N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 agosto 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 9 agosto 2011 (della Regione Umbria). 
 
Turismo - Delegazione legislativa - Codice della normativa statale in
  tema di ordinamento e mercato del turismo - Lamentata  adozione  di
  un testo normativo completo e organico in una materia di competenza
  esclusiva regionale senza coinvolgimento delle Regioni -  Lamentata
  adozione sulla base di una norma di delega (legge n. 246 del  2005,
  c.d. "delega salva leggi") priva di oggetto  e  scaduta  -  Ricorso
  della Regione  Umbria  -  Denunciata  violazione  della  competenza
  legislativa  regionale  nella  materia   residuale   del   turismo,
  violazione dei principi di proporzionalita', ragionevolezza,  leale
  collaborazione,  violazione   delle   regole   costituzionali   per
  l'esercizio del potere delegato. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, art. 1, comma 1. 
- Costituzione, artt. 76, 77, primo comma, 117, comma quarto, e  118,
  primo comma; legge 28 novembre 2005, n.  246,  art.  14;  direttiva
  2008/122/CE del 12 febbraio 2008. 
Turismo - Codice della normativa statale in  tema  di  ordinamento  e
  mercato del turismo - Individuazione in  astratto  di  esigenze  di
  carattere unitario in materia di turismo (valorizzazione,  sviluppo
  e competitivita'  a  livello  interno  ed  internazionale,  nonche'
  riordino e  unitarieta'  dell'offerta)  che  rappresenterebbero  il
  fondamento  della  potesta'   legislativa   statale   -   Lamentata
  generalizzata ed  indefinita  avocazione  di  funzioni  legislative
  spettanti alle Regioni, senza  alcun  riferimento  a  specifiche  e
  definite funzioni amministrative - Ricorso della Regione  Umbria  -
  Denunciata violazione della competenza legislativa regionale  nella
  materia  residuale  del  turismo,  violazione   dei   principi   di
  proporzionalita', ragionevolezza, leale collaborazione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 2, comma 2. 
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma. 
Turismo - Codice della normativa statale in  tema  di  ordinamento  e
  mercato del  turismo  -  Definizione  delle  imprese  turistiche  e
  possibilita' di concedere benefici economici solo a quelle iscritte
  nel registro delle imprese  ovvero  nel  repertorio  delle  notizie
  economiche e amministrative - Lamentato intervento  unilaterale  in
  ambito di esclusiva competenza regionale -  Ricorso  della  Regione
  Umbria  -  Denunciata  violazione  della   competenza   legislativa
  regionale nella materia residuale del turismo. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 4, commi 1 e 2. 
- Costituzione, art. 117, comma quarto. 
Turismo - Codice della normativa statale in  tema  di  ordinamento  e
  mercato del turismo - Attivita' ricettiva -  Previsione  che  nella
  licenza di esercizio dell'attivita' ricettiva sia ricompresa  anche
  la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande  non  solo
  alle persone  alloggiate,  ma  anche  a  quelle  non  alloggiate  -
  Lamentata introduzione per l'attivita' di  somministrazione  di  un
  diverso regime giuridico a  seconda  che  la  somministrazione  sia
  erogata nell'ambito di una attivita' ricettiva  ovvero  nell'ambito
  di una attivita'  di  ristorazione  soggetta  alla  disciplina  del
  commercio - Ricorso della Regione Umbria  -  Denunciata  violazione
  della competenza legislativa regionale nelle materie residuali  del
  turismo e del commercio. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 8, comma 2. 
- Costituzione, art. 117, comma quarto. 
Turismo - Codice della normativa statale in  tema  di  ordinamento  e
  mercato  del  turismo  -  Avvio  ed   esercizio   delle   strutture
  turistico-ricettive, nonche' apertura,  trasferimento  e  modifiche
  concernenti l'operativita' delle agenzie  di  viaggi  e  turismo  -
  Sottoposizione  a  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'
  (SCIA) - Lamentato intervento unilaterale in  ambito  di  esclusiva
  competenza regionale - Ricorso della Regione  Umbria  -  Denunciata
  violazione della competenza  legislativa  regionale  nelle  materie
  residuali del turismo e del commercio, violazione del principio  di
  leale collaborazione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, artt. 16, commi 1 e 2,  e
  21, commi 1, 2 e 3. 
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma. 
Turismo - Codice della normativa statale in  tema  di  ordinamento  e
  mercato del turismo - Agenzie di viaggi e turismo - Previsione  che
  l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di  agenzie
  gia' legittimate ad operare non richieda la nomina di un  direttore
  tecnico per ciascun punto di erogazione del  servizio  -  Lamentato
  intervento unilaterale in ambito di esclusiva competenza  regionale
  - Ricorso  della  Regione  Umbria  -  Denunciata  violazione  della
  competenza  legislativa  regionale  nelle  materie  residuali   del
  turismo  e  del  commercio,  violazione  del  principio  di   leale
  collaborazione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 20, comma 2. 
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma. 
Turismo - Codice della normativa statale in  tema  di  ordinamento  e
  mercato del turismo - "Sistemi  turistici  locali"  -  Definizione,
  promozione, riconoscimento - Lamentato  intervento  unilaterale  in
  ambito di esclusiva competenza regionale - Lamentata  generalizzata
  ed indefinita avocazione di  funzioni  legislative  spettanti  alle
  Regioni, senza alcun riferimento a specifiche e  definite  funzioni
  amministrative, e in carenza di  esigenze  unitarie  connesse  alla
  promozione  del  sistema  turistico  nazionale  nei  rapporti   con
  l'estero - Ricorso della Regione  Umbria  -  Denunciata  violazione
  della competenza legislativa regionale nelle materie residuali  del
  turismo  e  del  commercio,  violazione  del  principio  di   leale
  collaborazione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 23, commi 1 e 2. 
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma. 
Turismo - Codice della normativa statale in  tema  di  ordinamento  e
  mercato del turismo - Attribuzione alla  competenza  statale  della
  attivita' di promozione di  iniziative  turistiche  finalizzate  ad
  incentivare la valorizzazione del  patrimonio  storico,  artistico,
  archeologico, architettonico e paesaggistico italiano  -  Lamentata
  insussistenza delle condizioni per l'attrazione  in  sussidiarieta'
  alla competenza statale, mancata previsione della necessaria intesa
  - Ricorso  della  Regione  Umbria  -  Denunciata  violazione  della
  competenza  legislativa  regionale  nella  materia  residuale   del
  turismo, violazione dei  principi  di  sussidiarieta'  e  di  leale
  collaborazione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 24. 
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma. 
Turismo - Codice della normativa statale in  tema  di  ordinamento  e
  mercato del  turismo  -  Previsione  che  lo  Stato  promuova  ogni
  iniziativa volta ad  agevolare  e  favorire  l'accesso  ai  servizi
  pubblici e nei luoghi aperti al pubblico  di  turisti  con  animali
  domestici al seguito - Lamentata insussistenza delle condizioni per
  l'attrazione in sussidiarieta'  alla  competenza  statale,  mancata
  previsione della necessaria intesa - Ricorso della Regione Umbria -
  Denunciata violazione della competenza legislativa regionale  nella
  materia  residuale  del  turismo,  violazione   dei   principi   di
  sussidiarieta' e di leale collaborazione. 
- D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, allegato 1, art. 30, comma 1. 
- Costituzione, artt. 117, comma quarto, e 118, primo comma. 
(GU n.42 del 5-10-2011 )
    Ricorso della Regione Umbria, in  persona  della  Presidente  pro
tempore della Giunta Regionale dott. Catiuscia Marini (Codice fiscale
80000130544),  rappresentata  e  difesa  per  delega  a  margine  del
presente atto dall'avv. Paola Manuali in forza di D.G.R. n.  771  del
18     luglio     2011     (Codice      fiscale      MNLPLA53H68G478X
paola.manuali@avvocatiperugiapec.it - fax 075/5043625), elettivamente
domiciliata in Roma, via  Maria  Cristina  n.  8,  presso  lo  studio
dell'avv. Goffredo  Gobbi  (goffredogobbi@ordineavvocatiroma.org  fax
06/3216130); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1
del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (pubblicato nel Suppl. ord. n. 139/L
alla G.U. n. 129 del 6 giugno 2011, avente ad oggetto  «Codice  della
normativa statale in tema di ordinamento e  mercato  del  turismo,  a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,  nonche'
attuazione della direttiva 2008/ 122/ CE, relativa  ai  contratti  di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le  vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e  di  scambio»),  con  cui  e'
stato approvato  il  «Codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e  mercato  del  turismo  di  cui  all'allegato  1»,  per
violazione degli articoli 76 e 77  comma  1  della  Costituzione,  in
relazione  agli  articoli  117,  comma  4  e  118,  comma   1   della
Costituzione, anche sotto il profilo della violazione  del  principio
di  leale   collaborazione;   ovvero,   in   via   subordinata,   per
l'annullamento dei seguenti  articoli  del  «Codice  della  normativa
statale  in  tema  di  ordinamento  e  mercato  del  turismo  di  cui
all'allegato 1» (allegato 1 al d.lgs. n. 79/2011): 
        art. 2, comma 2 per violazione degli artt.  117,  comma  4  e
118, comma 1 Costituzione;  art.  4,  commi  1  e  2  per  violazione
dell'art. 117, comma 4 Costituzione; art. 8, comma 2  per  violazione
dell'art. 117, comma 4 Costituzione; art. 16,  commi  1,  2,  nonche'
art. 21 commi 1, 2 e 3 per violazione degli artt. 117, comma 4 e  118
comma 1 Costituzione, anche sotto il  profilo  della  violazione  del
principio di leale collaborazione; art. 20, comma  2  per  violazione
degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto  il
profilo della violazione del principio di leale collaborazione;  art.
23, commi 1 e 2 per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118 comma 1
Costituzione, anche sotto il profilo della violazione  del  principio
di leale collaborazione; art. 24  per  violazione  degli  artt.  117,
comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche  sotto  il  profilo  della
violazione del principio di leale collaborazione; art.  30,  comma  1
per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1  Costituzione,
anche sotto il  profilo  della  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    Con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 e' stato approvato il «Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,
a norma dell'articolo 14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246,
nonche'  attuazione  della  direttiva  2008/  122/  CE,  relativa  ai
contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio». 
    Il testo normativo indicato consta di 4 articoli. 
    Con l'articolo 1  viene  approvato  il  «Codice  della  normativa
statale in  tema  di  ordinamento  e  mercato  del  turismo,  di  cui
all'allegato 1» (di seguito, per brevita', «Codice del turismo»). 
    Il «Codice» de quo costituisce un nuovo testo normativo diretto a
disciplinare in maniera organica la materia del  «turismo»,  adottato
senza un idoneo coinvolgimento  delle  Regioni  e  fortemente  lesivo
delle relative competenze, considerato che la materia de qua  rientra
nella competenza legislativa «residuale»  di  cui  all'articolo  117,
comma 4 della Costituzione. 
    Il «Codice» e' stato approvato nonostante  il  «parere»  negativo
sul relativo schema espresso dalla Conferenza Unificata delle Regioni
e delle Province Autonome. Queste ultime, infatti, nella  seduta  del
18 novembre 2010, tra l'altro, ebbero  a  rilevare,  con  riferimento
all'indicato Codice, «profili di  illegittimita'  costituzionale  per
eccesso di delega e per  violazione  dei  criteri  di  riparto  delle
competenze tra stato e Regioni» e sottolinearono  «la  necessita'  di
stabilire  immediatamente  un  calendario  di  incontri  al  fine  di
pervenire ad una disciplina condivisa nel merito e nel metodo». 
    La Regione Umbria - che nella materia del «turismo» ha  adottato,
dopo  la  riforma  del  titolo  V  della  Costituzione,  una  propria
disciplina organica, contenuta  nella  legge  regionale  27  dicembre
2006, n. 18 (modificata con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15),
contenente la «Legislazione turistica regionale», composta da ben 109
articoli   e   13   tabelle   allegate   -   intende   far   rilevare
l'illegittimita' costituzionale dell'indicato «Codice», sia  nel  suo
complesso, sia, in via subordinata, con riferimento  alle  specifiche
disposizioni indicate in epigrafe, per  violazione  delle  competenze
regionali. 
    1. Illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  1  del  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79 per violazione degli articoli 76  e
77, comma 1 Costituzione in relazione agli articoli 117,  comma  4  e
118, comma 1 Costituzione, anche sotto il  profilo  della  violazione
del principio di «leale collaborazione». 
    1.1  Prima   di   illustrare   la   censura   di   illegittimita'
costituzionale del «Codice del turismo» per violazione degli artt. 76
e   77,   comma   1   della   Costituzione,   occorre    dar    conto
dell'ammissibilita' della questione,  tenuto  conto  che  l'interesse
delle  Regioni  a  contestare  in  via  diretta  ex  art.  127  della
Costituzione l'esistenza dei presupposti degli atti aventi  forza  di
legge si riscontra,  secondo  la  giurisprudenza  di  codesta  Corte,
«quando  la  violazione  denunciata  sia  potenzialmente   idonea   a
determinare una minerazione delle attribuzioni  costituzionali  delle
Regioni o delle Province autonome ricorrenti» (sentenze nn.  303/2003
e 6/2004). 
    Il «Codice del turismo» si configura come una disciplina organica
della materia,  secondo  il  vecchio  schema  della  «legge  quadro»,
propria delle materie di legislazione  «concorrente»,  ma  certo  non
consentita allo Stato  nelle  materie  appartenenti  alla  competenza
legislativa «residuale» delle Regioni, quale il  «turismo»,  pena  la
vanificazione di quest'ultima. 
    La inclusione della materia  del  «turismo»  tra  quelle  di  cui
all'articolo 117, comma 4  della  Costituzione  e'  stata  da  sempre
pacificamente riconosciuta da codesta Corte. 
    Gia' all'indomani della riforma del titolo V della  Costituzione,
fu infatti rilevato - con la  sentenza  n.  197/2003,  riferita  alla
impugnativa della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della
legislazione  nazionale  del  turismo»  -  che   «...   a   decorrere
dall'entrata in vigore del nuovo  titolo  V  della  Costituzione,  le
regioni ben possono esercitare in materia  di  turismo  tutte  quelle
attribuzioni di cui ritengano  di  essere  titolari,  approvando  una
disciplina legislativa che puo' anche essere  sostitutiva  di  quella
statale ...». 
    Con  la  sentenza   de   qua   e'   stata   si'   dichiarata   la
inammissibilita'  delle  questioni  di  legittimita'   costituzionale
sollevate dalle Regioni avverso l'indicata «legge quadro» in  materia
di turismo, intervenuta  prima  della  riforma  operata  dalla  legge
costituzionale n. 3/2001,  bensi'  in  relazione  alla  «sopravvenuta
carenza di interesse» «all'annullamento  delle  disposizioni  statali
censurate,  poiche'  la  loro  "persistenza"   nell'ordinamento   non
preclude  affatto  l'adozione  di  apposite  normative  regionali  in
materia e non puo'  comunque  legittimare  in  futuro  l'Esecutivo  a
dettare i principi e gli obiettivi (...) sulla base di  una  semplice
intesa con le Regioni in una materia che e'  divenuta  di  competenza
esclusiva delle Regioni» (punto 4 in diritto della sentenza). 
    La competenza legislativa «piena» delle Regioni nella materia del
«turismo» e' stata ribadita da codesta Corte,  tra  l'altro,  con  la
sentenza n. 90/2006, nella quale e'  stato  rilevato  (punto  8.2  in
diritto) che «la  materia  «turismo»  e'  attualmente  di  competenza
legislativa  residuale,  e   dunque   piena,   delle   regioni,   con
attribuzione delle funzioni  amministrative  agli  enti  territoriali
minori,  secondo  i  criteri   indicati   dall'articolo   118   della
Costituzione». 
    Anche nella sentenza n. 214/2006 viene ribadito che  «il  turismo
e' materia di competenza legislativa  residuale»  (cfr.  punto  8  in
diritto). Se e' pur vero che in detta pronuncia viene specificato che
l'indicata «circostanza» «non esclude la possibilita'  per  la  legge
statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale  e  di
regolarne l'esercizio», e' vero altresi' che dalla  stessa  decisione
si evince che in questo caso lo Stato deve attenersi ai principi gia'
in proposito  indicati  da  codesta  Corte  (vedi  il  richiamo  alle
precedenti sentenze nn.  242/2005  e  6/2004),  che  sono  quelli  di
«sussidiarieta' differenziazione ed  adeguatezza»  di  cui  al  primo
comma dell'articolo 118 Costituzione, ivi compreso  il  rispetto  del
principio di leale collaborazione. 
    Con la  citata  sentenza  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 12, comma 1 del d.l. 14 marzo  2005,  n.  35
(convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80),
il quale prevedeva l'istituzione di  un  Comitato  nazionale  per  il
turismo con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  allo
scopo di assicurare  il  coordinamento  stabile  delle  politiche  di
indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione
all'estero. La norma e'  stata  ritenuta  invasiva  delle  competenze
regionali, sia  perche'  l'intervento  del  legislatore  statale  non
poteva essere considerato «proporzionato», in quanto attraeva in capo
al Comitato una generale attivita' di coordinamento delle complessive
politiche di indirizzo di tutto il settore del turismo,  sia  perche'
non contemplava alcuna forma di intesa  con  le  Regioni  nella  fase
della definizione della disciplina relativa  alla  istituzione  e  al
funzionamento di detto Comitato. 
    E' ben noto che, secondo la giurisprudenza di codesta  Corte,  la
«chiamata in sussidiarieta'», che configura una  «deroga  al  normale
riparto  di  competenze»  e'  ammissibile  «solo  se  la  valutazione
dell'interesse  pubblico  sottostante  all'assunzione   di   funzioni
regionali da parte dello Stato  sia  proporzionata»  e  «non  risulti
affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto  di
costituzionalita'» e che «perche' nelle materie di cui all'art.  117,
terzo e quarto comma, Cost. una legge  statale  possa  legittimamente
attribuire funzioni amministrative al livello centrale  ed  al  tempo
stesso regolarne l'esercizio, e'  necessario  che  essa  innanzitutto
rispetti  i   principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   ed
adeguatezza  nelle   allocazione   delle   funzioni   amministrative,
rispondendo ad esigenze di esercizio unitario di  tali  funzioni.  E'
necessario inoltre che tale legge detti  una  disciplina  logicamente
pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e
che risulti limitata a guanto strettamente indispensabile a tale fine
(sentenza n. 6/2004)» (sentenza n.  242/2005,  punto  7  in  diritto,
richiamata nella sentenza n. 90/2006). 
    Con la sentenza n. 88/2007,  sempre  riferita  alla  materia  del
«turismo», e' stato riconosciuto che «... allorche'  sia  ravvisabile
un'esigenza di esercizio unitario a livello  statale  di  determinate
funzioni  amministrative,  lo  Stato  e'  abilitato  a   disciplinare
siffatto esercizio per legge, e cio' anche se quelle stesse  funzioni
siano  riconducibili  a  materie  di   legislazione   concorrente   o
residuale.  In  tal  caso,  i  principi  di   sussidiarieta'   e   di
adeguatezza, in forza dei quali si verifica l'ascesa  della  funzione
normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono  con  il
normale  riparto  di  competenze  contenuto  nel   titolo   V   della
Costituzione e possono giustificare  una  deroga».  Anche  con  detta
decisione e' stato tuttavia ribadito che cio' puo'  avvenire  «sempre
che, naturalmente, la valutazione dell'interesse pubblico sottostante
all'assunzione  di  funzioni  regionali  da  parte  dello  Stato  sia
proporzionata,  assistita  da  ragionevolezza  alla  stregua  di  uno
scrutinio  stretto   di   costituzionalita'   e   sia   previsto   un
coinvolgimento delle Regioni interessate». 
    Gli indicati criteri sono stati altresi' reiterati nelle sentenze
nn. 94/2008 e 76/2009.  In  quest'ultima,  in  particolare,  si  puo'
leggere ancora una volta che la «... materia del  turismo  appartiene
alla  competenza  legislativa  residuale  delle  regioni,  ai   sensi
dell'art. 117, quarto comma, cost. (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e
n. 90 del 2006). Tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di  determinate
funzioni amministrative, abilita lo  Stato  a  disciplinare  siffatto
esercizio  per  legge.  E  cio'  anche  se  queste   funzioni   siano
riconducibili a materie di legislazione concorrente o  residuale.  In
tal caso, i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza (in forza dei
quali si verifica  l'ascesa  della  funzione  normativa  dal  livello
regionale a  quello  statale)  possono  giustificare  una  deroga  al
normale riparto di competenze contenuto nel titolo V della  parte  II
della Costituzione. A condizione, naturalmente,  che  la  valutazione
dell'interesse  pubblico  sottostante  all'assunzione   di   funzioni
regionali da  parte  dello  Stato  sia  proporzionata,  assistita  da
ragionevolezza   alla   stregua   di   uno   scrutinio   stretto   di
costituzionalita' e rispettosa del principio di leale  collaborazione
con le Regioni» (punto 2 della parte in diritto). 
    Il «Codice del turismo» non e' conforme ai principi  indicati  da
codesta Corte, in  quanto  contiene  una  disciplina  generale  della
materia, che non risponde al criterio della  ragionevolezza,  non  si
limita  alla  regolamentazione  di  specifici  aspetti  in   cui   la
sussidiarieta' legittimi l'intervento statale e non prevede  adeguate
forme di coinvolgimento delle Regioni, contravvenendo cosi' anche  al
principio di leale collaborazione. 
    1.2 Dal preambolo del d.lgs. n. 79/2011 si ricava che il  «Codice
del turismo» trova la propria fonte di delega nell'articolo 14, commi
14, 15 e 18 della legge 20 novembre 2005, n. 246 («Semplificazione  e
riassetto normativo per l'anno 2005»). 
    L'art. 14 della legge n. 246/2005, riferito alla «Semplificazione
della legislazione» prevedeva, tra l'altro, un articolato e  graduale
meccanismo riferito «all'attivita'  di  riordino  normativo  prevista
dalla legislazione vigente», stabilendo che «il Governo,  avvalendosi
dei risultati dell'attivita' di cui all'articolo 107 della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge» (avvenuta  il  16  dicembre  2005,  e
pertanto entro  il  16  dicembre  2007)  «individua  le  disposizioni
legislative  statali  vigenti,  evidenziando  le  incongruenze  e  le
antinomie  normative  relative  ai  diversi  settori  legislativi,  e
trasmette al Parlamento una relazione finale» (comma 12). 
    Il comma 14 conteneva la c.d.  «delega  salva-leggi»,  stabilendo
che «Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del  termine  di  cui  al
comma 12» (e pertanto entro il  16  dicembre  2009)  «il  Governo  e'
delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo  20  della
legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni,  decreti
legislativi che  individuano  le  disposizioni  legislative  statali,
pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate  con
provvedimenti successivi, delle quali si  ritiene  indispensabile  la
permanenza in vigore», secondo i criteri ivi di seguito individuati. 
    Tra i principi e criteri direttivi indicati nel comma 14 appaiono
particolarmente rilevanti in questa  sede  quelli  individuati  nello
stesso  comma  alla  lett.  d)  «identificazione  delle  disposizioni
indispensabili per la  regolamentazione  di  ciascun  settore,  anche
utilizzando  a  tal  fine  le  procedure  di   analisi   e   verifica
dell'impatto della regolazione» e alla lett. e) «organizzazione delle
disposizioni da mantenere  in  vigore  per  settori  omogenei  o  per
materie, secondo il contenuto precettino di  ciascuna  di  esse».  Ai
sensi del successivo comma 14-ter, introdotto dall'art. 4 della legge
18 giugno 2009, n. 69, l'efficacia della abrogazione delle norme «non
salvate» e' stata fissata al 16 dicembre 2010. 
    Il comma 15 prevedeva altra delega al Governo, da esercitarsi con
gli stessi decreti legislativi di cui al comma 14  (e  dunque  sempre
entro il 16 dicembre 2009), stabilendo che «I decreti legislativi  di
cui al  comma  14  provvedono  altresi'  alla  semplificazione  o  al
riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei  principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, anche al fine  di  armonizzare  le
disposizioni   mantenute   in   vigore    con    quelle    pubblicate
successivamente alla data del 1° gennaio 1970». 
    A sua volta, il comma 18 (come modificato dall'articolo 13  della
legge 4 marzo 2009, n. 15) dispone che «Entro due anni dalla data  di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono
essere emanate, con uno  o  piu'  decreti  legislativi,  disposizioni
legislative, di riassetto o correttive, esclusivamente  nel  rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e  previo  parere
della Commissione di cui al comma 19» (Commissione  Parlamentare  per
la semplificazione). 
    In attuazione di tali deleghe e' stato emanato solo il d.lgs.  1°
dicembre  2009,  n.  179,  con  il  quale  sono  stati   individuati,
attraverso  due  semplici   elenchi,   rispettivamente,   2375   atti
legislativi da  salvare  rispetto  alla  abrogazione  risultante  dal
combinato disposto dei commi 14 e 14-ter dell'articolo 14 della legge
n.  246/2005  e  861  atti  legislativi  da   sottrarre   all'effetto
abrogativo di cui all'art. 2  del  d.l.  22  dicembre  2008,  n.  200
(convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9) e,
di conseguenza, anche alla stessa abrogazione generalizzata. 
    Il decreto delegato de quo si pone in  contrasto  con  la  delega
contenuta nel comma 14, lett. d) ed e) dell'art. 14  della  legge  n.
246/2005, sopra riportate,  in  quanto,  tra  l'altro,  non  contiene
alcuna «identificazione delle disposizioni» ritenute  «indispensabili
per   la   regolamentazione   di   ciascun   settore»,   ne'   alcuna
«organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori
omogenei o per materie». Il Governo  non  ha  neppure  esercitato  la
delega prevista nel comma 15, dell'articolo 14 in  commento,  rivolta
alla  «semplificazione  o  al  riassetto  della  materia  che  ne  e'
oggetto». 
    Cio' appare determinare la esclusione dell'ulteriore  potere  del
Governo, previsto dal  comma  18  dell'articolo  14  della  legge  n.
246/2005 (richiamato nel preambolo dell'allegato  1  qui  impugnato),
consistente  nella  emanazione  di  «disposizioni   integrative,   di
riassetto o correttive» (da adottarsi nei due anni successivi  al  16
dicembre 2009), che avrebbe  potuto  essere  esercitato  solo  previa
individuazione - da parte dei decreti di cui  ai  commi  14  e  15  -
almeno di una «materia» definita che ne costituisse l'oggetto. 
    Se tale  individuazione  non  viene  effettuata  dal  legislatore
delegante e, nel caso  di  specie,  non  risulta  neppure  dall'unico
decreto delegato  emanato  in  attuazione  del  comma  14,  non  pare
ammissibile la perdurante esistenza di  una  delega  al  Governo  per
l'emanazione di decreti legislativi «di  riassetto»  entro  due  anni
dall'entrata in vigore  del  d.lgs.  n.  179/2009,  specie  ove  tale
«riassetto» riguardi anche  disposizioni  legislative  successive  al
1970. 
    Cio' significherebbe, infatti, riconoscere in capo al Governo una
delega a «riformare» l'intero  ordinamento  legislativo  dello  Stato
senza alcun limite che valga a «definire» - come richiesto  dall'art.
76 Costituzione - l'ambito oggettivo dell'intervento. 
    Una   interpretazione    costituzionalmente    orientata    della
disposizione contenuta nell'art. 14, comma 18 della legge n. 246/2005
non puo' non portare a ritenere che la delega ivi contenuta  richieda
come suo presupposto  la  previa  organizzazione  delle  disposizioni
legislative anteriori al 1970 per materie o  settori  omogenei,  come
previsto dal comma 14, al fine di disporre di un  «oggetto  definito»
cui riferire l'intervento di riassetto da parte  del  Governo,  cosi'
come richiesto dall'articolo 76 della Costituzione. 
    Appare peraltro che tanto il  «riassetto»  di  cui  al  comma  15
(inserito nell'ambito degli stessi decreti legislativi «salva leggi»)
quanto quello di cui al comma 18 (inserito  nell'ambito  dei  decreti
legislativi  «integrativi  e  correttivi»   dei   medesimi   «decreti
salva-leggi»)  dovesse  essere  inteso  come   limitato   alla   sole
disposizioni legislative anteriori al  1970  e  fatte  salve  con  il
d.lgs.  n.  179/2009,  potendosi  prendere   in   considerazione   le
disposizioni  pubblicate  dopo  il  10  gennaio  1970  solo  al  fine
«armonizzare» le prime con queste ultime. 
    Il «Codice del turismo» si pone in aperta violazione dei principi
costituzionali di cui agli artt. 76 e 77 comma 1 della  Costituzione,
in quanto il Governo, con la relativa approvazione, ha esercitato  un
potere legislativo in assenza della  relativa  delega,  o,  comunque,
sulla base di una norma di delega del tutto priva di oggetto,  al  di
fuori dell'ambito oggettivo da questa individuato ed ormai scaduta e,
percio', carente anche in ordine alla fissazione di adeguati principi
e criteri direttivi per l'esercizio del potere delegato. 
    1.3 Infine, non puo' non essere rilevato, in  aggiunta  a  quanto
dedotto sub 1.1 e ad ulteriore sostegno  della  ammissibilita'  della
proposizione della presente questione da parte della Regione ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione, che, seppure  la  censura  relativa
alla violazione degli articoli 76 e 77 comma 1 della Costituzione sia
riferita a parametri costituzionali  non  attributivi  di  competenze
alle Regioni, purtuttavia il  mancato  rispetto  delle  regole  poste
dalla Carta costituzionale per l'esercizio del  potere  delegato  non
puo' non acquisire rilievo rispetto agli interessi delle Regioni. 
    A tal proposito non  puo'  non  richiamarsi  il  contenuto  della
sentenza n. 171/2007 di codesta  Corte,  in  cui  si  precisa  quanto
segue: «E' opinione largamente condivisa che  l'assetto  delle  fonti
normative sia uno dei principali elementi che caratterizzano la forma
di governo nel sistema costituzionale. Esso e' correlato alla  tutela
dei valori e dei diritti fondamentali. 
    Negli Stati che s'ispirano al  principio  della  separazione  dei
poteri e della soggezione della giurisdizione e  dell'amministrazione
alla legge, l'adozione delle nonne  primarie  spetta  agli  organi  o
all'organo cui il potere deriva direttamente  dal  popolo.  A  questi
principi si conforma la nostra Costituzione  laddove  stabilisce  che
"la funzione legislativa  e'  esercitata  collettivamente  dalle  due
Camere" (art.  70).  In  determinate  situazioni  o  per  particolari
materie, attesi i tempi tecnici  che  il  normale  svolgimento  della
funzione legislativa comporta, o in considerazione della complessita'
della disciplina di alcuni settori, l'intervento del legislatore puo'
essere,  rispettivamente,  posticipato  oppure   attuato   attraverso
l'istituto  della  delega  al  Governo,  caratterizzata   da   limiti
oggettivi e temporali e dalla prescrizione di conformita' a  principi
e criteri direttivi indicati  nella  legge  di  delegazione.  ...  E'
significativo che l'art. 77 Cost., al primo comma, stabilisca che "il
Governo non puo', senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria".» (cfr. punto 3 in diritto). 
    Ed  ancora:  «...  nella  disciplina  costituzionale  che  regola
l'emanazione di norme primarie (leggi  o  atti  aventi  efficacia  di
legge) viene in primo piano il rapporto tra gli organi ...»  ma  «non
si puo' trascurare di rilevare che la suddetta  disciplina  e'  anche
funzionale alla tutela dei diritti e caratterizza  la  configurazione
del sistema costituzionale nel suo complesso» (punto 5 in diritto). 
    L'approvazione di un atto con forza e valore di  legge  da  parte
dell'Esecutivo in una delle materie di competenza «residuale» di  cui
all'articolo 117 comma 4  della  Costituzione  -  ove  realizzata  in
assenza di delega da parte del Parlamento ovvero  senza  il  rispetto
dei «principi», dei «criteri direttivi», del «tempo» e dell'«oggetto»
da Questo stabiliti -  non  puo'  non  riflettersi  sulle  competenze
costituzionalmente spettanti alle Regioni,  determinando  la  lesione
dei relativi interessi. 
    1.4 In conclusione, il «Codice del turismo» viola gli articoli 76
e 77 comma 1 della Costituzione,  in  relazione  agli  articoli  117,
comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione, anche sotto il profilo del
mancato rispetto del principio di «leale collaborazione». 
    Le censure che seguono, riferite a singole norme del «Codice  del
turismo», vengono svolte in via subordinata, per la  ipotesi  in  cui
codesta  Ecc.ma  Corte  non  dovesse  dichiarare  la   illegittimita'
costituzionale del medesimo nel suo complesso, sollevata sub 1. 
    2.  Illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  2,   comma   2
dell'allegato 1 al d.lgs. n. 79/2009 per  violazione  degli  articoli
117, comma 4 e 118, comma 1 della Costituzione. 
    L'articolo 2, comma 1 prevede che «L'intervento legislativo dello
Stato nella materia del turismo e' consentito quanto il  suo  oggetto
principale costituisce esercizio di una autonoma competenza 
    legislativa statale esclusiva o concorrente», mentre il  comma  2
stabilisce che «L'intervento legislativo dello Stato  in  materia  di
turismo  e',  altresi',  consentito  quando  sussistono  le  seguenti
esigenze di carattere unitario: 
        a)  valorizzazione,  sviluppo  e  competitivita',  a  livello
interno ed internazionale, del settore turistico  quale  fondamentale
risorsa del paese; 
        b) riordino e unitarieta' dell'offerta turistica italiana». 
    Il comma 2, dell'articolo 2 sembra reintrodurre  nell'ordinamento
il principio «dell'interesse nazionale», non piu' esistente  dopo  la
riforma del titolo V della Costituzione. 
    La norma non appare peraltro giustificata  neppure  dai  principi
gia' formulati da codesta Corte con le sentenze richiamate sub 1., in
quanto la necessita' di  un  esercizio  unitario  delle  funzioni  in
materia di  «turismo»  -  che  giustifica  «l'ascesa  delle  funzione
normativa dal livello  regionale  a  quello  statale»  derivante  dal
principio  di   sussidiarieta'   -   non   puo'   prescindere   dalla
individuazione e specificazione  delle  funzioni  amministrative  che
tale esercizio richiedano. La norma qui impugnata, invece, si  limita
ad  indicare  obiettivi  generali,  da   perseguire   attraverso   la
avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni. 
    Di  qui  l'incostituzionalita'  dell'articolo  2,  comma  2   del
«Codice» per violazione degli articoli 117, comma 4 e  118,  comma  1
della Costituzione. 
