N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 - 26 luglio 2011

Ordinanza del 26 luglio 2011 emessa dal Tribunale di Catania  -  Sez.
distaccata di Belpasso nel procedimento civile  promosso  da  Zitelli
Franco e figli S.r.l. contro Banca popolare di Lodi S.p.a.. 
 
Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate  in  conto
  corrente  -  Diritti   nascenti   dall'annotazione   in   conto   -
  Prescrizione - Decorrenza dal giorno dell'annotazione -  Previsione
  in via di  interpretazione  autentica  dell'art.  2935  del  codice
  civile  (come  tale  applicabile  anche  ai  giudizi  pendenti)   -
  Contestuale esclusione della restituzione di importi  gia'  versati
  alla data di entrata in  vigore  della  legge  n.  10  del  2011  -
  Esorbitanza  dai  limiti  propri  delle  leggi   interpretative   -
  Contrasto con i principi  di  eguaglianza  e  di  ragionevolezza  -
  Violazione della garanzia di tutela dei diritti davanti agli organi
  giurisdizionali ordinari ed invasione delle prerogative  di  questi
  ultimi - Contrasto con la tutela del  risparmio  delle  famiglie  e
  delle imprese nonche' con  la  liberta'  dell'iniziativa  economica
  privata  -  Possibile  incidenza  sul  diritto  delle  banche  alla
  restituzione delle somme date a mutuo ai correntisti in  regime  di
  apertura di credito in conto corrente. 
- Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 61,  aggiunto
  dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 26 febbraio  2011,
  n. 10. 
- Costituzione, artt. 3, 24, 41, 47 e 102. 
(GU n.50 del 30-11-2011 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    A scioglimento della riserva di ordinanza del 13 luglio 2011; 
    Rilevato che la banca convenuta ha  tempestivamente  eccepito  la
prescrizione  dell'azione  di  restituzione  dell'indebito   proposta
dall'attore ai sensi dell'art. 2033 c.c., come  modificata  dall'art.
2, comma 61 del c.d. Milleproroghe, per cui se la nuova norma dovesse
interpretarsi nel senso che la  prescrizione  decennale  decorre  non
dalla data di estinzione del rapporto  di  conto  corrente  (come  di
recente confermato da Cass. Civ. S.U. n. 24418/10) ma dal  giorno  di
ogni singola annotazione in conto (art.  2-quinquies  comma  9  prima
parte della impugnata legge), la conseguenza sarebbe l'estinzione per
prescrizione del diritto dell'attore alla restituzione degli  importi
versati a titolo solutorio e annotati oltre dieci  anni  prima  della
data di notificazione della richiesta stragiudiziale di  restituzione
dell'indebito; 
    Rilevato che se la seconda parte della norma  impugnata  (...  In
ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi  gia'  versati
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto legge") dovesse interpretarsi nel  senso  che  nelle
operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna  delle  parti
puo' non restituire  gli  importi  gia'  versati  alla  data  del  27
febbraio 2011, anche se non dovuti, la conseguenza sarebbe il rigetto
totale della domanda  di  restituzione  dell'attore,  in  quanto,  il
rapporto bancario in conto corrente e' stato  chiuso  consensualmente
dalle parti in data 29 giugno 2010 per cui i  versamenti  sono  tutti
antecedenti alla data di entrata in vigore della  legge  26  febbraio
2011 n. 10. 
    Rilevato  che  parte  attrice  ha  sollevato  la   questione   di
legittimita' costituzionale della norma citata; 
    Rilevato  che  la  questione  appare  oltre  che  rilevante,  non
manifestamente infondata; 
    Rilevato infatti che come gia'  evidenziato  nella  questione  di
costituzionalita' sollevata dal Tribunale di  Benevento  in  data  17
marzo 2011  "Invero  nella  prima  parte  della  impugnata  norma  il
legislatore manifesta apertamente l'intento di attribuire alla stessa
natura di norma di interpretazione autentica  dell'art.  2935  Codice
civile ("La prescrizione comincia a decorrere dal giorno  in  cui  il
diritto puo' essere fatto valere") aggiungendo che  "In  ordine  alle
operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice
civile si interpreta  nel  senso  che  la  prescrizione  relativa  ai
diritti nascenti dall'annotazione in conto  inizia  a  decorrere  dal
giorno dell'annotazione stessa". 
    E' evidente l'intento e la finalita' di consentire l'applicazione
retroattiva, e quindi anche ai giudizi pendenti,  della  norma,  alla
stregua di ogni vera ed autentica legge di interpretazione autentica. 
    Orbene le norme interpretative, che il legislatore puo'  adottare
quando la  scelta  imposta  dalla  legge  rientri  tra  le  possibili
varianti di senso del testo originario  di  una  norma,  non  possono
violare i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi,  che
attengono alla salvaguardia, oltre che dei  principi  costituzionali,
di altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei
destinatari della norma e dello stesso ordinamento. 
    Tra detti principi spiccano il rispetto del principio generale di
ragionevolezza, il principio del divieto di introdurre ingiustificate
disparita' di trattamento, il principio della tutela dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti per l'effetto  nomofilattico  delle
pronunce della  Corte  di  Cassazione,  la  coerenza  e  la  certezza
dell'ordinamento giuridico, il rispetto  e  la  non  invasione  delle
funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. 
    Nel caso dell'impugnata norma tali limiti risultano  platealmente
superati, atteso che: 
      1) non vi  era  alcun  dubbio  interpretativo  in  ordine  alla
decorrenza della prescrizione dei diritti  nascenti  dall'annotazione
nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, atteso che  sul
punto vi era costante ed uniforme giurisprudenza della Suprema  Corte
di Cassazione, la quale ultima peraltro, recentemente, con sentenza a
Sezioni Unite n. 24418/10 del 2 dicembre 2010, aveva ribadito  quanto
sostenuto da anni  e  cioe'  che  "Se,  dopo  la  conclusione  di  un
contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente,
il correntista agisce per far dichiarare la nullita'  della  clausola
che prevede la corresponsione di  interessi  anatocistici  e  per  la
ripetizione di  quanto  pagato  indebitamente  a  questo  titolo,  il
termine di prescrizione decennale cui tale azione di  ripetizione  e'
soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti  dal  correntista  in
pendenza del rapporto abbiano  avuto  solo  funzione  ripristinatoria
della provvista, dalla data in cui  e'  stato  estinto  il  saldo  di
chiusura del conto  in  cui  gli  interessi  non  dovuti  sono  stati
registrati". Relativamente a tale recente decisione, giova  precisare
che la Suprema corte ebbe a pronunciarsi  a  Sezioni  Unite  non  per
difformita' di orientamenti tra  diverse  Sezioni  della  stessa,  ma
unicamente "per la particolare importanza delle questioni sollevate". 
      2) Da decenni gli esperti  di  diritto  bancario  e  la  stessa
giurisprudenza hanno chiarito come sia corretto distinguere gli  atti
giuridici da cui sorgono diritti di credito dalle semplici operazioni
contabili di accreditamento ed addebitamento, le quali si  effettuano
secondo la tecnica delle scritture e  delle  registrazioni,  per  cui
l'operazione contabile di accredito o  di  addebito  non  corrisponde
alla costituzione di crediti o di debiti, ma e' semplicemente un modo
di  rappresentare  le  modificazioni  oggettive  e  quantitative  che
subisce un unico rapporto obbligatorio nel corso del suo svolgimento.
Ne consegue che durante il corso del rapporto non  si  attribuisce  a
nessuno dei due contraenti la veste di debitore o di creditore ma  si
lascia ciascuna delle parti, fino a completa estinzione del rapporto,
nella sua rispettiva posizione originaria. Per  tali  motivi  sia  la
dottrina che la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che i  contratti
bancari di credito con esecuzione ripetuta di piu' prestazioni,  sono
contratti unitari, che danno luogo ad un  unico  rapporto  giuridico,
anche se articolato in una pluralita' di atti esecutive che la  serie
di versamenti, prelievi cd accreditamenti determina  solo  variazioni
quantitative dell'unico originario rapporto.  Per  cui  solo  con  il
conto finale si stabiliscono definitivamente i  crediti  e  i  debiti
delle parti fra di loro e se ne determina l'esigibilita'.  Ne  deriva
l'irragionevolezza della  norma  impugnata,  in  quanto  sotto  forma
malcelatamente interpretativa, di fatto innova e si scontra non  solo
con la disciplina normativa  e  la  natura  giuridica  propria  delle
operazioni bancarie in conto corrente di  cui  agli  artt.  1852-1857
c.c. ma anche con il principio generale affermato dall'art. 2935 c.c.
in tema di decorrenza della prescrizione. 
      3)  Le  norme  sulla  prescrizione,  pur  avendo   una   natura
sostanziale, producono i loro effetti sul piano  processuale,  atteso
che invocando l'effetto estintivo delle stesse e' possibile  impedire
ai  titolari  di  diritti  di  ottenerne  la  realizzazione  in   via
giudiziaria. Ne consegue che, ove  l'impugnata  norma  si  applicasse
anche per il passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non  solo  una
violazione  del  principio   di   uguaglianza   e   un'ingiustificata
disparita' di trattamento, ma anche una frustrazione dell'articolo 24
della  Costituzione,  oltre  che  un'invasione  ingiustificata  delle
prerogative  proprie  della  Magistratura  Ordinaria  con  violazione
dell'art. 102 della Costituzione. 
      4) L'impugnata norma realizza, infine, un'eclatante  violazione
dei principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle  imprese,
delle quali ultime intacca la libera di iniziativa  economica,  cosi'
violando gli artt. 41 e 47 della Costituzione. La  norma  in  parola,
infatti, paradossalmente contenuta in una legge titolata "Proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi  urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle  imprese  e  alle  famiglie"
piu' che sostenere famiglie ed imprese  incide  invece  negativamente
sulle legittime aspettative  di  esse  di  ottenere  in  restituzione
ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte  durante
lo  svolgimento  di  rapporti  in  conto  correnti  e  percepite   in
violazione  di  norme   di   ordine   pubblico   quale   il   divieto
dell'anatocismo e del decorso della prescrizione dal giorno in cui il
diritto puo' essere fatto  valere,  favorendo  cosi'  anche  condotte
dagli effetti tendenzialmente usurari. D'altra  parte  la  norma,  di
iniziativa governativa ed inserita con un maxi emendamento nel  testo
di un ennesimo decreto-legge c.d. Milleproroghe a pochi giorni  dalla
scadenza  dello  stesso  e  sottoposto  a   voto   di   fiducia   con
conseguenziale sostanziale frustrazione del potere del Parlamento  di
apportarvi delle modifiche (e' noto che  molti  dei  deputati  e  dei
senatori sono avvocati che ben conoscono  il  contenzioso  civile  in
atto  tra  banche  e  correntisti),  pur  se   definita   dai   primi
commentatori come  "legge  salva  banche",  rischia  di  pregiudicare
irrimediabilmente anche  il  diritto  delle  banche  ad  ottenere  in
restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di  apertura
di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci  anni  dalla
formale richiesta di rientro o  di  pagamento  del  saldo  finale  di
chiusura del conto. 
    Le considerazioni sopra  sviluppate  valgono  a  maggior  ragione
riguardo alla seconda parte  dell'impugnata  norma,  vale  a  dire  a
quella sorta di norma transitoria la quale dispone che "...  In  ogni
caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia'  versati  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto-legge".   Trattasi   di   norma   del   tutto   assurda    ed
incomprensibile, la quale, senza null'altro aggiungere  e  precisare,
determina che chi (anche una banca) per sua sventura si trovi ad aver
versato alla data del 27 febbraio 2011 (data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione n. 10/2011) degli importi a credito in  un
rapporto regolato in conto corrente non puo' ottenerli "in ogni caso"
in restituzione dal suo debitore. 
    Per non far torto all'intelligenza  di  nessuno  si  omette  ogni
ulteriore commento, semplicemente rilevando che detta  seconda  parte
dell'impugnata norma fa  strage  non  solo  delle  principali  regole
giuridiche e costituzionali  sopra  richiamate,  ma  anche  dei  piu'
elementari  canoni  di   logica   e   avvedutezza   richiesti   nella
regolamentazione normativa dei rapporti tra consociati". 
 
                                P.Q.M. 
 
    Letti gli artt. 134 e  137  della  Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
87 si solleva per violazione degli artt. 3, 24, 41, 47  e  102  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della legge 26
febbraio  2011  n.  10   di   conversione   con   modificazioni   del
decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 nella parte in cui  all'art.  1
comma 1, richiamando l'allegato "Modificazioni apportate in  sede  di
conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225"  ha  introdotto
nell'ordinamento  giuridico   la   seguente   norma:   "Modificazioni
apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n.
225: all'art. 2 dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti commi: ....
omissis. "61. In ordine alle operazioni bancarie  regolate  in  conto
corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione  in  conto
inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In  ogni  caso
non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati  alla  data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto-legge". 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato e al  Presidente
della Camera dei  deputati  e  all'esito  sia  trasmessa  alla  Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
      Belpasso, addi' 20 luglio 2011 
 
                        Il giudice: Sabatino