N. 227 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 2011

Ordinanza del 15 giguno 2011  emessa  dal  Tribunale  di  Trento  nel
procedimento penale a carico di M. T.. 
 
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza  dell'alcool
  - Configurabilita' del reato nei confronti di chi conduca in  stato
  di ebbrezza qualunque tipo di veicolo,  compreso  il  velocipede  -
  Mancata previsione della configurabilita' del  reato  limitatamente
  alla  guida  di  veicoli  a  motore  o,   comunque,   di   sanzioni
  differenziate tra guida di veicoli  a  motore  e  non  a  motore  -
  Violazione  del  principio  di  ragionevolezza  -  Violazione   del
  principio di proporzionalita' della pena - Violazione del principio
  di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale. 
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  186,
  comma 2, in combinato disposto con l'art. 47 del medesimo codice. 
- Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 27, comma terzo,  e  117,
  primo comma, in relazione  all'art.  7  della  Convenzione  per  la
  salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. 
(GU n.46 del 2-11-2011 )
 
                        IL TRIBUNALE ORDINARIO 
 
    Nel procedimento penale recante il N. 4241/2010-21  R.G.  notizie
di reato contro M. T. nato a Trento il 22 luglio 1972 e ivi residente
in via B., imputato del reato p. e p. dall'art. 186, comma 2 lett.  C
e comma 2-sexies del D.Lgs. 285/1992 (cd  Codice  della  Strada)  per
aver guidato il velocipede modello mountain bike di sua proprieta' in
stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso
alcolemico accertato tra le ore 22:00 e le ore 07:00 pari a 2,78  g/1
e 2,71 g/1). Fatto commesso in Trento il 27 giugno 2010, ha emesso la
seguente ordinanza. 
    Il  27  giugno  2010  si  e'  svolta  in  Trento,  con   pubblica
organizzazione, la c.d. «notte bianca». 
    L'imputato, in sella alla sua bicicletta, intorno alle ore 22.00,
procedeva verso casa in  condizioni  di  scarsa  stabilita',  per  le
abbondanti libagioni alcoliche assunte. 
    Giunto  nei  pressi  del  locale  Comando   Carabinieri,   veniva
sottoposto a controllo  mediante  etilometro  da  parte  di  militari
appartenenti all'aliquota radiomobile CC della Compagnia di Trento. 
    In forza dell'esito riscontrato veniva contestato a detto M.,  il
reato p. e p. dall'art. 186 c.2 lett. C) c.  2-sexies  del  D.Lvo  30
aprile 92 n. 285, punito con ammenda da € 1.500,00  a  €  6.000,00  e
arresto da sei mesi ad un anno, con aumento della pena stessa  da  un
terzo alla meta' per la contestata aggravante. Pertanto la  normativa
in questione e' direttamente rilevante nel presente  giudizio,  e  ne
consegue la questione di legittimita'  costituzionale  del  combinato
disposto degli artt. 47 e 186, co. 2 d.lgs. 285/1992  per  violazione
degli artt. 3, 25 co. 2, 27 co. 3, 117 co. 1 della Costituzione. 
    Il Signor M. T. e' imputato del reato  p.  e  p.  dall'art.  186,
comma 2 lett. C e comma 2-sexies del D.Lgs. 285/1992 (cd Codice della
Strada) per aver guidato il velocipede modello mountain bike  di  sua
proprieta' in stato di ebbrezza in conseguenza  dell'uso  di  bevande
alcoliche (tasso alcolemico accertato tra le ore 22:00 e le ore 07:00
pari a 2,78 g/1 e 2,71 g/1). Fatto commesso in Trento  il  27  giugno
2010. 
    Il D.Igs. 285/1992 e' un complesso di norme emanate per  regolare
la circolazione stradale dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 
    Vista l'eterogeneita' dei mezzi per  la  circolazione  su  strada
attualmente esistenti, il D.Lgs. 285/1992 ne predispone una  puntuale
classificazione  a  cui  fa  corrispondere   differenti   discipline,
contenute in separati capi di detta normativa. 
    In  particolare,  all'art.  47  il  legislatore   provvede   alla
classificazione dei «veicoli»,  ivi  inserendo,  oltre  alle  diverse
tipologie  di  veicoli  a  motore,  anche   veicoli   a   propulsione
esclusivamente muscolare, vale a dire i veicoli a braccia (lett.  A),
i veicoli a trazione animale (lett. B) ed i velocipedi (lett. C). 
    Ne deriva la  natura  di  "norma-contenitore"  dell'art.  47,  in
quanto destinato a ricomprendere mezzi di trasporto assai  differenti
tra loro quanto a prestazioni, funzionalita', modalita' di impiego  e
connesso rischio per la propria ed altrui incolumita', 
    E' per questo  che  in  sede  proprie  (artt.  da  48  a  63)  il
legislatore ha puntualmente disciplinato i  differenti  veicoli,  per
altro verso elencati  in  modo  unitario  nella  disposizione  appena
menzionata. 
    A sua  volta  l'art.  186,  contenuto  nel  Titolo  V  (Norme  di
comportamento), vieta la guida in stato  di  ebbrezza,  sanzionandola
variamente in relazione al valore  del  tasso  alcolemico  accertato:
mera sanzione amministrativa in caso di tasso compreso tra 0.5 e  0,8
g/l  (lett.  A),  sanzione  penale  (arresto  e  ammenda  di  entita'
proporzionata al valore  del  tasso  alcolemico)  in  caso  di  tasso
superiore a 0,8 g/l (lett. B e C). 
    La norma incriminatrice non richiama la nozione di  «veicolo»  di
cui al precedente art. 47.  Nondimeno  il  legislatore,  pur  potendo
utilizzare sostantivi maggiormente generici nella  descrizione  della
condotta censurata, ne sceglie uno, e cioe' «guida», che  si  connota
per essere comunemente applicato in tema di automezzi, vale a dire di
autoveicoli. Di qui il primo sospetto che l'articolo  di  riferimento
non possa essere applicato  indiscriminatamente  a  tutti  i  veicoli
elencati nell'art. 47. 
    Concomitante   all'applicazione   della   sanzione   penale    e'
l'automatica sanzione amministrativa della sospensione della  patente
di guida, a cui si aggiunge, ma solo qualora sia accertato  un  tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/1, la confisca del veicolo con il  quale
e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga  a
persona estranea al reato (art. 186, lett. C). 
    La natura di tali due sanzioni accessorie  rende  palese  che  il
legislatore ha creato questa disposizione di  legge  avendo  preso  a
riferimento i soli veicoli a motore, la  cui  complessita'  quanto  a
conduzione e il cui potenziale lesivo ne impongono l'utilizzo ai soli
soggetti muniti di apposita licenza. 
    Sulla  base  di  tali  premesse  questo  Giudice   dubita   della
legittimita' costituzionale dell'art. 186, co. 2 letto  in  combinato
disposto con l'art. 47 D.Lgs. 285/1992 in riferimento agli  artt.  3,
25 co. 2, 27 co. 3 e 117 co. 1 della Costituzione, laddove prevede il
ricorso allo strumento penale per sanzionare la  guida  in  stato  di
ebbrezza  di  chi  conduca  qualunque  tipo  veicolo,   compreso   il
velocipede, e non lo utilizzi  invece  limitatamente  alla  guida  di
veicoli a motore (dotati di un potenziale di rischio  altamente  piu'
elevato), o comunque non preveda sanzioni differenziate tra veicoli a
motore e non a motore, proporzionate al tipo di rischio immesso nella
circolazione. Tanto sotto i seguenti profili. 
    1.  Violazione  del  canone  di  uguaglianza  posto  dall'art.  3
Costituzione, interpretato alla luce del principio di  ragionevolezza
il quale, fra l'altro, impone al legislatore che situazioni identiche
od ontologicamente assimilabili ricevano il  medesimo  trattamento  -
anche sanzionatorio - e che, all'opposto, situazioni diverse ricevano
trattamenti differenziati,  pena  un'ingiustificabile  disparita'  di
disciplina. 
    Una  considerazione  circa  l'obiettivita'  giuridica  del  reato
permette di cogliere l'esatto profilo lesivo della norma. 
    Il reato in  questione  mira  a  proteggere  la  sicurezza  della
circolazione  stradale  e,  indirettamente,  l'incolumita'  personale
degli utenti, gravemente compromessa dal fenomeno della conduzione di
veicoli da parte di individui in stato di alterazione per utilizzo di
sostanze alcoliche o stupefacenti. E'pur vero che  la  conduzione  di
veicoli non a motore in condizione di  alterazione  psicofisica  puo'
comportare un qualche pericolo per la  sicurezza  stradale;  tuttavia
tale  rischio  e'  quantitativamente  diverso  e   certamente   molto
inferiore  al  rischio  creato  dalla   circolazione,   in   analoghe
condizioni, di veicoli a motore. 
    Gia' questa mera osservazione rende preferibile l'interpretazione
restrittiva della norma che esclude la possibilita'  di  integrazione
di veicoli che, per natura, non sono  in  grado  di  immettere  nella
circolazione stradale un grado di rischio equivalente e  paragonabile
a  quello  dei  veicoli  a  motore.  Questa  interpretazione  e'  poi
confermata dalle correlazioni sistematiche tra il comma  2  dell'art.
186 ed i commi successivi, che, come sopra  evidenziato,  chiariscono
come il legislatore abbia inteso riferirsi esclusivamente ai  veicoli
a motore, come la sanzione  amministrativa  della  sospensione  della
patente di guida, il fermo amministrativo del veicolo ed il  ricovero
in idonea autorimessa. 
    Sarebbe quanto mai sproporzionato, dunque  irragionevole,  punire
con la stessa sanzione prevista per i veicoli  a  motore  fattispecie
che, come quella qui in oggetto, destano decisamente un minor allarme
sociale. 
    2.  Violazione  del  principio  di  proporzionalita'  della  pena
previsto dall'art. 27, co. 3 Costituzione, interpretato alla luce del
principio di ragionevolezza. 
    La risposta sanzionatoria al  reato  puo'  costituire,  non  solo
giusta retribuzione della realizzata trasgressione, ma anche efficace
monito rispetto a nuove condotte illecite, indi essere portatrice  di
reale forza dissuasiva, in quanto risulti proporzionata  ed  adeguata
al concreto disvalore del fatto commesso. 
    Tale non sarebbe, invece, il caso del  trattamento  sanzionatorio
previsto per la conduzione in stato di  ebbrezza  di  un  velocipede,
giacche' la  fattispecie  risulta  addirittura  assoggettata  ad  una
sanzione altamente restrittiva della liberta' personale, vale a  dire
la pena detentiva dell'arresto fino  ad  un  anno  qualora  il  tasso
alcolemico accertato superi 0.8 g/1. 
    La liberta' personale e'  un  diritto  individuale  fondamentale:
esso puo'  essere  «aggredito»  (o  limitato)  solo  in  presenza  di
obbiettive ragioni di pericolosita' sociale, pena la  violazione  dei
principi unanimemente sanciti dalle Carte costituzionali degli  Stati
democratici e dalle Convenzioni internazionali da essi ratificate. 
    3. Violazione del principio di sufficiente  determinatezza  della
legge penale, corollario del principio di  legalita'  previsto  dagli
artt. 25, co.  Cost.  e  7  della  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo, costituzionalizzata a seguito di  modifica  dell'art.  117
Cost intervenuta con la Legge costituzionale n. 3 del 2001. 
    Dal  principio  di  legalita',  come  insegna  la  dottrina  piu'
autorevole (p.e. Fiandaca-Musco), discendono vari sotto-principi, tra
i  quali  assume  rilevanza  quello  di  tassativita'  o  sufficiente
determinatezza della fattispecie penale. 
    Il principio di legalita'  sarebbe  rispettato  nella  forma,  ma
eluso nella sostanza se la legge che eleva a reato un dato  fatto  lo
configurasse in termini cosi' generici da non lasciar individuare con
sufficiente  precisione  il  comportamento   penalmente   sanzionato:
l'esigenza della tassativita'  della  fattispecie  penale  appartiene
quindi alla stessa ragione ispiratrice del principio di legalita'. 
    D'altra   parte   il   rispetto   di   questo   principio   tende
principalmente a salvaguardare i cittadini contro eventuali abusi, ed
a porre il cittadino in condizione di discernere senza ambiguita' tra
le zone del lecito e dell'illecito. Infatti una norma penale persegue
lo scopo di essere obbedita,  ma  obbedita  non  puo'  essere  se  il
destinatario non ha la possibilita'  di  conoscerne  con  sufficiente
chiarezza il contenuto. 
    Ora, l'art 186 D.Lgs. 285/1992 e' norma ne' chiara, ne'  precisa:
non e' dato rinvenirvi una scelta nitida di incriminazione  da  parte
del legislatore, poiche' la condotta ivi descritta, per quanto si  e'
detto, sembra abbracciare condotte del tutto eterogenee. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 L.  11.3.53  n.  87,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
degli artt. 186, co. 2 letto in  combinato  disposto  con  l'art.  47
D.Lgs. 285/1992 in riferimento agli artt. 3, 25 co. 2, 27 co. 3 e 117
co. 1 della Costituzione, laddove prevede il ricorso  allo  strumento
penale per sanzionare la guida in stato di ebbrezza  di  chi  conduca
qualunque tipo veicolo, compreso il velocipede,  e  non  lo  utilizzi
invece limitatamente alla guida di veicoli a  motore  (dotati  di  un
potenziale di rischio altamente piu' elevato), o comunque non preveda
sanzioni  differenziate  tra  veicoli  a  motore  e  non  a   motore,
proporzionate al tipo di rischio immesso nella circolazione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale,  sospende  il  giudizio  in  corso  e  i  termini  di
prescrizione del reato. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
ai  Presidenti  della  Camera  dei  Deputati  e  del   Senato   della
Repubblica.- 
        Trento, 15 giugno 2011 
 
                         Il Giudice: Avolio