N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 agosto 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 agosto 2011 (della Regione Umbria). Turismo - Delegazione legislativa - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Lamentata adozione di un testo normativo completo e organico in una materia di competenza esclusiva regionale senza coinvolgimento delle Regioni - Lamentata adozione sulla base di una norma di delega (legge n. 246 del 2005, c.d. "delega salva leggi") priva di oggetto e scaduta - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale del turismo, violazione dei principi di proporzionalita', ragionevolezza, leale collaborazione, violazione delle regole costituzionali per l'esercizio del potere delegato. - D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1. - Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, comma quarto, e 118, primo comma; legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 14; direttiva 2008/122/CE del 12 febbraio 2008. Turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Individuazione in astratto di esigenze di carattere unitario in materia di turismo (valorizzazione, sviluppo e competitivita' a livello interno ed internazionale, nonche' riordino e unitarieta' dell'offerta) che rappresenterebbero il fondamento della potesta' legislativa statale - Lamentata generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni, senza alcun riferimento a specifiche e definite funzioni amministrative - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale del turismo, violazione dei principi di proporzionalita', ragionevolezza, leale collaborazione. - D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 2, comma 2. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma. Turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Definizione delle imprese turistiche e possibilita' di concedere benefici economici solo a quelle iscritte nel registro delle imprese ovvero nel repertorio delle notizie economiche e amministrative - Lamentato intervento unilaterale in ambito di esclusiva competenza regionale - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale del turismo. - D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 4, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, comma quarto. Turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Attivita' ricettiva - Previsione che nella licenza di esercizio dell'attivita' ricettiva sia ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande non solo alle persone alloggiate, ma anche a quelle non alloggiate - Lamentata introduzione per l'attivita' di somministrazione di un diverso regime giuridico a seconda che la somministrazione sia erogata nell'ambito di una attivita' ricettiva ovvero nell'ambito di una attivita' di ristorazione soggetta alla disciplina del commercio - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie residuali del turismo e del commercio. - D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 8, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma quarto. Turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Avvio ed esercizio delle strutture turistico-ricettive, nonche' apertura, trasferimento e modifiche concernenti l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo - Sottoposizione a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) - Lamentato intervento unilaterale in ambito di esclusiva competenza regionale - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie residuali del turismo e del commercio, violazione del principio di leale collaborazione. - D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, artt. 16, commi 1 e 2, e 21, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma. Turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Agenzie di viaggi e turismo - Previsione che l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate ad operare non richieda la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio - Lamentato intervento unilaterale in ambito di esclusiva competenza regionale - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie residuali del turismo e del commercio, violazione del principio di leale collaborazione. - D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 20, comma 2. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma. Turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - "Sistemi turistici locali" - Definizione, promozione, riconoscimento - Lamentato intervento unilaterale in ambito di esclusiva competenza regionale - Lamentata generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni, senza alcun riferimento a specifiche e definite funzioni amministrative, e in carenza di esigenze unitarie connesse alla promozione del sistema turistico nazionale nei rapporti con l'estero - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nelle materie residuali del turismo e del commercio, violazione del principio di leale collaborazione. - D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 23, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma. Turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Attribuzione alla competenza statale della attivita' di promozione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano - Lamentata insussistenza delle condizioni per l'attrazione in sussidiarieta' alla competenza statale, mancata previsione della necessaria intesa - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale del turismo, violazione dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. - D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 24. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma. Turismo - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - Previsione che lo Stato promuova ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di turisti con animali domestici al seguito - Lamentata insussistenza delle condizioni per l'attrazione in sussidiarieta' alla competenza statale, mancata previsione della necessaria intesa - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale del turismo, violazione dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. - D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 30, comma 1. - Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma.(GU n.42 del 5-10-2011 )
Ricorso della Regione Umbria, in persona della Presidente pro tempore della Giunta Regionale dott. Catiuscia Marini (Codice fiscale 80000130544), rappresentata e difesa per delega a margine del presente atto dall'avv. Paola Manuali in forza di D.G.R. n. 771 del 18 luglio 2011 (Codice fiscale MNLPLA53H68G478X paola.manuali@avvocatiperugiapec.it - fax 075/5043625), elettivamente domiciliata in Roma, via Maria Cristina n. 8, presso lo studio dell'avv. Goffredo Gobbi (goffredogobbi@ordineavvocatiroma.org fax 06/3216130); Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (pubblicato nel Suppl. ord. n. 139/L alla G.U. n. 129 del 6 giugno 2011, avente ad oggetto «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/ 122/ CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»), con cui e' stato approvato il «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui all'allegato 1», per violazione degli articoli 76 e 77 comma 1 della Costituzione, in relazione agli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; ovvero, in via subordinata, per l'annullamento dei seguenti articoli del «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui all'allegato 1» (allegato 1 al d.lgs. n. 79/2011): art. 2, comma 2 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione; art. 4, commi 1 e 2 per violazione dell'art. 117, comma 4 Costituzione; art. 8, comma 2 per violazione dell'art. 117, comma 4 Costituzione; art. 16, commi 1, 2, nonche' art. 21 commi 1, 2 e 3 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118 comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; art. 20, comma 2 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; art. 23, commi 1 e 2 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118 comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; art. 24 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; art. 30, comma 1 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione. Con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 e' stato approvato il «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/ 122/ CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio». Il testo normativo indicato consta di 4 articoli. Con l'articolo 1 viene approvato il «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1» (di seguito, per brevita', «Codice del turismo»). Il «Codice» de quo costituisce un nuovo testo normativo diretto a disciplinare in maniera organica la materia del «turismo», adottato senza un idoneo coinvolgimento delle Regioni e fortemente lesivo delle relative competenze, considerato che la materia de qua rientra nella competenza legislativa «residuale» di cui all'articolo 117, comma 4 della Costituzione. Il «Codice» e' stato approvato nonostante il «parere» negativo sul relativo schema espresso dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome. Queste ultime, infatti, nella seduta del 18 novembre 2010, tra l'altro, ebbero a rilevare, con riferimento all'indicato Codice, «profili di illegittimita' costituzionale per eccesso di delega e per violazione dei criteri di riparto delle competenze tra stato e Regioni» e sottolinearono «la necessita' di stabilire immediatamente un calendario di incontri al fine di pervenire ad una disciplina condivisa nel merito e nel metodo». La Regione Umbria - che nella materia del «turismo» ha adottato, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, una propria disciplina organica, contenuta nella legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (modificata con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15), contenente la «Legislazione turistica regionale», composta da ben 109 articoli e 13 tabelle allegate - intende far rilevare l'illegittimita' costituzionale dell'indicato «Codice», sia nel suo complesso, sia, in via subordinata, con riferimento alle specifiche disposizioni indicate in epigrafe, per violazione delle competenze regionali. 1. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 per violazione degli articoli 76 e 77, comma 1 Costituzione in relazione agli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di «leale collaborazione». 