N. 315 ORDINANZA 21 - 23 novembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Interventi  nel  settore  della
  formazione  professionale  -  Erogazione   delle   percentuali   di
  finanziamento per l'anno 2011 subordinata  alla  presentazione  del
  Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) con  riferimento
  al periodo in cui e' avvenuta l'ultima  erogazione  -  Ricorso  del
  Commissario dello Stato per  la  Regione  siciliana  -  Intervenuta
  promulgazione  della  delibera  legislativa  con  omissione   della
  disposizione censurata - Cessazione della materia del contendere. 
- Delibera legislativa della Regione Siciliana  18  maggio  2011,  n.
  720, art. 2, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett.  o);  r.d.lgs.
  15 maggio 1946, n. 455, art. 17, lett. f); norme integrative per  i
  giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 23. 
(GU n.50 del 30-11-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2,
della delibera legislativa  n.  720  (Interventi  nel  settore  della
formazione professionale. Acquisizioni di entrate al  bilancio  della
regione e finanziamento di borse di  studio  per  la  frequenza  alle
scuole di specializzazione nelle facolta' di medicina  e  chirurgia),
approvata dall'Assemblea regionale  siciliana  nella  seduta  del  18
maggio 2011, promosso dal Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana con ricorso notificato il 26  maggio  2011,  depositato  in
cancelleria il 1° giugno 2011 ed  iscritto  al  n.  55  del  registro
ricorsi 2011. 
    Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre  2011  il  Giudice
relatore Franco Gallo. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  26  maggio  2011  e
depositato il successivo 1° giugno 2011, il Commissario  dello  Stato
per la Regione siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 97
e 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione e  all'art.  17,
lettera f), del regio decreto legislativo  15  maggio  1946,  n.  455
(Approvazione dello statuto della Regione  siciliana),  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art.  2,  comma  2,  della  delibera
legislativa  n.  720  (Interventi  nel   settore   della   formazione
professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio  della  regione  e
finanziamento di borse di studio per  la  frequenza  alle  scuole  di
specializzazione nelle facolta' di medicina e  chirurgia),  approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011, a
norma  del  quale:  «Limitatamente  all'anno   formativo   2011,   in
considerazione dei ritardi  connessi  all'avvio  del  relativo  Piano
regionale  dell'offerta  formativa,  ai  fini  dell'erogazione  delle
percentuali di finanziamento a valere sull'anno in corso, relative al
pagamento delle retribuzioni del personale degli enti  di  formazione
professionale di cui  alla  legge  regionale  n.  24/1976,  gli  enti
attuatori sono tenuti  alla  presentazione  del  Documento  unico  di
regolarita'  contributiva  con  riferimento  al  periodo  in  cui  e'
avvenuta  l'ultima  erogazione  delle  percentuali  di  finanziamento
relative alle spese per il personale a  valere  sul  Piano  regionale
dell'offerta formativa dell'anno precedente»; 
        che, prima di prospettare le singole censure,  il  ricorrente
precisa che il Documento unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC)
costituisce una certificazione  della  regolarita'  contributiva  che
deve essere acquisita da tutte le amministrazioni pubbliche, compresa
quella regionale, prima di erogare pubbliche risorse (sono citati, in
proposito, il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276,  recante  «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di  cui
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; gli artt. 38 e 118 del d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici  relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione   delle   direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»; il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
recante «Misure di  contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni
urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; l'art.  1,  comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria 2007») e che richiede, ai fini del rilascio, la verifica,
ad  opera  degli  istituti  previdenziali,  della  regolarita'  della
contribuzione,  che  deve  «essere  accertata  [...]  alla  data   di
richiesta del datore di lavoro e deve  sussistere  al  momento  della
presentazione della dichiarazione»; 
        che il Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  siciliana
afferma, poi, che la  disposizione  impugnata  attribuisce  al  DURC,
nella sostanza, una validita' temporale superiore rispetto  a  quella
prevista dalla legislazione statale in materia, perche' consente  che
gli enti di formazione professionale di cui alla legge della  Regione
siciliana 6  marzo  1976,  n.  24  (Addestramento  professionale  dei
lavoratori), al fine di beneficiare  dei  finanziamenti  previsti  da
detta legge, documentino  la  propria  regolarita'  contributiva  per
l'anno in  corso  2011  mediante  una  certificazione  relativa  alla
regolarita' della contribuzione nel precedente anno 2010; 
        che,  poste  tali  premesse,  il  ricorrente  deduce  che  la
disposizione impugnata  viola,  anzitutto,  gli  artt.  117,  secondo
comma, lettera o), della Costituzione e 17, lettera f), del  r.d.lgs.
n. 455 del 1946, perche' - pur se per il solo settore degli  enti  di
formazione professionale e in via transitoria - detta una  disciplina
del  DURC  difforme  da  quella  prevista  dal  legislatore   statale
nell'esercizio della  propria  competenza  legislativa  esclusiva  in
materia di previdenza sociale (art. 117, secondo  comma,  lettera  o,
Cost.); 
        che, infatti,  ad  avviso  del  ricorrente,  nonostante  alla
Regione siciliana spetti, ai sensi dell'art. 17,  lettera  f),  dello
statuto  regionale,  la  competenza   concorrente   in   materia   di
legislazione sociale, tale potesta' legislativa regionale deve essere
pero' esercitata «Entro i limiti dei principi ed  interessi  generali
cui si informa la legislazione dello Stato», con la  conseguenza  che
e' precluso  alla  Regione  «lo  snaturamento  della  "ratio"»  della
legislazione statale, come e' invece avvenuto nella specie - sempre a
parere del ricorrente - con riguardo alla legislazione dello Stato in
materia di DURC; 
        che inoltre,  secondo  il  Commissario  dello  Stato  per  la
Regione siciliana, la norma impugnata viola  anche  l'art.  3  Cost.,
perche', senza un'adeguata giustificazione,  favorisce  i  datori  di
lavoro operanti nel settore della formazione professionale in Sicilia
(i quali possono ottenere un finanziamento pubblico anche nel caso in
cui   non   abbiano   provveduto   all'adempimento   degli   obblighi
contributivi), rispetto a tutti gli altri operatori  economici  (che,
invece,  possono  ottenere  erogazioni  pubbliche   solo   se   hanno
rispettato detti obblighi contributivi); 
        che il ricorrente denuncia, infine, la violazione degli artt.
3 e 97 cost. per  l'irragionevolezza  intrinseca  della  disposizione
impugnata, perche' essa, consentendo l'erogazione di un finanziamento
pubblico a soggetti che,  al  momento  dell'erogazione  delle  somme,
potrebbero non avere adempiuto agli obblighi contributivi: a) si pone
in contrato con la ratio del DURC - come disciplinato dal legislatore
statale nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera o), cost. - di  garantire
il rispetto degli obblighi contributivi; b) detta una disciplina «non
idonea, pertinente  ed  adeguata»  rispetto  al  conseguimento  della
finalita' «dell'intero provvedimento  legislativo»  di  sostenere  il
reddito dei lavoratori del settore della formazione professionale; 
        che la Regione siciliana non si e' costituita in giudizio; 
    che, successivamente alla proposizione del  ricorso,  l'impugnata
delibera legislativa n. 720 e' stata  promulgata  e  pubblicata  come
legge della Regione siciliana 7 giugno 2011, n.  10  (Interventi  nel
settore della formazione professionale. Acquisizioni  di  entrate  al
bilancio della Regione e finanziamento di  borse  di  studio  per  la
frequenza alle scuole di specializzazione nelle facolta' di  medicina
e chirurgia), con omissione della disposizione oggetto di censura. 
    Considerato  che  il  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
siciliana ha proposto questioni di legittimita' costituzionale  -  in
riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera o),  della
Costituzione e all'art. 17, lettera f), del regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455  (Approvazione  dello  statuto  della  Regione
siciliana) - dell'art. 2, comma 2, della delibera legislativa n.  720
(Interventi nel settore della formazione professionale.  Acquisizioni
di entrate al bilancio della regione  e  finanziamento  di  borse  di
studio  per  la  frequenza  alle  scuole  di  specializzazione  nelle
facolta' di medicina e chirurgia), approvata dall'Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 18 maggio 2011; 
        che, successivamente all'impugnazione, la  predetta  delibera
legislativa e' stata promulgata e pubblicata come legge della Regione
siciliana  7  giugno  2011,  n.  10  (Interventi  nel  settore  della
formazione professionale. Acquisizioni di entrate al  bilancio  della
Regione e finanziamento di borse di  studio  per  la  frequenza  alle
scuole di specializzazione nelle facolta' di medicina  e  chirurgia),
con omissione della disposizione oggetto di censura; 
        che  questa  Corte,  pur  avendo  chiarito  che,   attraverso
l'istituto della promulgazione parziale, il Presidente della  Regione
siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare
autonomamente la definitiva non operativita'  di  singole  parti  del
testo  approvato  dall'Assemblea  regionale,  in  contrasto  con   la
ripartizione delle funzioni tra gli organi  direttivi  della  Regione
stabilita da norme di rango  costituzionale»  (sentenza  n.  205  del
1996),  ha  tuttavia   costantemente   affermato   che,   sul   piano
processuale, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo,  che
si esercita necessariamente in modo unitario e  contestuale  rispetto
al    testo    deliberato    dall'Assemblea    regionale,    preclude
definitivamente la possibilita' che le parti della legge impugnate ed
omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi
efficacia, privando cosi' di  oggetto  il  giudizio  di  legittimita'
costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 251, n. 226,  n.  166,  n.
76, n. 57 e n. 2 del 2011); 
        che si e' determinata, pertanto, la cessazione della  materia
del contendere. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara cessata la materia del contendere in ordine  al  ricorso
in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti