N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 luglio 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 luglio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - Previsione che, in determinate ipotesi, la ASL possa indire la conferenza di servizi necessaria all'acquisizione dei provvedimenti amministrativi richiesti e propedeutici all'adozione del provvedimento finale da parte della Regione - Contrasto con la normativa nazionale secondo cui e' solo l'Amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale che puo' indire la conferenza di servizi - Lamentata contraddittorieta' rispetto alle finalita' di semplificazione e accelerazione dell'attivita' amministrativa, in materia attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. - Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 4. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m); legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14 e 29, comma 2-ter. Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - Prevista possibilita' per le strutture sanitarie private di continuare ad operare in regime di accreditamento, in assenza dei requisiti di legge, in attesa dell'eventuale successiva acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti medesimi - Mancata sospensione del rapporto autorizzativo e/o di accreditamento, nel caso di riconversione delle attivita', per il tempo necessario allo svolgimento delle opere e fino alle verifiche degli ispettori ASL - Contrasto con la normativa nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute. - Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 5 e comma 13, che aggiunge i commi 16-bis, 16-ter e 16-quater all'art. 2 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2010, n. 9. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1992, n. 502, artt. 8, comma 4, 8-ter e 8-quater. Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - Strutture private provvisoriamente accreditate - Prevista possibilita' di operare fino al rilascio dei provvedimenti di conferma ovvero all'adozione del provvedimento di diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo - Contrasto con la normativa nazionale che prevede la cessazione del regime dell'accreditamento provvisorio a decorrere dal 1 gennaio 2011 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 6. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796. Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - Strutture private provvisoriamente accreditate - Prevista possibilita' di continuare ad operare anche nell'ipotesi in cui le modifiche necessarie ad adeguare la struttura ai requisiti autorizzativi vigenti siano state realizzate senza alcuna comunicazione e in assenza di autorizzazione regionale - Lamentata carenza di qualsivoglia controllo tecnico e giuridico - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute. - Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, comma 7. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8-ter; regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 193. Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie - Strutture private provvisoriamente accreditate - Possibilita' di mantenere, in corso di istruttoria, lo stato di accreditamento senza i requisiti di qualita' per l'accreditamento e senza i requisiti autorizzativi per l'esercizio dell'attivita' sanitaria, con la sola "condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi richiesti dalla disciplina vigente" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute. - Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 1, commi 8 e 9. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1992, n. 502, art. 8-quater. Sanita' pubblica - Norme della Regione Lazio - Promozione della costituzione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata - Eliminazione della verifica triennale sugli esiti della sperimentazione gestionale, gia' stabilita con protocollo d'intesa stipulato tra la Regione e l'Universita' degli studi di Roma Tor Vergata - Contrasto con la normativa nazionale che impone la verifica per le sperimentazioni gestionali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute. - Legge della Regione Lazio 22 aprile 2011, n. 6, art. 6, comma 5, che abroga il comma 4, dell'art. 42 della legge della Regione Lazio 2007, n. 26. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 1992, n. 502, art. 9-bis, comma 3.(GU n.37 del 31-8-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; Nei confronti della Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Lazio del 22 aprile 2011 n. 6, pubblicata sul B.U.R. n. 16 del 28 aprile 2011, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, alla l.r. 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e alla l.r. 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)". Promozione della costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanita' privata», nell'art. 1, rubricato « Disposizioni relative all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie»; quanto al comma 4, ove si prevede che : «Al comma 14, lettera a), dell'articolo 2 della l.r. n. 9/2010 dopo le parole: "30 aprile 2011" sono inserite le seguenti: "nonche' produrre, attraverso la medesima piattaforma informatica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o del legale rappresentante corredata dalla documentazione attestante l'intervenuta acquisizione degli stessi nel termine. Qualora l'insussistenza dei requisiti strutturali e/o tecnologici sia riconducibile al mancato rilascio da parte delle autorita' competenti di certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso, richiesti dalla struttura ai sensi e nei termini previsti dalla disciplina vigente, le aziende sanitarie locali (ASL), ove necessario, indicono apposita conferenza di servizi con tutte le amministrazioni coinvolte, al fine di acquisire i provvedimenti amministrativi richiesti. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private devono espressamente indicare, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', i provvedimenti mancanti, allegando le istanze presentate per ottenerne il rilascio. Qualora l'istruttoria si concluda con il rilascio del provvedimento richiesto, la struttura e' tenuta ad acquisire il requisito mancante entro e non oltre centoventi giorni da tale data"»; quanto ai commi 5 e 13, ove rispettivamente si prevede che: «5. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private di cui all'articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. n. 3/2010, provvisoriamente accreditate ed operanti alla data di entrata in vigore della medesima l.r. n. 3/2010, che abbiano presentato in maniera incompleta la domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale definitivo, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. n. 3/2010, ovvero non l'abbiano presentata per fatti non imputabili a loro colpa e dei quali dovra' essere fornita la relativa prova, possono presentare o integrare la domanda, attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla Lait S.p.A., entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 1, comma 18, della l.r. n. 3/2010. Entro il medesimo termine deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b), della l.r. n. 9/2010. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione trasmette alle Asl del Lazio l'elenco aggiornato dei soggetti che abbiano perfezionato la loro domanda di accreditamento secondo i termini e le modalita' di cui al presente comma, in modo da consentire l'inizio della verifica dei requisiti di cui al Decr.reg. 10 novembre 2010, n. 90, e successive modifiche, concernente i requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie e per l'accreditamento»" e «13. Dopo il comma 16 dell'articolo 2 della l.r. n. 9/2010 sono inseriti i seguenti: "16-bis. Le case di cura che sottoscrivono accordi di riconversione dei posti letto soppressi a far data dal 1° gennaio 2011 e non piu' accreditabili in attuazione del Decr.reg. 30 settembre 2010, n. 80, e successive modifiche, concernente la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, successivamente alla ratifica dell'accordo di riconversione possono avviare le nuove attivita' in regime di accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 15, complete di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o del legale rappresentante della struttura circa la rispondenza della stessa ai requisiti minimi stabiliti con il Decr.reg. n. 90/2010, come modificato dal Decr.reg. 10 febbraio 2011, n. 8, nonche' di copia delle istanze volte ad ottenere certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente. 16-ter. Le strutture di cui al comma 16-bis, qualora carenti dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, devono provvedere ad adeguarli entro il termine massimo di sei mesi dalla data di rilascio dei singoli certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012. Al fine di accelerare i tempi occorrenti per l'esame di tali istanze, le ASL potranno indire, ove necessario, apposite conferenze di servizi con tutte le amministrazioni interessate. 16-quater. Per le strutture di cui al comma 16-bis l'inutile decorso del termine previsto dal comma 16-ter determina il venir meno degli effetti dell'accordo di riconversione»; quanto al comma 6, ove si prevede che «In ogni caso, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate che abbiano presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della l.r. n. 3/2010 e la domanda di accreditamento ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della l.r. n. 3/2010, dichiarando il possesso di tutti i requisiti previsti, ed alle strutture di cui al comma 5 del presente articolo, si applica in via transitoria il regime vigente alla data del 30 dicembre 2010 fino, rispettivamente, al rilascio dei provvedimenti di conferma di cui all'articolo 1, comma 22, della l.r. n. 3/2010, come modificato dalla presente legge, ovvero all'adozione del provvedimento di diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo; quanto al comma 7, ove si prevede che: «Con riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate ed ai soli requisiti minimi strutturali di autorizzazione, in caso di riscontro, da parte degli organi di controllo nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 1, commi 23 e 24, della l.r. n. 3/2010, di difformita' tra quanto autorizzato e quanto effettivamente accertato e verificato, l'autorizzazione e' confermata e contestualmente adeguata alle nuove condizioni strutturali, a condizione che le modifiche siano state apportate nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica, che l'attivita' svolta sia la medesima contemplata dal titolo autorizzativo e che, dalle verifiche effettuate, emerga la conformita' integrale ai requisiti richiesti dalla normativa vigente»; quanto ai commi 8 e 9, ove rispettivamente si prevede che: «8. Qualora nel corso dell'istruttoria emerga, per ciascuna singola struttura, che l'accreditamento provvisorio sia stato rilasciato per un numero di posti letto superiori a quelli formalmente autorizzati per la specialita' considerata, l'autorizzazione e' confermata e contestualmente adeguata per tutti i posti letto gia' operanti in regime di provvisorio accreditamento, a condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi richiesti dalla disciplina vigente» e «9. Qualora nel corso dell'istruttoria emerga, per ciascuna singola struttura, che l'accreditamento provvisorio sia stato rilasciato per attivita' non ancora formalmente autorizzate, il titolo autorizzativo e' rilasciato e contestualmente adeguato alle attivita' gia' esercitate in regime di provvisorio accreditamento, a condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi e quelli ulteriori di accreditamento richiesti dalla disciplina vigente», nell'art. 6, rubricato «Promozione della costituzione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata», quanto al comma 5, ove si prevede che: «Il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26, relativo alle aziende integrate ospedaliero-universitarie e' abrogato». Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2011, perche' in contrasto con l'art. 117 della Costituzione in relazione ai principi in materia di uguaglianza, tutela della salute, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa e di coordinamento della finanza pubblica. 1) Si premette che con la legge n. 6/2011, il legislatore regionale si e' proposto di ridisciplinare, parzialmente modificando sul punto le disposizioni contenute nelle precenti leggi regionali nn. 26/2007, 3/2010 e 9/2010, le procedure amministrative in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in particolare concedendo a quelle strutture - anche a di natura privata - non in regola con i requisiti di legge per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sanitaria e/o per l'accreditamento misure di varia natura, tra cui una proroga temporale per attuare la regolarizzazione, volte ad evitare l'interruzione del servizio. Palese e' la ratio sottesa all'intervento legislativo regionale, tesa a far fronte alla nota emergenza sanitaria esistente in Lazio. La strada prescelta tuttavia non appare in linea con i principi costituzionali in punto di uguaglianza, nonche' di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica ove, ex art. 117 comma 2, la Regione e' dotata della sola potesta' legislativa concorrente, da attuare in conformita' ai principi fondamentali la cui determinazione spetta allo Stato. In dettaglio: 1) Il comma 4 dell'art. 1 disciplina particolari aspetti del procedimento amministrativo diretto al rilascio, alle strutture sanitarie o socio-sanitarie, dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento e prevede che, in determinate ipotesi, la ASL possa indire la conferenza di servizi necessaria all'acquisizione dei provvedimenti amministrativi richiesti e propedeutici all'adozione del provvedimento finale, provvedimento la cui emanazione e' tuttavia di esclusiva competenza della Regione. Sotto questo profilo il comma 4 si pone in contrasto con l'art. 14 della legge n. 241/90, secondo cui e' solo l'Amministrazione competente all'adozione del provvedimento finale che puo' indire la conferenza di servizi per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo, oppure per acquisire intese, concerti, nulla osta o atti dl assenso, comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche. Nella specie l'Amministrazione competente all'adozione del provvedimento autorizzatorio e' la Regione Lazio e pertanto, il legislatore regionale, attribuendo alle ASL, anziche' alla Regione stessa, il potere di convocare la predetta conferenza, inficia le finalita' di semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa poste a fondamento dell'istituto della conferenza di servizi, come strumento di tutela dei cittadino. Tanto perche' e' evidente che la concreta applicazione della disposizione censurata potrebbe condurre ad un appesantimento del procedimento amministrativo, lungo il cui percorso potrebbero venirsi a sovrapporre piu' conferenze di servizi, non previste dalla legislazione statale di riferimento, con inevitabili ritardi nell'adozione dell'atto finale. Cio' in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, come espressamente stabilito dall'art. 29, comma 2-ter, legge n. 241/1990, secondo cui «Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la conferenza di servizi...». 2) L'art. 1, comma 5 prevede che le strutture sanitarie private attualmente operanti sul territorio regionale possano esercitare l'attivita' assistenziale, anche in regime di accreditamento, anche nel caso in cui abbiamo incolpevolmente mancato di presentare la domanda di conferma dell'autorizzazione e/o di accreditamento definitivo, ovvero l'abbiano presentata in modo incompleto a condizione che presentino ovvero integrino la domanda stessa entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. L'art. 1, comma 13 invece aggiunge i commi 16-bis, 16-ter e 16-quater all'art. 2 della legge regionale n. 9/2010, con cui si autorizzano le case di cura - che sottoscrivono accordi di riconversione dei posti letto soppressi - ad avviare nuove attivita' in regime di accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande di autorizzazione e/o di accreditamento definitivo, corredate da dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' comprovanti il possesso dei requisiti minimi, previsti dalla normativa regionale vigente, nonche' copie delle istanze volte ad ottenere certificati pareri, nulla osta, o altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente. Il comma 16-ter, in particolare, prevede che le stesse case di' cura, in caso di carenza dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, debbono provvedere ad adeguarli entro il termine di sei mesi dalla data di rilascio dei singoli certificati, pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla disciplina vigente. Solo il decorso inutile di quest'ultimo termine, quanto mai vago poiche' ancorato ad un dies a quo indeterminato (data di rilascio dl rilascio dei singoli certificati, pareri, nulla osta o altri atti di assenso...), determina il venir meno degli effetti dell'accordo di riconversione. La normativa statale di riferimento e' costituita dall'art 8, comma 4, d.lgs. n. 502/92 e dal D.P.R. 14 gennaio 1997 che subordinano l'esercizio delle attivita' sanitarie e socio-sanitarie, da parte di strutture pubbliche e private, al possesso di determinati requisiti minimi (strutturali, tecnologici e organizzativi), nonche' dagli artt.8-ter e 8-quater d.lgs. n. 502/1992 che condizionano il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento al possesso dei suddetti requisiti. Tali disposizioni statali appaiono violate, nel rilievo che i commi 5 e 13 dell'art. 1 consentono alle strutture sanitarie private di continuare ad operare, addirittura in regime di accreditamento, in assenza dei requisiti di legge, in attesa dell'eventuale successiva acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso del predetti requisiti di legge. Certificazioni che ben potrebbero non essere mai ottenute dalla struttura interessata, alla quale, in definitiva, e' per questa via consentito operare, per un periodo di tempo indeterminato, in una situazione di assoluta inidoneita', in evidente violazione di ogni principio teso a tutelare la piena realizzazione del diritto alla salute degli utenti. Sotto altro profilo, si osserva poi che le disposizioni censurate neanche prevedono, per l'ipotesi di riconversione delle attivita', che il rapporto autorizzativo e/o di accreditamento sia sospeso per il tempo necessario allo svolgimento delle opere di adeguamento e fino alla necessaria e preventiva verifica del rispetto dei requisiti minimi e di accreditamento da parte degli ispettori delle ASL. Il legislatore regionale, pertanto, disciplinando in modo non conforme ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale in materia di tutela della salute, viola l'art. 117, comma 3 della Costituzione. 3) L'art. 1, comma 6 dispone che alle strutture sanitarie e sociosanitarie provvisoriamente accreditate, che abbiano presentato la domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. l, comma 20 l.r. n. 3/2010, e la domanda di accreditamento, ai sensi dell'art. 1, comma 21, l.r. n. 3/2010, si applica in via transitoria il regime vigente alla data del 30 dicembre 2010 fino, rispettivamente, al rilascio dei provvedimenti di conferma, di cui all'articolo 1, comma 22, della l.r. n. 3/2010 come modificato dalla presente legge, ovvero all'adozione del provvedimento di diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo. Viene qui in rilievo, quale normativa statale di riferimento, l'art. 1, comma 796, legge n. 296/2006, che impone alle Regioni l'adozione di norme e provvedimenti che «garantiscano» la cessazione del regime dell'accreditamento provvisorio delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, non confermate dall'accreditamento definitivo, a decorrere dal 1° gennaio 2011. E' evidente come la norma regionale si ponga in contrasto con tale principio statale, poiche' non solo non prevede un limite temporale certo e prefissato di cessazione del regime di accreditamento provvisorio per le strutture che non abbiano i requisiti per l'accreditamento, ma anzi, al contrario, dispone che il regime di accreditamento provvisorio perduri fino «all'adozione del provvedimento di diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo». In altri termini, mentre la normativa statale ha previsto una data certa per la cessazione del regine di accreditamento provvisorio, la normativa regionale di fatto elude quella statale, laddove non fissa, in modo univoco e senza possibilita' di ulteriori proroghe, alcun limite temporale certo di cessazione del regime di accreditamento provvisorio per tutte le strutture attualmente interessate dal procedimento di verifica, di cui alle leggi nn. 3/2010, 9/2010 e 6/2011. Limite temporale ancor piu' necessario qualora si consideri che l'accreditamento provvisorio puo' anche riguardare strutture prive dei requisiti di autorizzazione o di qualita' per l'accreditamento. E' chiaro che la possibilita' di elusione delle regole, sostanzialmente concessa per legge, non puo' che tradursi in un deteriore servizio sanitario a tutto discapito dei pazienti, che vengono ad essere privati della garanzia di qualita' delle prestazioni sanitarie, posto che e' difficilmente contestabile che a minor livello o addirittura alla mancanza di requisiti corrisponda anche un minor livello qualitativo della prestazione resa. Consentire di operare anche a strutture non adeguate comporta in primo luogo la violazione del diritto alla salute e del principio di eguaglianza, con il rischio concreto di creare livelli differenziati di tutela della salute e del paziente, di grado e misura diversi in relazione al grado, maggiore o minore, di rigore con cui il singolo legislatore regionale opera in subjecta materia. Sul punto, non puo' tacersi come la Corte costituzionale abbia gia' avuto modo di censurare un precedente provvedimento legislativo della Regione Lazio, reso nella medesima materia; con la sentenza n. 93 del 3 aprile 1996, la Corte costituzionale infatti ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge Regione Lazio, riapprovata il 7 marzo 1995, di «Proroga del termine di cui all'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64», termine previsto per l'adeguamento delle strutture sanitarie ai requisiti autorizzativi previsti dalla normativa statale, ivi stigmatizzando la mancata previsione, nella normativa regionale, di una data certa o di altri elementi idonei a garantire con sicurezza il superamento di situazioni di non conformita' delle strutture ai requisiti previsti dalla normativa statale. Richiamati i principi espressi dalla Consulta nella decisione n. 93/1996, non puo' che concludersi nel senso che anche nella presente fattispecie il legislatore regionale abbia legiferato in modo non conforme ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, cosi' violando l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 4) L'art. 1, comma 7 prevede non solo la possibilita' per le strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate di continuare ad operare anche in caso di accertamento di difformita' delle strutture stesse rispetto a quanto autorizzato e, quindi, rispetto all'oggetto dell'autorizzazione, ma anche, previsione ancora piu' censurabile, di poter continuare ad operare anche nell'ipotesi in cui le modifiche, necessarie ad adeguare la struttura stessa ai requisiti autorizzativi vigenti, siano state realizzate senza alcuna comunicazione e conseguentemente in assenza di autorizzazione regionale: in definitiva senza alcun controllo e/o certificazione di conformita' ne' tecnica ne' giuridica. Cosi disponendo, il legislatore regionale, nel prevedere espressamente la possibilita' per i privati di poter esercitare attivita' sanitaria in strutture non dotate dei requisiti richiesti nell'autorizzazione di cui sono titolari e soprattutto nel consentire la possibilita' di apportare modifiche alla struttura senza necessita' di richiedere ne' la modifica del relativo atto autorizzativo ne' il preventivo assenso regionale, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nel gia' richiamato art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992, che condiziona il rilascio dell'autorizzazione al possesso dei requisiti, e nell'art. 193 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Alla luce delle considerazioni esposte deriva che la disposizione e' in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione. 5) L'art. 1, comma 8 prevede che se nel corso dell'istruttoria emerga, per ciascuna singola struttura, che l'accreditamento provvisorio sia stato rilasciato per un numero di posti letto superiore a quello formalmente autorizzato per la specialita' considerata, l'autorizzazione e' confermata e contestualmente adeguata per tutti i posti letto gia' operanti in regime di provvisorio accreditamento, a condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi richiesti dalla disciplina vigente; il successivo comma 9 prevede che qualora nel corso dell'istruttoria emerga, per ciascuna singola struttura, che l'accreditamento provvisorio sia stato rilasciato per attivita' non ancora formalmente autorizzate, il titolo autorizzativo e' rilasciato e contestualmente adeguato alle attivita' gia' esercitate in regime di provvisorio accreditamento, a condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi o quelli ulteriori di accreditamento richiesti dalla disciplina vigente. Le suddette norme regionali consentono, in definitiva, alle strutture sanitarie private di mantenere lo stato di accreditamento senza avere ne' i requisiti di qualita' per l'accreditamento stesso ne' quelli autorizzativi per l'esercizio dell'attivita' sanitaria. Cio' comporta ancora una volta la violazione dei principi fondamentali in punto di tutela della salute, di cui all'art. 8-quater, d.lgs. n. 502/1992, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 3. 6) L'art. 6, comma 5 ha abrogato l'art. 42, comma 4 legge regionale n. 26/2007, secondo cui «Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, procede alla verifica triennale degli esiti della suddetta sperimentazione. In caso di accertato esito negativo della stessa, il Presidente della Regione ed il Rettore dell'Universita' di Roma "Tor Vergata" stipulano, sentita la commissione consiliare competente, entro sessanta giorni, il nuovo protocollo d'intesa ai sensi del comma 1. Il Presidente della Regione costituisce nei successivi sessanta giorni l'azienda integrata ospedaliera-universitaria Tor Vergata, dotata di autonoma personalita' giuridica di diritto pubblico». In questo modo il legislatore regionale ha eliminato la verifica triennale, sugli esiti della sperimentazione gestionale, stabilita con protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Lazio e l'Universita' degli studi di Roma Tor Vergata, di cui al comma 3 dello stesso art. 42. Tuttavia la legislazione statale, di cui all'art. 9-bis, comma 3, d.lgs. n. 502/92, impone una fase di verifica per le sperimentazioni gestionali. Deriva che la legislazione regionale ha sostanzialmente inteso abrogare una norma statale, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 3, in materia di tutela della salute.
P.Q.M. Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Lazio del 22 aprile 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 16 del 28 aprile 2011 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria. Modifiche alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modifiche, alla l.r. 10 agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio" e successive modifiche e alla l.r. 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)". Promozione della costituzione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di Tor Vergata. Salvaguardia dei livelli occupazionali nella sanita' privata», nell'art. 1, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 e nell'art. 6 comma 5. Roma, addi' 23 giugno 2011 L'Avvocato dello Stato: Ranucci