N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 - 26 luglio 2011
Ordinanza del 26 luglio 2011 emessa dal Tribunale di Catania - Sez. distaccata di Belpasso nel procedimento civile promosso da Zitelli Franco e figli S.r.l. contro Banca popolare di Lodi S.p.a.. Banca e istituti di credito - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione - Decorrenza dal giorno dell'annotazione - Previsione in via di interpretazione autentica dell'art. 2935 del codice civile (come tale applicabile anche ai giudizi pendenti) - Contestuale esclusione della restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011 - Esorbitanza dai limiti propri delle leggi interpretative - Contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Violazione della garanzia di tutela dei diritti davanti agli organi giurisdizionali ordinari ed invasione delle prerogative di questi ultimi - Contrasto con la tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese nonche' con la liberta' dell'iniziativa economica privata - Possibile incidenza sul diritto delle banche alla restituzione delle somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente. - Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 61, aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10. - Costituzione, artt. 3, 24, 41, 47 e 102.(GU n.50 del 30-11-2011 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva di ordinanza del 13 luglio 2011; Rilevato che la banca convenuta ha tempestivamente eccepito la prescrizione dell'azione di restituzione dell'indebito proposta dall'attore ai sensi dell'art. 2033 c.c., come modificata dall'art. 2, comma 61 del c.d. Milleproroghe, per cui se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione decennale decorre non dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente (come di recente confermato da Cass. Civ. S.U. n. 24418/10) ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto (art. 2-quinquies comma 9 prima parte della impugnata legge), la conseguenza sarebbe l'estinzione per prescrizione del diritto dell'attore alla restituzione degli importi versati a titolo solutorio e annotati oltre dieci anni prima della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione dell'indebito; Rilevato che se la seconda parte della norma impugnata (... In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge") dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna delle parti puo' non restituire gli importi gia' versati alla data del 27 febbraio 2011, anche se non dovuti, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di restituzione dell'attore, in quanto, il rapporto bancario in conto corrente e' stato chiuso consensualmente dalle parti in data 29 giugno 2010 per cui i versamenti sono tutti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2011 n. 10. Rilevato che parte attrice ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale della norma citata; Rilevato che la questione appare oltre che rilevante, non manifestamente infondata; Rilevato infatti che come gia' evidenziato nella questione di costituzionalita' sollevata dal Tribunale di Benevento in data 17 marzo 2011 "Invero nella prima parte della impugnata norma il legislatore manifesta apertamente l'intento di attribuire alla stessa natura di norma di interpretazione autentica dell'art. 2935 Codice civile ("La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere") aggiungendo che "In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa". E' evidente l'intento e la finalita' di consentire l'applicazione retroattiva, e quindi anche ai giudizi pendenti, della norma, alla stregua di ogni vera ed autentica legge di interpretazione autentica. Orbene le norme interpretative, che il legislatore puo' adottare quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario di una norma, non possono violare i limiti generali all'efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civilta' giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento. Tra detti principi spiccano il rispetto del principio generale di ragionevolezza, il principio del divieto di introdurre ingiustificate disparita' di trattamento, il principio della tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti per l'effetto nomofilattico delle pronunce della Corte di Cassazione, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto e la non invasione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Nel caso dell'impugnata norma tali limiti risultano platealmente superati, atteso che: 1) non vi era alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, atteso che sul punto vi era costante ed uniforme giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ultima peraltro, recentemente, con sentenza a Sezioni Unite n. 24418/10 del 2 dicembre 2010, aveva ribadito quanto sostenuto da anni e cioe' che "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullita' della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione e' soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui e' stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati". Relativamente a tale recente decisione, giova precisare che la Suprema corte ebbe a pronunciarsi a Sezioni Unite non per difformita' di orientamenti tra diverse Sezioni della stessa, ma unicamente "per la particolare importanza delle questioni sollevate". 