N. 123 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 - 20 ottobre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 ottobre 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Possibilita' per l'amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, di attribuire incarichi dirigenziali a dipendenti della categoria D che siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla relativa qualifica, fino all'espletamento dei concorsi pubblici e non oltre due anni - Lamentata deroga al principio del concorso pubblico, nonche' omessa delimitazione dell'ambito di applicazione e dei mezzi di copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dagli ambiti della potesta' legislativa statutaria, violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione dell'obbligo di copertura degli oneri finanziari. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 4, comma 5. - Costituzione, artt. 3, 81, comma quarto, e 97; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Consorzi di bonifica - Previsione di assunzioni a tempo determinato, con l'unica condizione che il personale abbia prestato attivita' lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'ENAS per almeno centottanta giornate lavorative in tre anni decorrenti dal 10 gennaio 2008 - Omesso richiamo della normativa statale di settore che pone limiti quantitativi alle assunzioni a tempo determinato - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dagli ambiti della potesta' legislativa statutaria, denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 4, comma 10. - Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Proroga fino al 31 dicembre 2011 della proroga di un progetto comportante il reclutamento di personale archivistico qualificato - Omessa indicazione dei mezzi di copertura finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dagli ambiti della potesta' legislativa statutaria, violazione dell'obbligo di copertura degli oneri finanziari. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 4, comma 11. - Costituzione, art. 81, comma quarto; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale - Incremento della dotazione organica nella misura di 20 unita' - Mancata riduzione di spesa in altri settori - Contrasto con la normativa statale di settore che impone il contenimento della spesa pubblica - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dagli ambiti della potesta' legislativa statutaria, denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 5, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 557. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Corpo forestale e di vigilanza ambientale - Previsione di una speciale ipotesi di inquadramento, riservato alla qualifica dirigenziale, per il personale del corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali - Lamentata deroga al principio del concorso pubblico - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dagli ambiti della potesta' legislativa statutaria, violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 5, comma 5. - Costituzione, artt. 3 e 97; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Superamento del precariato regionale - Concorso riservato per titoli e colloquio, per il reclutamento di soggetti che abbiano gia' svolto attivita' a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale - Lamentata deroga al principio del concorso pubblico - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dagli ambiti della potesta' legislativa statutaria, violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. - Costituzione, artt. 3, 51 e 97; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Amministrazione provinciale - Prevista stipula di contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008 - Contrasto con la normativa statale di settore che pone limiti quantitativi alle assunzioni a tempo determinato - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dagli ambiti della potesta' legislativa statutaria, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 6, comma 8. - Costituzione, artt. 51, 97 e 117, comma terzo; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 28. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Riconoscimento di un'indennita' aggiuntiva in favore del personale regionale e degli enti regionali cui sia conferito l'incarico di coordinatore - Contrasto con la normativa statale di settore sul contenimento della spesa per il personale pubblico, elusione della riserva alla contrattazione collettiva del trattamento economico nel pubblico impiego, nonche' immotivata attribuzione di miglioramenti economici - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dagli ambiti della potesta' legislativa statutaria, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, irragionevolezza. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 8. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 1; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, titolo III. Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Personale regionale - Esonero dal servizio a richiesta - Riconoscimento di un incentivo economico - Ritenuta cumulabilita' con altri redditi da lavoro - Contrasto con la normativa statale sul collocamento a riposo del personale pubblico - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dagli ambiti della potesta' legislativa statutaria, violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di previdenza sociale e della competenza legislativa statale concorrente. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 9, commi 3 e 6. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. o), e terzo; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5; decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 72. Sanita' pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna - Piano sul precariato nelle Aziende ASL - Stabilizzazione di lavoratori precari non dirigenti - Inquadramento a domanda per il personale assunto, almeno in parte, sulla base di procedure selettive di natura concorsuale, nonche' prove selettive concorsuali per il personale restante - Contrasto con la normativa statale di riferimento sulle assunzioni nel pubblico impiego e sul contenimento della spesa per il personale - Ricorso del Governo - Denunciata esorbitanza dagli ambiti della potesta' legislativa statutaria, violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo; statuto della Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 5; decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, commi 10, 11, 12 e 13.(GU n.50 del 30-11-2011 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Autonoma Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica con sede in Cagliari; Per l'impugnazione della legge della Regione Sardegna del 4 agosto 2011 n. 16, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 13 agosto 2011, recante "norme in materia di organizzazione e personale", con specifico riguardo agli articoli 4 commi 5, 10 e 11, 5 commi 1 e 5, 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 8, 9 commi 3 e 6, 10. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 24 del 13 agosto 2011 e' stata pubblicata la legge regionale 4 agosto 2011 n. 16, recante "norme in materia di organizzazione e personale". In particolare, per quanto rileva ai fini del presente ricorso, la legge contiene le seguenti disposizioni: articolo 4 comma 5: "dopo il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione), e' aggiunto il seguente: "4-bis. Fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, l'amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale"; articolo 4 comma 10: "Dopo il comma 11 dell'articolo 34 (personale e uffici dei consorzi) della legge regionale 23 maggio 2008 n. 6 (legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), e' aggiunto il seguente: "11-bis. I consorzi di bonifica prevedono inoltre l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attivita' lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, data di trasferimento delle opere all'ENAS in applicazione della legge regionale n. 19 del 2006."; Articolo 4 comma 11: " il progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e il reclutamento di personale archivistico qualificato, e' prorogato sino al 31 dicembre 2012". Articolo 5 comma 1: "dopo l'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 1983 n. 26 (istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e' inserito il seguente: "art. 12-bis (istituzione della Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale) [Omissis] comma 3 per le finalita' del presente articolo, la dotazione organica del corpo forestale e di vigilanza ambientale e' incrementata di venti unita', delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore della scuola"; articolo 5 comma 5: "dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 26 del 1985 e' aggiunto il seguente: "22-bis (prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale) 1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001 n. 133 (riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3 comma 1 della L 31 marzo 2000 n. 78), e in attesa di una disciplina organica del corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialita', e' istituita la dirigenza del Corpo forestale di vigilanza ambientale. 2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da Osservare nello svolgimento di scrutinio per merito comparativo e la modalita' i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal consiglio regionale. 3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, e' attribuita la qualifica di dirigente del CFVA: a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione), la data del 30 giugno 2011; b) al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso la diligenza con l'incarico di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2000 n. 6 (modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione) e norme varie sugli uffici e il personale della regione che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, previo giudizio di idoneita' da esprimersi all'esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attivita' svolta nel corpo forestale. La commissione giudicatrice e' composta da un ex comandante del CFVA, da un dirigente della regione e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro. 4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della regione o dagli enti. 5. Le spese previste per l'attuazione della presente disposizione sono valutate in euro 17.000 annui"; articolo 6 ("disposizioni sul superamento del precariato"): "1. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale n. 3 del 2009, nell'amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto dal citato comma 1, la relazione prende in considerazione tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali fa riferimento la citata disposizione. Per l'anno 2011 tale relazione e' presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Nel rispetto delle effettive necessita' delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'articolo 7 comma 2 della legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1 (legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell'articolo 36 comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge regionale n. 2 del 2007. Al concorso e' ammesso a partecipare il personale precario dell'amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, ivi compreso quello di cui all'articolo 1 comma 2 della legge regionale 21 giugno 2010 n. 12 (proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF) ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 36, comma 2 terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e l'esclusione del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attivita' anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007. 3. La previsione di cui all'articolo 2 comma 40 della legge regionale n. 3 del 2009 si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'agenzia LAORE approvata con le deliberazioni della giunta regionale n. 27/13 del 17 luglio 2007 e 73/1 del 20 dicembre 2008. 4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (nuovo ordinamento dei consorzi agrari), entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, e' approvato un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, gia' collocati in mobilita' collettiva, presso l'amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessita' delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Gli oneri relativi fanno capo ai rispettivi bilanci. 5. Le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessita', con facolta' colta dell'amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri concorrenti di pari o inferiore al livello. Il presente comma si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali. 6. I finanziamenti di cui all'articolo 4 comma 30 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 1 (legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 3 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature, per tali finalita' e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012"; articolo 6 comma 8: "nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei centri servizi per il lavoro (CSL) e dei centri servizi inserimento lavorativo (CE-SIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge regionale n. 3 del 2008, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2012 la spesa annua di euro 12.000.000 cui si la' fronte con le disponibilita' recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06. 06. 004. Dello stanziamento e' data formale comunicazione all'amministrazione provinciale, ai fini della stipula di contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008"; articolo 8 ("riconoscimento di indennita'"): "1. Al personale regionale e degli enti regionali, cui e' stato conferito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 1996 n. 14 (programmi integrati d'area), ed e' stata altresi' attribuita, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 settembre 2000 n. 17 (modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, l'indennita' di coordinatore di servizi prevista dal decreto del presidente della giunta regionale n. 385 del 21 dicembre 1995, in applicazione del CCRL 1994-1997 all'epoca vigente, e' riconosciuta una indennita' pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servigio dall'articolo 42 comma 1 lettera b) del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004"; articolo 9 comma 3: "e' inoltre corrisposto, in un'unica soluzione, al dipendente che presenti la domanda di cui ai commi 1 e 2, un incentivo costituito da 12 mensilita' per il personale del comparto e da sei mensilita' per il personale dirigenziale, cosi' determinato: per il personale del comparto in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianita' e dell'eventuale retribuzione di posizione in godimento, spettante ai sensi del contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio; per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianita' e del maturato economico, prevista dal contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio, nonche' alla retribuzione di posizione in godimento dalla data di entrata in vigore della presente legge, conferita dall'amministrazione di appartenenza"; articolo 10 ("piano sul precariato nelle aziende ASL"): "in adozione della previsione dell'articolo 1 comma 3 della legge regionale n. 20 del 2003, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, e' aggiornato il Piano pluriennale per il superamento del precariato approvato con deliberazione della giunta regionale 7 giugno 2007, n. 22/31, al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al servizio sanitario di urgenza ed emergenza (SSUEm 118), assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche. Il Piano, che deve contenere il relativo piano di spesa, e' predisposto sulla base di una puntuale ricognizione, avuto riguardo ai lavoratori precari che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, attivita' per almeno 30 mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. Il Piano si applica al personale non dirigente, con esclusione del personale con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa e del personale di nomina politica. Nel Piano, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2012, sono definiti i tempi e modalita' di esecuzione, nel rispetto delle effettive necessita' delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Il personale il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato, almeno in parte, sulla base di procedure selettive di natura concorsuale, e' stabilizzato a domanda; il restante personale e' sottoposto a prove selettive concorsuali. Il personale avente titolo a partecipare ai procedimenti di stabilizzazione e' mantenuto in servizio sino al completamento delle procedure di stabilizzazione. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse dei bilanci dei rispettivi enti". Le disposizioni riportate sono da ritenersi illegittime per i seguenti motivi: 1. violazione degli artt. 3, 4, 5 della L.Cost. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna). Gli artt. 3, 4 e 5 regolano gli ambiti della potesta' legislativa della Regione, da esercitarsi" in armonia con la Costituzione" e, salvi i limiti delle competenze elencate negli artt. 3 e 4, in via di integrazione e attuazioni di norme statali (art. 5). La disciplina dettata con le disposizioni de quibus non appare, tuttavia, rispettosa dell'elencazione tassativa di cui alle predette norme statutarie, in ragione delle materie coinvolte. Il presente motivo e' quindi da riferirsi, per comodita' di lettura, a tutte le citate disposizioni, unitariamente considerate. Indipendentemente dall'assorbente censura che precede, le disposizioni in argomento risultano autonomamente viziate per contrasto con molteplici parametri costituzionali, sulla scorta delle considerazioni svolte nei seguenti, ulteriori motivi. 