N. 116 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 settembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 ottobre 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Sanzioni tributarie - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario - Corresponsione oltre il termine - Previsione di una indennita' di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni - Ritenuta natura di "tributo proprio derivato" della tassa in questione - Contrasto con la normativa statale di riferimento che per il ritardo non superiore a quindici giorni prevede una sanzione di importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato. - Legge della Regione Liguria 25 luglio 2011, n. 18, art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13.(GU n.49 del 23-11-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della legge della regione Liguria n. 18 del 25 luglio 2011, recante «Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario», pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 27 luglio 2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 2011, con riguardo all'art. 1, comma 2. La legge della regione Liguria n. 18 del 25 luglio 2011, recante «Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario», pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 27 luglio 2011, e' illegittima con riguardo all'art. 1, comma 2, perche' prevede disposizioni in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. E' avviso dunque del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe, la regione Liguria abbia ecceduto dalla propria sfera di attribuzioni in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i 1) L'art. 1, comma 2, della legge regionale Liguria n. 18/2011 viola l'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. La disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 1 dispone che «la tassa regionale per il diritto allo studio universitario deve essere corrisposta entro i termini di scadenza dell'iscrizione e contestualmente ad essa all'Universita' degli studi di Genova o alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (A.F.A.M). Lo studente che provvede oltre tale termine e' tenuto al pagamento di una indennita' di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni». La previsione sanzionatoria in esame si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento dettata dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662». Invero, l'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997 e s.m.i., nel disciplinare i ritardati od omessi versamenti diretti, prevede che «chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti (in acconto, periodici, di conguaglio o a saldo) e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato (...). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni (oltre alle riduzioni previste in caso di ravvedimento ai sensi della lettera a) dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 472/1997) la sanzione e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo». Ebbene, emerge chiaramente che la normativa statale prevede una sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato, che si riduce proporzionalmente in caso di ritardo non superiore a quindici giorni. L'art. 1, comma 2, della suddetta legge regionale, invece, prevede una sanzione pari al trenta per cento dell'importo non versato per i ritardi «da uno a trenta giorni», incrementata al cinquanta per cento per i ritardi superiori. La disposizione, pertanto, incrementa irragionevolmente gli importi delle sanzioni amministrative per ritardato pagamento introducendo una disciplina sanzionatoria che si discosta profondamente da quella in proposito dettata dal legislatore statale, la quale e', invece, indubbiamente ispirata ai criteri di gradualita' e proporzionalita'. Sembra dunque evidente che le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 2, della legge regionale in esame, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento interposta, violino l'art. 117 Cost., comma 2, lettera e), che nella ripartizione della potesta' legislativa tra Stato e regioni attribuisce al primo la potesta' esclusiva in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato». Peraltro, e' arcinoto che rientra nella competenza dello Stato anche la disciplina sanzionatoria del tributo. Ne discende che il contrasto tra la norma regionale ivi impugnata e la normativa statale interposta comporta la violazione dei limiti di esercizio della potesta' legislativa regionale in una materia in cui lo Stato ha, come si e' detto, competenza legislativa esclusiva. Ne' puo' affermarsi la sussistenza di una potesta' legislativa concorrente della regione ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, sul mero presupposto che la norma costituzionale contempla la materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». La tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' stata istituita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e trova la propria disciplina all'art. 3, commi 20-23, della suddetta legge. Al riguardo, sembra sufficiente richiamare la sentenza n. 296/2003 con cui la Corte Costituzionale, sebbene con specifico riferimento all'IRAP, ritenendo che alla categoria dei «tributi propri» regionali siano ascrivibili soltanto le fattispecie impositive introdotte con legge regionale, ha confermato la permanenza della disciplina «IRAP» nella competenza esclusiva statale ed ha precisato che «La circostanza che l'imposta sia stata istituita con legge statale e che alle regioni a statuto ordinario, destinatarie del tributo, siano espressamente attribuite competenze di carattere solo attuativo, rende palese che l'imposta stessa - nonostante la sua denominazione - non puo' considerarsi «tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione e' adoperata dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. Ne discende che, allo stato, la disciplina sostanziale dell'imposta non e' divenuta oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma rientra tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e)» (analogo esito interpretativo si rinviene nelle sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 del 2003; n. 37 e n. 29 del 2004). Ancora piu' recente, la Consulta, con la sentenza n. 216/2009 ha stabilito che «La circostanza che il gettito sia in gran parte destinato alle regioni e che alcune funzioni di riscossione siano loro affidate non fa venir meno la natura statale dell'imposta e, di conseguenza, non fa di essa uno dei "tributi propri" della regione, ai quali fa riferimento l'art. 119 Cost. (sentenze n. 193 del 2007, n. 155 del 2006 e nn. 431, 381 e 241 del 2004). Dalla potesta' legislativa esclusiva dello Stato consegue che la disciplina, anche di dettaglio, e' riservata alla legge statale e che l'intervento del legislatore regionale e' ammesso solo nei termini stabiliti dallo Stato (sentenza n. 296 del 2003)». Alla luce della giurisprudenza costituzionale citata, e' evidente che la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, si configura come tributo regionale nel solo senso di tributo istituzionalmente destinato ad alimentare la finanza della regione nel cui territorio avviene il prelievo. Non rientra, pero', nella gamma dei tributi regionali «propri» in senso stretto, i quali potranno essere istituiti dalle regioni, con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario statale. Detto altrimenti, e' pur sempre un tributo istituito e regolato con legge statale, precisamente un «tributo proprio derivato» ai sensi dell'art. 7 della legge n. 42 del 2009 e da ultimo dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, senza che in contrario rilevino ne' l'attribuzione del gettito alle Regioni, ne' le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla norma statale. Di qui la preclusione per le regioni di introdurre norme sanzionatorie configgenti con quelle contenute nella legislazione statale di riferimento, e tanto piu', come nel caso di che trattasi, maggiormente afflittive per il contribuente. Conclusivamente, la legge regionale in oggetto, presenta profili di illegittimita' costituzionale poiche', dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, eccede dalla propria competenza ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di «sistema tributario e contabile» di cui all'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
P.Q.M. Si conclude chiedendo che la legge della regione Liguria n. 18 del 25 luglio 2011, recante «Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario», pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 27 luglio 2011, sia dichiarata, ai sensi dell'art. 127 della Cost., costituzionalmente illegittima con specifico riguardo all'art. 1, comma 2. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 2011. Roma addi', 23 settembre 2011 L'Avvocato dello Stato: Basilica