    3. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 2 per
violazione dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione. 
    Il comma 1, dell'articolo 4 stabilisce che «Ai fini del  presente
decreto legislativo sono imprese  turistiche  quelle  che  esercitano
attivita'   economiche,   organizzate   per   la    produzione,    la
commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti,  di
servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di  infrastrutture  e  di
esercizi, compresi  quelli  di  somministrazione  facenti  parte  dei
sistemi turistici locali, concorrenti  alla  formazione  dell'offerta
turistica». 
    Il comma 2 stabilisce poi che  «L'iscrizione  al  registro  delle
imprese, di cui alla legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  e  successive
modificazioni, e con le modalita' di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
ovvero  al  repertorio  delle  notizie  economiche  e  amministrative
laddove  previsto,  costituiscono  condizione  per  usufruire   delle
agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni,  degli  incentivi  e
dei benefici di qualsiasi genere  ed  a  qualunque  titolo  riservate
all'impresa turistica». 
    Il comma 2 viola le competenze regionali in materia  di  turismo,
in quanto limita la possibilita' di concedere benefici  economici  in
favore delle imprese turistiche solo a quelle  iscritte  al  registro
delle  imprese  ovvero  al  repertorio  delle  notizie  economiche  e
amministrative; la violazione e' ancora piu' evidente se detto  comma
viene letto in combinato disposto con il comma 1, in quanto il potere
regionale  viene  ulteriormente  ridotto  dalla   limitazione   della
concessione dei benefici alle imprese che rientrano nella definizione
ivi dettata (senza che, peraltro, detta definizione  trovi  riscontro
nelle norme del Codice Civile). 
    La disposizione de qua, che non lascia  spazio  al  potere  delle
Regioni e ricade  sicuramente  nella  materia  del  «turismo»,  viola
l'articolo 117, comma 4 della Costituzione. 
    4. Illegittimita' costituzionale dell'articolo  8,  comma  2  per
violazione dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione. 
    4.1 La norma definisce nel primo  periodo  l'attivita'  ricettiva
come quella «diretta alla produzione  di  servizi  per  l'ospitalita'
esercitata nelle strutture ricettive». Nel secondo periodo il comma 2
stabilisce che  «Nell'ambito  di  tale  attivita'  rientra  altresi',
unitamente   alla   prestazione   del    servizio    ricettivo,    la
somministrazione di alimenti e bevande alle  persone  alloggiate,  ai
loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella  struttura  ricettiva
in occasione di manifestazioni e  convegni  organizzati,  nonche'  la
fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso  fotografico  e  di
registrazione  audiovisiva  o  strumenti  informatici,  cartoline   e
francobolli alle persone alloggiate,  nonche'  la  gestione,  ad  uso
esclusivo di dette persone, di attrezzature e strutture  a  carattere
ricreativo, per le quali e' fatta  salva  la  vigente  disciplina  in
materia di sicurezza».  Nel  terzo  periodo  si  prevede  che  «Nella
licenza di esercizio di attivita' ricettiva e'  ricompresa  anche  la
licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le  persone
non alloggiate nella struttura, nonche', nel rispetto  dei  requisiti
previsti  dalla  normativa  vigente,  per  le  attivita'  legate   al
benessere della persona o all'organizzazione congressuale». 
    Le  riportate  disposizioni   apportano   modifiche   sostanziali
all'attuale   disciplina   dell'attivita'   ricettiva,   in    quanto
ricomprendono nella medesima anche la licenza per la somministrazione
di alimenti e bevande, oltre che alle  persone  alloggiate,  anche  a
quelle non alloggiate. 
    Ne consegue un incomprensibile  regime  giuridico,  differente  a
seconda  che  sia  svolta  la  sola  attivita'  di   somministrazione
(considerato che la ristorazione senza attivita' ricettiva resterebbe
assoggettata alla disciplina del commercio, anche con riferimento  ai
requisiti  professionali  dei   relativi   esercenti),   oppure   sia
esercitata anche  attivita'  ricettiva  (con  conseguente  esclusione
della applicabilita' della disciplina sul commercio). 
    Si  realizza  cosi'  una  palese  violazione   delle   competenze
regionali  in  due  materie   affidate   alla   relativa   competenza
«esclusiva», quali il turismo ed il commercio. 
    4.2 Codesta Corte ha avuto modo di pronunciarsi su norme analoghe
a quella oggetto della presente censura con la sentenza n.  339/2007,
con la quale e' stata riconosciuta la  illegittimita'  costituzionale
dei commi 3 e 4, dell'articolo 4 della legge 29 febbraio 2006, n.  96
(«Disciplina dell'agriturismo»). 
    Con la indicata decisione e' stato ritenuto che  la  disposizione
di cui al comma 3, dell'articolo 4 dell'indicata legge n. 96/2006, in
cui si  prevede  che  «L'attivita'  agricola  si  considera  comunque
prevalente quando le attivita' di ricezione e di somministrazione  di
pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci  ospiti»,
«stabilendo  una  presunzione   ai   fini   del   riconoscimento   di
un'attivita' come  agrituristica,  opera  esclusivamente  nell'ambito
delle materie agricoltura e turismo, cui  e'  riconducibile,  in  via
immediata,  la  suddetta  attivita',  ledendo,  in   tal   modo,   le
prerogative legislative delle Regioni alle quali le suddette  materie
sono attribuite in via residuale, ai sensi dell'articolo  117,  comma
4, della Costituzione» (punto 4.2 in diritto). 
    Codesta  Corte  ha  ritenuto  altresi'  che  la  norma   di   cui
all'articolo 4, comma 4 della legge n. 96/2006, la quale  fissa  «una
serie di criteri che l'impresa agrituristica  deve  rispettare  nella
somministrazione di pasti e bevande, tra i quali quello di  garantire
una quota  significativa  di  prodotti  propri,  e  quello  di  poter
offrire,  a  determinate  condizioni,  anche  prodotti   di   Regioni
limitrofe» «va ritenuta lesiva delle prerogative regionali, in quanto
diretta a disciplinare esclusivamente  aspetti  inerenti  l'attivita'
agrituristica» (punto 4.3 in diritto). 
    Anche  le  disposizioni  qui  censurate,  in  quanto  dirette   a
disciplinare aspetti inerenti l'attivita' turistica -  ovvero  quella
del «commercio» - sono  illegittime  per  violazione  dell'art.  117,
comma 4 della Costituzione. 
    5. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 16, commi 1 e 2  e
dell'articolo 21, commi 1, 2 e 3 per violazione degli  articoli  117,
comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche  sotto  il  profilo  della
violazione del principio di leale collaborazione. 
    5.1 Gli articoli 16 e 21 del «Codice» qui impugnato riguardano la
«Semplificazione   degli   adempimenti    amministrativi»    relativi
rispettivamente alle «strutture  turistico-ricettive»  (art.  16)  ed
alle «agenzie di viaggi e turismo» (art. 21). 
    L'articolo 16 al comma 1 stabilisce che  «L'avvio  e  l'esercizio
delle strutture  turistico-ricettive  sono  soggetti  a  segnalazione
certificata di inizio attivita' nei limiti e alle condizioni  di  cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241», mentre il comma 2
precisa che «L'attivita' oggetto della segnalazione, di cui al  comma
1,  puo'  essere  iniziata  dalla   data   di   presentazione   della
segnalazione all'amministrazione competente». 
    L'articolo  21  stabilisce  al  comma  1  che   «L'apertura,   il
trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle agenzie
di viaggi e  turismo,  sono  soggette,  nel  rispetto  dei  requisiti
professionali, di onorabilita'  e  finanziari  previsti  dalle  leggi
delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  alla
segnalazione certificata  di  inizio  attivita'  nei  limiti  e  alle
condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
    Il  comma   2   stabilisce   che   «L'attivita'   oggetto   della
segnalazione, di cui al comma 1,  puo'  essere  iniziata  dalla  data
della   presentazione    della    segnalazione    all'amministrazione
competente» ed il comma 3 che «L'apertura di  filiali,  succursali  e
altri punti vendita di agenzie gia' legittimate  a  operare,  non  e'
soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione  alla
provincia ove sono ubicati, nonche' alla provincia  a  cui  e'  stata
inviata la segnalazione di inizio attivita'». 
    Le disposizioni riportate realizzano una evidente invasione delle
competenze  regionali,  in  quanto  impongono   a   livello   statale
l'applicazione della SCIA  in  una  materia,  quale  il  turismo,  di
competenza legislativa residuale delle Regioni. 
    5.2 Anche con riferimento a tali disposizioni non puo' non essere
citata la sentenza di codesta Corte n.  339/2007,  con  la  quale  e'
stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dei commi  2  e  3,
dell'articolo  6  della  legge  n.  96/2006,  i  quali   prevedevano,
rispettivamente  che  «"La  comunicazione  di  inizio  dell'attivita'
consente    l'avvio    immediato    dell'esercizio     dell'attivita'
agrituristica. Il comune, compiuti i  necessari  accertamenti,  puo',
entro  sessanta  giorni,  formulare  rilievi  motivati  prevedendo  i
relativi tempi di adeguamento senza sospensione  dell'attivita'  sino
alla  loro  rimozione  da  parte   dell'interessato,   opportunamente
verificata, entro il termine stabilito dal comma stesso" (comma 2)  e
che  "Il  titolare  dell'attivita'  agrituristica  e'  tenuto,  entro
quindici giorni, a comunicare al comune  qualsiasi  variazione  delle
attivita' in precedenza autorizzate, confermando,  sotto  la  propria
responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti  di
legge"» (comma 3). E' stato infatti ritenuto che «Le norme impugnate,
nel disciplinare il procedimento amministrativo che consente  l'avvio
dell'esercizio di un  agriturismo,  nonche'  le  comunicazioni  delle
eventuali variazioni dell'attivita' autorizzata, attengono unicamente
ad aspetti relativi all'attivita' agrituristica che, in quanto  tali,
sono sottratti alla competenza legislativa dello Stato» (punto 6.1 in
diritto). 
    Parimenti e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'articolo 8, commi 1  e  2,  della  legge  n.  96/2006,  i  quali
prevedevano  rispettivamente  che  «"L'attivita'  agrituristica  puo'
essere svolta tutto l'anno, oppure,previa  comunicazione  al  comune,
secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo.  Tuttavia,  ove
se ne ravvisi la necessita' per esigenze di  conduzione  dell'azienda
agricola, e' possibile, senza obbligo di ulteriori  comunicazioni  al
comune, sospendere la ricezione  degli  ospiti  per  brevi  periodi"»
(comma 1) e che «"Entro il 31 ottobre di  ciascun  anno,  secondo  la
procedura  indicata  dalla  regione,  i   soggetti   che   esercitano
l'attivita' agrituristica  presentano  una  dichiarazione  contenente
l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta  e  di
bassa stagione, che si impegnano a praticare  per  l'anno  seguente"»
(comma 2). 
    Codesta Corte ha in  proposito  ritenuto  che  «Le  comunicazioni
prescritte  dalla  disposizione  impugnata   sono   strettamente   ed
esclusivamente collegate con l'attivita' agrituristica, e, quindi, la
norma che prevede tali  comunicazioni  deve  ritenersi  lesiva  delle
prerogative regionali» (punto 8.1 in diritto). 
    5.4 Peraltro, anche nelle ipotesi in cui e'  stata  riconosciuta,
nella materia  del  turismo,  la  esigenza  di  trattare  in  maniera
unitaria determinate procedure amministrative, codesta  Ecc.ma  Corte
ha ritenuto che cio' dovesse avvenire nel rispetto del  principio  di
leale collaborazione, promuovendo opportune intese con le Regioni  (o
con la Regione) interessate (a). 
    Si veda ad esempio la sentenza n. 76/2009, gia'  citata,  con  la
quale   e'   stata   dichiarata    l'illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 2, comma 194, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
nella parte in cui stabiliva  che  i  regolamenti  da  esso  previsti
(volti al fine di incentivare lo  sviluppo  strategico  del  prodotto
turistico nazionale, mediante la promozione di economie di scala e il
contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore) fossero
adottati «sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano»,
invece che «d'intesa» con la indicata Conferenza. 
    Le  disposizioni  qui  impugnate,  riferite  alla   materia   del
«turismo»  (o  eventualmente  a  quella  del  «commercio»,  pure   di
competenza regionale «residuale») violano gli articolo 117, comma 4 e
118, comma 1 della Costituzione, anche sotto il profilo  del  mancato
rispetto del principio di leale collaborazione. 
    6. Illegittimita' costituzionale dell'articolo 20,  comma  2  per
violazione  degli  articoli  117,  comma  4  e  118,  comma  1  della
Costituzione. 
    L'articolo 20, comma 2  del  «Codice  del  Turismo»  prevede  che
«L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita  di  agenzie
gia' legittimate ad operare non richiede la nomina  di  un  direttore
tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio». 
    Anche questa norma, cosi' come gli articoli 16 e 21, nelle  parti
sopra riportate, disciplina procedimenti amministrativi  relativi  ad
una  materia  di  competenza  «residuale»  delle  Regioni,  quale  il
«turismo» (ovvero il «commercio») ed e' pertanto illegittima, per  le
stesse ragioni enunciate sub 5. 
    7. Illegittimita' costituzionale dell'art. 23, commi 1  e  2  per
violazione degli artt. 117, comma 4  e  118,  comma  1  Costituzione,
anche sotto il  profilo  della  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    L'articolo 23 del «Codice del turismo» fornisce al  comma  1  una
definizione dei «Sistemi  turistici  locali»,  cosi'  formulata:  «Si
definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei  o
integrati, comprendenti  ambiti  territoriali  appartenenti  anche  a
regioni  diverse,  caratterizzati  dall'offerta  integrata  di   beni
culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti
tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o  dalla  presenza
diffusa di imprese  turistiche  singole  o  associate».  Il  comma  2
prevede che «Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati,
promuovono  i  sistemi   turistici   locali   attraverso   forme   di
concertazione  con  gli  enti  funzionali,  con  le  associazioni  di
categoria che  concorrono  alla  formazione  dell'offerta  turistica,
nonche' con i soggetti pubblici e privati interessati». 
    Le disposizioni de quibus  sono  del  tutto  prive  di  qualsiasi
titolo idoneo a fondare la potesta' legislativa dello Stato. 
    Si tratta infatti di una disposizione di dettaglio in una materia
di competenza residuale delle Regioni. 
    Nella fattispecie non esistono le condizioni per una chiamata  in
sussidiarieta' da parte dello Stato, la quale, ai sensi dell'articolo
118 della Costituzione, deve riguardare in primo  luogo  le  funzioni
amministrative,  la   cui   attrazione   a   livello   statale   puo'
conseguentemente radicare anche la relativa competenza legislativa. 
    Con l'articolo  23  qui  impugnato  vengono  attratte  a  livello
statale  funzioni  amministrative  rispetto  alle  quali  il  livello
regionale e' del tutto adeguato. Le  disposizioni  riportate  pongono
prescrizioni  destinate  ad   essere   attuate   mediante   attivita'
amministrativa delle regioni e degli  enti  locali,  circostanza  che
rivela in modo indiscutibile la  insussistenza  della  necessita'  di
avocazione a livello statale della funzione  amministrativa  e  della
relativa funzione legislativa. Cio' in aperto  contrasto  con  quanto
piu'  volte  ribadito  da  codesta  Ecc.ma  Corte  in   ordine   alla
circostanza che la chiamata in sussidiarieta' da parte dello Stato e'
giustificata solo dalla esistenza di esigenze unitarie, connesse alla
promozione del sistema turistico nazionale, soprattutto nei  rapporti
con l'estero. 
    La norma e' estremamente dettagliata e non lascia  alcuno  spazio
al potere legislativo delle Regioni in materia ricompresa nell'ambito
di applicazione  dell'art.  117,  comma  4  della  Costituzione,  ne'
prevede alcuna forma di «intesa» con le Regioni. 
    Di qui la violazione degli articoli 117, comma 4 e 118,  comma  1
della Costituzione, anche con riferimento  al  mancato  rispetto  del
principio di «leale collaborazione». 
    8. Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  24  per  violazione
degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche sotto  il
profilo della violazione del principio di leale collaborazione. 
    L'articolo 24 del Codice del turismo dispone  che  «Nel  rispetto
dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali  e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
il Presidente del consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato,  di
concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,
promuove la realizzazione di  iniziative  turistiche  finalizzate  ad
incentivare  la  valorizzazione  del  patrimonio   storico-artistico,
archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul  territorio
italiano, utilizzando le risorse  strumentali  e  umane  disponibili,
senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica». 
    La  disposizione  riguarda  le  due  materie  del  «turismo»,  di
competenza   legislativa   residuale   delle   Regioni,    e    della
«valorizzazione dei  beni  culturali  e  ambientali»,  di  competenza
legislativa concorrente. 
    In proposito si osserva in primo luogo che anche  nella  presente
fattispecie  non  esistono  le  condizioni  per  un   intervento   in
sussidiarieta' dello Stato, considerato che il livello  regionale  e'
perfettamente   adeguato   alla   valorizzazione    del    patrimonio
storico-artistico,  archeologico,  architettonico   e   paesaggistico
presente nel proprio territorio. 
    Anche nella denegata ipotesi in cui si volesse ritenere che  tale
livello  non  sia  adeguato,  la  norma  statale  viola  comunque  le
condizioni  alle  quali  puo'  essere  correttamente  esercitata   la
chiamata in sussidiarieta', omettendo completamente la previsione  di
forme di intesa con le Regioni  (in  sede  di  Conferenza  Unificata)
ovvero con la Regione interessata. 
    Da qui la violazione degli articoli 117, comma 4 e 118,  comma  1
della Costituzione, anche sotto il profilo del mancato  rispetto  del
principio di leale collaborazione. 
    9.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  30,  comma  1  per
violazione degli artt. 117, comma 4  e  118,  comma  1  Costituzione,
anche sotto il  profilo  della  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    L'articolo 30, comma 1 prevede  che  «Al  fine  di  aumentare  la
competitivita' del settore e l'offerta dei servizi turistici a favore
dei visitatori nazionali ed internazionali, lo  Stato  promuove  ogni
iniziativa  volta  ad  agevolare  e  favorire  l'accesso  ai  servizi
pubblici e nei luoghi aperti  al  pubblico  di  turisti  con  animali
domestici al seguito». 
    Anche questa norma realizza l'attrazione  a  livello  statale  di
funzioni  in  materia  di  turismo  senza  che  esistano  ragioni  di
carattere unitario che la giustifichino, essendo il livello regionale
del tutto adeguato al relativo esercizio, e comunque senza  prevedere
alcuna forma di intesa con le Regioni. 
    Anche la norma qui impugnata viola gli articoli 117,  comma  4  e
118, comma 1  della  Costituzione,  nonche'  il  principio  di  leale
collaborazione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1
del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 recante l'approvazione  del  «Codice
della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del  turismo
di cui all'allegato 1», per violazione degli articoli 76 e 77,  comma
1 della Costituzione, in relazione agli articoli 117, comma 4 e  118,
comma 1 della Costituzione, anche sotto il profilo  della  violazione
del principio di leale collaborazione, ovvero,  in  via  subordinata,
dei seguenti articoli del «Codice della normativa statale in tema  di
ordinamento e mercato del turismo di cui all'allegato 1» (allegato  1
al d.lgs. n. 79/2011): art. 2, comma 2  per  violazione  degli  artt.
117, comma 4 e 118, comma 1 Costituzione; art. 4, commi  1  e  2  per
violazione dell'art. 117, comma 4 Costituzione; art. 8, comma  2  per
violazione dell'art. 117, comma 4 Costituzione; art. 16, commi 1,  2,
nonche' art. 21, commi 1, 2 e 3 per violazione degli artt. 117, comma
4  e  118,  comma  1  Costituzione,  anche  sotto  il  profilo  della
violazione del principio di leale collaborazione; art. 20,  comma  2,
per violazione degli artt. 117, comma 4 e 118, comma 1  Costituzione,
anche sotto il  profilo  della  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione; art. 23, commi 1 e 2 per violazione degli artt.  117,
comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche  sotto  il  profilo  della
violazione  del  principio  di  leale  collaborazione;  art.  24  per
violazione degli artt. 117, comma 4  e  118,  comma  1  Costituzione,
anche sotto il  profilo  della  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione; art. 30, comma 1  per  violazione  degli  artt.  117,
comma 4 e 118, comma 1 Costituzione, anche  sotto  il  profilo  della
violazione del principio di leale collaborazione. 
    Si allegano: 
        1) Copia conforme D.G.R. n. 771 del 18 luglio 2011; 
        2) Copia d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Suppl. ord.  n.  139/L
alla G.U. n. 129 del 6 giugno 2011); 
        3)  Parere  Conferenza  Unificata  su   schema   di   decreto
legislativo - Seduta del 18 novembre 2010. 
          Perugia-Roma, 29 luglio 2011 
 
                         L'avvocato: Manuali