N. 194 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2011

Ordinanza del 30 maggio 2011 emessa della Corte d'appello di  Brescia
nel procedimento civile promosso dal comune di  Spino  d'Adda  contro
Immobiliare Ca' Nova S.r.l. ed altri . 
 
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Alienazione di  un
  terreno  appartenente  al  patrimonio  disponibile  dello  Stato  -
  Termine  per  l'esercizio  del  diritto  di  prelazione  da   parte
  dell'ente locale interessato (nella specie, Comune di Spino d'Adda)
  di  quindici  giorni   dalla   comunicazione   dell'Amministrazione
  finanziaria,  anziche'  di  sessanta  giorni   -   Irrazionale   ed
  ingiustificata  diversa  disciplina  rispetto  all'alienazione   di
  alloggi di edilizia residenziale e di beni culturali ed  ambientali
  - Violazione dei principi di imparzialita' e buon  andamento  della
  pubblica amministrazione. 
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 99,  come  sostituito
  dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
- Costituzione, artt. 3 e 97. 
(GU n.41 del 28-9-2011 )
 
                         LA CORTE D'APPELLO 
 
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  civile  n.
1885/2005 promossa con atto di  citazione  notificato  l'11  novembre
2005, da comune di Spino  d'Adda  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
Claudio Linzola del Foro di Milano, ed elettivamente  domiciliato  in
Brescia presso lo studio dell'avv. Fabio Negrini, appellante; 
    Contro: Immobiliare Ca' Nova S.r.l., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Francesco Adavastro del Foro di Pavia e  Giovanni  Onofri  del
Foro di Brescia,  elettivamente  domiciliata  in  Brescia  presso  lo
studio di quest'ultimo; Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
Agenzia  del  demanio,   rappresentati   e   difesi   dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Brescia; appellati. 
    In punto: appello a sentenza del Tribunale  di  Brescia  in  data
26-27 maggio 2005, n. 2719/05. 
    Premesso che: 
        in data  18  novembre  1998  il  Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento del territorio ha indetto asta pubblica per  la  vendita
di un terreno  sito  in  comune  di  Spino  d'Adda,  appartenente  al
patrimonio disponibile dello Stato; l'asta e'  andata  deserta  e  il
Ministero in data 26 giugno 2000 ha pubblicato avviso di vendita  del
bene a trattativa privata, nel quale si precisava  (all'art.  5)  che
«l'aggiudicazione non potra' ritenersi  definitiva  in  quanto  resta
condizionata all'eventuale esercizio del diritto  di  prelazione,  da
parte degli enti territoriali ai sensi del comma 113,  art.  3  della
legge n.  662/1996  e  dell'art.  14  della  legge  n.  449/1997»  da
esercitare «entro quindici giorni  successivi  al  ricevimento  della
comunicazione da parte di questo ufficio, mediante specifica delibera
consigliare»; 
        in data 28 luglio  2000  il  bene  e'  stato  aggiudicato  al
miglior offerente, Immobiliare Ca'  Nova  S.r.l.,  dichiarandosi  nel
verbale  che  «l'atto  definitivo  di  compravendita  potra'   essere
stipulato ... fatto salvo il diritto di prelazione,  da  parte  degli
enti locali territoriali, previsto dalla legge n. 662/1996,  art.  3,
comma 113»; 
        il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio,  ha
dato  comunicazione  al  comune  di  Spino  d'Adda   della   avvenuta
aggiudicazione in data 1° agosto 2000; 
        il comune ha  deliberato  l'esercizio  della  prelazione  con
delibera della Giunta comunale, in data 7 agosto 2000; 
        la  societa'  aggiudicataria  ha   peraltro   contestato   la
idoneita' della delibera  in  ordine  all'esercizio  del  diritto  di
prelazione, in quanto non emessa dal Consiglio comunale ma da  organo
incompetente; 
        a fronte di cio' il comune di Spino d'Adda, con  atto  n.  46
del  26  settembre  2000  del  Consiglio  comunale,   ha   nuovamente
deliberato  di  procedere  all'acquisto  del  fondo  al   prezzo   di
aggiudicazione; 
        Immobiliare Ca' Nova S.r.l. con atto di citazione  notificato
il 27 giugno 2002 ha convenuto in giudizio  avanti  al  Tribunale  di
Brescia il Ministero delle  finanze  e  il  comune  di  Spino  d'Adda
chiedendo, previa se  necessario  declaratoria  di  illegittimita'  e
disapplicazione  delle  suddette  delibere,  e   accertamento   della
inefficacia e invalidita' dell'esercizio del diritto di prelazione da
parte del comune (per incompetenza della Giunta  e  tardivita'  della
delibera  del   Consiglio),   che   venisse   dichiarato   l'avvenuto
perfezionamento del contratto di vendita del bene fra il Ministero  e
la societa' attrice; 
        il Ministero delle finanze  e  l'Agenzia  del  demanio  hanno
contestato nel merito  il  fondamento  della  pretesa,  deducendo  la
idoneita' della manifestazione di volonta' manifestata  dalla  Giunta
del comune, nel termine di legge, al fine  del  tempestivo  esercizio
del diritto di prelazione; 
        il comune di Spino d'Adda, oltre a contestare  la  fondatezza
della   pretesa,   ha   sollevato   eccezione    di    illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 99, della legge 23  dicembre  1996,
n. 662, come  sostituito  dall'art.  4,  comma  12,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, per manifesta irragionevolezza del termine  di
15 giorni ivi previsto per l'esercizio del diritto di  prelazione  da
parte delle amministrazioni interessate; 
        con sentenza in  data  26-27  maggio  2005  il  Tribunale  di
Brescia,  ritenuta  la  manifesta  infondatezza  della  eccezione  di
incostituzionalita', e la irritualita-inefficacia dell'esercizio  del
diritto  di  prelazione  a  mezzo  di  provvedimento  della   Giunta,
trattandosi  di  delibera  di  esclusiva  competenza  del   Consiglio
comunale, ha accertato e dichiarato l'avvenuto trasferimento in  capo
alla S.r.l. Immobiliare Ca' Nova della proprieta' dell'immobile; 
        avverso detta sentenza ha proposto appello il comune di Spino
d'Adda, riproponendo la eccezione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 14, comma 12, della legge n. 449/1997  che  ha  interamente
sostituito l'art 3, comma 99 della legge n. 662/1996,  per  contrasto
con gli artt. 97 e 3 della Costituzione; 
        la S.r.l. Immobiliare Ca' Nova ha contestato la  rilevanza  e
la fondatezza della eccezione di incostituzionalita', ed  ha  chiesto
il rigetto della impugnazione; 
        il Ministero dell'economia e delle finanze  e  l'Agenzia  del
demanio,  quanto  alla  suddetta  eccezione,  si  sono   «rimessi   a
giustizia». 
    Ritenuto che: 
        oggetto  della  eccezione  di  illegittimita'  costituzionale
sollevata dal comune appellante e' l'art. 14, comma 12 della legge n.
449/1997 che ha interamente sostituito il comma 99 dell'art. 3  della
legge n. 662/1996; 
        la norma dispone: «all'art. 3 della legge 23  dicembre  1996,
n. 662, il comma 99 e' sostituito dal seguente: 99. I beni immobili e
i diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato non conferiti nei
fondi cui al comma 86, possono essere  alienati  dall'Amministrazione
finanziaria quando il loro valore di stima,  determinato  sulla  base
del miglior prezzo di mercato, non superi i 300 milioni  di  lire,  a
trattativa privata, ovvero,  per  importi  superiori,  mediante  asta
pubblica e, qualora quest'ultima vada  deserta,  mediante  trattativa
privata.  Allo  scopo  di  consentire  l'esercizio  del  diritto   di
prelazione previsto dal comma 113, nel caso di vendita  a  trattativa
privata,   l'Amministrazione   finanziaria   deve   informare   della
determinazione di vendere e delle relative condizioni il comune  dove
il bene e' situato. L'esercizio del diritto da parte del comune  deve
avvenire entro i quindici  giorni  successivi  al  ricevimento  della
comunicazione. Nel caso si proceda mediante asta pubblica i  quindici
giorni decorrono dall'avvenuta aggiudicazione»; 
        la questione  sollevata  dal  comune  non  e'  manifestamente
infondata in quanto la norma in  esame  impone  per  l'esercizio  del
diritto di prelazione da parte  dell'ente  pubblico  territoriale  un
termine troppo ristretto, che vanifica lo scopo della norma stessa  e
pregiudica di fatto l'esercizio del diritto; 
        deve  in  proposito  osservarsi  che  l'organo  competente  a
manifestare la volonta' dell'ente locale di avvalersi della  suddetta
prelazione  e'  unicamente  il  Consiglio  comunale,  posto  che  gli
acquisti immobiliari rientrano fra gli  «atti  fondamentali»  rimessi
alla competenza  esclusiva  di  tale  organo  dall'art.  42  T.U.E.L.
(principio, questo, affermato anche nella sentenza  appellata  e  che
non forma piu' oggetto di contestazione fra le parti); 
        nel breve termine di quindici giorni il comune deve non  solo
convocare  il  consiglio,  ma  anche  svolgere  tutta  la   attivita'
preliminare, istruire il procedimento, verificare le  possibilita'  e
modalita'  di  copertura  della  spesa,  prevedere  eventualmente  le
necessarie modifiche al bilancio, e poi  valutare  la  convenienza  e
l'interesse pubblico all'acquisto in base  ad  una  indispensabile  e
apposita indagine di fatto; 
        non puo' del resto sostenersi che la ristrettezza del termine
sia giustificata da ragioni di urgenza e di tempestivita' dell'intero
procedimento di dismissione del bene da parte dello Stato, posto  che
la legge in questione non contiene e non impone alcun  altro  termine
(nel caso in esame l'asta era stata indetta due anni prima); 
        ne'  puo'  ritenersi  che  la  scelta  del  legislatore   sia
giustificata dalla precedente pubblicazione dell'avviso di vendita  a
trattativa  privata,  trattandosi  di  elemento  non  sufficiente   a
provocare anticipatamente il procedimento finalizzato  alla  adozione
della delibera consiliare, posto  che  la  concreta  opportunita'  di
esercitare oppure  no  il  diritto  di  prelazione  non  puo'  essere
valutata ipoteticamente e preventivamente, ma solo  a  seguito  della
comunicazione della aggiudicazione, non essendo dato  di  sapere,  in
precedenza, quali saranno le  condizioni  e  il  prezzo  oggetto  del
contratto nel quale l'ente dovrebbe subentrare; 
        la scelta di un termine tanto breve, non imposta  da  ragioni
di urgenza, e  che  non  tiene  conto  dei  tempi  necessari  per  il
funzionamento  dei  competenti  organi  comunali,  appare  quindi  in
contrasto con l'art. 97 Cost. a norma del quale il  legislatore  deve
assicurare il buon andamento della amministrazione,  garantendo  alla
stessa  le  condizioni  per  poter  operare  utilmente  nel  pubblico
interesse, nel rispetto delle norme che ne regolano le competenze; 
        la norma in esame appare  poi  irragionevole,  in  violazione
dell'art. 3 Cost., se raffrontata alle  altre  ipotesi  analoghe,  di
esercizio  del  diritto  di  prelazione,  previste  dall'ordinamento:
nessuna altra norma prevede un termine tanto breve; nei rapporti  fra
privati e' previsto il termine di trenta giorni  (art.  8,  legge  n.
560/1965 in tema di contratti agrari) o di sessanta giorni (art.  732
c.c., fra i coeredi; art. 38, della legge n.  392/1978,  in  tema  di
locazione di immobili ad uso non abitativo); ma, in  particolare  per
gli enti pubblici, e proprio in considerazione del maggior tempo  del
quale gli stessi necessitano per formulare e formalizzare la volonta'
di esercitare il diritto di prelazione, il termine e' previsto almeno
in due mesi (art. 1, comma 16, della legge n.  560/1993  in  tema  di
alienazione di alloggi di edilizia  residenziale  pubblica;  art.  61
decreto legislativo  n.  42/2004  in  tema  di  alienazione  di  beni
culturali e ambientali) o anche in tre mesi (art. 15, comma 6, per la
prelazione in caso di trasferimenti a titolo oneroso della proprieta'
di terreni siti all'interno delle riserve e aree protette); 
        particolarmente   significativo,   in   proposito,   e'    il
riferimento al nuovo testo unico sulla tutela dei beni  di  interesse
culturale e ambientale, non solo per la analoga  ratio  che  dovrebbe
governare entrambe le ipotesi in esame,  ma  anche  perche'  il  piu'
lungo termine di due mesi e' previsto non solo a favore  dello  Stato
(art. 61), ma anche a favore degli enti territoriali (art. 62); 
        il raffronto con le disposizioni citate evidenzia  che  anche
per le ipotesi di cui alla legge in esame il termine per  l'esercizio
del diritto di prelazione avrebbe dovuto essere fissato  in  sessanta
giorni, trattandosi di misura coerente con quella di casi analoghi ed
idonea a soddisfare le  esigenze  dell'ente  locale,  senza  dilatare
ingiustificatamente  i  tempi  del  procedimento,  e   quindi   senza
pregiudicare la posizione dell'aggiudicatario; 
        l'eccezione  in  esame  e'  poi  rilevante  ai   fini   della
decisione; 
        non viene infatti contestata in  questa  sede  la  competenza
esclusiva  del  Consiglio  comunale  ad  esercitare  il  diritto   di
prelazione, e la delibera del consiglio comunale del comune di  Spino
d'Adda, a seguito  della  comunicazione  1°  agosto  2000,  e'  stata
adottata il 26 settembre 2000, tardivamente rispetto al termine breve
imposto dalla  legge,  ma  tempestivamente  rispetto  al  termine  di
sessanta giorni da ritenere ragionevole e congruo; 
        l'accoglimento   della   eccezione    comporterebbe    quindi
l'accoglimento dell'appello e della domanda formulata dal comune; 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma  12  della  legge  n.
449/1997, che ha sostituito il comma 99, dell'art. 3 della  legge  n.
662/1996, per contrasto con gli artt.  3  e  97  Costituzione,  nella
parte in  cui  determina  in  giorni  quindici,  anziche'  in  giorni
sessanta,  il  termine  (dalla   comunicazione   dell'Amministrazione
finanziaria) entro il quale l'ente locale interessato deve esercitare
il diritto di prelazione in ordine alla vendita di beni  appartenenti
al patrimonio dello Stato; 
    Sospende il presente giudizio di appello; 
    Dispone  la  immediata  trasmissione  degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che la presente  ordinanza,  a  cura  della  cancelleria,
venga  notificata  alle  parti,  al  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Brescia, 25 maggio 2011 
 
                       Il presidente: Galizzi 
 
 
                                  Il consigliere estensore: Orlandini