N. 255 SENTENZA 20 luglio - 30 settembre 2011

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Ambiente - Parchi - Decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela
  del territorio e  del  mare  con  i  quali  e'  stato  nominato  il
  Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano  ed
  e' stato prorogato detto  incarico  -  Mancato  espletamento  della
  procedura per il raggiungimento dell'intesa con la Regione Puglia -
  Violazione del principio di leale collaborazione  -  Non  spettanza
  allo Stato della potesta'  esercitata  -  Conseguente  annullamento
  degli atti impugnati - Assorbimento della decisione sull'istanza di
  sospensione dei detti decreti ministeriali. 
- Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  e
  del Mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e
  3 marzo 2011 DEC/DPN 123. 
- Costituzione, artt. 5, 97, 117 e 118; legge  6  dicembre  1991,  n.
  394, art. 9, comma 3. 
(GU n.42 del 5-10-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Paolo MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Franco  GALLO,  Luigi
  MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe  TESAURO,
  Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
  GROSSI, Giorgio LATTANZI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti  sorti  a  seguito
dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e
3 marzo 2011 DEC/DPN 123, promossi con ricorsi della  Regione  Puglia
notificati il 12 luglio 2010, il 19 gennaio 2011 e il 13 maggio 2011,
depositati in cancelleria il 22 luglio 2010, il 7 febbraio ed  il  27
maggio 2011, rispettivamente iscritti al n. 7 del registro  conflitti
tra enti 2010 ed ai nn. 1 e 4 del registro conflitti tra enti 2011. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  giugno  2011  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro; 
    Uditi  l'avvocato  Marina  Altamura  per  la  Regione  Puglia   e
l'avvocato dello  Stato  Massimo  Giannuzzi  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato in data 12 luglio  2010,  la  Regione
Puglia ha sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  in
relazione al decreto di quest'ultimo del 12 maggio 2010, n. 384,  con
il quale l'avvocato Stefano Sabino Francesco  Pecorella  e'  nominato
Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del  Gargano  per
la durata di tre mesi a decorrere dalla data del  30  aprile  2010  e
comunque non oltre la nomina del presidente. 
    La ricorrente - assumendo la violazione degli artt. 5, 97, 117  e
118 della Costituzione e  del  principio  di  leale  cooperazione  in
relazione all'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre  1991,  n.  394
(Legge quadro sulle aree protette), che prevede, per  la  nomina  del
Presidente degli Enti Parco, un meccanismo di intesa tra il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i Presidenti
delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il  parco
- chiede che sia dichiarato che non spetta allo Stato di nominare, in
mancanza  della  prescritta  intesa  con  la   Regione   Puglia,   il
Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale  del  Gargano,  e
che sia,  conseguentemente,  annullato  il  decreto  ministeriale  di
nomina innanzi richiamato. 
    La  ricorrente  espone  che  con   tale   decreto   il   Ministro
dell'ambiente,   preso   atto   dell'approssimarsi   della   scadenza
dell'incarico conferito all'avvocato Giacomo Diego Gatta  (29  aprile
2010), ha provveduto alla nomina del nuovo Commissario straordinario.
Tale nomina, tuttavia,  non  sarebbe  stata  preceduta  dall'avvio  e
dall'effettiva prosecuzione della istruttoria finalizzata  all'intesa
prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991. 
    Con nota del 28 aprile 2010, il Presidente della  Regione  Puglia
aveva segnalato l'importanza di attivare celermente  un  percorso  di
intesa  sul  presidente  dell'Ente  Parco  nazionale   del   Gargano,
invitando il Ministro a individuare insieme una figura  competente  e
di alto profilo professionale, dichiarando la propria  disponibilita'
a verificare le migliori personalita' per questo incarico. 
    Il Ministro dell'ambiente,  con  nota  dell'11  maggio  2010,  ha
chiesto al Presidente della Regione di esprimere la  formale  intesa,
ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n.  394  del  1991,  sulla
nomina a Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gargano di  Stefano
Sabino Francesco Pecorella. 
    Con nota del 18 maggio 2010, il Presidente della Regione  Puglia,
nel riscontrare la comunicazione  suindicata,  chiedeva  un  incontro
urgente al fine di addivenire ad una scelta condivisa. 
    Sennonche',  con  la  nota  del  28  maggio  2010,  il   Ministro
dell'ambiente comunicava di aver provveduto, con il  decreto  n.  384
del 12 maggio 2010, a nominare  Stefano  Sabino  Francesco  Pecorella
Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano. 
    Secondo la Regione Puglia, il decreto n. 384 del 12  maggio  2010
sarebbe lesivo delle competenze legislative attribuite  alle  regioni
in materie di competenza  concorrente  e  in  materie  di  competenza
esclusiva, nonche' dei principi di leale collaborazione, trasparenza,
imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione. 
    L'approssimarsi  della  scadenza  dell'incarico  di   Commissario
straordinario conferito con il decreto oggetto del presente  giudizio
costituzionale (30 luglio 2010) non  determinerebbe  poi  carenza  di
interesse  al  ricorso  in  quanto,   come   rilevato   dalla   Corte
costituzionale, in materia di conflitto fra enti,  la  lesione  delle
attribuzioni costituzionali ben puo'  concretarsi  anche  nella  mera
emanazione dell'atto invasivo  della  competenza,  potendo  perdurare
l'interesse dell'ente  all'accertamento  del  riparto  costituzionale
delle competenze (sentenza n. 222 del 2006). Tale decreto  violerebbe
le competenze regionali delineate dall'art. 117, terzo  comma,  Cost.
in via concorrente nelle materie del governo del territorio  e  della
valorizzazione dei beni culturali e ambientali; dall'art. 117, quarto
comma, Cost., in via residuale nelle  materie  dell'agricoltura,  del
turismo, della caccia e della pesca; dall'art. 118 Cost.  concernente
la ripartizione delle competenze amministrative. 
    Sarebbero altresi' violati i principi di riserva di  legge,  buon
andamento ed imparzialita' dei pubblici uffici in relazione  all'art.
97 Cost. e il principio di leale collaborazione derivante dall'art. 5
Cost. (come conseguenza del contemperamento dei principi di unita' ed
autonomia in esso sanciti) in relazione all'art. 9,  comma  3,  della
legge n. 394 del 1991. 
    La ricorrente rileva, altresi', che la  Corte  costituzionale  ha
affermato che l'intesa e' condizione di legittimita' della nomina del
Presidente di enti come quello di cui trattasi (sentenza  n.  27  del
2004). Tale principio e' stato ripreso in  una  successiva  pronuncia
costituzionale, secondo la quale il mancato rispetto della necessaria
procedimentalizzazione per la nomina del Presidente rende illegittima
la nomina  del  commissario  straordinario,  dovendosi  ritenere  che
l'illegittimita' della condotta  dello  Stato  non  risiede  pertanto
nella nomina in se' di un Commissario straordinario, senza la  previa
intesa con il Presidente della Regione, ma nel mancato sviluppo della
procedura dell'intesa  per  la  nomina  del  Presidente,  che  esige,
laddove occorra, lo  svolgimento  di  reiterate  trattative  volte  a
superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra  Stato
e Regione, le divergenze  che  ostacolino  il  raggiungimento  di  un
accordo e che sole legittimano la nomina del primo  (sentenza  n.  21
del 2006). 
    Il Ministro dell'ambiente avrebbe  tenuto  un  comportamento  non
rispondente    ai    principi    costituzionali    sopra     indicati
nell'interpretazione e applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge
n. 394 del 1991, applicando la prescrizione in esso sancita  in  modo
meramente formale  e,  conseguentemente,  svuotando  il  procedimento
dell'intesa del suo significato. Il decreto di nomina del Commissario
straordinario e' stato  si'  preceduto  dalla  richiesta  diretta  al
Presidente della Regione di esprimere «formale intesa» sul nominativo
indicato (Stefano Sabino Francesco Pecorella) ma, di  fatto,  non  e'
stata offerta all'ente regionale la possibilita' di far pervenire  il
proprio orientamento in quanto prima  ancora  della  ricezione  della
richiesta ministeriale di intesa il Ministro dell'ambiente aveva gia'
provveduto a  nominare  il  Commissario  straordinario  nella  stessa
persona di Stefano Sabino Francesco Pecorella. 
    Il ristretto arco temporale intercorrente fra  la  richiesta  del
Ministro  dell'ambiente  di  intesa  sul  nominativo  del  Presidente
(datata 11 maggio 2010)  e  il  decreto  di  nomina  del  Commissario
straordinario emesso il giorno successivo (12  maggio  2010)  nonche'
l'espressione  utilizzata  («formale  intesa»)  rendono  evidente  la
natura meramente formale del procedimento avviato dal Ministro. 
    Non solo non vi sarebbero state le «reiterate trattative volte  a
superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione fra  Stato
e Regione, le divergenze  che  ostacolino  il  raggiungimento  di  un
accordo» (ritenute necessarie dalle sentenze n. 27 del 2004 e  n.  21
del 2006), ma lo Stato non avrebbe neanche preventivamente verificato
la possibilita' di raggiungere l'intesa sul nominativo  indicato  (o,
eventualmente, su altro  di  proposta  regionale)  e  di  provvedere,
quindi,  direttamente  alla  nomina  del  Presidente   (e   non   del
Commissario straordinario). Tale evidenza e' ulteriormente  attestata
dal fatto che alla richiesta  di  «urgente  incontro»  formulata  dal
Presidente della Regione Puglia - con nota del 28 aprile 2010  e  con
nota del 18 maggio 2010  -  non  ha  fatto  seguito  la  convocazione
dell'auspicato confronto  costruttivo  per  una  «scelta  condivisa»,
bensi' la nomina dell'avvocato Stefano Sabino Francesco  Pecorella  a
Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano. 
    2. - Con ricorso notificato in data 19 gennaio 2011,  la  Regione
Puglia ha sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  in
relazione al decreto di quest'ultimo del 27 ottobre  2010,  n.  1045,
con il  quale  «l'avvocato  Stefano  Sabino  Francesco  Pecorella  e'
confermato Commissario Straordinario dell'Ente  Parco  nazionale  del
Gargano per la durata di tre  mesi  a  decorrere  dalla  data  del  2
novembre 2010 e comunque non oltre la nomina del Presidente». 
    Anche  tale  nomina  non  e'   stata   preceduta   dall'avvio   e
dall'effettivo perseguimento dell'intesa prevista dall'art. 9,  comma
3, della legge n. 394 del 1991 per la nomina del Presidente dell'Ente
Parco. 
    Con nota del 25 ottobre 2010,  il  Presidente  della  Regione  ha
rappresentato l'esigenza di nominare nel piu' breve  tempo  possibile
il  Presidente  del  Parco  nazionale  del  Gargano,  ma   l'incontro
richiesto al fine di affrontare l'argomento non si e' mai tenuto e in
riscontro alla missiva del  25  ottobre  2010  e'  stato  inviato  il
decreto  di  conferma  dell'incarico  di  Commissario   straordinario
all'avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella. 
    La gravita' della mancanza di preventiva istruttoria  finalizzata
al raggiungimento dell'intesa richiesta dalla legge per la nomina del
Presidente dell'Ente parco e'  accentuata  dalle  vicende  che  hanno
preceduto l'ultimo decreto di  proroga  dell'incarico  commissariale,
reiterato dal Ministro dell'ambiente (dapprima con il decreto n.  722
del 6 agosto 2010 e, successivamente, con il decreto n. 1045  del  27
ottobre 2010), senza effettuare, in entrambi i casi, alcun  tentativo
di scelta  condivisa  per  il  ripristino  della  gestione  ordinaria
nell'Ente. 
    3. - Con ricorso notificato in data 13 maggio  2011,  la  Regione
Puglia ha sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  in
relazione al decreto di quest'ultimo del 3 marzo 2011, n. 123, con il
quale «L'avvocato Stefano  Sabino  Francesco  Pecorella  e'  nominato
Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del  Gargano  per
la durata di tre mesi a decorrere dalla  data  del  4  marzo  2011  e
comunque non oltre la nomina del presidente». 
    La ricorrente, assumendo la violazione degli artt. 5, 97,  117  e
118 della Costituzione e  del  principio  di  leale  cooperazione  in
relazione all'art. 9, comma 3, della  legge  n.  394  del  1991,  che
prevede - per  la  nomina  del  Presidente  degli  Enti  Parco  -  un
meccanismo di intesa tra il Ministro  dell'ambiente  e  i  Presidenti
delle regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco,
chiede che sia dichiarato che non spetta allo Stato di  nominare,  in
mancanza  della  prescritta  intesa  con  la   Regione   Puglia,   il
Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale  del  Gargano,  e
che sia,  conseguentemente,  annullato  il  decreto  ministeriale  di
nomina innanzi richiamato. 
    La ricorrente espone che il Ministro dell'ambiente ha  continuato
a nominare l'avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella  Commissario
straordinario dell'Ente Parco nazionale  del  Gargano  rifiutando  di
tentare il raggiungimento di un accordo con la Regione Puglia al fine
di addivenire ad un'intesa su di un nome  condiviso  da  entrambe  le
parti. 
    La Regione Puglia ha formulato, altresi', istanza di  sospensione
dell'esecuzione del decreto del Ministro dell'ambiente  del  3  marzo
2011, n. 123, in quanto con riferimento al fumus boni  iuris  sarebbe
inconfutabile  la  totale  assenza  di   attivita'   finalizzata   ad
addivenire  all'intesa,  mentre  quanto  al  periculum  in  mora   la
perdurante  operativita'  del  decreto  impugnato  comporterebbe  una
situazione  di  attuale  illegittimita'  dell'attivita'  svolta   dal
Commissario straordinario. 
    4. - Si e' costituito  in  tutti  i  giudizi  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  deducendo  l'inammissibilita'  del   ricorso
avversario, in quanto il  provvedimento  di  nomina  del  Commissario
straordinario avrebbe un'efficacia limitata  nel  tempo  fino  al  30
luglio 2010 sicche' nel momento in cui la  presente  vertenza  verra'
discussa sara' cessata la materia del contendere. 
    In subordine, si rileva l'infondatezza del ricorso in  quanto  la
procedura per l'acquisizione dell'intesa regionale sulla designazione
del  presidente  dell'Ente  Parco  nazionale  del  Gargano  e'  stata
instaurata gia' a partire dal 24 luglio 2009 allorquando il  Ministro
aveva richiesto alla Regione Puglia di  pronunciarsi  sul  nominativo
dell'avvocato  Giacomo  Diego  Gatta  per  la  carica  di  presidente
dell'Ente Parco. 
    La Regione Puglia forniva riscontro alla nota  predetta  solo  in
data 28 aprile 2010, sollecitando il Ministero alla  ricerca  di  una
scelta condivisa. Cio' ha determinato  il  Ministro  dell'ambiente  a
trasmettere in data 11 maggio 2010 un'ulteriore nota  con  la  quale,
premesso che nelle more del rilascio dell'intesa regionale l'avvocato
Gatta aveva acquisito altro incarico, si chiedeva di volere esprimere
l'intesa  sul  nominativo  dell'avvocato  Stefano  Sabino   Francesco
Pecorella, allegandosi il  curriculum  dell'interessato.  Nell'attesa
della definizione della procedura per l'acquisizione dell'intesa,  il
predetto legale e' stato nominato Commissario  straordinario  con  il
d.m. del 12 maggio 2010, che costituisce oggetto di impugnazione.  In
modo  tardivo,  rispetto  alla  sequenza  dello  scambio   epistolare
riassunto, il Presidente della Regione Puglia, con nota del 18 maggio
2010, ha richiesto al Ministro  dell'ambiente  la  fissazione  di  un
incontro per  addivenire  ad  una  scelta  condivisa  dell'organo  da
nominare. 
    Alla stregua della ricostruzione dei fatti  che  precede,  emerge
che il principio di leale collaborazione e' stato  vulnerato  proprio
dal comportamento tenuto  dalla  Regione  Puglia  ricorrente  che,  a
fronte  della  prima  richiesta  di  procedere  all'intesa,  anziche'
fornire una tempestiva collaborazione, ha optato per  una  prolungata
inerzia interrotta solo da una nota di contenuto interlocutorio  che,
pur non esprimendo  alcun  dissenso  circa  l'opzione  suggerita  dal
Ministro, rilanciava i  termini  di  una  concertazione  dai  confini
temporali del tutto indefiniti. 
    Osserva ancora il resistente come a  fronte  dell'indicazione  di
ben due nominativi da  parte  del  Ministro,  la  Regione  non  abbia
espresso alcun apprezzamento di merito  in  relazione  ai  rispettivi
curricula che le erano stati sottoposti, ne'  tanto  meno  abbia  mai
fornito l'indicazione di soluzioni alternative. 
    Nell'attesa della definizione della procedura per  l'acquisizione
dell'intesa, con il d.m. del 27 ottobre 2010,  n.  1045,  oggetto  di
impugnazione,  il  Ministro  ha   confermato   1'avvocato   Pecorella
nell'incarico di Commissario straordinario dell'Ente Parco. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione Puglia, con tre  distinti  ricorsi  (reg.  confl.
enti n. 7 del 2010, n. 1 del 2011 e  n.  4  del  2011),  ha  proposto
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del  Consiglio
dei ministri  e,  per  quanto  possa  occorrere,  nei  confronti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
avverso tre distinti  decreti  di  quest'ultimo,  deducendo  che  non
spettava al Ministro nominare  per  la  durata  di  tre  mesi  e  poi
confermare, per ulteriori tre  mesi,  nonche',  successivamente,  per
altri tre mesi, l'avvocato Stefano Sabino  Francesco  Pecorella  come
Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del  Gargano,  in
mancanza dell'intesa con il Presidente della Regione Puglia  nel  cui
territorio ricade il Parco, prevista  dall'art.  9,  comma  3,  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). 
    Assume la ricorrente che tale intesa e' posta dal  legislatore  a
salvaguardia delle potesta' regionali  costituzionalmente  garantite,
sicche' la nomina e le conferme della stessa  fatte  in  mancanza  di
essa  costituirebbero  menomazione  della   sfera   di   attribuzioni
costituzionalmente  assegnate  alla  Regione,  in  violazione   degli
articoli 5, 97, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale
collaborazione. 
    2.  -  Poiche'  i  tre  ricorsi  hanno  ad  oggetto  tre  decreti
ministeriali, relativi alla  nomina  e  alla  conferma  della  stessa
persona a Commissario straordinario  dell'Ente  Parco  nazionale  del
Gargano,  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  e  decisi  con  unica
pronuncia. 
    3. - I ricorsi sono fondati. 
    L'art. 9, comma 3, della l. n. 394  del  1991  prescrive  che  il
Presidente dell'Ente Parco  e'  nominato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente (ora dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare), d'intesa con il Presidente della Regione  nel  cui  territorio
ricade in tutto o in parte il parco nazionale. 
    Nella specie, e' accaduto che il Ministro ed il Presidente  della
Regione  Puglia  non  hanno  raggiunto  l'accordo  sulla  nomina  del
Presidente e che il primo ha nominato  il  Commissario  straordinario
per un periodo di tre mesi e, con successivi decreti, ha provveduto a
confermare la stessa persona per ulteriori periodi trimestrali. 
    Avverso tali decreti insorge, con distinti ricorsi per  conflitto
di attribuzione, il Presidente della Regione lamentando non la nomina
del Commissario straordinario in se', ma la nomina medesima in quanto
non preceduta dal tentativo del Ministro di addivenire  ad  un'intesa
con la Regione. 
    Identica questione e' stata  ripetutamente  esaminata  da  questa
Corte con riferimento a vicende relative ad  altri  enti  di  analoga
natura. La Corte ha affermato la  legittimita'  della  nomina  di  un
commissario straordinario, in assenza del raggiungimento dell'intesa,
solo se, in applicazione del principio di leale cooperazione, si  sia
dato luogo ad uno sforzo delle parti per dar vita ad una  intesa,  da
realizzare  e  ricercare,  laddove  occorra,   attraverso   reiterate
trattative  volte  a  superare  le  divergenze  che   ostacolino   il
raggiungimento di un accordo (ex plurimis: sentenze n. 332 del  2010;
n. 24 del 2007; n. 21 del 2006; n. 339 del 2005; n. 27 del 2004). 
    Per  valutare  la  legittimita'  della  nomina  del   Commissario
straordinario del Parco nazionale del Gargano si tratta di verificare
se vi sia stato o meno il tentativo di raggiungere l'intesa. 
    A tale scopo, e' utile  esaminare,  in  ordine  cronologico,  gli
avvenimenti che hanno portato alla situazione denunciata: 
        24 luglio 2009: lettera del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, con cui  si  chiede  di  confermare
Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gargano Giacomo Gatta; 
        27 luglio 2009:  nomina  del  Ministro  di  Giacomo  Gatta  a
Commissario straordinario; 
        28 aprile 2010: lettera del Presidente della  Regione  Puglia
(pervenuta il 4 maggio) per ricerca intesa  su  Presidente  dell'Ente
Parco nazionale del Gargano tramite incontro; 
        29  aprile   2010:   cessa   dall'incarico   di   Commissario
straordinario Giacomo Gatta  (Commissario  dal  27  luglio  2009,  in
precedenza gia' Presidente); 
        11 maggio 2010: lettera del Ministro (pervenuta il 14 maggio)
con richiesta di  «formale  intesa»  per  l'avvocato  Stefano  Sabino
Francesco Pecorella, e senza risposta alla richiesta di incontro  del
Presidente della Regione Puglia; 
        12 maggio 2010: decreto  del  Ministro  n.  384  (oggetto  di
impugnazione  con  ric.  confl.  n.  7  del  2010),  di  nomina   del
Commissario straordinario per tre mesi dal 30  aprile  al  31  luglio
2010; 
        24 maggio 2010: lettera del Presidente della  Regione  Puglia
per ricerca di intesa sulla nomina  del  Presidente  dell'Ente  Parco
nazionale del Gargano tramite incontro; 
        28 maggio 2010: nota del Ministro (pervenuta il 4 giugno) con
cui si comunica la nomina del Commissario straordinario dal 30 aprile
al 31 luglio 2010; 
        6 agosto 2010: decreto del Ministro n. 722  (non  oggetto  di
impugnazione) di nomina del Commissario straordinario  per  tre  mesi
dal 1° agosto 2010 al 1° novembre 2010; 
        20 settembre 2010: nota del Ministro dell'ambiente con cui si
comunica la nomina del Commissario straordinario dal 1° agosto al  1°
novembre 2010; 
        il 25 ottobre 2010:  lettera  del  Presidente  della  Regione
Puglia per ricerca di intesa sulla nomina  del  Presidente  dell'Ente
Parco nazionale del Gargano tramite incontro; 
        27 ottobre 2010: decreto del Ministro  n.  1045  (oggetto  di
impugnazione  con  ric.  confl.  n.  1  del  2011),  di  nomina   del
Commissario straordinario per tre mesi dal  2  novembre  2010  al  1°
febbraio 2011; 
        1° febbraio 2011: decreto del Ministro n. 32 (non oggetto  di
impugnazione) di nomina del Commissario straordinario per un mese dal
2 febbraio 2011 al 3 marzo 2011; 
        3 marzo  2011:  decreto  del  Ministro  n.  123  (oggetto  di
impugnazione con  ric.  confl.  n.  4  del  2011,  con  richiesta  di
sospensiva), di nomina del Commissario straordinario per tre mesi dal
4 marzo 2011 al 3 giugno 2011. 
    Da quanto  esposto  emerge  che,  alla  scadenza  del  precedente
Commissario Gatta, la Regione Puglia ha sollecitato un incontro,  che
a tale richiesta il Ministro dell'ambiente non  ha  risposto,  ma  ha
chiesto  formale  intesa  sul  nome  dell'avvocato   Stefano   Sabino
Francesco Pecorella e che lo ha nominato Commissario straordinario il
giorno dopo, senza dunque neppure  dare  il  tempo  alla  Regione  di
esprimere il proprio parere.  Successivamente,  il  Presidente  della
Regione ha  chiesto  nuovamente  un  incontro  (cosi'  implicitamente
mostrando  di   non   gradire   la   persona   nominata   Commissario
straordinario) ma ancora una volta il Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare ha provveduto a nominare Commissario
straordinario l'avvocato Pecorella. 
    E' palese dunque che il Ministro non ha cercato di raggiungere un
accordo, ma ha aggirato la norma che prevede  l'obbligo  dell'intesa,
perche', da un lato, ha proposto un solo nome e, dall'altro,  ha  non
solo rifiutato  tutte  le  proposte  di  incontro  provenienti  dalla
controparte, ma ha anche nominato Commissario  straordinario  proprio
la persona implicitamente rifiutata da quest'ultima. 
    In tal modo risultano violati i principi enunciati in materia  da
questa Corte nella giurisprudenza sopra richiamata. 
    In accoglimento dei ricorsi  va,  pertanto,  dichiarato  che  non
spettava allo Stato e, per esso, al Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare  la  nomina   del   Commissario
straordinario  dell'Ente  Parco  nazionale  del  Gargano  in   quanto
avvenuta senza che sia stato avviato,  proseguito  ed  effettivamente
espletato il procedimento per raggiungere  l'intesa  con  la  Regione
Puglia per la nomina del  Presidente  e,  per  l'effetto,  annulla  i
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e 3
marzo 2011 DEC/DPN 123, con i quali rispettivamente e' stato nominato
il Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale del Gargano ed
e' stato prorogato detto incarico. 
    La pronuncia di  merito  assorbe  la  decisione  sull'istanza  di
sospensione  dell'atto  impugnato  da  parte  della  Regione   Puglia
(sentenza n. 21 del 2006). 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara che non spettava allo Stato e,  per  esso,  al  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina  del
Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale  del  Gargano  in
quanto  avvenuta  senza   che   fosse   avviato   e   proseguito   ed
effettivamente espletato il procedimento per raggiungere l'intesa con
la Regione Puglia per la nomina  del  Presidente  e,  per  l'effetto,
annulla i decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN  384,  27  ottobre  2010
DEC/DPN  1045  e  3  marzo   2011   DEC/DPN   123,   con   i   quali,
rispettivamente,  e'  stato  nominato  il  Commissario  straordinario
dell'Ente Parco nazionale del Gargano ed  e'  stato  prorogato  detto
incarico. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 30 settembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti