N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 agosto 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 agosto 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la Regione con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni - Prevista possibilita' di conversione delle ferie - Lamentato ampliamento dei casi di monetizzazione delle ferie per i dipendenti della Regione al di fuori di quelli gia' previsti dal CCNL - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, nonche' nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione pubblica. - Legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15, art. 8. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo; contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Enti locali del 6 luglio1995, art. 18, comma 9. Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Spese per il personale preposto agli uffici stampa - Non concorrenza ai fini della determinazione dei limiti di spesa del personale di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione pubblica. - Legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15, art. 9. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28.(GU n.42 del 5-10-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato ope legis; Nei confronti della regione Liguria in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della regione Liguria n. 15 del 28 giugno 2011 pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 29 giugno 2011, recante «Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale». La legge riportata in epigrafe viene impugnata, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2011 nelle sottoindicate disposizioni: I) a) l'art. 8 della legge regionale n. 11/2011 oggetto dell'odierna impugnativa, rubricato «Continuita' nei rapporti di lavoro» stabilisce che «Nei casi in cui occorra garantire la continuita' del servizio, le ferie dei dipendenti che proseguono il loro rapporto di lavoro con la regione Liguria con forma contrattuale diversa che comporti la cessazione o il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico possono essere convertite, previa intesa con il dipendente interessato, garantendo anche dal punto di vista teorico, l'invarianza della spesa finale». Il legislatore regionale, dunque, consentendo la conversione delle ferie dei dipendenti regionali in aspettativa durante tutta la durata dell'incarico si pone in contrasto con la disciplina statale di riferimento. Il rapporto di lavoro dei dipendenti regionali, in quanto personale contrattualizzato, e' regolato dal Contratto collettivo nazionale del comparto regioni ed enti locali del 1995. L'art. 18, comma 9 di tale CCNL prevede, in conformita' all'art. 36 Cost., che le ferie sono un diritto irrinunciabile disponendo altresi', che le stesse non sono monetizzabili salvo che in casi eccezionali individuati nelle sole ferie residue all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non fruite per esigenze di servizio. Nel caso di specie la previsione regionale evidentemente esorbita da tale ambito entro il quale il CCNL consente la monetizzazione delle ferie: la conversione (e dunque la monetizzazione) e' infatti consentita dal legislatore regionale durante il collocamento in aspettativa ovvero in una fase del rapporto diversa dalla cessazione del rapporto di lavoro (come per contro previsto dall'art. 18, comma 9 del CCNL), lo stesso rapporto proseguendo attraverso un nuovo incarico. La regolamentazione di aspetti inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti in regime di rapporto di lavoro contrattualizzato rientra, tuttavia, nella specifica competenza esclusiva statale, come piu' volte affermato dalla giurisprudenza di codesta Corte. La disposizione qui impugnata, infatti, incide sulla disciplina delle ferie, fondamentale aspetto del contratto di diritto privato che lega i dipendenti pubblici regionali - attualmente privatizzati - all'ente di appartenenza e che risulta regolata dalla contrattazione collettiva. La disposizione regionale, dunque, dettando una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro esorbita dalle competenze legislative riconducibili alla regioni andando ad incidere sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale e, per l'effetto, ponendosi in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Sull'appartenenza alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e dunque dei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile (tra cui rientra il rapporto di impiego privatizzato) ex multis: Corte cost. sentenze n. 77 del 2011; n. 69 del 2011 e n. 324 del 2010); b) l'art. 8 della legge regionale qui censurata, oltretutto, differenziando in modo ingiustificato la disciplina delle ferie dei dipendenti della regione Liguria rispetto ai dipendenti delle altre regioni si pone in contrasto anche con l'art. 3 Cost. Invero, non potendosi individuare particolari ragioni che inducano a ritenere ragionevole tale ingiustificata discriminazione, la disposizione si pone in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. oltre che con il principio di buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.; c) come dedotto, la disposizione qui censurata amplia le possibilita' di conversione delle ferie nei confronti dei soli dipendenti della regione Liguria a differenza di quanto avviene nei medesimi casi per le categorie di dipendenti dalle altre regioni, i quali sono assoggettati alle previsioni sopra riportate di cui al CCNL di categoria in materia di ferie. Nel consentire la conversione delle ferie oltre i casi previsti dal contratto collettivo di riferimento, l'art. 8 della legge regionale si pone anche in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, lett. terzo comma Cost. Le regioni e gli enti locali, come e' noto, sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea per garantire il rispetto del Patto di stabilita' e crescita. A tal fine, questi enti sono assoggettati alle regole del cosiddetto «Patto di stabilita' interno», che, da un lato, indicano «limiti complessivi di spesa» e, dall'altro lato, prevedono «sanzioni volte ad assicurar[n]e il rispetto». Detti limiti secondo la giurisprudenza di codesta Corte «costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 155 del 2011; sentenze n. 289 e n. 190 del 2008, n. 412 e n. 169 del 2007 e n. 4 del 2004). Va considerato, al riguardo, che con la normativa statale vigente (in particolare: art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007, che obbliga le regioni alla riduzione delle spese per il personale, come modificato prima dal comma 120 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 e poi dal comma 1 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 ed infine, cosi' sostituito dal comma 7 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78); art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133), il legislatore statale ha imposto agli enti pubblici una rigorosa programmazione di spesa per il personale fissando anche una disciplina vincolistica per tale tipologia di spesa. Alla luce di quanto sopra le norme statali che perseguono in vario modo le finalita' di contenimento della spesa relativa al personale dipendente devono essere riportate nell'ambito dei fondamentali principi di coordinamento della finanza pubblica. La disposizione in esame, pertanto, consentendo ulteriori casi di monetizzazione delle ferie per i dipendenti della regione al di fuori di quelli gia' previsti dalla normativa statale di riferimento comporta in nuove ed ingiustificate spese in violazione dell'art. 117, comma terzo Cost., costituendo le richiamate norme statali principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Come ricordato da codesta Corte: tali norme statali, ispirate alla finalita' del contenimento della spesa pubblica, costituiscono principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalita' per il perseguimento dei medesimi. Invero, come ha chiarito questa Corte «... la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilita' interna (data la sua rilevante entita'), costituisce non gia' una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007). (Corte cost. n. 108 del 2011); II) l'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2011 prevede che «dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto agli uffici stampa, attuati dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono ai fini della determinazione dei limiti di spesa del personale e dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale ultima disposizione prevede che «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli artt. 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale ... Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. La norma regionale da ultimo censurata, dunque, introduce una evidente deroga al limite previsto in sede di legislazione statale in quanto stabilisce che una determinata quota di personale non concorra al computo della spesa ai fini del raggiungimento del tetto massimo di spesa sopra descritto. Tenuto conto che norme che disciplinano tali limiti - come espressamente statuito dallo stesso art. 9, comma 28 della legge n. 78 /2010 - costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali le regioni sono tenute ad adeguarsi (al pari delle province autonome e degli enti del SSNN), la legge regionale in esame nel derogare a tali principi, si pone per tale parte in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. La disposizione di cui all'art. 9 della legge regionale, inoltre, in ragione dei profili di disparita' di trattamento che essa introduce in relazione ai vincoli di spesa cui sono assoggettate le altre regioni ai sensi della disciplina statale di cui all'art. 9, comma 28, sopra menzionato e dai quali e' per contro esclusa la sola regione Liguria cui si applicherebbe la deroga introdotta dalla norma qui censurata, si pone altresi' in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. venendo meno sia al principio di eguaglianza che al principio di imparzialita' ex art. 97 Cost.
P. Q. M. Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della regione Liguria n. 15 del 28 giugno 2011 pubblicata sul B.U.R. n. 11 del 29 giugno 2011 recante «Disposizioni di manutenzione e adeguamento della normativa regionale», quanto agli artt. 8 e 9 per i motivi suesposti. Si produce copia conforme della delibera di impugnativa della legge regionale in epigrafe deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 luglio 2011. Roma, addi' 26 luglio 2011 L'avvocato dello Stato: Palmieri