N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 2011
Ordinanza del 15 giguno 2011 emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di M. T.. Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Configurabilita' del reato nei confronti di chi conduca in stato di ebbrezza qualunque tipo di veicolo, compreso il velocipede - Mancata previsione della configurabilita' del reato limitatamente alla guida di veicoli a motore o, comunque, di sanzioni differenziate tra guida di veicoli a motore e non a motore - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalita' della pena - Violazione del principio di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, comma 2, in combinato disposto con l'art. 47 del medesimo codice. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo, e 117, primo comma, in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.(GU n.46 del 2-11-2011 )
IL TRIBUNALE ORDINARIO Nel procedimento penale recante il N. 4241/2010-21 R.G. notizie di reato contro M. T. nato a Trento il 22 luglio 1972 e ivi residente in via B., imputato del reato p. e p. dall'art. 186, comma 2 lett. C e comma 2-sexies del D.Lgs. 285/1992 (cd Codice della Strada) per aver guidato il velocipede modello mountain bike di sua proprieta' in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato tra le ore 22:00 e le ore 07:00 pari a 2,78 g/1 e 2,71 g/1). Fatto commesso in Trento il 27 giugno 2010, ha emesso la seguente ordinanza. Il 27 giugno 2010 si e' svolta in Trento, con pubblica organizzazione, la c.d. «notte bianca». L'imputato, in sella alla sua bicicletta, intorno alle ore 22.00, procedeva verso casa in condizioni di scarsa stabilita', per le abbondanti libagioni alcoliche assunte. Giunto nei pressi del locale Comando Carabinieri, veniva sottoposto a controllo mediante etilometro da parte di militari appartenenti all'aliquota radiomobile CC della Compagnia di Trento. In forza dell'esito riscontrato veniva contestato a detto M., il reato p. e p. dall'art. 186 c.2 lett. C) c. 2-sexies del D.Lvo 30 aprile 92 n. 285, punito con ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00 e arresto da sei mesi ad un anno, con aumento della pena stessa da un terzo alla meta' per la contestata aggravante. Pertanto la normativa in questione e' direttamente rilevante nel presente giudizio, e ne consegue la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 47 e 186, co. 2 d.lgs. 285/1992 per violazione degli artt. 3, 25 co. 2, 27 co. 3, 117 co. 1 della Costituzione. Il Signor M. T. e' imputato del reato p. e p. dall'art. 186, comma 2 lett. C e comma 2-sexies del D.Lgs. 285/1992 (cd Codice della Strada) per aver guidato il velocipede modello mountain bike di sua proprieta' in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato tra le ore 22:00 e le ore 07:00 pari a 2,78 g/1 e 2,71 g/1). Fatto commesso in Trento il 27 giugno 2010. Il D.Igs. 285/1992 e' un complesso di norme emanate per regolare la circolazione stradale dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Vista l'eterogeneita' dei mezzi per la circolazione su strada attualmente esistenti, il D.Lgs. 285/1992 ne predispone una puntuale classificazione a cui fa corrispondere differenti discipline, contenute in separati capi di detta normativa. In particolare, all'art. 47 il legislatore provvede alla classificazione dei «veicoli», ivi inserendo, oltre alle diverse tipologie di veicoli a motore, anche veicoli a propulsione esclusivamente muscolare, vale a dire i veicoli a braccia (lett. A), i veicoli a trazione animale (lett. B) ed i velocipedi (lett. C). Ne deriva la natura di "norma-contenitore" dell'art. 47, in quanto destinato a ricomprendere mezzi di trasporto assai differenti tra loro quanto a prestazioni, funzionalita', modalita' di impiego e connesso rischio per la propria ed altrui incolumita', E' per questo che in sede proprie (artt. da 48 a 63) il legislatore ha puntualmente disciplinato i differenti veicoli, per altro verso elencati in modo unitario nella disposizione appena menzionata. A sua volta l'art. 186, contenuto nel Titolo V (Norme di comportamento), vieta la guida in stato di ebbrezza, sanzionandola variamente in relazione al valore del tasso alcolemico accertato: mera sanzione amministrativa in caso di tasso compreso tra 0.5 e 0,8 g/l (lett. A), sanzione penale (arresto e ammenda di entita' proporzionata al valore del tasso alcolemico) in caso di tasso superiore a 0,8 g/l (lett. B e C). La norma incriminatrice non richiama la nozione di «veicolo» di cui al precedente art. 47. Nondimeno il legislatore, pur potendo utilizzare sostantivi maggiormente generici nella descrizione della condotta censurata, ne sceglie uno, e cioe' «guida», che si connota per essere comunemente applicato in tema di automezzi, vale a dire di autoveicoli. Di qui il primo sospetto che l'articolo di riferimento non possa essere applicato indiscriminatamente a tutti i veicoli elencati nell'art. 47. Concomitante all'applicazione della sanzione penale e' l'automatica sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, a cui si aggiunge, ma solo qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/1, la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato (art. 186, lett. C). La natura di tali due sanzioni accessorie rende palese che il legislatore ha creato questa disposizione di legge avendo preso a riferimento i soli veicoli a motore, la cui complessita' quanto a conduzione e il cui potenziale lesivo ne impongono l'utilizzo ai soli soggetti muniti di apposita licenza. Sulla base di tali premesse questo Giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 186, co. 2 letto in combinato disposto con l'art. 47 D.Lgs. 285/1992 in riferimento agli artt. 3, 25 co. 2, 27 co. 3 e 117 co. 1 della Costituzione, laddove prevede il ricorso allo strumento penale per sanzionare la guida in stato di ebbrezza di chi conduca qualunque tipo veicolo, compreso il velocipede, e non lo utilizzi invece limitatamente alla guida di veicoli a motore (dotati di un potenziale di rischio altamente piu' elevato), o comunque non preveda sanzioni differenziate tra veicoli a motore e non a motore, proporzionate al tipo di rischio immesso nella circolazione. Tanto sotto i seguenti profili. 