1.1 Prima di illustrare la censura di illegittimita' costituzionale del «Codice del turismo» per violazione degli artt. 76 e 77, comma 1 della Costituzione, occorre dar conto dell'ammissibilita' della questione, tenuto conto che l'interesse delle Regioni a contestare in via diretta ex art. 127 della Costituzione l'esistenza dei presupposti degli atti aventi forza di legge si riscontra, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, «quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una minerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni o delle Province autonome ricorrenti» (sentenze nn. 303/2003 e 6/2004). Il «Codice del turismo» si configura come una disciplina organica della materia, secondo il vecchio schema della «legge quadro», propria delle materie di legislazione «concorrente», ma certo non consentita allo Stato nelle materie appartenenti alla competenza legislativa «residuale» delle Regioni, quale il «turismo», pena la vanificazione di quest'ultima. La inclusione della materia del «turismo» tra quelle di cui all'articolo 117, comma 4 della Costituzione e' stata da sempre pacificamente riconosciuta da codesta Corte. Gia' all'indomani della riforma del titolo V della Costituzione, fu infatti rilevato - con la sentenza n. 197/2003, riferita alla impugnativa della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo» - che «... a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, le regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina legislativa che puo' anche essere sostitutiva di quella statale ...». Con la sentenza de qua e' stata si' dichiarata la inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalle Regioni avverso l'indicata «legge quadro» in materia di turismo, intervenuta prima della riforma operata dalla legge costituzionale n. 3/2001, bensi' in relazione alla «sopravvenuta carenza di interesse» «all'annullamento delle disposizioni statali censurate, poiche' la loro "persistenza" nell'ordinamento non preclude affatto l'adozione di apposite normative regionali in materia e non puo' comunque legittimare in futuro l'Esecutivo a dettare i principi e gli obiettivi (...) sulla base di una semplice intesa con le Regioni in una materia che e' divenuta di competenza esclusiva delle Regioni» (punto 4 in diritto della sentenza). La competenza legislativa «piena» delle Regioni nella materia del «turismo» e' stata ribadita da codesta Corte, tra l'altro, con la sentenza n. 90/2006, nella quale e' stato rilevato (punto 8.2 in diritto) che «la materia «turismo» e' attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'articolo 118 della Costituzione». Anche nella sentenza n. 214/2006 viene ribadito che «il turismo e' materia di competenza legislativa residuale» (cfr. punto 8 in diritto). Se e' pur vero che in detta pronuncia viene specificato che l'indicata «circostanza» «non esclude la possibilita' per la legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di regolarne l'esercizio», e' vero altresi' che dalla stessa decisione si evince che in questo caso lo Stato deve attenersi ai principi gia' in proposito indicati da codesta Corte (vedi il richiamo alle precedenti sentenze nn. 242/2005 e 6/2004), che sono quelli di «sussidiarieta' differenziazione ed adeguatezza» di cui al primo comma dell'articolo 118 Costituzione, ivi compreso il rispetto del principio di leale collaborazione. Con la citata sentenza e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 1 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale prevedeva l'istituzione di un Comitato nazionale per il turismo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, allo scopo di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero. La norma e' stata ritenuta invasiva delle competenze regionali, sia perche' l'intervento del legislatore statale non poteva essere considerato «proporzionato», in quanto attraeva in capo al Comitato una generale attivita' di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore del turismo, sia perche' non contemplava alcuna forma di intesa con le Regioni nella fase della definizione della disciplina relativa alla istituzione e al funzionamento di detto Comitato. E' ben noto che, secondo la giurisprudenza di codesta Corte, la «chiamata in sussidiarieta'», che configura una «deroga al normale riparto di competenze» e' ammissibile «solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata» e «non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita'» e che «perche' nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. una legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative al livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, e' necessario che essa innanzitutto rispetti i principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza nelle allocazione delle funzioni amministrative, rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni. E' necessario inoltre che tale legge detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e che risulti limitata a guanto strettamente indispensabile a tale fine (sentenza n. 6/2004)» (sentenza n. 242/2005, punto 7 in diritto, richiamata nella sentenza n. 90/2006). Con la sentenza n. 88/2007, sempre riferita alla materia del «turismo», e' stato riconosciuto che «... allorche' sia ravvisabile un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato e' abilitato a disciplinare siffatto esercizio per legge, e cio' anche se quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel titolo V della Costituzione e possono giustificare una deroga». Anche con detta decisione e' stato tuttavia ribadito che cio' puo' avvenire «sempre che, naturalmente, la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita' e sia previsto un coinvolgimento delle Regioni interessate». Gli indicati criteri sono stati altresi' reiterati nelle sentenze nn. 94/2008 e 76/2009. In quest'ultima, in particolare, si puo' leggere ancora una volta che la «... materia del turismo appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, cost. (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge. E cio' anche se queste funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza (in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa dal livello regionale a quello statale) possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze contenuto nel titolo V della parte II della Costituzione. A condizione, naturalmente, che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalita' e rispettosa del principio di leale collaborazione con le Regioni» (punto 2 della parte in diritto). Il «Codice del turismo» non e' conforme ai principi indicati da codesta Corte, in quanto contiene una disciplina generale della materia, che non risponde al criterio della ragionevolezza, non si limita alla regolamentazione di specifici aspetti in cui la sussidiarieta' legittimi l'intervento statale e non prevede adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, contravvenendo cosi' anche al principio di leale collaborazione. 1.2 Dal preambolo del d.lgs. n. 79/2011 si ricava che il «Codice del turismo» trova la propria fonte di delega nell'articolo 14, commi 14, 15 e 18 della legge 20 novembre 2005, n. 246 («Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»). L'art. 14 della legge n. 246/2005, riferito alla «Semplificazione della legislazione» prevedeva, tra l'altro, un articolato e graduale meccanismo riferito «all'attivita' di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente», stabilendo che «il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» (avvenuta il 16 dicembre 2005, e pertanto entro il 16 dicembre 2007) «individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale» (comma 12). Il comma 14 conteneva la c.d. «delega salva-leggi», stabilendo che «Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12» (e pertanto entro il 16 dicembre 2009) «il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore», secondo i criteri ivi di seguito individuati. Tra i principi e criteri direttivi indicati nel comma 14 appaiono particolarmente rilevanti in questa sede quelli individuati nello stesso comma alla lett. d) «identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione» e alla lett. e) «organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettino di ciascuna di esse». Ai sensi del successivo comma 14-ter, introdotto dall'art. 4 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'efficacia della abrogazione delle norme «non salvate» e' stata fissata al 16 dicembre 2010. Il comma 15 prevedeva altra delega al Governo, da esercitarsi con gli stessi decreti legislativi di cui al comma 14 (e dunque sempre entro il 16 dicembre 2009), stabilendo che «I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970». A sua volta, il comma 18 (come modificato dall'articolo 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15) dispone che «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni legislative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19» (Commissione Parlamentare per la semplificazione). In attuazione di tali deleghe e' stato emanato solo il d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, con il quale sono stati individuati, attraverso due semplici elenchi, rispettivamente, 2375 atti legislativi da salvare rispetto alla abrogazione risultante dal combinato disposto dei commi 14 e 14-ter dell'articolo 14 della legge n. 246/2005 e 861 atti legislativi da sottrarre all'effetto abrogativo di cui all'art. 2 del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 (convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9) e, di conseguenza, anche alla stessa abrogazione generalizzata. Il decreto delegato de quo si pone in contrasto con la delega contenuta nel comma 14, lett. d) ed e) dell'art. 14 della legge n. 246/2005, sopra riportate, in quanto, tra l'altro, non contiene alcuna «identificazione delle disposizioni» ritenute «indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore», ne' alcuna «organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie». Il Governo non ha neppure esercitato la delega prevista nel comma 15, dell'articolo 14 in commento, rivolta alla «semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto». Cio' appare determinare la esclusione dell'ulteriore potere del Governo, previsto dal comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246/2005 (richiamato nel preambolo dell'allegato 1 qui impugnato), consistente nella emanazione di «disposizioni integrative, di riassetto o correttive» (da adottarsi nei due anni successivi al 16 dicembre 2009), che avrebbe potuto essere esercitato solo previa individuazione - da parte dei decreti di cui ai commi 14 e 15 - almeno di una «materia» definita che ne costituisse l'oggetto. Se tale individuazione non viene effettuata dal legislatore delegante e, nel caso di specie, non risulta neppure dall'unico decreto delegato emanato in attuazione del comma 14, non pare ammissibile la perdurante esistenza di una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi «di riassetto» entro due anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 179/2009, specie ove tale «riassetto» riguardi anche disposizioni legislative successive al 1970. Cio' significherebbe, infatti, riconoscere in capo al Governo una delega a «riformare» l'intero ordinamento legislativo dello Stato senza alcun limite che valga a «definire» - come richiesto dall'art. 76 Costituzione - l'ambito oggettivo dell'intervento. Una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione contenuta nell'art. 14, comma 18 della legge n. 246/2005 non puo' non portare a ritenere che la delega ivi contenuta richieda come suo presupposto la previa organizzazione delle disposizioni legislative anteriori al 1970 per materie o settori omogenei, come previsto dal comma 14, al fine di disporre di un «oggetto definito» cui riferire l'intervento di riassetto da parte del Governo, cosi' come richiesto dall'articolo 76 della Costituzione. Appare peraltro che tanto il «riassetto» di cui al comma 15 (inserito nell'ambito degli stessi decreti legislativi «salva leggi») quanto quello di cui al comma 18 (inserito nell'ambito dei decreti legislativi «integrativi e correttivi» dei medesimi «decreti salva-leggi») dovesse essere inteso come limitato alla sole disposizioni legislative anteriori al 1970 e fatte salve con il d.lgs. n. 179/2009, potendosi prendere in considerazione le disposizioni pubblicate dopo il 10 gennaio 1970 solo al fine «armonizzare» le prime con queste ultime. Il «Codice del turismo» si pone in aperta violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 76 e 77 comma 1 della Costituzione, in quanto il Governo, con la relativa approvazione, ha esercitato un potere legislativo in assenza della relativa delega, o, comunque, sulla base di una norma di delega del tutto priva di oggetto, al di fuori dell'ambito oggettivo da questa individuato ed ormai scaduta e, percio', carente anche in ordine alla fissazione di adeguati principi e criteri direttivi per l'esercizio del potere delegato. 1.3 Infine, non puo' non essere rilevato, in aggiunta a quanto dedotto sub 1.1 e ad ulteriore sostegno della ammissibilita' della proposizione della presente questione da parte della Regione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, che, seppure la censura relativa alla violazione degli articoli 76 e 77 comma 1 della Costituzione sia riferita a parametri costituzionali non attributivi di competenze alle Regioni, purtuttavia il mancato rispetto delle regole poste dalla Carta costituzionale per l'esercizio del potere delegato non puo' non acquisire rilievo rispetto agli interessi delle Regioni. A tal proposito non puo' non richiamarsi il contenuto della sentenza n. 171/2007 di codesta Corte, in cui si precisa quanto segue: «E' opinione largamente condivisa che l'assetto delle fonti normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale. Esso e' correlato alla tutela dei valori e dei diritti fondamentali. Negli Stati che s'ispirano al principio della separazione dei poteri e della soggezione della giurisdizione e dell'amministrazione alla legge, l'adozione delle nonne primarie spetta agli organi o all'organo cui il potere deriva direttamente dal popolo. A questi principi si conforma la nostra Costituzione laddove stabilisce che "la funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere" (art. 70). In determinate situazioni o per particolari materie, attesi i tempi tecnici che il normale svolgimento della funzione legislativa comporta, o in considerazione della complessita' della disciplina di alcuni settori, l'intervento del legislatore puo' essere, rispettivamente, posticipato oppure attuato attraverso l'istituto della delega al Governo, caratterizzata da limiti oggettivi e temporali e dalla prescrizione di conformita' a principi e criteri direttivi indicati nella legge di delegazione. ... E' significativo che l'art. 77 Cost., al primo comma, stabilisca che "il Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria".» (cfr. punto 3 in diritto). Ed ancora: «... nella disciplina costituzionale che regola l'emanazione di norme primarie (leggi o atti aventi efficacia di legge) viene in primo piano il rapporto tra gli organi ...» ma «non si puo' trascurare di rilevare che la suddetta disciplina e' anche funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza la configurazione del sistema costituzionale nel suo complesso» (punto 5 in diritto). L'approvazione di un atto con forza e valore di legge da parte dell'Esecutivo in una delle materie di competenza «residuale» di cui all'articolo 117 comma 4 della Costituzione - ove realizzata in assenza di delega da parte del Parlamento ovvero senza il rispetto dei «principi», dei «criteri direttivi», del «tempo» e dell'«oggetto» da Questo stabiliti - non puo' non riflettersi sulle competenze costituzionalmente spettanti alle Regioni, determinando la lesione dei relativi interessi. 1.4 In conclusione, il «Codice del turismo» viola gli articoli 76 e 77 comma 1 della Costituzione, in relazione agli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione, anche sotto il profilo del mancato rispetto del principio di «leale collaborazione». Le censure che seguono, riferite a singole norme del «Codice del turismo», vengono svolte in via subordinata, per la ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte non dovesse dichiarare la illegittimita' costituzionale del medesimo nel suo complesso, sollevata sub 1. 2. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 2 dell'allegato 1 al d.lgs. n. 79/2009 per violazione degli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione. L'articolo 2, comma 1 prevede che «L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo e' consentito quanto il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente», mentre il comma 2 stabilisce che «L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo e', altresi', consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: a) valorizzazione, sviluppo e competitivita', a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del paese; b) riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana». Il comma 2, dell'articolo 2 sembra reintrodurre nell'ordinamento il principio «dell'interesse nazionale», non piu' esistente dopo la riforma del titolo V della Costituzione. La norma non appare peraltro giustificata neppure dai principi gia' formulati da codesta Corte con le sentenze richiamate sub 1., in quanto la necessita' di un esercizio unitario delle funzioni in materia di «turismo» - che giustifica «l'ascesa delle funzione normativa dal livello regionale a quello statale» derivante dal principio di sussidiarieta' - non puo' prescindere dalla individuazione e specificazione delle funzioni amministrative che tale esercizio richiedano. La norma qui impugnata, invece, si limita ad indicare obiettivi generali, da perseguire attraverso la avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni. Di qui l'incostituzionalita' dell'articolo 2, comma 2 del «Codice» per violazione degli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione. 3. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 2 per violazione dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione. Il comma 1, dell'articolo 4 stabilisce che «Ai fini del presente decreto legislativo sono imprese turistiche quelle che esercitano attivita' economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica». Il comma 2 stabilisce poi che «L'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualunque titolo riservate all'impresa turistica». Il comma 2 viola le competenze regionali in materia di turismo, in quanto limita la possibilita' di concedere benefici economici in favore delle imprese turistiche solo a quelle iscritte al registro delle imprese ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative; la violazione e' ancora piu' evidente se detto comma viene letto in combinato disposto con il comma 1, in quanto il potere regionale viene ulteriormente ridotto dalla limitazione della concessione dei benefici alle imprese che rientrano nella definizione ivi dettata (senza che, peraltro, detta definizione trovi riscontro nelle norme del Codice Civile). La disposizione de qua, che non lascia spazio al potere delle Regioni e ricade sicuramente nella materia del «turismo», viola l'articolo 117, comma 4 della Costituzione. 4. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 8, comma 2 per violazione dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione. 4.1 La norma definisce nel primo periodo l'attivita' ricettiva come quella «diretta alla produzione di servizi per l'ospitalita' esercitata nelle strutture ricettive». Nel secondo periodo il comma 2 stabilisce che «Nell'ambito di tale attivita' rientra altresi', unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonche' la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche' la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali e' fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza». Nel terzo periodo si prevede che «Nella licenza di esercizio di attivita' ricettiva e' ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura, nonche', nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attivita' legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale». Le riportate disposizioni apportano modifiche sostanziali all'attuale disciplina dell'attivita' ricettiva, in quanto ricomprendono nella medesima anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, oltre che alle persone alloggiate, anche a quelle non alloggiate. Ne consegue un incomprensibile regime giuridico, differente a seconda che sia svolta la sola attivita' di somministrazione (considerato che la ristorazione senza attivita' ricettiva resterebbe assoggettata alla disciplina del commercio, anche con riferimento ai requisiti professionali dei relativi esercenti), oppure sia esercitata anche attivita' ricettiva (con conseguente esclusione della applicabilita' della disciplina sul commercio). Si realizza cosi' una palese violazione delle competenze regionali in due materie affidate alla relativa competenza «esclusiva», quali il turismo ed il commercio. 4.2 Codesta Corte ha avuto modo di pronunciarsi su norme analoghe a quella oggetto della presente censura con la sentenza n. 339/2007, con la quale e' stata riconosciuta la illegittimita' costituzionale dei commi 3 e 4, dell'articolo 4 della legge 29 febbraio 2006, n. 96 («Disciplina dell'agriturismo»). Con la indicata decisione e' stato ritenuto che la disposizione di cui al comma 3, dell'articolo 4 dell'indicata legge n. 96/2006, in cui si prevede che «L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le attivita' di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti», «stabilendo una presunzione ai fini del riconoscimento di un'attivita' come agrituristica, opera esclusivamente nell'ambito delle materie agricoltura e turismo, cui e' riconducibile, in via immediata, la suddetta attivita', ledendo, in tal modo, le prerogative legislative delle Regioni alle quali le suddette materie sono attribuite in via residuale, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione» (punto 4.2 in diritto). Codesta Corte ha ritenuto altresi' che la norma di cui all'articolo 4, comma 4 della legge n. 96/2006, la quale fissa «una serie di criteri che l'impresa agrituristica deve rispettare nella somministrazione di pasti e bevande, tra i quali quello di garantire una quota significativa di prodotti propri, e quello di poter offrire, a determinate condizioni, anche prodotti di Regioni limitrofe» «va ritenuta lesiva delle prerogative regionali, in quanto diretta a disciplinare esclusivamente aspetti inerenti l'attivita' agrituristica» (punto 4.3 in diritto). Anche le disposizioni qui censurate, in quanto dirette a disciplinare aspetti inerenti l'attivita' turistica - ovvero quella del «commercio» - sono illegittime per violazione dell'art. 117, comma 4 della Costituzione. 5. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 16, commi 1 e 2 e dell'articolo 21, commi 1, 2 e 3 per violazione degli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione. 5.1 Gli articoli 16 e 21 del «Codice» qui impugnato riguardano la «Semplificazione degli adempimenti amministrativi» relativi rispettivamente alle «strutture turistico-ricettive» (art. 16) ed alle «agenzie di viaggi e turismo» (art. 21). L'articolo 16 al comma 1 stabilisce che «L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241», mentre il comma 2 precisa che «L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, puo' essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione all'amministrazione competente». L'articolo 21 stabilisce al comma 1 che «L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attivita' nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241». Il comma 2 stabilisce che «L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, puo' essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente» ed il comma 3 che «L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate a operare, non e' soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonche' alla provincia a cui e' stata inviata la segnalazione di inizio attivita'». Le disposizioni riportate realizzano una evidente invasione delle competenze regionali, in quanto impongono a livello statale l'applicazione della SCIA in una materia, quale il turismo, di competenza legislativa residuale delle Regioni. 5.2 Anche con riferimento a tali disposizioni non puo' non essere citata la sentenza di codesta Corte n. 339/2007, con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3, dell'articolo 6 della legge n. 96/2006, i quali prevedevano, rispettivamente che «"La comunicazione di inizio dell'attivita' consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attivita' agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, puo', entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attivita' sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comma stesso" (comma 2) e che "Il titolare dell'attivita' agrituristica e' tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attivita' in precedenza autorizzate, confermando, sotto la propria responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge"» (comma 3). E' stato infatti ritenuto che «Le norme impugnate, nel disciplinare il procedimento amministrativo che consente l'avvio dell'esercizio di un agriturismo, nonche' le comunicazioni delle eventuali variazioni dell'attivita' autorizzata, attengono unicamente ad aspetti relativi all'attivita' agrituristica che, in quanto tali, sono sottratti alla competenza legislativa dello Stato» (punto 6.1 in diritto). Parimenti e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge n. 96/2006, i quali prevedevano rispettivamente che «"L'attivita' agrituristica puo' essere svolta tutto l'anno, oppure,previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita' per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, e' possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi"» (comma 1) e che «"Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attivita' agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente"» (comma 2). Codesta Corte ha in proposito ritenuto che «Le comunicazioni prescritte dalla disposizione impugnata sono strettamente ed esclusivamente collegate con l'attivita' agrituristica, e, quindi, la norma che prevede tali comunicazioni deve ritenersi lesiva delle prerogative regionali» (punto 8.1 in diritto). 5.4 Peraltro, anche nelle ipotesi in cui e' stata riconosciuta, nella materia del turismo, la esigenza di trattare in maniera unitaria determinate procedure amministrative, codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto che cio' dovesse avvenire nel rispetto del principio di leale collaborazione, promuovendo opportune intese con le Regioni (o con la Regione) interessate (a). Si veda ad esempio la sentenza n. 76/2009, gia' citata, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 194, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui stabiliva che i regolamenti da esso previsti (volti al fine di incentivare lo sviluppo strategico del prodotto turistico nazionale, mediante la promozione di economie di scala e il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore) fossero adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano», invece che «d'intesa» con la indicata Conferenza. Le disposizioni qui impugnate, riferite alla materia del «turismo» (o eventualmente a quella del «commercio», pure di competenza regionale «residuale») violano gli articolo 117, comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione, anche sotto il profilo del mancato rispetto del principio di leale collaborazione. 6. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 20, comma 2 per violazione degli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione. L'articolo 20, comma 2 del «Codice del Turismo» prevede che «L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie gia' legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio». Anche questa norma, cosi' come gli articoli 16 e 21, nelle parti sopra riportate, disciplina procedimenti amministrativi relativi ad una materia di competenza «residuale» delle Regioni, quale il «turismo» (ovvero il «commercio») ed e' pertanto illegittima, per le stesse ragioni enunciate sub 5. 