N. 262 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 2011

Ordinanza dell'8 aprile  2011  emessa  dalla  Commissione  tributaria
provinciale di Foggia sul ricorso  proposto  da  Cave  Foglia  s.r.l.
contro Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Foggia. 
 
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
  - Indeducibilita' dal reddito assoggettato alle imposte sui redditi
  - Conseguente imposizione  dell'IRES  su  reddito  lordo,  anziche'
  netto - Violazione del principio di capacita'  contributiva  e  del
  principio dell'effettivita' dell'uguaglianza. 
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2. 
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, e 53. 
(GU n.53 del 21-12-2011 )
 
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
 
    La Cave Foglia srl avente sede in  Manfredonia,  rappresentata  e
difesa dal rag. Rinaldi Luigi, ricorre contro il rifiuto dell'Agenzia
delle Entrate -  ufficio  di  Manfredonia  -  di  rimborso  dell'IRES
relativa agli anni dal 2004 al 2007 per complessive € 24.312,42. 
    Tanto  perche'  nella  determinazione  dell'IRES   dei   suddetti
esercizi la societa' non  solo  ha  integralmente  reso  indeducibile
l'IRAP imputata alla formazione  dell'utile  di  conto  economico  di
ognuno degli esercizi, mediante variazione in aumento di  tale  utile
ma, ai sensi dell'art. 99 comma 1 del dpr 917/1986,  non  ha  neppure
dedotta l'IRAP versata nel corso di ogni esercizio in  quanto  l'art.
1, comma 2, del D.Lgs. n.  446/97  istitutivo  dell'IRAP  ne  prevede
l'indeducibilita' ai fini delle imposte sui redditi. 
    Conclude che appare evidente  che  i  versamenti  dalla  societa'
effettuati sono indebiti e lesivi della sua  capacita'  contributiva.
Infatti,sostiene   la   ricorrente,   precludendola   la   norma   la
deducibilita' dell'IRAP dalla base imponibile dell'IRES ha  provocato
l'assoggettamento a tassazione di un reddito lordo non corrispondente
alla sua capacita' contributiva, in aperta  violazione  dell'art.  53
della Costituzione. 
    Infine  sottolinea  che  le  correzioni  al  decreto   istitutivo
dell'IRAP apportate dal legislatore con il decreto «anti crisi» (art.
6 D.L. 185/08) non fugano il dubbio di costituzionalita'  poiche'  il
rimborso  previsto  non  e'  certo   e,   soprattutto,   non   esiste
collegamento logico tra il  rimborso  forfettario  del  10%  concesso
dalla norma e quello integrale che dovrebbe essere disposto nel  caso
in cui fosse riconosciuta l'illegittimita' costituzionale nei termini
avanzati dal contribuente. 
    Alla luce di quanto sopra, chiede il rimborso della maggiore IRES
versata  pari  ad  € 24.312,42  con  maggiorazione  degli   interessi
maturati e maturandi o, in via  subordinata,  il  rinvio  alla  Corte
Costituzionale   perche'   venga    acclarata    la    illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97  nella  parte
in cui rende indeducibile dall'imponibile IRES la quota di  IRAP  che
grava su costo del lavoro e oneri finanziari. 
    L'Agenzia delle Entrate  si  e'  costituita  in  giudizio  ed  ha
ribadito la legittimita' del proprio diniego riservandosi di produrre
ulteriore  memoria  difensiva  peraltro,  a  tutt'oggi,  non   ancora
pervenuta. 
    La Commissione ritiene che esitano i presupposti  per  sollevare,
con riferimento all'art.  53  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina  dei  tributi  locali),  nella  parte  in  cui  vieta   la
deducibilita' dell'IRAP dalle imposte sui redditi. 
    La questione  di  legittimita'  costituzionale  e'  rilevante  in
quanto essa condiziona direttamente ed inequivocabilmente la  domanda
di  restituzione  dell'IRES  formulata  dalla  societa'   ricorrente.
Infatti l'eventuale venir meno della norma  censurata  determinerebbe
il favorevole scrutinio della domanda di rimborso IRES. 
    La questione appare  altresi'  non  manifestamente  infondata  in
quanto, con riferimento al reddito  di  impresa,  l'esclusione  della
deducibilita'  dell'IRAP  (che  per  l'imprenditore  rappresenta   un
fattore economico di spesa) dal reddito assoggettato alle imposte sui
redditi determina l'imposizione non su un reddito netto, il quale  e'
e deve essere  l'indice  di  capacita'  contributiva  che  giustifica
l'imposizione erariale, ma  su  un  reddito  lordo  e,  quindi,  puo'
verificarsi che imprese  la  cui  gestione  sia  in  perdita  paghino
ugualmente l'IRES come se avessero prodotto un reddito, mentre  altre
imprese con gestione in utile vengano  assoggettate  ad  imposta  con
prelievo  pari  o  superiore  all'utile   stesso,   con   conseguente
violazione dell'art. 53 della Costituzione e (quindi  violazione  del
criterio della capacita' contributiva. 
    La norma contestata potrebbe  anche  violare,  per  quanto  sopra
espresso, il principio della effettivita' dell'uguaglianza  garantito
dal 2° comma  dell'art.  3  della  Costituzione  in  quanto  comporta
un'ingiustificata   discriminazione   di   trattamento   tra   l'IRAP
(indeducibile) e le altre imposte diverse dalle imposte sui redditi e
da quelle per le quali e' ammessa la rivalsa che  sono  integralmente
deducibili ai sensi dell'art. 99 del TUIR. 
    La norma correttiva introdotta dall'art. 6 del decreto  legge  n.
185 del 2008 non elimina il dubbio di costituzionalita' sollevato  in
quanto  trattasi  di  un  rimborso  minimale  e  incerto  in   quanto
condizionato alla disponibilita' dei fondi sulla  base  dei  rimborsi
richiesti. 
    La Commissione, pertanto, ritiene rilevante e non  manifestamente
infondata la censura di costituzionalita' dell'art. 1, comma  2,  del
decreto legislativo n. 446/97 nella parte in cui  rende  indeducibile
l'IRAP dal reddito assoggettato alle imposte  sui  redditi  potendosi
ravvisare una violazione degli artt. 53 e 3 della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Sospende il presente giudizio e ordina l'invio  degli  atti  alla
Corte costituzionale chiedendo un giudizio di  conformita'  dell'art.
1, comma 2, del decreto legislativo  n.  446/97  alle  norme  di  cui
all'art. 3 e all'art. 53 della Costituzione nella parte in cui  rende
indeducibile  l'IRAP  dal  reddito  assoggettato  alle  imposte   sui
redditi. 
    La presente ordinanza dovra'  essere  notificata,  a  cura  della
segreteria, alle parti in causa e va  comunicata  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
    La segreteria,  dopo  tali  adempimenti  e  con  le  prove  delle
avvenute comunicazioni e notificazioni, trasmettera'  alla  Corte  la
presente ordinanza unitamente al fascicolo del processo. 
      Foggia, addi' 8 aprile 2011 
 
                   Il Presidente relatore: Albano