2. in relazione all'articolo 4 comma 5: violazione degli articoli 3, 81 comma 4 e 97 della Costituzione. La disposizione in esame prevede una possibilita' per l'amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, di attribuire incarichi dirigenziali a dipendenti della categoria D che siano in possesso dei requisiti per l'accesso alla relativa qualifica. Viene in tal modo introdotto un sistema (seppure temporaneo) di copertura delle posizioni dirigenziali indipendentemente dallo svolgimento di un concorso pubblico e in deroga ai principi generali in tema di accesso alle qualifiche, selezione del personale e di svolgimento del rapporto, con conseguente pregiudizio delle finalita', costituzionalmente tutelate, di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento la pubblica amministrazione (Cost. artt. 3 e 97). Sotto altro profilo, inoltre, va censurata la genericita' della previsione e la mancata indicazione in essa dei mezzi di copertura finanziaria, considerato che non vengono quantificati gli oneri per la copertura delle posizioni dirigenziali ne' viene predeterminato il numero dei costituendi rapporti di lavoro. L'unica delimitazione dell'ambito di applicazione, contemplata nella norma, secondo cui la speciale forma di reclutamento puo' essere utilizzata fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso la qualifica dirigenziale e comunque non oltre due anni, e' all'evidenza insufficiente a consentire di stimare l'onere finanziario delle conseguenti attivita'. Pertanto, trattandosi di disposizione comportante l'introduzione di maggiori spese, correlate all'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro tra le amministrazioni e i soggetti chiamati a svolgere funzioni dirigenziali, si configura l'aperta violazione dell'obbligo di indicazione la copertura finanziaria, imposto dall'art. 81 comma 4 Cost. 3. in relazione all'articolo 4 comma 10: violazione dell'articolo 117 comma 3 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 78/2010, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. La previsione, collocata nel contesto di un intervento urgente finalizzato al contenimento della spesa pubblica, presenta il carattere di un principio di coordinamento della finanza pubblica. In contrasto con tale delimitazione quantitativa, tuttavia, la disposizione in rubrica prevede una forma di assunzione a tempo determinato nell'organico dei consorzi di bonifica, assoggettata all'unica condizione che il personale in questione abbia prestato attivita' lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'ENAS per almeno centottanta giornate lavorative in tre anni decorrenti dal 10 gennaio 2008. In essa e' assente, invece, il richiamo al predetto limite massimo delle assunzioni a tempo determinato. Si ravvisa, per tale ragione, un contrasto con il vincolo posto dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. 4. in relazione all'articolo 4 comma 11: violazione dell'articolo 81 comma 4 della Costituzione. Trattasi di disposizione che, disponendo la proroga fino al 31 dicembre 2011 della proroga di un progetto comportante il reclutamento di personale archivistico qualificato, implica all'evidenza l'introduzione di maggiori spese per le quali, tuttavia, manca l'indicazione della necessaria copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 comma 4 Cost. 5. In relazione all'articolo 5 comma 1: violazione dell'articolo 117 comma 3 della Costituzione. La previsione dell'incremento della dotazione organica del corpo forestale di vigilanza ambientale nella misura di 20 unita', non essendo accompagnata da alcuna riduzione di spesa in altri settori, risulta in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica dettato dall'articolo 1 comma 557 della L. 296/2006 e succ.mod.), e mente del quale "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali". La disposizione in rubrica va quindi censurata per contrasto con il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. 6. In relazione all'articolo 5 comma 5: violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione. Nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 22-bis, aggiunto alla legge regionale n. 261/1985 dalla disposizione in rubrica, e' delineata una speciale ipotesi di inquadramento, riservato alla qualifica dirigenziale, per il personale del corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali. La modalita' di reclutamento, in quanto disciplinata come deroga al principio dell'accesso ai pubblici impieghi mediante selezione concorsuale, non puo' che apparire in contrasto con i canoni costituzionali di parita' di trattamento, buon andamento ed imparzialita' del pubblica amministrazione fissati dagli articoli 3 e 97. 7. In relazione all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6: violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Anche tale disposizione e' volta a regolare una forma riservata di reclutamento del personale, i cui destinatari sono in questo caso soggetti che hanno gia' prestato attivita' a tempo determinato le dipendenze dell'amministrazione regionale. Giova rilevare come la valorizzazione di tale requisito sia gia' stata affrontata nella giurisprudenza costituzionale, pervenendosi ad escludere che ne possa derivare una legittima riserva di posti in deroga alla regola del pubblico concorso. Piu' precisamente, nella sentenza n. 205/2006, par. 3.1 (1) , in sede di vaglio della legittimita' costituzionale dell'articolo 19 commi 1 e 2 lett. b) della legge della regione Umbria n. 2/2005, codesta Corte ha avuto occasione di chiarire che "L'aver prestato attivita' a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non puo' essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti. La normativa impugnata nel riferirsi a tutti coloro che abbiano svolto una qualsiasi attivita' a favore della Regione nell'arco di un decennio, non identifica, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, alcuna peculiare situazione giustificatrice della deroga al principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione e si risolve piuttosto in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone. Ne' il riferimento ad un'attivita' lavorativa pregressa puo' dedursi dai titoli di studio richiesti per l'accesso all'impiego, giacche' questi ultimi attengono al lavoro da svolgere e non sono necessariamente collegati all'attivita' precedentemente svolta. Nessun rilievo ha poi la circostanza che la disposizione impugnata attribuisce all'Ente una facolta' e non un obbligo di procedere alle assunzioni previo concorso riservato, considerato che la norma censurata, in ogni caso, consente una deroga al principio costituzionale del pubblico concorso. Una volta esclusa la presenza di ragioni che giustifichino detta deroga, risulta, d'altra parte, irrilevante la misura percentuale della quota riservata". Successivamente, in relazione all'art. 3 commi 3 e 12 della L.Regione Sardegna n. 3/2009, dopo avere Osservato che dette disposizioni, di tenore analogo a quella qui in esame, "consentono che avvenga in modo indiscriminato lo stabile inserimento di lavoratori nei ruoli delle pubbliche amministrazioni sarde, senza condizionare tali assunzioni al previo superamento di alcun tipo di prova selettiva pubblica da parte degli interessati", codesta Corte ha concluso che "esse si pongono in aperto contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalita' di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalita' dei prescelti" (sent. 235/2010). I citati principi vanno ritenuti direttamente applicabili al caso di specie, stante l'identita' di tenore delle relative previsioni. 8. In relazione all'articolo 6 comma 8: violazione degli articoli 51 e 97 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 78/2010, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. La previsione, collocata nel contesto di un intervento urgente finalizzato al contenimento della spesa pubblica, presenta il carattere di un principio di coordinamento della finanza pubblica. In contrasto con tale delimitazione quantitativa, tuttavia, la disposizione in rubrica prevede una forma di assunzione a tempo determinato nell'organico delle amministrazioni provinciali, non assoggettata al predetto limite massimo per tale tipologia di assunzioni. Si ravvisa, per tale ragione, un contrasto con il vincolo posto dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. 9. In relazione all'articolo 8: Violazione dell'articolo 117 comma 3 della Costituzione. Nella disposizione in argomento e' previsto il riconoscimento di un'indennita' aggiuntiva in favore del personale regionale degli enti regionali cui sia conferito l'incarico di coordinatore. La norma comporta pertanto l'introduzione di una spesa aggiuntiva per il personale pubblico e al tempo stesso di un aumento del trattamento economico, in violazione (quanto al primo profilo) dei principi in tema di contenimento della spesa per il personale pubblico posti dall'articolo 9 comma 1 del decreto-legge 78/2010, e di' conseguenza del vincolo posto dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Con attenzione al secondo profilo evidenziato, si riscontra il contrasto con il principio, regolato nel Titolo III del Dlgs. 165/2001, per cui ogni regolamentazione del trattamento economico nel pubblico impiego e' rimessa in forma esclusiva alla contrattazione collettiva. Si concretizza, inoltre, un intervento della Regione in materia di ordinamento civile, riservata allo Stato dall'articolo 117 comma 2 lett. l) Cost. che risulta pertanto violato. Infine vengono in rilievo, quali ulteriori parametri di legittimita' della norma qui denunciata, gli articoli 3 e 97, stante l'irragionevole e immotivata attribuzione a parte del personale di un trattamento economico migliorativo. 10. In relazione all'articolo 9 commi 3 e 6:violazione dell'articolo 117 comma 2 letto) e comma 3 della Costituzione. Ai sensi del combinato disposto delle norme in rubrica, al personale che richieda l'esonero dal servizio ai sensi dei primi due commi dello stesso art. 9, e' riconosciuto un incentivo economico che si prevede essere cumulabile con altri redditi da lavoro. Trattasi di disposizioni che non possono ritenersi rispettose dei vincoli posti alla legislazione regionale, pur nel rispetto della sua autonomia, dal terzo comma e dal secondo comma letto) dell'articolo 117 della Costituzione. Piu' precisamente, con riferimento alla violazione del terzo comma, la norma de qua non sembra conforme alla disciplina nazionale di principio contenuta nell'articolo 72 del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008 (norme sul collocamento a riposo del personale pubblico). 11. In relazione all'articolo 10: violazione degli articoli 3, 97 e 117,comma 2 lett. l) e comma 3. della Costituzione. Il legislatore statale e' intervenuto con il decreto-legge 78/2009, articolo 17, commi da 10 a 13, ammettendo la possibilita' di espletamento dei concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, secondo criteri che tengano conto dell'esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente. Si riporta di seguito il testo delle disposizioni in argomento: "10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 319 e 338, della legge 27 dicembre 2006. n. 296 e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal personale di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (116) (131) 12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012". Posto che tale normativa e' stata adottata nell'esercizio della competenza esclusiva in tema di ordinamento civile, riconosciuta allo stato dall'articolo 117 comma 2 lett. l) della Costituzione, tale parametro ne risulta violato. In secondo luogo, in considerazione della finalita' di contenimento della spesa che ha ispirato la citata normativa statale, va denunciato il mancato rispetto del vincolo posto dal terzo comma dello stesso articolo 117. Infine, la speciale modalita' di reclutamento, in quanto sottratta ad ogni forma di selezione concorsuale, e' da ritenersi in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento la pubblica amministrazione (artt. 3 e 97). (1) di seguito si riporta il testo della disposizione in parola: «il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono riservare posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che abbiano gia' avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni ad eccezione di quelli attivati dai Gruppi consiliari in applicazione della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7» e (comma 2) che «i soggetti di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare ai concorsi banditi dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno ed in particolare dei titoli di studio prescritti per le categorie relative ai posti messi a concorso; b) abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o para-subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004».
P. Q. M. Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare illegittime le disposizioni individuate in epigrafe. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6.10.2011 e della relazione allegata al verbale; 2) copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 11 ottobre 2011 L'avvocato dello Stato: Tidore