N. 319 SENTENZA 21 - 23 novembre 2011

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Demanio e  patrimonio  dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Patrimonio
  militare - Decreto del Ministero della  difesa  che  individua  gli
  immobili in uso all'Amministrazione della difesa da assoggettare  a
  procedure  di  alienazione,  permuta,  valorizzazione  e   gestione
  previste  dall'art.  14-bis,  comma  3,  del  d.l.   n.   112/2008,
  convertito nella legge  n.  133/2008  -  Mancato  trasferimento  al
  demanio  della  Regione  Siciliana  -  Ricorso  per  conflitto   di
  attribuzione della Regione Siciliana di numerosi beni di  interesse
  storico-artistico ubicati sul territorio regionale  -  Controversia
  riguardante   la   titolarita'   di   beni   (vindicatio   rei)   -
  Inammissibilita' del ricorso. 
- Decreto direttoriale del Ministero della difesa 8  settembre  2010,
  n. 13/2/5/2010. 
- Statuto della Regione Siciliana, artt. 32  e  33;  legge  11  marzo
  1953, n. 87, art. 39. 
(GU n.50 del 30-11-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA; 
ha pronunciato la seguente 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
del decreto direttoriale del Ministero della difesa 8 settembre 2010,
n. 13/2/5/2010, con cui sono stati individuati, nell'elenco  allegato
al  decreto  stesso,  al  fine  del   trasferimento   al   patrimonio
disponibile dello Stato,  gli  immobili  in  uso  all'Amministrazione
della difesa, da assoggettare a procedure  di  alienazione,  permuta,
valorizzazione e gestione previste dall'art.  14-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge  6  agosto  2008,  n.  133,  giudizio  promosso  dalla  Regione
siciliana con ricorso notificato  il  9  marzo  2011,  depositato  in
cancelleria il 22 marzo  2011  ed  iscritto  al  n.  2  del  registro
conflitti tra enti 2011. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  dell'8  novembre  2011  il  Giudice
relatore Gaetano Silvestri; 
    Uditi  l'avvocato  Marina  Valli  per  la  Regione  siciliana   e
l'avvocato dello  Stato  Vittorio  Cesaroni  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il  9  marzo  2011  e  depositato  il
successivo 22 marzo, la Regione siciliana, in persona del  Presidente
pro-tempore, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  in  relazione  al  decreto
direttoriale  del  Ministero  della  difesa  8  settembre  2010,   n.
13/2/5/2010, per violazione degli artt. 32 e 33 dello  statuto  della
Regione siciliana, approvato con il r.d.lgs. 15 maggio 1946, n.  455,
e del principio di leale collaborazione. 
    1.1. - In punto di fatto, la ricorrente  sottolinea  che  con  il
decreto impugnato  -  del  quale  e'  stato  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale il solo elenco allegato - sono stati individuati,  al  fine
del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili
in uso all'Amministrazione della difesa, da assoggettare a  procedure
di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione previste dall'art.
14-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma  1,  della  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  ora
sostituito dall'art. 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare). 
    Nel richiamato elenco sono  indicati  numerosi  beni  ubicati  in
Sicilia, fra i quali il Faro Capo Mulini di Acireale e  l'ex  carcere
militare   di   Palermo,   che,   in    quanto    beni    d'interesse
storico-artistico, erano stati gia' inseriti nell'elenco dei beni  da
trasferire  alla  Regione  siciliana,  approvato  dalla   Commissione
paritetica nella seduta del 30 settembre 2010 e  poi  trasmesso  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo la  difesa  regionale,
quest'ultima circostanza sarebbe indicativa del «convincimento  anche
dei rappresentanti di parte statale della spettanza alla Regione  dei
suddetti beni», per i quali e' venuto meno l'uso a fini militari. 
    La ricorrente precisa altresi' che, in esito alle riunioni  della
Commissione paritetica, sono stati emanati  due  decreti  legislativi
concernenti il trasferimento alla  Regione  di  beni  immobili  dello
Stato: il decreto legislativo 23 dicembre  2010,  n.  265  (Norme  di
attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti
il trasferimento alla Regione di beni  immobili  dello  Stato)  e  il
decreto legislativo 23 dicembre 2010, n.  266  (Norme  di  attuazione
dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana  concernenti   il
trasferimento,  alla  Regione,  del  Castello  della   Colombaia   di
Trapani). 
    La Regione siciliana afferma di essersi subito attivata  al  fine
di prevenire una lesione delle proprie prerogative  statutarie,  «non
appena venuta a conoscenza della richiesta del Ministero della difesa
di espungere alcuni immobili dagli elenchi allegati  allo  schema  di
norme di attuazione predisposto  dalla  Commissione  paritetica».  In
particolare, con  lettera  del  10  dicembre  2010,  prot.  6056/Gab,
indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per  gli  affari  regionali,  la  ricorrente  avrebbe  richiesto   il
mantenimento, negli elenchi in esame, degli immobili per i quali  era
stata sollevata l'eccezione di diverso utilizzo, ai sensi del d.l. n.
112 del 2008, rappresentando che, a norma dell'art. 32 dello  statuto
speciale, tutti i  beni  del  demanio  dello  Stato  esistenti  nella
Regione sono a questa assegnati, con la sola esclusione di quelli che
interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale. 
    A conferma della volonta'  di  agire  in  questa  sede  solo  per
tutelare le proprie attribuzioni statutarie, la Regione sottolinea di
non aver fatto questione per altri cespiti, in relazione ai quali  il
Ministero della difesa ha chiesto di non procedere  al  trasferimento
perche' tuttora necessari ai fini istituzionali del medesimo. 
    Alla richiesta sopra indicata avrebbe fatto  seguito,  sempre  in
base a quanto riferito dalla ricorrente, la  convocazione  presso  il
Gabinetto del Ministro della difesa di una riunione per il 13 gennaio
2011, in ordine alle «richieste di cessione di  beni  del  patrimonio
militare». 
    Nelle more della riunione, la Regione siciliana ha appreso  della
pubblicazione,  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'8   gennaio   2011,
dell'elenco allegato al decreto direttoriale  oggetto  delle  odierne
censure,  e,  con  una  nota  del  12  gennaio  2011,   ha   eccepito
l'illegittimita' del detto decreto e di quello del 5 marzo  2010,  n.
1/2/5/2010, richiedendone  la  modifica  con  l'estrapolazione  degli
immobili militari siti in Sicilia. 
    A seguito della riunione del 13 gennaio 2011, permanendo le parti
nel reciproco convincimento, la Regione ha rinnovato la richiesta  di
copia  del  decreto  direttoriale  impugnato,  gia'   precedentemente
formulata, ed ha deliberato la proposizione del presente conflitto di
attribuzione. 
    1.2. - In punto di diritto, la ricorrente sostiene che, ai  sensi
dell'art. 32 dello  statuto  della  Regione  siciliana,  i  beni  del
demanio statale - una volta  venuta  meno  la  condizione  impeditiva
dell'utilizzo per i fini istituzionali della difesa nazionale  o  per
servizi di carattere nazionale - entrano «in ogni tempo a  far  parte
del demanio della Regione». Cio' sarebbe stato confermato dalla Corte
costituzionale  in  pronunce  relative  a  norme  di  altri   statuti
speciali. Ne' potrebbe giungersi ad  una  diversa  conclusione  sulla
base dell'art. 33  dello  statuto  siciliano,  il  quale  assegna  al
patrimonio della Regione i  beni  non  demaniali  dello  Stato  «oggi
esistenti nel territorio della Regione». Secondo la ricorrente, anche
se si ammettesse che i beni non piu' destinati all'utilizzo  militare
non possono  transitare  nel  demanio  regionale  perche'  privi  del
carattere della demanialita', occorrerebbe  concludere  per  il  loro
trasferimento al patrimonio della Regione, in quanto  gia'  esistenti
nel territorio della stessa alla data  di  entrata  in  vigore  dello
statuto speciale. Di conseguenza, pure in  questo  caso,  il  decreto
impugnato risulterebbe gravemente lesivo  di  attribuzioni  regionali
costituzionalmente garantite. 
    In generale, la difesa regionale ritiene che  sia  «assolutamente
pretestuoso far derivare l'inoperativita' di articoli dello  statuto,
fonte di rango costituzionale, da una norma sotto ordinata,  qual  e'
quella del d.l. n. 112 del 2008». 
    Quanto  al  tono  costituzionale  del  conflitto,  la  ricorrente
sottolinea come alcuni beni che lo Stato pretende illegittimamente di
dismettere ai sensi dell'art. 14-bis, comma 3, del d.l.  n.  112  del
2008, siano di interesse storico-artistico, con la conseguenza che la
loro  mancata  assegnazione  alla  Regione  comporterebbe  una  grave
lesione della speciale autonomia di quest'ultima in materia  di  beni
culturali. 
    La ricorrente illustra, poi, i «benefici» per  la  collettivita',
derivanti  dall'assegnazione  alla  Regione  dei  beni  in   oggetto,
soprattutto in termini di riqualificazione urbana e di occupazione. 
    In ulteriore  subordine,  la  difesa  regionale  ritiene  che  il
decreto impugnato e il relativo elenco violino il principio di  leale
collaborazione, in quanto  adottati  senza  il  coinvolgimento  della
Regione, la quale, peraltro, non sarebbe stata messa in condizione di
conoscere il testo dell'atto censurato. 
    In  definitiva,  la  Regione  siciliana  chiede  che   la   Corte
costituzionale dichiari che non spettava allo Stato, e  per  esso  al
Ministero della difesa  «individuare  immobili  di  pertinenza  della
Regione siciliana al fine del trasferimento al patrimonio disponibile
dello Stato per le  successive  procedure  di  alienazione,  permuta,
valorizzazione e gestione» previste dall'art. 14-bis,  comma  3,  del
d.l. n.  112  del  2008.  Di  conseguenza,  la  ricorrente  sollecita
l'annullamento del decreto direttoriale del Ministero della difesa n.
13/2/5/2010 dell'8  settembre  2010,  nella  parte  in  cui  riporta,
nell'elenco ad esso allegato, beni siti in Sicilia. 
    2. - Con atto depositato il 18 aprile  2011,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri si e' costituito in giudizio chiedendo che  le
censure proposte con il  ricorso  siano  dichiarate  inammissibili  e
comunque infondate. 
    2.1. - In punto di fatto,  la  difesa  statale  osserva  come  la
Commissione paritetica abbia espresso un mero orientamento favorevole
sullo schema di norma approvativa di un elenco  di  beni  predisposto
dagli uffici  regionali,  sottolineando  altresi'  la  necessita'  di
trasmettere il detto schema al Dipartimento per gli affari  regionali
per il conseguente iter istruttorio presso le amministrazioni statali
interessate. 
    2.2. - In via pregiudiziale, il resistente ritiene che il ricorso
sia inammissibile, in quanto l'oggetto dello stesso non  sarebbe  una
vindicatio potestatis, ma una vindicatio rerum, come tale estranea al
giudizio  della  Corte  costituzionale.  In  particolare,  la  difesa
statale rileva come l'oggetto del conflitto sia la spettanza di  beni
immobili, piuttosto  che  attribuzioni  costituzionalmente  garantite
della Regione siciliana; peraltro, nel caso di  specie  non  potrebbe
rinvenirsi un  nesso  di  strumentalita'  tra  beni  e  attribuzioni,
poiche' la pretesa della ricorrente sarebbe diretta esclusivamente al
riconoscimento dell'appartenenza alla Regione dei medesimi beni. 
    2.3.  -  Nel  merito,  il  ricorso  sarebbe  comunque  privo   di
fondamento,  in  quanto  l'art.  32  dello  statuto   della   Regione
siciliana, a differenza degli altri statuti  speciali,  assume,  come
criterio di individuazione dei  beni  oggetto  di  trasferimento,  le
situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore dello  statuto
e non  anche  quelle  verificatesi  successivamente.  Ne  deriva  che
oggetto dell'obbligo di devoluzione ex art. 32 sono soltanto  i  beni
che non riguardano la difesa  dello  Stato  o  servizi  di  carattere
nazionale, e che a quella data  (entrata  in  vigore  dello  statuto)
facevano parte del demanio dello Stato, con  conseguente  irrilevanza
delle sopravvenute cessate destinazioni. Sono richiamate al  riguardo
le sentenze della Corte costituzionale n. 383 del  1991,  n.  13  del
1960 e n. 31 del 1959, ed il parere del Consiglio di Stato  5  giugno
2005, n. 1199. 
    Quanto alla norma di cui all'art. 14-bis, comma 3,  del  d.l.  n.
112 del 2008, oggi sostituita dall'art. 307  del  d.lgs.  n.  66  del
2010, la difesa statale ritiene che essa riconosca al Ministero della
difesa la facolta' di procedere  alla  riallocazione  delle  funzioni
istituzionali, valorizzando  immobili  sottoutilizzati  per  ottenere
beni o capitali da destinare  alla  riorganizzazione  sul  territorio
delle funzioni stesse. In altri termini, tale norma avrebbe assegnato
anche ai beni immobili non piu' oggetto di diretta  utilizzazione  da
parte delle Forze Armate, «una specifica funzione  di  ottimizzazione
dello strumento militare»,  cosicche'  siffatti  immobili  dovrebbero
essere considerati «a  tutti  gli  effetti  ancora  strumentali  alle
esigenze istituzionali della Difesa». 
    Il resistente  contesta  anche  la  ricostruzione  operata  dalla
Regione, in via subordinata, secondo cui i beni in  questione  -  ove
non riconducibili alla previsione dell'art. 32 dello statuto, perche'
non  piu'  demaniali,  ma   patrimoniali   disponibili   in   seguito
all'inclusione nell'elenco censurato -  avrebbero  dovuto  ugualmente
essere trasferiti alla Regione  in  quanto  gia'  esistenti  nel  suo
territorio alla data di entrata in vigore dello statuto (ex  art.  33
dello statuto). 
    Al riguardo, la difesa statale  eccepisce  che  l'art.  33  dello
statuto, in maniera ancora piu' esplicita dell'art. 32, assegna  alla
Regione non tutti i beni patrimoniali «esistenti nel territorio»,  ma
solo quelli disponibili alla data di entrata in vigore dello statuto,
con  conseguente  irrilevanza  di  ogni   mutamento   successivamente
prodottosi riguardo alla disponibilita' di quei beni. 
    In riferimento, poi, all'asserita  violazione  del  principio  di
leale collaborazione tra Stato  e  Regioni,  tale  principio  avrebbe
trovato piena attuazione attraverso i decreti legislativi n. 265 e n.
266 del 2010, i quali hanno consentito l'acquisizione da parte  della
Regione di beni dello  Stato  ulteriori  rispetto  a  quelli  il  cui
trasferimento era imposto dallo statuto.  D'altronde,  la  violazione
del principio in parola non potrebbe essere dedotta dal  procedimento
di approvazione del decreto, che si e' svolto nel rispetto  di  tutte
le previsioni di legge. Infatti: i beni  sono  stati  individuati  in
stretto  coordinamento  con  la  componente   tecnico-operativa   del
Ministero della difesa; l'elenco redatto e' stato inviato all'Agenzia
del demanio per acquisirne l'avviso; quest'ultima, con una nota del 7
giugno 2010, ha chiesto all'Amministrazione della difesa di  valutare
la possibilita' di espungere alcuni immobili  ai  fini  dell'utilizzo
per  altre  finalita'  governative;  infine,  l'espunzione  e'  stata
effettuata conformemente alle richieste dell'Agenzia. 
    3.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  la  Regione  siciliana  ha
depositato una «memoria con atto di proposizione, in via incidentale,
di questione di legittimita' costituzionale». 
    3.1. - In ordine all'eccezione  di  inammissibilita'  prospettata
dal resistente, la difesa regionale precisa che le censure  formulate
nel  ricorso  non  attengono  alla  titolarita'  di  beni  e  non  si
risolvono, dunque, in una rivendicazione di essi, «ma  concernono  il
corretto esercizio di  attribuzioni  amministrative  dello  Stato,  a
tutela  delle  attribuzioni  regionali  in  materia  di   demanio   e
patrimonio». 
    3.2. - Nel merito, la  Regione  insiste  nelle  conclusioni  gia'
precisate nel ricorso e «propone, con il presente atto, questione  di
legittimita' costituzionale  in  via  incidentale  dell'art.  14-bis,
comma 3, del d.l. n. 112 del 2008», nella parte in cui  «non  prevede
alcuna forma di intesa  con  la  Regione  nella  predisposizione  del
relativo  procedimento  di  attuazione».  In  particolare,  sarebbero
violati gli artt. 32 e 33 dello statuto speciale ed il  principio  di
leale collaborazione. 
    Secondo la ricorrente,  detta  questione  sarebbe  rilevante  nel
conflitto di attribuzione, in quanto quest'ultimo non potrebbe essere
definito  senza  il  previo  accertamento  della  legittimita'  degli
elenchi  impugnati,  a  sua  volta  condizionato  dalla  verifica  di
compatibilita' costituzionale delle disposizioni legislative  su  cui
il decreto si fonda. 
    In subordine, qualora la Corte costituzionale dovesse ritenere di
non poter accogliere la  presente  eccezione,  la  Regione  siciliana
chiede che «sia la medesima Corte a sollevare d'ufficio, dinanzi a se
stessa, questione incidentale di  legittimita'  costituzionale  della
suindicata disposizione legislativa». 
    La   difesa   regionale   chiede,   altresi',   che   la    Corte
costituzionale, prima di sospendere il giudizio  per  la  trattazione
della  questione  di   legittimita'   costituzionale,   disponga   la
sospensione degli effetti  del  provvedimento  impugnato,  in  quanto
invasivo delle attribuzioni regionali. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Regione siciliana, in persona del Presidente pro-tempore,
ha promosso conflitto di attribuzione nei  confronti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto direttoriale  del
Ministero  della  difesa  8  settembre  2010,  n.  13/2/5/2010,   per
violazione degli artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana,
approvato con il r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, e del principio  di
leale collaborazione. 
    2. - Il ricorso e' inammissibile. 
    2.1. - La Regione ricorrente si duole del  mancato  trasferimento
al suo demanio - o, in subordine, al suo patrimonio - di due immobili
indicati nel decreto direttoriale sopra citato: il Faro  Capo  Mulini
di  Acireale  e  l'ex  carcere  militare  di  Palermo.  In  ulteriore
subordine, la ricorrente lamenta di non essere  stata  coinvolta  nel
procedimento volto alla dismissione dei suddetti immobili. 
    Questa Corte, con giurisprudenza  consolidata,  ha  ritenuto  che
siano estranee alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e
Regioni le controversie circa la titolarita' di  un  bene,  «che  non
coinvolgano, neppure mediatamente, l'accertamento della violazione di
norme attributive di competenza di rango costituzionale»  (in  questi
termini, sentenze n. 443 del 2008 e n. 213 del 2001). L'art. 39 della
legge 11 marzo  1953,  n.  87,  delimita  chiaramente  l'oggetto  del
conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni nella richiesta  di  un
«regolamento di competenza», sicche' «la controversia  relativa  alla
titolarita' di un bene e la  interpretazione  della  normativa  -  di
rango legislativo o costituzionale - che ad essa si riferisce restano
di competenza dei giudici comuni  se  non  pongono  in  questione  la
delimitazione  delle  attribuzioni  costituzionali  degli   enti   in
conflitto» (sentenza n. 213 del 2001). 
    Nel caso di specie, il  fatto  che  la  ricorrente  evochi,  come
parametri asseritamente violati, gli artt.  32  e  33  dello  statuto
speciale  siciliano   non   implica   l'ammissibilita'   dell'odierno
conflitto, poiche' l'oggetto di quest'ultimo non e' la lesione di una
sfera di competenza della Regione, ma la spettanza dei suddetti beni;
ne' e' possibile rinvenire un nesso  di  strumentalita'  tra  beni  e
attribuzioni costituzionali, in quanto la pretesa della ricorrente e'
esclusivamente  diretta  al  riconoscimento  dell'appartenenza   alla
Regione dei beni in questione. 
    In  definitiva,  il  conflitto   in   esame   non   concerne   la
delimitazione   delle   attribuzioni   costituzionali   degli    enti
interessati e si risolve  in  una  controversia  sull'interpretazione
delle  disposizioni  dirette  a  stabilire  a  quale,  tra  gli  enti
medesimi, spetti la proprieta' di determinati beni, nonche' quale sia
il titolo giuridico di  appartenenza  dei  beni  stessi.  Il  ricorso
finalizzato  a  reclamare  la  titolarita'   di   alcuni   beni   non
costituisce,  pertanto,  una  vindicatio   potestatis,   bensi'   una
vindicatio rerum, estranea alla competenza del giudice costituzionale
(ex plurimis, sentenze n. 102 del 2010, n. 443 del 2008, n.  302  del
2005). 
    3. - L'inammissibilita' del  ricorso  impedisce  di  prendere  in
esame  la  questione  incidentale  di   legittimita'   costituzionale
formulata - nella memoria depositata in  prossimita'  dell'udienza  -
dalla Regione siciliana, avente ad oggetto l'art. 14-bis del d.l.  n.
112 del 2008. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara inammissibile il  conflitto  di  attribuzione,  promosso
dalla Regione siciliana nei confronti del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, in relazione  al  decreto  direttoriale  del  Ministero
della difesa 8 settembre 2010, n. 13/2/5/2010, per  violazione  degli
artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il
r.d.lgs.  15  maggio  1946,  n.  455,  e  del  principio   di   leale
collaborazione. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti