
  requisiti autorizzativi vigenti siano state realizzate senza alcuna
  comunicazione e in assenza di autorizzazione regionale -  Lamentata
  carenza di qualsivoglia controllo tecnico e giuridico - Ricorso del
  Governo  -  Denunciata  violazione  della  competenza   legislativa
  statale nella materia concorrente della tutela della salute. 
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 7. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30  dicembre  1992,  n.
  502, art. 8-ter; regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193. 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni  relative
  all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e
  socio-sanitarie - Strutture private provvisoriamente accreditate  -
  Possibilita' di mantenere, in corso di  istruttoria,  lo  stato  di
  accreditamento senza i requisiti di qualita' per l'accreditamento e
  senza i  requisiti  autorizzativi  per  l'esercizio  dell'attivita'
  sanitaria, con  la  sola  "condizione  che  la  struttura  possieda
  integralmente i  requisiti  minimi  autorizzativi  richiesti  dalla
  disciplina vigente" - Ricorso del Governo -  Denunciata  violazione
  della competenza  legislativa  statale  nella  materia  concorrente
  della tutela della salute. 
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, commi  8  e
  9. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo;  d.lgs.  1992,  n.  502,  art.
  8-quater. 
Sanita' pubblica - Norme  della  Regione  Lazio  -  Promozione  della
  costituzione  dell'Istituto  di  ricovero  e   cura   a   carattere
  scientifico (IRCCS) di Tor Vergata -  Eliminazione  della  verifica
  triennale  sugli  esiti  della  sperimentazione  gestionale,   gia'
  stabilita con  protocollo  d'intesa  stipulato  tra  la  Regione  e
  l'Universita' degli studi di Roma Tor Vergata -  Contrasto  con  la
  normativa nazionale che impone la verifica per  le  sperimentazioni
  gestionali - Ricorso del  Governo  -  Denunciata  violazione  della
  competenza legislativa  statale  nella  materia  concorrente  della
  tutela della salute. 
- Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art.  6,  comma  5,
  che abroga il comma 4, dell'art. 42 della legge della Regione Lazio
  2007, n. 26. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo;  d.lgs.  1992,  n.  502,  art.
  9-bis, comma 3. 
(GU n.37 del 31-8-2011 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; 
    Nei confronti della Regione Lazio in persona del Presidente della
Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della legge della regione Lazio del 22 aprile 2011  n.
6,  pubblicata  sul  B.U.R.  n.  16  del  28  aprile  2011,   recante
«Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche  alla  l.r.  28
dicembre 2007, n. 26 "Legge  finanziaria  regionale  per  l'esercizio
2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche,
alla l.r. 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio  annuale  e
pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive  modifiche  e
alla l.r. 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate  alla  legge
finanziaria regionale per  l'esercizio  finanziario  2011  (art.  12,
comma  1,  l.r.  20  novembre  2001,  n.   25)".   Promozione   della
costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali  nella
sanita' privata», nell'art.  1,  rubricato  «  Disposizioni  relative
all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie»; 
    quanto al comma 4, ove si prevede che : «Al comma 14, lettera a),
dell'articolo 2 della l.r. n. 9/2010 dopo le parole: "30 aprile 2011"
sono inserite le seguenti: "nonche' produrre, attraverso la  medesima
piattaforma informatica, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' del titolare o del legale rappresentante  corredata  dalla
documentazione attestante l'intervenuta acquisizione degli stessi nel
termine.  Qualora  l'insussistenza  dei  requisiti  strutturali   e/o
tecnologici sia riconducibile al  mancato  rilascio  da  parte  delle
autorita' competenti di certificati, pareri, nulla-osta o altri  atti
di assenso, richiesti dalla struttura ai sensi e nei termini previsti
dalla disciplina vigente, le  aziende  sanitarie  locali  (ASL),  ove
necessario, indicono apposita conferenza  di  servizi  con  tutte  le
amministrazioni coinvolte,  al  fine  di  acquisire  i  provvedimenti
amministrativi richiesti. Le strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie
private   devono   espressamente   indicare,   nella    dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  i   provvedimenti   mancanti,
allegando le istanze presentate per ottenerne  il  rilascio.  Qualora
l'istruttoria  si  concluda  con  il   rilascio   del   provvedimento
richiesto, la struttura e' tenuta ad acquisire il requisito  mancante
entro e non oltre centoventi giorni da tale data"»; 
    quanto ai commi 5 e 13, ove rispettivamente si prevede  che:  «5.
