N. 240 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2011

Ordinanza del 14 aprile  2011  emessa  dal  Tribunale  di  Lucca  nel
procedimento civile promosso da Hydra  societa'  cooperativa  a  r.l.
contro I.N.P.S. e S.C.C.I. s.p.a.. 
 
Lavoro e occupazione - Soci  lavoratori  di  societa'  cooperative  -
  Previsione,  fino  alla  completa  attuazione  della  normativa  in
  materia, in presenza di pluralita' di  contratti  collettivi  della
  medesima  categoria,  dell'applicazione  di  trattamenti  economici
  complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi
  stipulati    dalle    organizzazioni    datoriali    e    sindacali
  comparativamente piu' rappresentative  a  livello  nazionale  nella
  categoria - Attribuzione di efficacia obbligatoria  erga  omnes  di
  contratti collettivi ad accordi gestionali in violazione dei limiti
  stabiliti dalla Costituzione. 
- Decreto legislativo 31 dicembre 2007, n. 248, art. 7, comma 4. 
- Costituzione, art. 39. 
(GU n.49 del 23-11-2011 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nella Causa iscritta al n. 424/2010 R.G. promossa da  Hydra  soc.
coop. a r.l. (avv. Mario Andreucci), ricorrente; 
    Contro Istituto nazionale della previdenza  sociale  (I.N.  P.S.)
societa' di cartolarizzazione dei crediti I.N. P.S.  (S.C.C.I)  (avv.
Rossella Quarta) convenuto; 
    Ricorso  in  opposizione  ad  iscrizione  a  ruolo   di   credito
previdenziale ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46  nella  causa
iscritta. 
    Ha pronunziato la seguente ordinanza. 
    Premesso: 
        che  la  cartella  esattoriale  opposta  ha  ad   oggetto   i
contributi  previdenziali   richiesti   alla   societa'   cooperativa
ricorrente  in  relazione  al  maggior   imponibile   retributivo   e
contributivo determinato dall'applicazione dell'art. 7, comma  quarto
del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248,convertito con  legge  28  febbraio
2008, n. 31; 
        che, in particolare, l'ente previdenziale ha ritenuto che  la
cooperativa opponente avrebbe dovuto  fare  applicazione,  quanto  al
trattamento   retributivo   e   normativo    (e,    conseguentemente,
previdenziale) del CCNL AGCI, ANST - LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE (parte
datoriale) FILT - CGIL,  FIT  -  CISL  E  UIL  Trasporti  (parte  dei
lavoratori) anziche'  del  diverso  CCNL  UNCI  (parte  datoriale)  -
CONFSAL (parte dei lavoratori) (vedi verbale di accertamento, qui  da
intendersi integralmente richiamato e trascritto); 
        che l'art. 7, comma quarto  del  d.l.  31  dicembre  2007  n.
248,convertito  con  legge  28  febbraio  2008,  n.  31  testualmente
dispone: «Fino alla completa attuazione della normativa in materia di
socio  lavoratore  di  societa'  cooperative,  in  presenza  di   una
pluralita' di  contratti  collettivi  della  medesima  categoria,  le
societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di
applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri  soci
lavoratori, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001,
n. 142, i trattamenti economici complessivi non  inferiori  a  quelli
dettati  dai  contratti  collettivi  stipulati  dalle  organizzazioni
datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale nella categoria»; 
    Considerato, circa la rilevanza: 
        che la pretesa contributiva dell'ente previdenziale  (oggetto
del presente giudizio) si fonda sull'applicazione dell'art. 7,  comma
quarto del d.l. 31 dicembre  2007  n.  248,convertito  con  legge  28
febbraio 2008, n. 31; 
        che quindi la disposizione deve trovare applicazione da parte
di questo giudice e dall'eventuale accoglimento  della  questione  di
costituzionalita' discenderebbe un mutamento nel quadro normativo  di
riferimento; 
    Considerato, circa la non manifesta infondatezza: 
        che, come gia' chiarito dalla Corte  costituzionale,  «l'art.
39 pone due principi che possono intitolarsi alla liberta'  sindacale
e alla autonomia collettiva professionale. Col primo si  garantiscono
la liberta' dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la  liberta'
delle associazioni che ne derivano; con l'altro  si  garantisce  alle
associazioni sindacali di  regolare  i  conflitti  di  interessi  che
sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale
poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia
stipulato in conformita' di una determinata procedura e  da  soggetti
forniti di determinati requisiti. Una legge,  la  quale  cercasse  di
conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione,
che e' una tendenza propria della natura del contratto collettivo,  a
tutti gli appartenenti alla categoria  alla  quale  il  contratto  si
riferisce, in  maniera  diversa  da  quella  stabilita  dal  precetto
costituzionale,   sarebbe   palesemente   illegittima»   (cosi',   in
motivazione, Corte cost., 19 dicembre 1962, n. 106); 
        che la disposizione attribuisce in  effetti  efficacia  «erga
omnes» a contratti collettivi di tipo «normativo» e non semplicemente
ad accordi «gestionali» (vedi Corte cost., 30 giugno 1994, n. 268); 
        che l'attribuzione di tale efficacia obbligatoria erga  omnes
al di fuori delle condizioni previste dall'art. 39 della Costituzione
prescinde totalmente da qualsiasi valutazione in ordine al rispetto o
meno, da parte del diverso CCNL applicato, dei precetti  ex  art.  36
Cost.; 
        che la  disposizione,  pur  avendo  carattere  apparentemente
transitorio (Fino alla completa attuazione della normativa in materia
di socio  lavoratore  di  societa'  cooperative)  non  specifica,  in
realta', alcun limite temporale preciso di efficacia; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87: 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  7,  comma  quarto
del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248,convertito con  legge  28  febbraio
2008, n. 31 in relazione all'art. 39 della Costituzione; 
        sospende il giudizio in corso; 
        dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale; 
        ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
        manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
        Lucca, addi' 4 aprile 2011 
 
                       Il giudice: Nannipieri