N. 52 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 maggio 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 maggio 2011 (della Provincia autonoma di Trento). Energia - Norme sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti energetiche rinnovabili, attuative di direttiva europea - Procedure relative alla autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Disposizioni su autorizzazione unica, procedura abilitativa semplificata e comunicazione - Ritenuta riferibilita' alla Provincia autonoma, nonostante la clausola di salvaguardia - Lamentata incidenza in ambiti di competenza primaria provinciale quali, in particolare, l'urbanistica e il paesaggio, o, in subordine, lamentata natura di dettaglio delle norme statali - Lamentata applicazione alla Provincia di atti normativi sub legislativi, quali linee guida e decreti ministeriali, in materie di competenza provinciale primaria o concorrente - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa statutaria in materia di energia, urbanistica, tutela del paesaggio, utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanita', nonche', in subordine, violazione della competenza legislativa nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. - D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, artt. 5, comma 1, e 6, commi 9 e 11. - Costituzione, art. 117, commi terzo e quinto; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4, n. 3); 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24) e 29); 9, nn. 9) e 10); 16; 80, comma 1, e 81, comma 2; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 1 novembre 1973, n. 690; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10; d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 5, comma 3. Energia - Istruzione - Norme sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti energetiche rinnovabili, attuative di direttiva europea - Sistemi di qualificazione degli installatori - Obbligo di attivazione di un programma di formazione per gli installatori di impianti di fonti rinnovabili, nonche' previsione di un potere sostitutivo dell'Enea - Ritenuta riferibilita' alla Provincia autonoma, nonostante la clausola di salvaguardia - Lamentata incidenza in ambito di competenza primaria provinciale quale la formazione professionale, o, in subordine, lamentata natura di dettaglio delle norme statali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza legislativa statutaria in materia di formazione professionale. - D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 15, commi 3 e 4, primo periodo. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 29), e 9; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8.(GU n.33 del 3-8-2011 )
Ricorso della, provincia autonoma di Trento in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale 20 maggio 2011, n. 1081, rappresentata e difesa, come da procura speciale rep.n. 27533 del 23 maggio 2011, rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, dal prof. avv. Giandomenico Falcon di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, in via Confalonieri, n.5; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2011, n. 71, in relazione: all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, commi 9 e 11, nelle parti in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento, nonche' agli artt. 5 e 6 se ed in quanto alla stessa riferibili per effetto dei predetti richiami; all'art. 15, comma 3 e primo periodo del comma 4, nelle parti in cui si riferiscono alla Provincia autonoma di Trento; Per violazione: dell'articolo 4, n. 3); dell'articolo 8, nn. 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 19), 21), 22), 24), 29); dell'articolo 9, nn. 9) e 10); dell'articolo 16; del titolo vi, in particolare degli articoli 80, comma 1, e 81, comma 2; del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige); dell'articolo 117, commi 3 e 5, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; delle norme di attuazione dello Statuto speciale, ed in particolare del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; del d.P.R. 1ยบ novembre 1973, n. 690; del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235; del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; del d. lgs. 16 marzo 1992, n. 266, ed in particolare dell'articolo 2. Fatto La Provincia autonoma di Trento ha potesta' legislativa primaria in materia di "urbanistica" e di "tutela del paesaggio" (art. 8, n. 5 e n. 6 dello Statuto). Inoltre, gia' prima del 2001 - sulla base delle sole attribuzioni statutarie indicate in epigrafe - alle Province autonome era stata riconosciuta competenza in materia di energia, mediante apposite norme di attuazione dello Statuto: in particolare, l'articolo 01 del d.P.R. n. 235 del 1977, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di energia (come modificato dal d. lgs. n. 463 del 1999), ha trasferito alle Province autonome le funzioni in materia di energia esercitate dallo Stato sia direttamente mediante gli organi centrali e periferici, sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale (comma 1). E lo stesso articolo 01 ha precisato (comma 2) che le funzioni relative alla materia "energia" concernono le attivita' di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia. In conseguenza del trasferimento l'art. 15 d.P.R. n. 235/1977 ha disposto - e tuttora dispone - che "non si applicano nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni di legge incompatibili con quanto disposto dal presente decreto". Realizzato oltre due decenni prima della riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, in relazione alla realizzazione degli impianti di produzione di energia, tale riconoscimento di competenza si fondava soprattutto, oltre che sulle gia' citate competenze primarie in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, su quelle concorrenti in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di igiene e sanita'. Accanto al gia' citato d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 , altre norme di attuazione regolano il riparto di materie previsto dallo Statuto. Tra queste rilevano qui in particolare il d.P.R. n. 381/1974, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, il d.P.R. n. 115/1973, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione, ed il d.P.R. n. 690/1973, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare). Infine, sul piano generale l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, regola - come e' ben noto - il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, escludendo l'applicabilita' diretta di norme legislative statali nelle materie provinciali e la possibilita' che atti sublegislativi statali intervengano nelle stesse materie. Nel territorio provinciale la materia e' fittamente disciplinata dagli atti emanati in attuazione del quadro statutario, consistenti - a parte il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche emanato d'intesa tra lo Stato e la Provincia autonoma ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto (ed in concreto approvato con d.P.R. 15 febbraio 2006) - nella legislazione provinciale e negli atti emanati in base ad essa. Cosi', nella materia rilevano le previsioni e le indicazioni contenute in particolare nel Piano urbanistico provinciale (1.p. 5/2008), nel Piano energetico provinciale (deliberazione Giunta provinciale n. 2438 del 3 ottobre 2003) ed in generale negli altri strumenti di pianificazione e programmazione provinciale o locale, che riguardano anche fonti energetiche rinnovabili. Per quanto attiene in particolare gli aspetti urbanistici e paesaggistici, rilevano le previsioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), e della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale). Nell'esercizio delle proprie competenze primarie in tali materie, e in coerenza con la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 387/2003 (recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'"), la Provincia ha dato attuazione diretta all'articolo 6 della direttiva mediante la legge provinciale n. 20 del 2005. Precisamente, l'articolo 29 ha introdotto nella legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (recante Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7) l'art. 1-bis 3, intitolato appunto Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. Tale disposizione regola per il territorio provinciale le procedure amministrative applicabili alla realizzazione degli impianti per la produzione di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili. L'articolo 117, comma terzo, della Costituzione ha attribuito alle Regioni ordinarie competenza legislativa concorrente in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e tale norma, nella misura in cui sia ampliativa dell'autonomia spettante in materia di energia alla Provincia in virtu' dello Statuto speciale, si applica anche ad essa in base all'articolo 10 legge cost. 3/2001 (in questo senso v. la sent. 383/2005 della Corte