N. 251 ORDINANZA 20 - 27 luglio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Demanio e patrimonio dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Norme  della
  Regione Siciliana - Proroga  delle  concessioni-contratto  per  gli
  operatori economici danneggiati dai fenomeni  vulcanici  del  monte
  Etna - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
  -  Intervenuta  promulgazione  della   delibera   legislativa   con
  omissione di tutte le disposizioni impugnate -  Questione  divenuta
  priva di oggetto - Cessazione della materia del contendere. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 1° marzo 2011, n. 246,
  art. 2. 
- Costituzione, artt. 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lett.  l);
  Statuto della Regione Siciliana, artt. 14 e 17; Trattato CE,  artt.
  49 e ss.; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 81. 
(GU n.33 del 3-8-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA. 
Giudici: Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI. 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  2  della
delibera legislativa della Regione Siciliana 1° marzo  2011,  n.  246
(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n.  98
e successive modifiche  ed  integrazioni,  in  materia  di  attivita'
all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle
concessioni-contratto per gli  operatori  economici  danneggiati  dai
fenomeni vulcanici del monte Etna), promosso  dal  Commissario  dello
Stato per la Regione Siciliana con  ricorso  notificato  il  9  marzo
2011, depositato in cancelleria il 15 marzo 2011 ed iscritto al n. 24
del registro ricorsi 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 22  giugno  2011  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella. 
    Ritenuto  che  con  ricorso  notificato  il  9  marzo  2011,   il
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana  ha  impugnato,  con
riferimento agli artt. 11, 97, 117, secondo comma, lettera l), Cost.,
l'articolo 2 della delibera legislativa della  Regione  Siciliana  1°
marzo 2011, n. 246 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale  6
maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia
di attivita' all'interno dei parchi naturali di rilevanza  regionale.
Proroga  delle  concessioni-contratto  per  gli  operatori  economici
danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna); 
        che, riferisce il Commissario, la norma impugnata prevede che
le  concessioni-contratto   gia'   rilasciate   da   enti   pubblici,
nell'interesse di operatori economici le cui strutture abbiano subito
danni a causa  delle  eruzioni  dell'Etna  verificatesi  nell'ottobre
2002, nonche' quelle rilasciate nel periodo emergenziale, siano tutte
indistintamente prorogate senza alcuna  condizione,  con  termini  di
durata variabile, attualmente non determinabili, atteso che lo  stato
di emergenza dichiarato nel 2002 non e' ancora cessato; 
        che,  con  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010, detto stato  di  emergenza  e'
stato prorogato sino al 31 dicembre 2011; 
        che,  secondo  il  ricorrente,  la  durata  di  ogni  singola
concessione e' elemento fondamentale del  provvedimento  concessorio,
alla  scadenza  del  quale  e'  diritto-dovere   dell'amministrazione
competente  verificare   l'eventuale   mutamento   delle   condizioni
territoriali ed ambientali, nonche' gli aggiornamenti intervenuti sul
quadro  normativo  di  riferimento,  prima  di  potere  assumere  una
qualsiasi decisione; 
        che,  le  concessioni,   una   volta   venute   a   scadenza,
richiederebbero il rinnovo di  un  procedimento  del  tutto  autonomo
secondo procedure concorsuali  che  non  possono  essere  derogate  a
favore   del   precedente   destinatario   del   provvedimento,   non
sussistendo, per l'amministrazione, alcun obbligo  di  accedere  alle
richieste di quest'ultimo; 
        che la disposizione teste' approvata, secondo il  ricorrente,
e' in palese conflitto con  il  principio  di  imparzialita'  e  buon
andamento dell'amministrazione, di cui  all'art.  97  Cost.  giacche'
impedisce agli  organi  amministrativi  competenti  di  svolgere  una
adeguata istruttoria e di procedere  alla  ponderazione  dei  diversi
interessi coesistenti,  privilegiando  invece  quelli  economici  del
privato imprenditore; 
        che, pertanto, tale disposizione appare censurabile  in  base
alla considerazione, svolta dalla Corte costituzionale nella  recente
sentenza n. 302  del  2010,  secondo  cui  «alla  vecchia  concezione
statica e legata ad una valutazione tabellare ed astratta del  valore
dei beni di proprieta' pubblica, si  e'  progressivamente  sostituita
un'altra tendente ad assicurare i valori di tali  beni  a  quelli  di
mercato,  sulla  base  cioe'  delle  potenzialita'  degli  stessi  di
produrre reddito in un contesto specifico»; 
        che  la  disposizione  censurata  inoltre,  genererebbe   una
disparita' di trattamento tra gli operatori economici  in  violazione
dei principi di  concorrenza  e  di  liberta'  di  stabilimento,  dal
momento che non sono previste procedure di gara al fine  di  tutelare
le esigenze concorrenziali delle imprese che non  siano  titolari  di
una concessione scaduta o in scadenza; 
        che, infine, leggi regionali  che  prevedono  un  diritto  di
proroga  in  favore  di  soggetti  gia'  possessori  di  concessioni,
consentendo il rinnovo automatico delle medesime, violano l'art. 117,
primo  comma,  Cost.,  per  contrasto   con   i   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e  di
tutela   della   concorrenza,   dato   che    l'automatico    rinnovo
determinerebbe una disparita' di trattamento tra operatori economici,
in  violazione  del  principio  di  concorrenza,   ponendo   barriere
all'ingresso di altri potenziali operatori al mercato, come  statuito
dalla Commissione europea nel corso della procedura  d'infrazione  n.
4908 del 2008; 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
Siciliana ha proposto,  con  riferimento  agli  artt.  11,  97,  117,
secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'articolo  2  della  delibera  legislativa  della
Regione Siciliana 1° marzo 2011, n.  246  (Modifica  all'articolo  10
della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche  ed
integrazioni, in materia di attivita' all'interno dei parchi naturali
di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto  per  gli
operatori economici danneggiati  dai  fenomeni  vulcanici  del  monte
Etna); 
        che, successivamente all'impugnazione, la  predetta  delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
Siciliana 24 marzo 2001, n. 4 (Modifica all'articolo 10  della  legge
regionale  6  maggio  1981,  n.  98   e   successive   modifiche   ed
integrazioni, in materia di attivita' all'interno dei parchi naturali
di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto  per  gli
operatori economici danneggiati  dai  fenomeni  vulcanici  del  monte
Etna), con omissione di tutte le disposizioni impugnate; 
        che  questa  Corte,  pur  avendo  chiarito  che,   attraverso
l'istituto della promulgazione parziale, il Presidente della  Regione
Siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare
autonomamente la definitiva non operativita'  di  singole  parti  del
testo  approvato  dall'Assemblea  regionale,  in  contrasto  con   la
ripartizione delle funzioni tra gli organi  direttivi  della  Regione
stabilita da norme di rango  costituzionale»  (sentenza  n.  205  del
1996),  ha  tuttavia   costantemente   affermato   che,   sul   piano
processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo,  che
si esercita necessariamente in modo unitario e  contestuale  rispetto
al    testo    deliberato    dall'Assemblea    regionale,    preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale» (ordinanze n. 166, n. 76, n. 57  e  n.  2  del  2011;
nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 212, n. 183  e  n.  175
del 2010,); 
        che deve  essere  pertanto  dichiarata  la  cessazione  della
materia del contendere. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 27 luglio 2011 
 
               Il Direttore della Cancelleria: Melatti