N. 240 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2011
Ordinanza del 14 aprile 2011 emessa dal Tribunale di Lucca nel procedimento civile promosso da Hydra societa' cooperativa a r.l. contro I.N.P.S. e S.C.C.I. s.p.a.. Lavoro e occupazione - Soci lavoratori di societa' cooperative - Previsione, fino alla completa attuazione della normativa in materia, in presenza di pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, dell'applicazione di trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria - Attribuzione di efficacia obbligatoria erga omnes di contratti collettivi ad accordi gestionali in violazione dei limiti stabiliti dalla Costituzione. - Decreto legislativo 31 dicembre 2007, n. 248, art. 7, comma 4. - Costituzione, art. 39.(GU n.49 del 23-11-2011 )
IL TRIBUNALE Nella Causa iscritta al n. 424/2010 R.G. promossa da Hydra soc. coop. a r.l. (avv. Mario Andreucci), ricorrente; Contro Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N. P.S.) societa' di cartolarizzazione dei crediti I.N. P.S. (S.C.C.I) (avv. Rossella Quarta) convenuto; Ricorso in opposizione ad iscrizione a ruolo di credito previdenziale ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nella causa iscritta. Ha pronunziato la seguente ordinanza. Premesso: che la cartella esattoriale opposta ha ad oggetto i contributi previdenziali richiesti alla societa' cooperativa ricorrente in relazione al maggior imponibile retributivo e contributivo determinato dall'applicazione dell'art. 7, comma quarto del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248,convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31; che, in particolare, l'ente previdenziale ha ritenuto che la cooperativa opponente avrebbe dovuto fare applicazione, quanto al trattamento retributivo e normativo (e, conseguentemente, previdenziale) del CCNL AGCI, ANST - LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE (parte datoriale) FILT - CGIL, FIT - CISL E UIL Trasporti (parte dei lavoratori) anziche' del diverso CCNL UNCI (parte datoriale) - CONFSAL (parte dei lavoratori) (vedi verbale di accertamento, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto); che l'art. 7, comma quarto del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248,convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 testualmente dispone: «Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria»; Considerato, circa la rilevanza: che la pretesa contributiva dell'ente previdenziale (oggetto del presente giudizio) si fonda sull'applicazione dell'art. 7, comma quarto del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248,convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31; che quindi la disposizione deve trovare applicazione da parte di questo giudice e dall'eventuale accoglimento della questione di costituzionalita' discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento; Considerato, circa la non manifesta infondatezza: che, come gia' chiarito dalla Corte costituzionale, «l'art. 39 pone due principi che possono intitolarsi alla liberta' sindacale e alla autonomia collettiva professionale. Col primo si garantiscono la liberta' dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la liberta' delle associazioni che ne derivano; con l'altro si garantisce alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in conformita' di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti. Una legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che e' una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima» (cosi', in motivazione, Corte cost., 19 dicembre 1962, n. 106); che la disposizione attribuisce in effetti efficacia «erga omnes» a contratti collettivi di tipo «normativo» e non semplicemente ad accordi «gestionali» (vedi Corte cost., 30 giugno 1994, n. 268); che l'attribuzione di tale efficacia obbligatoria erga omnes al di fuori delle condizioni previste dall'art. 39 della Costituzione prescinde totalmente da qualsiasi valutazione in ordine al rispetto o meno, da parte del diverso CCNL applicato, dei precetti ex art. 36 Cost.; che la disposizione, pur avendo carattere apparentemente transitorio (Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative) non specifica, in realta', alcun limite temporale preciso di efficacia;
P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma quarto del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248,convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 in relazione all'art. 39 della Costituzione; sospende il giudizio in corso; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; manda alla cancelleria per gli adempimenti. Lucca, addi' 4 aprile 2011 Il giudice: Nannipieri