1. Violazione del canone di uguaglianza posto dall'art. 3 Costituzione, interpretato alla luce del principio di ragionevolezza il quale, fra l'altro, impone al legislatore che situazioni identiche od ontologicamente assimilabili ricevano il medesimo trattamento - anche sanzionatorio - e che, all'opposto, situazioni diverse ricevano trattamenti differenziati, pena un'ingiustificabile disparita' di disciplina. Una considerazione circa l'obiettivita' giuridica del reato permette di cogliere l'esatto profilo lesivo della norma. Il reato in questione mira a proteggere la sicurezza della circolazione stradale e, indirettamente, l'incolumita' personale degli utenti, gravemente compromessa dal fenomeno della conduzione di veicoli da parte di individui in stato di alterazione per utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti. E'pur vero che la conduzione di veicoli non a motore in condizione di alterazione psicofisica puo' comportare un qualche pericolo per la sicurezza stradale; tuttavia tale rischio e' quantitativamente diverso e certamente molto inferiore al rischio creato dalla circolazione, in analoghe condizioni, di veicoli a motore. Gia' questa mera osservazione rende preferibile l'interpretazione restrittiva della norma che esclude la possibilita' di integrazione di veicoli che, per natura, non sono in grado di immettere nella circolazione stradale un grado di rischio equivalente e paragonabile a quello dei veicoli a motore. Questa interpretazione e' poi confermata dalle correlazioni sistematiche tra il comma 2 dell'art. 186 ed i commi successivi, che, come sopra evidenziato, chiariscono come il legislatore abbia inteso riferirsi esclusivamente ai veicoli a motore, come la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, il fermo amministrativo del veicolo ed il ricovero in idonea autorimessa. Sarebbe quanto mai sproporzionato, dunque irragionevole, punire con la stessa sanzione prevista per i veicoli a motore fattispecie che, come quella qui in oggetto, destano decisamente un minor allarme sociale. 2. Violazione del principio di proporzionalita' della pena previsto dall'art. 27, co. 3 Costituzione, interpretato alla luce del principio di ragionevolezza. La risposta sanzionatoria al reato puo' costituire, non solo giusta retribuzione della realizzata trasgressione, ma anche efficace monito rispetto a nuove condotte illecite, indi essere portatrice di reale forza dissuasiva, in quanto risulti proporzionata ed adeguata al concreto disvalore del fatto commesso. Tale non sarebbe, invece, il caso del trattamento sanzionatorio previsto per la conduzione in stato di ebbrezza di un velocipede, giacche' la fattispecie risulta addirittura assoggettata ad una sanzione altamente restrittiva della liberta' personale, vale a dire la pena detentiva dell'arresto fino ad un anno qualora il tasso alcolemico accertato superi 0.8 g/1. La liberta' personale e' un diritto individuale fondamentale: esso puo' essere «aggredito» (o limitato) solo in presenza di obbiettive ragioni di pericolosita' sociale, pena la violazione dei principi unanimemente sanciti dalle Carte costituzionali degli Stati democratici e dalle Convenzioni internazionali da essi ratificate. 3. Violazione del principio di sufficiente determinatezza della legge penale, corollario del principio di legalita' previsto dagli artt. 25, co. Cost. e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituzionalizzata a seguito di modifica dell'art. 117 Cost intervenuta con la Legge costituzionale n. 3 del 2001. Dal principio di legalita', come insegna la dottrina piu' autorevole (p.e. Fiandaca-Musco), discendono vari sotto-principi, tra i quali assume rilevanza quello di tassativita' o sufficiente determinatezza della fattispecie penale. Il principio di legalita' sarebbe rispettato nella forma, ma eluso nella sostanza se la legge che eleva a reato un dato fatto lo configurasse in termini cosi' generici da non lasciar individuare con sufficiente precisione il comportamento penalmente sanzionato: l'esigenza della tassativita' della fattispecie penale appartiene quindi alla stessa ragione ispiratrice del principio di legalita'. D'altra parte il rispetto di questo principio tende principalmente a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi, ed a porre il cittadino in condizione di discernere senza ambiguita' tra le zone del lecito e dell'illecito. Infatti una norma penale persegue lo scopo di essere obbedita, ma obbedita non puo' essere se il destinatario non ha la possibilita' di conoscerne con sufficiente chiarezza il contenuto. Ora, l'art 186 D.Lgs. 285/1992 e' norma ne' chiara, ne' precisa: non e' dato rinvenirvi una scelta nitida di incriminazione da parte del legislatore, poiche' la condotta ivi descritta, per quanto si e' detto, sembra abbracciare condotte del tutto eterogenee.
P.Q.M. Visto l'art. 23 L. 11.3.53 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 186, co. 2 letto in combinato disposto con l'art. 47 D.Lgs. 285/1992 in riferimento agli artt. 3, 25 co. 2, 27 co. 3 e 117 co. 1 della Costituzione, laddove prevede il ricorso allo strumento penale per sanzionare la guida in stato di ebbrezza di chi conduca qualunque tipo veicolo, compreso il velocipede, e non lo utilizzi invece limitatamente alla guida di veicoli a motore (dotati di un potenziale di rischio altamente piu' elevato), o comunque non preveda sanzioni differenziate tra veicoli a motore e non a motore, proporzionate al tipo di rischio immesso nella circolazione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso e i termini di prescrizione del reato. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.- Trento, 15 giugno 2011 Il Giudice: Avolio