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private di cui  all'articolo
1,  commi  da  18  a  26  della  l.r.  n.  3/2010,   provvisoriamente
accreditate ed operanti alla data di entrata in vigore della medesima
l.r. n. 3/2010, che  abbiano  presentato  in  maniera  incompleta  la
domanda  di  conferma  dell'autorizzazione   all'esercizio   e/o   di
accreditamento istituzionale definitivo, secondo quanto previsto  dal
citato articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. n. 3/2010, ovvero  non
l'abbiano presentata per fatti non imputabili  a  loro  colpa  e  dei
quali dovra' essere fornita la relativa prova, possono  presentare  o
integrare  la  domanda,  attraverso  l'utilizzo   della   piattaforma
applicativa informatica messa a disposizione dalla Lait S.p.A., entro
il termine perentorio di quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
provvedimento di cui all'articolo 1, comma 18, della l.r. n.  3/2010.
Entro  il  medesimo   termine   deve   essere   prodotta   tutta   la
documentazione prevista dal  provvedimento  di  cui  all'articolo  2,
comma 14, lettera b), della l.r. n. 9/2010. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge la  Regione  trasmette
alle Asl del Lazio  l'elenco  aggiornato  dei  soggetti  che  abbiano
perfezionato la loro domanda di accreditamento secondo i termini e le
modalita' di cui al presente comma, in modo  da  consentire  l'inizio
della verifica dei requisiti di cui al Decr.reg. 10 novembre 2010, n.
90,  e  successive  modifiche,   concernente   i   requisiti   minimi
autorizzativi   per   l'esercizio   delle   attivita'   sanitarie   e
socio-sanitarie e per l'accreditamento»" e  «13.  Dopo  il  comma  16
dell'articolo 2 della  l.r.  n.  9/2010  sono  inseriti  i  seguenti:
"16-bis. Le case di cura che sottoscrivono accordi  di  riconversione
dei posti letto soppressi a far data dal 1° gennaio 2011 e  non  piu'
accreditabili in attuazione del Decr.reg. 30 settembre 2010, n. 80, e
successive modifiche,  concernente  la  riorganizzazione  della  rete
ospedaliera regionale, successivamente alla ratifica dell'accordo  di
riconversione  possono  avviare  le  nuove  attivita'  in  regime  di
accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle  domande
di cui al comma 15, complete di dichiarazione sostitutiva di atto  di
notorieta' del titolare o del legale rappresentante  della  struttura
circa la rispondenza della stessa ai requisiti minimi  stabiliti  con
il Decr.reg. n. 90/2010, come modificato dal  Decr.reg.  10  febbraio
2011, n.  8,  nonche'  di  copia  delle  istanze  volte  ad  ottenere
certificati, pareri, nulla-osta o  altri  atti  di  assenso  comunque
denominati previsti dalla disciplina vigente. 
    16-ter. Le strutture di cui al comma 16-bis, qualora carenti  dei
requisiti minimi strutturali  e  tecnologici,  devono  provvedere  ad
adeguarli entro il termine massimo di sei mesi dalla data di rilascio
dei singoli certificati, pareri, nulla-osta o altri atti  di  assenso
comunque denominati previsti dalla disciplina  vigente  e,  comunque,
non oltre il 31 marzo 2012. Al fine di accelerare i tempi  occorrenti
per l'esame di tali istanze, le ASL potranno indire, ove  necessario,
apposite  conferenze  di  servizi  con   tutte   le   amministrazioni
interessate. 
    16-quater. Per le strutture di  cui  al  comma  16-bis  l'inutile
decorso del termine previsto dal comma 16-ter determina il venir meno
degli effetti dell'accordo di riconversione»; 
    quanto al comma 6,  ove  si  prevede  che  «In  ogni  caso,  alle
strutture sanitarie e  socio-sanitarie  provvisoriamente  accreditate
che  abbiano  presentato  la  domanda  di  autorizzazione  ai   sensi
dell'articolo 1, comma 20, della l.r.  n.  3/2010  e  la  domanda  di
accreditamento ai sensi dell'articolo 1,  comma  21,  della  l.r.  n.
3/2010, dichiarando il possesso di tutti  i  requisiti  previsti,  ed
alle strutture di cui al comma 5 del presente articolo, si applica in
via transitoria il regime vigente alla  data  del  30  dicembre  2010
fino, rispettivamente, al rilascio dei provvedimenti di  conferma  di
cui all'articolo 1, comma 22, della l.r. n. 3/2010,  come  modificato
dalla  presente  legge,  ovvero  all'adozione  del  provvedimento  di
diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo; 
    quanto al comma 7, ove si  prevede  che:  «Con  riferimento  alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate ed
ai soli requisiti minimi strutturali di autorizzazione,  in  caso  di
riscontro, da parte  degli  organi  di  controllo  nell'ambito  delle
verifiche di cui all'articolo 1, commi 23 e 24, della l.r. n. 3/2010,
di  difformita'  tra  quanto  autorizzato  e  quanto   effettivamente
accertato   e   verificato,   l'autorizzazione   e'   confermata    e
contestualmente  adeguata  alle  nuove  condizioni   strutturali,   a
condizione che le modifiche siano state apportate nel rispetto  della
normativa edilizia ed urbanistica,  che  l'attivita'  svolta  sia  la
medesima contemplata dal titolo autorizzativo e che, dalle  verifiche
effettuate, emerga la conformita' integrale  ai  requisiti  richiesti
dalla normativa vigente»; 
    quanto ai commi 8 e 9, ove rispettivamente si  prevede  che:  «8.
Qualora nel  corso  dell'istruttoria  emerga,  per  ciascuna  singola
struttura, che l'accreditamento provvisorio sia stato rilasciato  per
un numero di posti letto superiori a quelli  formalmente  autorizzati
per la specialita'  considerata,  l'autorizzazione  e'  confermata  e
contestualmente adeguata per tutti i posti  letto  gia'  operanti  in
regime di provvisorio accreditamento, a condizione che  la  struttura
possieda integralmente i  requisiti  minimi  autorizzativi  richiesti
dalla disciplina vigente» e «9. Qualora  nel  corso  dell'istruttoria
emerga,  per  ciascuna  singola   struttura,   che   l'accreditamento
provvisorio sia stato rilasciato per attivita' non ancora formalmente
autorizzate, il titolo autorizzativo e' rilasciato e  contestualmente
adeguato alle attivita' gia'  esercitate  in  regime  di  provvisorio
accreditamento, a condizione che la struttura possieda  integralmente
i requisiti minimi autorizzativi e quelli ulteriori di accreditamento
richiesti dalla disciplina vigente», 
    nell'art.   6,   rubricato   «Promozione    della    costituzione
dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico  (IRCCS)  di
Tor Vergata», 
    quanto al comma 5, ove si prevede che: «Il comma 4  dell'articolo
42 della legge regionale 28  dicembre  2007,  n.  26,  relativo  alle
aziende integrate ospedaliero-universitarie e' abrogato». 
    Le disposizioni riportate in epigrafe vengono  impugnate,  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno  2011,  perche'
in contrasto con  l'art.  117  della  Costituzione  in  relazione  ai
principi  in   materia   di   uguaglianza,   tutela   della   salute,
semplificazione  e  accelerazione  dell'azione  amministrativa  e  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    1) Si premette  che  con  la  legge  n.  6/2011,  il  legislatore
regionale si e' proposto di ridisciplinare, parzialmente  modificando
sul punto le disposizioni contenute nelle  precenti  leggi  regionali
nn. 26/2007, 3/2010 e 9/2010, le procedure amministrative in  materia
di  autorizzazione  e  accreditamento  delle  strutture  sanitarie  e
socio-sanitarie, in particolare concedendo a quelle strutture - anche
a di natura privata - non in regola con  i  requisiti  di  legge  per
l'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  sanitaria  e/o   per
l'accreditamento  misure  di  varia  natura,  tra  cui  una   proroga
temporale  per  attuare  la  regolarizzazione,   volte   ad   evitare
l'interruzione   del   servizio.   Palese   e'   la   ratio   sottesa
all'intervento legislativo regionale, tesa a  far  fronte  alla  nota
emergenza sanitaria esistente in Lazio. La strada prescelta  tuttavia
non appare in  linea  con  i  principi  costituzionali  in  punto  di
uguaglianza, nonche' di tutela della salute e di coordinamento  della
finanza pubblica ove, ex art. 117 comma 2, la Regione e' dotata della
sola potesta' legislativa concorrente, da attuare in  conformita'  ai
principi fondamentali la cui determinazione spetta allo Stato. 
    In dettaglio: 
        1) Il comma 4 dell'art. 1 disciplina particolari aspetti  del
procedimento  amministrativo  diretto  al  rilascio,  alle  strutture
sanitarie     o     socio-sanitarie,     dell'autorizzazione      e/o
dell'accreditamento e prevede che, in  determinate  ipotesi,  la  ASL
possa indire la conferenza di servizi necessaria all'acquisizione dei
provvedimenti amministrativi richiesti  e  propedeutici  all'adozione
del provvedimento finale, provvedimento la cui emanazione e' tuttavia
di esclusiva competenza della Regione. 
    Sotto questo profilo il comma 4 si pone in contrasto  con  l'art.
14 della legge n.  241/90,  secondo  cui  e'  solo  l'Amministrazione
competente all'adozione del provvedimento finale che puo'  indire  la
conferenza di servizi per  l'esame  contestuale  dei  vari  interessi
pubblici  coinvolti  nel  procedimento  amministrativo,  oppure   per
acquisire intese, concerti, nulla osta o atti  dl  assenso,  comunque
denominati,  di  altre  Amministrazioni   pubbliche.   Nella   specie
l'Amministrazione   competente   all'adozione    del    provvedimento
autorizzatorio  e'  la  Regione  Lazio  e  pertanto,  il  legislatore
regionale, attribuendo alle ASL, anziche'  alla  Regione  stessa,  il
potere di convocare la predetta conferenza, inficia le  finalita'  di
semplificazione e accelerazione dell'azione  amministrativa  poste  a
fondamento dell'istituto della conferenza di servizi, come  strumento
di tutela dei cittadino. 
    Tanto perche' e' evidente  che  la  concreta  applicazione  della
disposizione censurata potrebbe condurre  ad  un  appesantimento  del
procedimento amministrativo, lungo il cui percorso potrebbero venirsi
a  sovrapporre  piu'  conferenze  di  servizi,  non  previste   dalla
legislazione  statale  di  riferimento,   con   inevitabili   ritardi
nell'adozione dell'atto finale. 
    Cio' in  violazione  dell'art.  117,  comma  2,  lett.  m)  della
Costituzione, in materia di  determinazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  come
espressamente stabilito dall'art. 29, comma 2-ter, legge n. 241/1990,
secondo  cui  «Attengono  altresi'  ai   livelli   essenziali   delle
prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione le disposizioni  della  presente  legge  concernenti  la
conferenza di servizi...». 
        2) L'art. 1, comma  5  prevede  che  le  strutture  sanitarie
private  attualmente  operanti  sul  territorio   regionale   possano
esercitare   l'attivita'   assistenziale,   anche   in   regime    di
accreditamento, anche nel caso in cui abbiamo incolpevolmente mancato
di presentare la  domanda  di  conferma  dell'autorizzazione  e/o  di
accreditamento  definitivo,  ovvero  l'abbiano  presentata  in   modo
incompleto a condizione che presentino ovvero  integrino  la  domanda
stessa entro il termine di quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore
della legge in esame. 
    L'art. 1, comma 13 invece  aggiunge  i  commi  16-bis,  16-ter  e
16-quater all'art. 2 della legge regionale  n.  9/2010,  con  cui  si
autorizzano  le  case  di  cura  -  che  sottoscrivono   accordi   di
riconversione dei posti letto soppressi - ad avviare nuove  attivita'
in regime di accreditamento a decorrere dalla data  di  presentazione
delle domande di autorizzazione  e/o  di  accreditamento  definitivo,
corredate  da  dichiarazioni  sostitutive  di  atto   di   notorieta'
comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  minimi,   previsti   dalla
normativa regionale vigente, nonche' copie  delle  istanze  volte  ad
ottenere certificati pareri, nulla osta,  o  altri  atti  di  assenso
previsti dalla normativa vigente. Il comma  16-ter,  in  particolare,
prevede che le stesse case di' cura, in caso di carenza dei requisiti
minimi strutturali e tecnologici,  debbono  provvedere  ad  adeguarli
entro il termine di sei mesi  dalla  data  di  rilascio  dei  singoli
certificati, pareri, nulla osta o altri  atti  di  assenso,  comunque
denominati, previsti dalla disciplina vigente. 
    Solo il decorso inutile di quest'ultimo termine, quanto mai  vago
poiche' ancorato ad un dies a quo indeterminato (data di rilascio  dl
rilascio dei singoli certificati, pareri, nulla osta o altri atti  di
assenso...), determina il venir meno degli  effetti  dell'accordo  di
riconversione. 
    La normativa statale di riferimento  e'  costituita  dall'art  8,
comma  4,  d.lgs.  n.  502/92  e  dal  D.P.R.  14  gennaio  1997  che
subordinano l'esercizio delle attivita' sanitarie e  socio-sanitarie,
da parte di strutture pubbliche e private, al possesso di determinati
requisiti minimi (strutturali, tecnologici e organizzativi),  nonche'
dagli artt.8-ter e 8-quater d.lgs. n. 502/1992  che  condizionano  il
rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento  al  possesso  dei
suddetti requisiti. 
    Tali disposizioni statali appaiono violate,  nel  rilievo  che  i
commi 5 e 13 dell'art. 1 consentono alle strutture sanitarie  private
di continuare ad operare, addirittura in regime di accreditamento, in
assenza dei requisiti di legge, in attesa  dell'eventuale  successiva
acquisizione  delle  certificazioni  comprovanti  il   possesso   del
predetti requisiti di legge. Certificazioni che  ben  potrebbero  non
essere mai ottenute  dalla  struttura  interessata,  alla  quale,  in
definitiva, e' per questa via consentito operare, per un  periodo  di
tempo indeterminato, in una situazione di  assoluta  inidoneita',  in
evidente violazione di  ogni  principio  teso  a  tutelare  la  piena
realizzazione del diritto alla salute degli utenti. 
    Sotto altro profilo, si osserva poi che le disposizioni censurate
neanche prevedono, per l'ipotesi di  riconversione  delle  attivita',
che il rapporto autorizzativo e/o di accreditamento sia  sospeso  per
il tempo necessario allo svolgimento delle  opere  di  adeguamento  e
fino alla necessaria e preventiva verifica del rispetto dei requisiti
minimi e di accreditamento da parte degli ispettori delle ASL. 
    Il legislatore regionale, pertanto,  disciplinando  in  modo  non
conforme ai principi fondamentali stabiliti dalla  normativa  statale
in materia di tutela della salute, viola l'art. 117,  comma  3  della
Costituzione. 
        3) L'art. 1, comma 6 dispone che alle strutture  sanitarie  e
sociosanitarie provvisoriamente accreditate, che  abbiano  presentato
la domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. l, comma 20 l.r.  n.
3/2010, e la domanda di accreditamento, ai sensi dell'art.  1,  comma
21, l.r. n. 3/2010, si applica in via transitoria il  regime  vigente
alla data del 30 dicembre 2010 fino, rispettivamente, al rilascio dei
provvedimenti di conferma, di cui all'articolo  1,  comma  22,  della
l.r.  n.  3/2010  come  modificato  dalla  presente   legge,   ovvero
all'adozione  del  provvedimento   di   diniego   dell'accreditamento
istituzionale definitivo. 
    Viene qui in rilievo, quale  normativa  statale  di  riferimento,
l'art. 1, comma 796, legge  n.  296/2006,  che  impone  alle  Regioni
l'adozione di norme e provvedimenti che «garantiscano» la  cessazione
del regime dell'accreditamento provvisorio  delle  strutture  private
ospedaliere  e  ambulatoriali,  non  confermate   dall'accreditamento
definitivo, a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
    E' evidente come la norma regionale si  ponga  in  contrasto  con
tale principio statale,  poiche'  non  solo  non  prevede  un  limite
temporale  certo  e  prefissato   di   cessazione   del   regime   di
accreditamento  provvisorio  per  le  strutture  che  non  abbiano  i
requisiti per l'accreditamento, ma anzi, al contrario, dispone che il
regime di accreditamento provvisorio perduri fino  «all'adozione  del
provvedimento   di    diniego    dell'accreditamento    istituzionale
definitivo». 
    In altri termini, mentre la normativa  statale  ha  previsto  una
data  certa  per  la  cessazione   del   regine   di   accreditamento
provvisorio, la normativa regionale di fatto  elude  quella  statale,
laddove non fissa, in modo univoco e senza possibilita' di  ulteriori
proroghe, alcun limite temporale certo di cessazione  del  regime  di
accreditamento  provvisorio  per  tutte  le   strutture   attualmente
interessate dal procedimento di  verifica,  di  cui  alle  leggi  nn.
3/2010, 9/2010 e  6/2011.  Limite  temporale  ancor  piu'  necessario
qualora si consideri  che  l'accreditamento  provvisorio  puo'  anche
riguardare strutture prive  dei  requisiti  di  autorizzazione  o  di
qualita' per l'accreditamento. 
    E'  chiaro  che  la  possibilita'  di  elusione   delle   regole,
sostanzialmente concessa per legge,  non  puo'  che  tradursi  in  un
deteriore servizio sanitario a  tutto  discapito  dei  pazienti,  che
vengono  ad  essere  privati  della  garanzia   di   qualita'   delle
prestazioni sanitarie, posto che e' difficilmente contestabile che  a
minor livello o addirittura alla mancanza  di  requisiti  corrisponda
anche un minor livello qualitativo della prestazione resa. 
    Consentire di operare anche a strutture non adeguate comporta  in
primo luogo la violazione del diritto alla salute e del principio  di
eguaglianza, con il rischio concreto di creare livelli  differenziati
di tutela della salute e del paziente, di grado e misura  diversi  in
relazione al grado, maggiore o minore, di rigore con cui  il  singolo
legislatore regionale opera in subjecta materia. 
    Sul punto, non puo' tacersi come la  Corte  costituzionale  abbia
gia' avuto modo di censurare un precedente provvedimento  legislativo
della Regione Lazio, reso nella medesima materia; con la sentenza  n.
93 del 3 aprile 1996, la Corte costituzionale infatti  ha  dichiarato
l'illegittimita'   costituzionale   della   legge   Regione    Lazio,
riapprovata il 7 marzo 1995, di «Proroga del termine di cui  all'art.
58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64»,  termine  previsto
per   l'adeguamento   delle   strutture   sanitarie   ai    requisiti
autorizzativi previsti dalla normativa statale, ivi stigmatizzando la
mancata previsione, nella normativa regionale, di una data certa o di
altri elementi idonei a garantire con  sicurezza  il  superamento  di
situazioni di non conformita' delle strutture ai  requisiti  previsti
dalla normativa statale. 
    Richiamati i principi espressi dalla Consulta nella decisione  n.
93/1996, non puo' che concludersi nel senso che anche nella  presente
fattispecie il legislatore regionale abbia  legiferato  in  modo  non
conforme  ai  principi  fondamentali  stabiliti  dalla   legislazione
statale in materia di tutela della salute e  di  coordinamento  della
finanza  pubblica,  cosi'  violando  l'art.  117,  comma   3,   della
Costituzione. 
        4) L'art. 1, comma 7 prevede non solo la possibilita' per  le
strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate di
continuare ad operare anche in caso di  accertamento  di  difformita'
delle strutture stesse  rispetto  a  quanto  autorizzato  e,  quindi,
rispetto all'oggetto dell'autorizzazione, ma anche, previsione ancora
piu' censurabile, di poter continuare ad operare  anche  nell'ipotesi
in cui le modifiche, necessarie ad adeguare la  struttura  stessa  ai
requisiti autorizzativi vigenti, siano state realizzate senza  alcuna
comunicazione  e  conseguentemente  in  assenza   di   autorizzazione
regionale: in definitiva senza alcun controllo e/o certificazione  di
conformita' ne' tecnica ne' giuridica. 
    Cosi  disponendo,  il  legislatore   regionale,   nel   prevedere
espressamente la possibilita'  per  i  privati  di  poter  esercitare
attivita' sanitaria in strutture non dotate dei  requisiti  richiesti
nell'autorizzazione di cui sono titolari e soprattutto nel consentire
la  possibilita'  di  apportare  modifiche   alla   struttura   senza
necessita'  di  richiedere  ne'  la  modifica   del   relativo   atto
autorizzativo  ne'  il  preventivo  assenso  regionale,  si  pone  in
contrasto con i principi fondamentali  in  materia  di  tutela  della
salute contenuti nel gia' richiamato art. 8-ter d.lgs.  n.  502/1992,
che  condiziona  il  rilascio  dell'autorizzazione  al  possesso  dei
requisiti, e nell'art. 193 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. 
    Alla luce delle considerazioni esposte deriva che la disposizione
e' in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
        5)  L'art.  1,   comma   8   prevede   che   se   nel   corso
dell'istruttoria  emerga,  per  ciascuna   singola   struttura,   che
l'accreditamento provvisorio sia stato rilasciato per  un  numero  di
posti  letto  superiore  a  quello  formalmente  autorizzato  per  la
specialita'   considerata,   l'autorizzazione   e'    confermata    e
contestualmente adeguata per tutti i posti  letto  gia'  operanti  in
regime di provvisorio accreditamento, a condizione che  la  struttura
possieda integralmente i  requisiti  minimi  autorizzativi  richiesti
dalla disciplina vigente; il successivo comma 9 prevede  che  qualora
nel corso dell'istruttoria emerga, per  ciascuna  singola  struttura,
che l'accreditamento provvisorio sia stato rilasciato  per  attivita'
non  ancora  formalmente  autorizzate,  il  titolo  autorizzativo  e'
rilasciato e contestualmente adeguato alle attivita' gia'  esercitate
in  regime  di  provvisorio  accreditamento,  a  condizione  che   la
struttura possieda integralmente i requisiti minimi  autorizzativi  o
quelli  ulteriori  di  accreditamento  richiesti   dalla   disciplina
vigente. 
    Le suddette  norme  regionali  consentono,  in  definitiva,  alle
strutture sanitarie private di mantenere lo stato  di  accreditamento
senza avere ne' i requisiti di qualita' per  l'accreditamento  stesso
ne' quelli autorizzativi per l'esercizio dell'attivita' sanitaria. 
    Cio'  comporta  ancora  una  volta  la  violazione  dei  principi
fondamentali in  punto  di  tutela  della  salute,  di  cui  all'art.
8-quater, d.lgs. n. 502/1992, con  conseguente  violazione  dell'art.
117, comma 3. 
        6) L'art. 6, comma 5 ha abrogato l'art.  42,  comma  4  legge
regionale  n.  26/2007,  secondo  cui  «Il  Consiglio  regionale,  su
proposta della Giunta, procede alla verifica  triennale  degli  esiti
della suddetta sperimentazione. In caso di accertato  esito  negativo
della  stessa,  il   Presidente   della   Regione   ed   il   Rettore
dell'Universita'  di  Roma  "Tor  Vergata"  stipulano,   sentita   la
commissione consiliare competente, entro sessanta  giorni,  il  nuovo
protocollo d'intesa ai sensi del comma 1. Il Presidente della Regione
costituisce  nei  successivi  sessanta  giorni  l'azienda   integrata
ospedaliera-universitaria   Tor   Vergata,   dotata    di    autonoma
personalita' giuridica di diritto pubblico». 
    In questo modo il legislatore regionale ha eliminato la  verifica
triennale, sugli esiti della  sperimentazione  gestionale,  stabilita
con  protocollo  d'intesa  stipulato   tra   la   Regione   Lazio   e
l'Universita' degli studi di Roma Tor Vergata,  di  cui  al  comma  3
dello stesso art. 42. 
    Tuttavia la legislazione statale, di cui all'art. 9-bis, comma 3,
d.lgs. n. 502/92, impone una fase di verifica per le  sperimentazioni
gestionali. Deriva che la legislazione regionale  ha  sostanzialmente
inteso  abrogare  una  norma  statale,  con  conseguente   violazione
dell'art. 117, comma 3, in materia di tutela della salute. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale della legge della regione Lazio del  22  aprile  2011,
pubblicata sul B.U.R. n. 16 del 28 aprile 2011 recante  «Disposizioni
urgenti in materia sanitaria. Modifiche alla l.r. 28  dicembre  2007,
n. 26 "Legge finanziaria regionale per  l'esercizio  2008  (art.  11,
l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, alla  l.r.  10
agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio  annuale  e  pluriennale
2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e alla l.r.  24
dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate  alla  legge  finanziaria
regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20
novembre 2001, n. 25)". Promozione della  costituzione  dell'istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)  di  Tor  Vergata.
Salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  nella  sanita'   privata»,
nell'art. 1, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 e nell'art. 6 comma 5. 
        Roma, addi' 23 giugno 2011 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Ranucci