N. 200 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2007
Ordinanza del 19 marzo 2007 emessa dal Tribunale di Bergamo - Sezione distaccata di Treviglio nel procedimento penale a carico di Bertoncini Maria ed altri. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata estensione a tutti i reati di competenza del giudice di pace - Ingiustificata disparita' di trattamento. - Codice penale, art. 157, comma quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3.(GU n.41 del 28-9-2011 )
IL TRIBUNALE Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge n. 251/2005 nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi, oltre che ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria, anche a tutti gli altri reati di competenza del giudice di pace, in relazione agli artt. 3 della Carta costituzionale sollecitata dalla difesa; O s s e r v a L'art. 157, comma 5 c.p. vigente statuisce che allorche' per il reato la legge stabilisca pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine prescrizionale di anni tre; termine che, nel caso in cui sia intervenuto atto interruttivo del corso della prescrizione, puo' essere aumentato fino ad un quarto ovvero fino a tre anni e nove mesi. Unica legge che stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria e' il decreto legislativo n. 274/2000, art. 52, comma 1 recante disposizioni in materia di reati di competenza del Giudice di pace. Il citato art. 52 prevede, per i reati appunto di competenza del giudice di pace, le sanzioni «paradententive» della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'. Il giudice di pace o il Giudice comunque chiamato ad applicare le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, applica, ai sensi dell'art. 52 citato decreto legislativo, le pene pecuniarie vigenti per i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, mentre per i reati puniti alternativamente con la pena detentiva o con la pena pecuniaria, applica la pena pecuniaria oppure la pena della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita'. Tali ultime sanzioni paradententive sono irrogabili solo se la pena detentiva e' superiore nel massimo a 6 mesi (Nel caso in esame i reati contestati sono la minaccia semplice, l'ingiuria, le percosse, l'omissione di soccorso (vecchia disciplina) e, pertanto non possono essere applicate le sanzioni paradetentive). Il sistema delineato dall'art. 157 c.p. prevede che i reati oggi di competenza del Giudice di pace sono soggetti a termine di prescrizione diversi, a seconda che siano puniti con la sola pena pecuniaria, nel qual caso il termine e' di anni 6 per i delitti e di anni 4 per le contravvenzioni, ovvero con la pena della permanenza domiciliare o lavoro di pubblica utilita', nel qual caso il termine e' comunque di tre anni. Tale regime prescrizionale, non suscettibile di altra interpretazione, e' piu' favorevole in ordine ai reati piu' severamente puniti mentre e' piu' severo per i reati meno gravi. Colui che commette direttamente, o dopo aver minacciato, il reato di lesioni beneficera' di un termine prescrizionale di 3 anni. Colui che invece minaccia solo di ledere l'altrui integrita' fisica, senza mettere in atto i suoi propositi criminosi, sara' soggetto ad un regime prescrizionale di 6 anni. E' costituzionalmente ammissibile una simile palese disparita' evidente di trattamento? Sul punto si e' piu' volte espressa la Corte costituzionale affermando costantemente questo principio: «l'applicazione delle disposizioni penali piu' favorevoli al reo puo' subire limitazioni e deroghe, purche' non manchi una qualche razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario» (Corte cost. n. 74 del 1980). Qualsiasi sforzo interpretativa porta a concludere che la «razionale giustificazione» pretesa dalla Corte costituzionale di una disparita' di trattamento operata dal legislatore, non sussiste nel caso in esame. Sicuramente il disvalore sociale e penale del reato di lesioni (ad esempio) non e' maggiore rispetto al disvalore del reato di minaccia. L'art. 157, comma 5 c.p. detta un regime prescrizionale che appare del tutto irrazionale e quindi generatore di un'ingiustificata disparita' di trattamento. Per tali motivi, avuto riguardo all'art. 3 della Carta Costituzionale, la questione sollevata appare non manifestamente infondata. Tale questione oltre ad essere non manifestamente infondata e' altresi' rilevante per il procedimento in corso. Infatti se si applicasse il termine di tre anni a tutti i reati di competenza del Giudice di pace, i reati oggi in giudizio, percosse, minaccia, ingiuria, omissione di soccorso (vecchia disciplina essendo il reato stato commesso nel 2001) sarebbero estinti per intervenuta prescrizione.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p., come sostituito dall'art. 6, legge n. 251/2005, nella parte in cui non prevede che il termine di prescrizione di anni tre si applichi a tutti i reati di competenza del Giudice di pace (e non solo a quelli che prevedono una pena diversa da quella pecuniaria e detentiva. Sospende il procedimento in corso. Dispone la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone la comunicazione dell'ordinanza al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati. Ordina la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale con la prova delle relative notifiche e comunicazioni. Dispone che della presente ordinanza sia data lettura in udienza sostitutiva della notifica alle parti presenti. Treviglio, addi' 19 marzo 2007 Il giudice: Donadeo