7. Illegittimita' costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 2 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione. L'articolo 23 del «Codice del turismo» fornisce al comma 1 una definizione dei «Sistemi turistici locali», cosi' formulata: «Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate». Il comma 2 prevede che «Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati». Le disposizioni de quibus sono del tutto prive di qualsiasi titolo idoneo a fondare la potesta' legislativa dello Stato. Si tratta infatti di una disposizione di dettaglio in una materia di competenza residuale delle Regioni. Nella fattispecie non esistono le condizioni per una chiamata in sussidiarieta' da parte dello Stato, la quale, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, deve riguardare in primo luogo le funzioni amministrative, la cui attrazione a livello statale puo' conseguentemente radicare anche la relativa competenza legislativa. Con l'articolo 23 qui impugnato vengono attratte a livello statale funzioni amministrative rispetto alle quali il livello regionale e' del tutto adeguato. Le disposizioni riportate pongono prescrizioni destinate ad essere attuate mediante attivita' amministrativa delle regioni e degli enti locali, circostanza che rivela in modo indiscutibile la insussistenza della necessita' di avocazione a livello statale della funzione amministrativa e della relativa funzione legislativa. Cio' in aperto contrasto con quanto piu' volte ribadito da codesta Ecc.ma Corte in ordine alla circostanza che la chiamata in sussidiarieta' da parte dello Stato e' giustificata solo dalla esistenza di esigenze unitarie, connesse alla promozione del sistema turistico nazionale, soprattutto nei rapporti con l'estero. La norma e' estremamente dettagliata e non lascia alcuno spazio al potere legislativo delle Regioni in materia ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 117, comma 4 della Costituzione, ne' prevede alcuna forma di «intesa» con le Regioni. Di qui la violazione degli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione, anche con riferimento al mancato rispetto del principio di «leale collaborazione». 8. Illegittimita' costituzionale dell'art. 24 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione. L'articolo 24 del Codice del turismo dispone che «Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse strumentali e umane disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica». La disposizione riguarda le due materie del «turismo», di competenza legislativa residuale delle Regioni, e della «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», di competenza legislativa concorrente. In proposito si osserva in primo luogo che anche nella presente fattispecie non esistono le condizioni per un intervento in sussidiarieta' dello Stato, considerato che il livello regionale e' perfettamente adeguato alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente nel proprio territorio. Anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere che tale livello non sia adeguato, la norma statale viola comunque le condizioni alle quali puo' essere correttamente esercitata la chiamata in sussidiarieta', omettendo completamente la previsione di forme di intesa con le Regioni (in sede di Conferenza Unificata) ovvero con la Regione interessata. Da qui la violazione degli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione, anche sotto il profilo del mancato rispetto del principio di leale collaborazione. 9. Illegittimita' costituzionale dell'art. 30, comma 1 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione. L'articolo 30, comma 1 prevede che «Al fine di aumentare la competitivita' del settore e l'offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di turisti con animali domestici al seguito». Anche questa norma realizza l'attrazione a livello statale di funzioni in materia di turismo senza che esistano ragioni di carattere unitario che la giustifichino, essendo il livello regionale del tutto adeguato al relativo esercizio, e comunque senza prevedere alcuna forma di intesa con le Regioni. Anche la norma qui impugnata viola gli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione, nonche' il principio di leale collaborazione.
P. Q. M. Voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 recante l'approvazione del «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui all'allegato 1», per violazione degli articoli 76 e 77, comma 1 della Costituzione, in relazione agli articoli 117, comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, ovvero, in via subordinata, dei seguenti articoli del «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo di cui all'allegato 1» (allegato 1 al d.lgs. n. 79/2011): art. 2, comma 2 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione; art. 4, commi 1 e 2 per violazione dell'art. 117, comma 4 Costituzione; art. 8, comma 2 per violazione dell'art. 117, comma 4 Costituzione; art. 16, commi 1, 2, nonche' art. 21, commi 1, 2 e 3 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; art. 20, comma 2, per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; art. 23, commi 1 e 2 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; art. 24 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione; art. 30, comma 1 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione. Si allegano: 1) Copia conforme D.G.R. n. 771 del 18 luglio 2011; 2) Copia d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Suppl. ord. n. 139/L alla G.U. n. 129 del 6 giugno 2011); 3) Parere Conferenza Unificata su schema di decreto legislativo - Seduta del 18 novembre 2010. Perugia-Roma, 29 luglio 2011 L'avvocato: Manuali