N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 agosto 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5  agosto  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme  della  Regione  Liguria  -  Dipendenti  che
  proseguono il loro rapporto di lavoro  con  la  Regione  con  forma
  contrattuale diversa che comporti la cessazione o  il  collocamento
  in aspettativa senza assegni - Prevista possibilita' di conversione
  delle ferie - Lamentato  ampliamento  dei  casi  di  monetizzazione
  delle ferie per i dipendenti della Regione al di  fuori  di  quelli
  gia'  previsti  dal  CCNL  -  Ricorso  del  Governo  -   Denunciata
  violazione  della  competenza  legislativa  statale  esclusiva   in
  materia di ordinamento civile, nonche'  nella  materia  concorrente
  del coordinamento della finanza pubblica, violazione  dei  principi
  di   eguaglianza   e   di   buon    andamento    e    imparzialita'
  dell'amministrazione pubblica. 
- Legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15, art. 8. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. l), e  terzo;
  contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Enti  locali
  del 6 luglio1995, art. 18, comma 9. 
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Spese per il
  personale preposto agli uffici stampa -  Non  concorrenza  ai  fini
  della determinazione dei limiti  di  spesa  del  personale  di  cui
  all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 - Ricorso del Governo
  - Denunciata violazione della competenza legislativa statale  nella
  materia  concorrente  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,
  violazione dei principi  di  eguaglianza  e  di  buon  andamento  e
  imparzialita' dell'amministrazione pubblica. 
- Legge della Regione Liguria 28 giugno 2011, n. 15, art. 9. 
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.l. 31 maggio  2010,
  n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30  luglio  2010,
  n. 122, art. 9, comma 28. 
(GU n.42 del 5-10-2011 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui  uffici  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato ope legis; 
    Nei confronti della regione Liguria  in  persona  del  presidente
della  Giunta  regionale  pro  tempore  per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della legge della regione Liguria n. 15
del 28 giugno 2011 pubblicata sul B.U.R. n. 11 del  29  giugno  2011,
recante «Disposizioni di manutenzione e adeguamento  della  normativa
regionale». 
    La legge riportata in epigrafe viene impugnata,  giusta  delibera
del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2011 nelle sottoindicate
disposizioni: 
        I) a) l'art. 8  della  legge  regionale  n.  11/2011  oggetto
dell'odierna impugnativa,  rubricato  «Continuita'  nei  rapporti  di
lavoro»  stabilisce  che  «Nei  casi  in  cui  occorra  garantire  la
continuita' del servizio, le ferie dei dipendenti che  proseguono  il
loro rapporto di lavoro con la regione Liguria con forma contrattuale
diversa che comporti la cessazione o il collocamento  in  aspettativa
senza assegni  per  tutta  la  durata  dell'incarico  possono  essere
convertite, previa intesa con il dipendente  interessato,  garantendo
anche dal punto di vista teorico, l'invarianza della spesa finale». 
    Il legislatore  regionale,  dunque,  consentendo  la  conversione
delle ferie dei dipendenti regionali in aspettativa durante tutta  la
durata dell'incarico si pone in contrasto con la  disciplina  statale
di riferimento. 
    Il  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  regionali,  in  quanto
personale contrattualizzato, e'  regolato  dal  Contratto  collettivo
nazionale del comparto regioni ed enti locali del 1995. 
    L'art. 18, comma 9 di tale CCNL prevede, in conformita'  all'art.
36 Cost., che le ferie  sono  un  diritto  irrinunciabile  disponendo
altresi', che le stesse non sono  monetizzabili  salvo  che  in  casi
eccezionali individuati  nelle  sole  ferie  residue  all'atto  della
cessazione del rapporto di  lavoro  e  non  fruite  per  esigenze  di
servizio. 
    Nel caso di specie la previsione regionale evidentemente esorbita
da tale ambito entro il quale  il  CCNL  consente  la  monetizzazione
delle ferie: la conversione (e dunque la monetizzazione)  e'  infatti
consentita dal  legislatore  regionale  durante  il  collocamento  in
aspettativa ovvero in una fase del rapporto diversa dalla  cessazione
del rapporto di lavoro (come per contro previsto dall'art. 18,  comma
9 del CCNL), lo  stesso  rapporto  proseguendo  attraverso  un  nuovo
incarico. 
    La regolamentazione di aspetti inerenti al rapporto di lavoro dei
dipendenti in regime di rapporto di lavoro contrattualizzato rientra,
tuttavia, nella specifica competenza  esclusiva  statale,  come  piu'
volte affermato dalla giurisprudenza di codesta Corte. 
    La disposizione qui impugnata, infatti, incide  sulla  disciplina
delle ferie, fondamentale aspetto del contratto  di  diritto  privato
che lega i dipendenti pubblici regionali - attualmente privatizzati -
all'ente di appartenenza e che risulta regolata dalla  contrattazione
collettiva. 
    La disposizione regionale, dunque, dettando una  norma  attinente
alla disciplina privatistica del rapporto di  lavoro  esorbita  dalle
competenze legislative riconducibili alla regioni andando ad incidere
sulla materia dell'ordinamento civile, di  competenza  esclusiva  del
legislatore statale e, per  l'effetto,  ponendosi  in  contrasto  con
l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. 
    Sull'appartenenza  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato   la
materia dell'ordinamento civile e  dunque  dei  rapporti  di  diritto
privato regolati dal codice civile (tra cui rientra  il  rapporto  di
impiego privatizzato) ex multis: Corte cost. sentenze n. 77 del 2011;
n. 69 del 2011 e n. 324 del 2010); 
        b) l'art. 8 della legge regionale qui censurata,  oltretutto,
differenziando in modo ingiustificato la disciplina delle  ferie  dei
dipendenti della regione Liguria rispetto ai dipendenti  delle  altre
regioni si pone in contrasto anche con l'art. 3 Cost. 
    Invero,  non  potendosi  individuare  particolari   ragioni   che
inducano a ritenere ragionevole tale ingiustificata  discriminazione,
la disposizione si pone in contrasto con il principio di  eguaglianza
di cui all'art. 3 Cost. oltre che con il principio di buon  andamento
e imparzialita' dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.; 
        c) come dedotto, la  disposizione  qui  censurata  amplia  le
possibilita' di  conversione  delle  ferie  nei  confronti  dei  soli
dipendenti della regione Liguria a differenza di quanto  avviene  nei
medesimi casi per le categorie di dipendenti dalle altre  regioni,  i
quali sono assoggettati alle previsioni sopra  riportate  di  cui  al
CCNL di categoria in materia di ferie. 
    Nel consentire la conversione delle ferie oltre i  casi  previsti
dal  contratto  collettivo  di  riferimento,  l'art.  8  della  legge
regionale si pone anche in contrasto con i principi di  coordinamento
della finanza pubblica ex art. 117, lett. terzo comma Cost. 
    Le regioni e gli enti locali,  come  e'  noto,  sono  chiamati  a
concorrere al raggiungimento degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,
assunti in sede europea  per  garantire  il  rispetto  del  Patto  di
stabilita' e crescita. A tal fine, questi enti sono assoggettati alle
regole del cosiddetto «Patto di stabilita' interno», che, da un lato,
indicano «limiti complessivi di spesa» e, dall'altro lato,  prevedono
«sanzioni volte ad assicurar[n]e il rispetto». Detti  limiti  secondo
la  giurisprudenza  di  codesta  Corte  «costituiscono  principi   di
coordinamento della finanza pubblica»  (sentenza  n.  155  del  2011;
sentenze n. 289 e n. 190 del 2008, n. 412 e n. 169 del 2007  e  n.  4
del 2004). 
    Va considerato, al riguardo, che con la normativa statale vigente
(in particolare: art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2007,  che  obbliga  le
regioni alla riduzione delle spese per il personale, come  modificato
prima dal comma 120 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 e poi dal
comma 1 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112  del  2008  ed  infine,
cosi' sostituito dal comma 7 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78); art. 76, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112   (Disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione  tributaria),  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133), il
legislatore statale  ha  imposto  agli  enti  pubblici  una  rigorosa
programmazione  di  spesa  per  il  personale  fissando   anche   una
disciplina vincolistica per tale tipologia di spesa. 
    Alla luce di quanto sopra le  norme  statali  che  perseguono  in
vario modo le finalita'  di  contenimento  della  spesa  relativa  al
personale  dipendente  devono  essere   riportate   nell'ambito   dei
fondamentali principi di coordinamento della finanza pubblica. 
    La disposizione in esame, pertanto, consentendo ulteriori casi di
monetizzazione delle ferie per i dipendenti della regione al di fuori
di quelli  gia'  previsti  dalla  normativa  statale  di  riferimento
comporta in nuove ed ingiustificate  spese  in  violazione  dell'art.
117, comma terzo  Cost.,  costituendo  le  richiamate  norme  statali
principi fondamentali  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    Come ricordato da codesta Corte:  tali  norme  statali,  ispirate
alla finalita' del contenimento della spesa  pubblica,  costituiscono
principi fondamentali nella materia del coordinamento  della  finanza
pubblica,  in  quanto  pongono  obiettivi  di  riequilibrio,   senza,
peraltro, prevedere strumenti e modalita' per  il  perseguimento  dei
medesimi. Invero, come ha chiarito questa Corte «... la spesa per  il
personale, per la sua importanza strategica ai  fini  dell'attuazione
del patto di stabilita' interna  (data  la  sua  rilevante  entita'),
costituisce non gia' una minuta voce di dettaglio, ma  un  importante
aggregato della spesa di parte corrente, con la  conseguenza  che  le
disposizioni relative  al  suo  contenimento  assurgono  a  principio
fondamentale della legislazione statale» (sentenza n.  69  del  2011,
che richiama la sentenza n. 169 del 2007). (Corte cost.  n.  108  del
2011); 
        II) l'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2011 prevede che
«dal 1° gennaio 2012 le spese per il personale preposto  agli  uffici
stampa, attuati dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 9  della
legge  7  giugno  2000,  n.  150  (Disciplina  delle   attivita'   di
informazione e di comunicazione delle  pubbliche  amministrazioni)  e
successive modificazioni ed  integrazioni,  non  concorrono  ai  fini
della determinazione dei limiti di spesa del personale e  dei  limiti
di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla  legge
30 luglio 2010, n. 122. 
    Tale ultima disposizione prevede che «A decorrere dall'anno 2011,
le amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e  64
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e  gli
enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e  integrazioni,  fermo
quanto previsto dagli artt. 7, comma 6, e 36 del decreto  legislativo
30 marzo 2001,  n.  165,  possono  avvalersi  di  personale  a  tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di  collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per  cento  della  spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno  2009.  Per  le  medesime
amministrazioni la  spesa  per  personale  relativa  a  contratti  di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione
di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma  1,
lettera d) del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e
successive modificazioni ed integrazioni, non puo'  essere  superiore
al 50 per cento di  quella  sostenuta  per  le  rispettive  finalita'
nell'anno  2009.  Le  disposizioni   di   cui   al   presente   comma
costituiscono principi  generali  ai  fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica  ai  quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale ...  Il  mancato
rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce  illecito
disciplinare   e   determina   responsabilita'   erariale.   Per   le
amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese  per  le
finalita' previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
primo periodo e' computato con riferimento alla media  sostenuta  per
le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
    La norma regionale da ultimo  censurata,  dunque,  introduce  una
evidente deroga al limite previsto in sede di legislazione statale in
quanto stabilisce che una determinata quota di personale non concorra
al computo della spesa ai fini del raggiungimento del  tetto  massimo
di spesa sopra descritto. 
    Tenuto conto che  norme  che  disciplinano  tali  limiti  -  come
espressamente statuito dallo stesso art. 9, comma 28 della  legge  n.
78 /2010 - costituiscono principi generali ai fini del  coordinamento
della finanza pubblica ai quali le regioni sono tenute  ad  adeguarsi
(al pari delle province autonome e degli enti  del  SSNN),  la  legge
regionale in esame nel derogare a tali principi,  si  pone  per  tale
parte in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    La disposizione di cui all'art. 9 della legge regionale, inoltre,
in  ragione  dei  profili  di  disparita'  di  trattamento  che  essa
introduce in relazione ai vincoli di spesa cui sono  assoggettate  le
altre regioni ai sensi della disciplina statale di  cui  all'art.  9,
comma 28, sopra menzionato e dai quali e' per contro esclusa la  sola
regione Liguria cui si applicherebbe la deroga introdotta dalla norma
qui censurata, si pone altresi' in contrasto con gli  artt.  3  e  97
Cost. venendo meno sia al principio di eguaglianza che  al  principio
di imparzialita' ex art. 97 Cost. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale della legge della regione Liguria n. 15 del 28  giugno
2011  pubblicata  sul  B.U.R.  n.  11  del  29  giugno  2011  recante
«Disposizioni  di  manutenzione   e   adeguamento   della   normativa
regionale», quanto agli artt. 8 e 9 per i motivi suesposti. 
    Si produce copia conforme della  delibera  di  impugnativa  della
legge regionale in epigrafe deliberata  dal  Consiglio  dei  Ministri
nella seduta del 22 luglio 2011. 
      Roma, addi' 26 luglio 2011 
 
                  L'avvocato dello Stato: Palmieri