2) Da decenni gli esperti di diritto bancario e la stessa giurisprudenza hanno chiarito come sia corretto distinguere gli atti giuridici da cui sorgono diritti di credito dalle semplici operazioni contabili di accreditamento ed addebitamento, le quali si effettuano secondo la tecnica delle scritture e delle registrazioni, per cui l'operazione contabile di accredito o di addebito non corrisponde alla costituzione di crediti o di debiti, ma e' semplicemente un modo di rappresentare le modificazioni oggettive e quantitative che subisce un unico rapporto obbligatorio nel corso del suo svolgimento. Ne consegue che durante il corso del rapporto non si attribuisce a nessuno dei due contraenti la veste di debitore o di creditore ma si lascia ciascuna delle parti, fino a completa estinzione del rapporto, nella sua rispettiva posizione originaria. Per tali motivi sia la dottrina che la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di piu' prestazioni, sono contratti unitari, che danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralita' di atti esecutive che la serie di versamenti, prelievi cd accreditamenti determina solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto. Per cui solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra di loro e se ne determina l'esigibilita'. Ne deriva l'irragionevolezza della norma impugnata, in quanto sotto forma malcelatamente interpretativa, di fatto innova e si scontra non solo con la disciplina normativa e la natura giuridica propria delle operazioni bancarie in conto corrente di cui agli artt. 1852-1857 c.c. ma anche con il principio generale affermato dall'art. 2935 c.c. in tema di decorrenza della prescrizione. 3) Le norme sulla prescrizione, pur avendo una natura sostanziale, producono i loro effetti sul piano processuale, atteso che invocando l'effetto estintivo delle stesse e' possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria. Ne consegue che, ove l'impugnata norma si applicasse anche per il passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non solo una violazione del principio di uguaglianza e un'ingiustificata disparita' di trattamento, ma anche una frustrazione dell'articolo 24 della Costituzione, oltre che un'invasione ingiustificata delle prerogative proprie della Magistratura Ordinaria con violazione dell'art. 102 della Costituzione. 4) L'impugnata norma realizza, infine, un'eclatante violazione dei principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese, delle quali ultime intacca la libera di iniziativa economica, cosi' violando gli artt. 41 e 47 della Costituzione. La norma in parola, infatti, paradossalmente contenuta in una legge titolata "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" piu' che sostenere famiglie ed imprese incide invece negativamente sulle legittime aspettative di esse di ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto correnti e percepite in violazione di norme di ordine pubblico quale il divieto dell'anatocismo e del decorso della prescrizione dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere, favorendo cosi' anche condotte dagli effetti tendenzialmente usurari. D'altra parte la norma, di iniziativa governativa ed inserita con un maxi emendamento nel testo di un ennesimo decreto-legge c.d. Milleproroghe a pochi giorni dalla scadenza dello stesso e sottoposto a voto di fiducia con conseguenziale sostanziale frustrazione del potere del Parlamento di apportarvi delle modifiche (e' noto che molti dei deputati e dei senatori sono avvocati che ben conoscono il contenzioso civile in atto tra banche e correntisti), pur se definita dai primi commentatori come "legge salva banche", rischia di pregiudicare irrimediabilmente anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto. Le considerazioni sopra sviluppate valgono a maggior ragione riguardo alla seconda parte dell'impugnata norma, vale a dire a quella sorta di norma transitoria la quale dispone che "... In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge". Trattasi di norma del tutto assurda ed incomprensibile, la quale, senza null'altro aggiungere e precisare, determina che chi (anche una banca) per sua sventura si trovi ad aver versato alla data del 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10/2011) degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente non puo' ottenerli "in ogni caso" in restituzione dal suo debitore. Per non far torto all'intelligenza di nessuno si omette ogni ulteriore commento, semplicemente rilevando che detta seconda parte dell'impugnata norma fa strage non solo delle principali regole giuridiche e costituzionali sopra richiamate, ma anche dei piu' elementari canoni di logica e avvedutezza richiesti nella regolamentazione normativa dei rapporti tra consociati".
P.Q.M. Letti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 si solleva per violazione degli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 nella parte in cui all'art. 1 comma 1, richiamando l'allegato "Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225" ha introdotto nell'ordinamento giuridico la seguente norma: "Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225: all'art. 2 dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti commi: .... omissis. "61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge". Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Belpasso, addi' 20 luglio 2011 Il giudice: Sabatino