costituzionale). La recente sent. 165/2011 di codesta Corte ha precisato che, in materia di energia, "la Provincia autonoma puo'... rivendicare una competenza legislativa concorrente identica a quella delle Regioni ad autonomia ordinaria... ed anche una competenza amministrativa piu' ampia - in quanto fondata sui principi dell'art. 118 Cost. - rispetto a quella ad essa spettante sulla sola base del d.P.R. n. 235 del 1977". Tenendo fermo questo principio per la materia "energia" in generale, e' da sottolineare che la realizzazione degli impianti di produzione comprende - accanto a quelle collegate allo scopo della produzione dell'energia - specifiche ed autonome problematiche relative alle materie dell'urbanistica e della tutela del paesaggio, che sono connesse ma non possono certo essere "assorbite" nella materia dell'energia. In tali materie la Provincia autonoma di Trento gode per espressa attribuzione statutaria di competenza legislativa primaria. La speciale autonomia provinciale, con riferimento a tali profili, e' del resto ribadita dallo stesso d.lgs. n. 28/2011, di cui sono qui impugnate alcune singole disposizioni. Dispone infatti tale decreto, all'art. 45, che "sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione": cosi' presupponendo che in relazione alla localizzazione ed alla realizzazione degli impianti di produzione di energia - in questo caso da fonti rinnovabili - siano rilevanti le specifiche assegnazioni di materia contenute negli gli Statuti speciali. Non si tratta del resto di una novita', dal momento che uguale clausola di salvaguardia e' contenuta - come detto - nell'art. 19 del d. lgs. n. 387/2003. In materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e', appunto, ora intervenuto il d.lgs. n. 28/2001, recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Tale decreto contiene la clausola di salvaguardia che si e' appena citata; tuttavia, in diverse disposizioni esso include espressamente nella disciplina le Province autonome. Si tratta in primo luogo, degli articoli 5 e 6, facenti parte del Capo I, Titolo II (Autorizzazioni e procedure amministrative), dedicati rispettivamente alla Autorizzazione Unica, (art. 5) ed alla Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile (art. 6). Il comma 1 dell'art. 5 dispone che, "fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonche' dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome". Quest'ultimo riferimento sembra implicare che il comma 1 intende applicarsi anche in provincia di Trento, e che dunque esso presupponga che siano applicabili in provincia anche il d.lgs. n. 387/2003 e le linee guida adottate con d.m. 10.9.2010 (si ricorda qui che la Provincia autonoma di Trento ha impugnato tali linee guida con un conflitto di attribuzione attualmente pendente avanti a codesta Corte). Inoltre, il riferimento alla Provincia nel comma 1 potrebbe indurre a ritenere applicabili ad essa anche le altre disposizioni contenute nell'art. 5, quali in particolare il comma 3, che rimette ad un d.m. il compito di individuare, "per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica", e detta disposizioni dettagliate transitorie in attesa di tale decreto ministeriale. Dal canto suo, l'art. 6, comma 1, dispone che "per l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida... si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti". Ed il comma 9 stabilisce poi che "le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5". Inoltre, lo stesso comma dispone che "le Regioni e le Province autonome stabiliscono... le modalita' e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati". Il comma 11 aggiunge che "la comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida... continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli impianti ivi previsti", e che "le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche". Anche i commi 9 e 11, menzionando le Province autonome, sembrano presupporre la diretta applicabilita' delle norme contenute nell'art. 6 e di quelle del d.m. 10 settembre 2010, che sono richiamate. I commi da 2 a 8 dell'art. regolano poi in dettaglio la "procedura abilitativa semplificata". Accanto agli articoli 5 e 6, il cui contenuto si e' ora descritto, per quanto interessa la presente controversia, viene qui in riievo anche l'art. 15, facente parte Titolo III, dedicato alla Informazione e formazione. Tale articolo disciplina i Sistemi di qualificazione degli installatori, ed il comma 3 dispone che "entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare". Il comma 4 aggiunge che, "allo scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a disposizione programmi di formazione per il rilascio dell'attestato di formazione". Tali norme, dunque, si rivolgono espressamente alle Province autonome, sancendo un dovere di attivare un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. E' qui da ricordare che le Province autonome hanno potesta' primaria in materia di "formazione professionale" (art. 8, n. 29, Statuto) e che, codesta Corte ha gia' avuto modo di accertare che "in materia di istruzione e formazione professionale l'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia piu' ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" (sentt. 328/2010 e 213/2009). Ad avviso della ricorrente Provincia autonoma di Trento, le norme sopra illustrate sono illegittime e lesive delle competenze costituzionali e statutarie della Provincia di Trento per le seguenti ragioni di Diritto 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 6, commi 9 e 11, nella parte in cui menzionano la Provincia autonoma di Trento, nonche' degli altri commi degli artt. 5 e 6 se ed in quanto riferibili alla Provincia per effetto dei predetti richiami. In subordine: illegittimita' costituzionale delle stesse norme anche ove la sola materia di riferimento fosse l'energia, nella parte in cui vincolano la Provincia di Trento al rispetto di regole non costituenti principi fondamentali della materia. Come visto, l'art. 5 e l'art. 6 d.lgs. n. 28/2011 si occupano delle procedure relative alla autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Va considerato che tali procedure, pur finalizzate a consentire la messa in opera di impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili, hanno in realta' lo scopo fondamentale di assicurare che tale realizzazione non avvenga con sacrificio di valori antagonisti e non meno fondamentali, legati al governo del territorio ed in particolare alla tutela del paesaggio. Puo' sembrare paradossale, infatti, ma e' realta' innegabile che proprio gli impianti che utilizzano determinate energie rinnovabili - quali l'irradiamento solare, o il vento - per il loro carattere necessariamente diffuso sul territorio ne mettono a rischio i valori tipici piu' degli impianti tradizionali, suscettibili di essere "concentrati" in un unico punto opportunamente scelto. In altre parole, l'autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di energia non implica ne' soltanto ne' principalmente considerazioni attinenti al fabbisogno di energia (se si trattasse solo di questo, infatti, ogni autorizzazione dovrebbe darsi per scontata), ma deve comportare anche e soprattutto la considerazione degli interessi pubblici ad un ordinato sviluppo del territorio ed alla tutela del paesaggio, interessi particolarmente "sensibili" in provincia di Trento. Ancora in altre parole, le decisioni da assumere appartengono alla materia dell'urbanistica e della tutela del paesaggio ancor piu' - o quanto meno alla pari - di quanto appartengano alla materia della "produzione di energia", e tali materie non possono affatto considerarsi "assorbite" in quella dell'energia in nome di una ipotetica "prevalenza": perche' la ragione specifica del procedimento di verifica, al contrario, consiste proprio nel verificare la compatibilita' tra il bisogno di produzione di energia ed i fondamentali valori della tutela del territorio e del paesaggio. Del resto, come gia' accennato nella parte in Fatto, se si ritenesse diversamente, risulterebbe oscuro il significato delle clausole di salvaguardia contenute nell'art. 19 d.lgs. n. 387/2003 e nell'art. 45 d. lgs. n. 28/2011. Tali clausole di salvaguardia appaiono invece specificamente rivolte a far salve, nell'intreccio delle materie interessate dalla disciplina, le specifiche competenze costituzionali delle Regioni speciali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Premesso cio', gli artt. 5 e 6 risultano illegittimi in quanto - attraverso la menzione delle Province autonome nei diversi commi indicati in narrativa - la Provincia e' assoggettata alle norme in essi contenute, a quelle di cui al d.lgs. n. 387/2003 e alle linee guida adottate con d.m. 10.9.2010. Ne' varrebbe obiettare che all'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 codesta Corte ha avuto occasione di riconoscere natura di principio fondamentale, dato che come tale esso non e' destinato a vincolare la Provincia in materie di potesta' primaria; ed infatti, la Provincia ha provveduto a dare autonoma attuazione all'art. 6 della direttiva 2001/77/CE, con la legge gia' citata, che da tempo pacificamente vige. Come esposto, la disciplina impugnata incide in materie in cui la ricorrente Provincia gode di potesta' primaria. In subordine, per la denegata ipotesi che dovesse ritenersi che essa incide nella sola materia concorrente della produzione di energia, la Provincia di Trento fa valere che il vincolo da essa posto sarebbe comunque illegittimo in relazione a regole che non costituiscono principi fondamentali della materia. Cio' varrebbe per tutte le norme contenute negli artt. 5 e 6 o richiamate da essi, diverse dall'art. 12 d.lgs. n. 387/2003. La loro applicazione alla Provincia sarebbe lesiva anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la materia di riferimento sia l'energia: infatti, anche nelle materie concorrenti e non solo in quelle di competenza provinciale primaria esiste il divieto per lo Stato di adottare norme di dettaglio, il divieto di adottare atti sublegislativi ed il divieto di dettare norme direttamente applicabili. Ora, come visto, sia l'art. 5, comma 1, sia l'art. 6, commi 9 e 11, implicano la diretta applicabilita' alla Provincia di Trento di norme dettagliate. In particolare, l'art. 5, comma 1, assoggetta la Provincia alla diretta applicazione delle "modalita' procedimentali" e delle "condizioni" fissate dalle linee guida di cui al d.m. 10.9.2010 e anche l'art. 6 richiama tali linee guida (comma 1 e comma 11). Tale decreto ha contenuto dettagliato, come emerge soprattutto dall'esame della Parte II, Regime giuridico delle autorizzazioni, e della Parte III, Procedimento unico, che contengono norme molto minute, non suscettibili di svolgimento da parte della Provincia. Anche la Parte IV, Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio norme dettagliate e, per di piu', e' ancora piu' evidente l'attinenza di queste norme con la "tutela del paesaggio" e l'"urbanistica" (come si vedra' meglio nel punto 2). Ancora, hanno contenuto dettagliato e non sono suscettibili di ulteriore svolgimento le norme transitorie di cui all'art. 5, comma 3, e le norme contenute nell'art. 6, commi da 2 a 11, che risulterebbero in ipotesi applicabili alla Provincia in virtu' dei riferimenti ad essa di cui all'art. 5, co. 1, e all'art. 6, commi 9 e 11. Infine, ha contenuto dettagliato la disciplina rimessa al d.m. previsto nell'art. 5, comma 3. Sono dettagliate, in particolare, anche le norme contenute nel secondo e terzo periodo dell'art. 6, comma 9. Il secondo periodo interferisce - con norma dettagliata e direttamente applicabile - nei rapporti fra Provincia e comuni nella materia dell'urbanistica. Il terzo periodo lede, con norma dettagliata e direttamente applicabile le competenze provinciali in materia di finanza locale (artt. 80 e 81, comma 2, St.) e, riguardando il procedimento (che non e' una materia autonoma), lede le competenze provinciali nelle materie sostanziali toccate dal procedimento (sulle quali v. sopra). Gli artt. 5 e 6, dunque, violano le norme statutarie richiamate in epigrafe e, in particolare, l'art. 8, n. 5 e n. 6, dello Statuto. In via subordinata, violano l'art. 117, comma 3, Cost. (applicabile ex art. 10 legge cost. 3/2001), la' dove prevede la competenza concorrente in materia di energia. Gli artt. 5 e 6 violano anche l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992, in quanto pretendono di dettare norme direttamente applicabili (o di richiamare norme direttamente applicabili) alla Provincia di Trento, in materie provinciali: e cio' anche nella denegata e subordinata ipotesi in cui si neghi che le materie di riferimento sono il paesaggio e l'urbanistica e si ritenga "prevalente" la materia energia. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 5 e dell'art. 6 in quanto pretendono di assoggettare la Provincia ad atti statali sublegislativi Un ulteriore motivo di illegittimita' colpisce gli artt. 5 e 6, nelle parti in cui richiamano e pretendo di applicare alla Provincia atti normativi sublegislativi, cioe' le "linee guida" di cui all'art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003 (art. 5, comma 1, e art. 6, commi 1 e 11 e, indirettamente, comma 9) ed il d.m. di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 28/2011. In primo luogo, come anticipato, in relazione alle linee guida e' ancora piu' evidente il rilievo preminente delle materie "paesaggio" e "urbanistica". Secondo l'art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003, le linee guida "sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio" e, "in attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti" (enfasi aggiunta). Dunque, appare testualmente evidente che l'oggetto delle linee guida attiene in modo prevalente alla materia "tutela del paesaggio", di competenza primaria provinciale. Poiche' le linee guida sono seguite da atti di "programmazione", con cui si individuano territorialmente i siti non idonei, e' chiamata in causa anche la materia dell'urbanistica, pure di competenza primaria provinciale. Il d.m. 10 settembre 2010 e' dunque un atto di natura sostanzialmente normativa, che illegittimamente interviene in materia di competenza provinciale. Della competenza provinciale si e' detto ora. Che si tratti di atto normativo e' non meno evidente. Infatti, l'esame del contenuto dell'atto rivela subito che si tratta di una disciplina generale, astratta ed innovativa. La stessa previsione della diretta applicabilita' in caso di mancato adeguamento (art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387/2003 e punto 18.4 delle linee guida) e la previsione dell'entrata in vigore dopo 15 gg. dalla pubblicazione (art. 1 d.m. 10 settembre 2010) confermano la natura normativa e non di atto di indirizzo. Si pensi anche al titolo della parte prima (Disposizioni generali) e del punto 1 (Principi generali inerenti l'attivita' di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). Anche il d.m. di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 ha contenuto generale, astratto e innovativo, per cui va considerato normativo. Si tratta di una disciplina integrativa della legge e, infatti, l'art. 5 detta disposizioni transitorie in attesa della sua emanazione. A conferma dei criteri ora esposti, si consideri che codesta Corte costituzionale piu' volte ha applicato criteri "sostanziali" per identificare la natura degli atti statali: di recente v., in modo chiaro, la sent. 278/2010, punto 16, e la sent. 274/2010, punto 4.2. Si puo' quindi ritenere acquisito che le norme censurate del d.lgs. n. 28/2011, richiamando le linee guida ed il d.m., pretendono di vincolare la potesta' legislativa provinciale in materie di propria pacifica competenza ad atti statali di natura regolamentare. Ora, occorre ricordare che l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento) prevede che nelle materie di competenza provinciale la stessa legislazione statale non operi direttamente, ma che la legislazione provinciale debba essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale e recati dai nuovi atti legislativi dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione di questi ultimi nella Gazzetta Ufficiale o nel piu' ampio temine da essi stabilito. E' dunque evidente che la potesta' legislativa della Provincia puo' essere condizionata dallo Stato solo con atti legislativi, e non con atti di normazione secondaria. Questo principio e' del resto stato ribadito piu' volte dalla giurisprudenza costituzionale. Si veda ad esempio, di recente, la sent. 209/2009 nella quale la Corte, premesso che "si versa in materie di competenza primaria delle Province autonome (edilizia sovvenzionata, assistenza e beneficenza pubblica)", ha riconosciuto che di conseguenza "ogni intervento limitativo dello Stato in tali ambiti deve essere stabilito con legge, sia nell'ipotesi in cui si ritenga che l'intervento assicuri la garanzia dei livelli minimi di tutela dei diritti sociali, secondo la giurisprudenza di questa Corte prima richiamata, sia in via generale, in forza del disposto dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, norma di attuazione che regola i rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale", dal momento che "tale norma consente allo Stato di porre in essere interventi limitativi di competenze delle Province autonome solo con legge". La stessa sentenza ricorda che "in tal senso e' anche la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 267 del 2003)". In effetti, gia' nella sent. 267/2003 la Corte aveva statuito che dall'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 "si desume agevolmente che l'obbligo di adeguamento a carico della legislazione delle province autonome puo' derivare soltanto da una norma statale avente rango legislativo, e non, invece, da norma di rango secondario": ed anche in tale occasione codesta Corte ricordava di avere "piu' volte affermato" la stessa regola, e si riferiva ancora alle "sentenze n. 84 del 2001 e n. 371 del 2001". Ad abundantiam, puo' essere qui ricordata anche la sent. 145/2005, che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 10 legge n. 4/2004, "nella parte in cui non esclude le Province autonome dall'ambito territoriale dell'emanando regolamento", osservando che "la potesta' regolamentare dello Stato non puo' essere esercitata in relazione a materie che appartengono alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento". Del resto, il divieto di regolamenti statali nelle materie regionali - e dunque piu' ancora di vincoli imposti da regolamenti statali - vale anche per le Regioni ordinarie, e valeva gia' prima della sua codificazione espressa ad opera della legge cost. 3/2001 (v. l'art. 117, co. 6, Cost.). Sempre nella sent. 267/2003 la Corte rileva che "la giurisprudenza di questa Corte, in diverse occasioni, ha avuto modo di evidenziare come - gia' sotto la vigenza del vecchio testo dell'art. 117 della Costituzione - lo Stato non potesse imporre vincoli alle Regioni nelle materie di propria competenza se non mediante una legge, e non, invece, per mezzo di un atto regolamentare". Le Regioni, "infatti, non sono soggette, in linea di principio, alla disciplina dettata con i regolamenti governativi (sentenza n. 507 del 2000; nello stesso senso, si vedano anche le sentenze n. 250 del 1996 e n. 482 del 1995)". Risulta dunque evidente dalle considerazioni sopra esposte che il d.m. 10 settembre 2010, in quanto atto sostanzialmente regolamentare, e' a priori fonte inidonea a condizionare l'attivita' della Provincia autonoma di Trento in materia provinciale, e lo stesso deve dirsi per il d.m. di cui all'art. 5, comma 3. Gli artt. 5 e 6 d.lgs. n. 28/2011, in quanto richiamano le linee guida ed il d.m. sugli interventi di modifica sostanziale, ledono le competenze provinciali sopra individuate e violano l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992; e tale conclusione resterebbe ferma anche qualora l'oggetto di tali atti fosse ricondotto, in denegata ipotesi, alla materia energia, dato che il regime di cui all'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 e l'esclusione dei regolamenti statali vale per anche per le materie concorrenti. 3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 15 comma 3 e primo periodo del comma 4 Come sopra esposto, l'art. 15 disciplina i Sistemi di qualificazione degli installatori. Il comma 3 ed il comma 4, primo periodo, contraddicendo la clausola di salvaguardia di cui all'art. 45 d.lgs. n. 28/2011, si rivolgono espressamente alle Province autonome, sancendo un obbligo di attivazione di un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o di riconoscere fornitori di formazione. Come gia' ricordato in Fatto, le Province autonome hanno potesta' primaria in materia di "formazione professionale" (art. 8, n. 29, Statuto) e, secondo codesta Corte, "in materia di istruzione e formazione professionale l'art. 117 Cost. non prevede una forma di autonomia piu' ampia di quella configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" (sentt. 328/2010 e 213/2009). Dunque, l'art. 15, comma 3 detta norme direttamente applicabili in materia di competenza provinciale, prevedendo doveri in capo alla Provincia. E' qui palese la violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 266/1992 Il carattere palese di tale violazione fa si' che solo scrupolo difensivo induca a notare che si tratta anche di norme dettagliate, meno che mai ammissibili in materia di competenza primaria, se pure non vi fosse l'art. 2 appena citato. Inoltre, anche l'allegato 4 - al cui rispetto il comma 3 vincola le Province - detta una disciplina iperdettagliata in relazione ai programmi di formazione. Quanto al comma 4, primo periodo, esso ribadisce il dovere delle Province di attivare il programma o di riconoscere i formatori e quello di rispettare l'allegato 4 e, per di piu', prevede un potere sostitutivo dell'Enea, al di fuori dei casi in cui tale potere puo' essere legittimamente esercitato in relazione alla Provincia (v. il d.P.R. n. 526/1987). In sintesi, entrambe le norme, dunque, violano l'art. 8, n. 29, dello Statuto, l'art. 2 d.lgs. n. 266/1992 e l'art. 8 d.P.R. n. 526/1987.
P.Q.M. Voglia codesta, ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nelle parti e sotto i profili esposti nel presente ricorso. Padova-Trento-Roma, addi' 26 maggio 2011 Prof.avv. Falcon - Pedrazzoli - Manzi