N. 325 SENTENZA 22 novembre - 2 dicembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione Puglia - Disposizioni  per  l'attuazione  dell'Accordo  per
  l'approvazione del Piano  di  rientro  economico  della  Regione  -
  Ricognizione delle dotazioni organiche con previsione di  un  piano
  dettagliato di rientro della spesa del personale delle  aziende  ed
  enti pubblici del Servizio sanitario regionale - Previsione  di  un
  provvedimento della Giunta di  indirizzo  per  la  riorganizzazione
  della  rete  ospedaliera  -  Ricorso  del  Governo  -  Sopravvenuta
  modifica normativa  delle  disposizioni  impugnate,  medio  tempore
  rimaste inattuate, in senso satisfattivo della pretesa avanzata col
  ricorso - Rinuncia al  ricorso  non  regolarmente  accettata  dalla
  controparte (di per se' inidonea  a  determinare  l'estinzione  del
  processo) - Carenza, in presenza di detti  elementi,  di  ulteriore
  interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 11,  commi
  3, 4 e 5. 
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge  23  dicembre  2009,  n.
  191, art. 2, commi 80 e 95. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione  Puglia  -  Esenzione  dal   pagamento   della   quota   di
  compartecipazione alla spesa sanitaria (c. d. ticket) per visite ed
  esami specialistici - Ricorso del Governo -  Sopravvenuta  modifica
  normativa delle disposizioni impugnate medio tempore verosimilmente
  attuate  -  Rinuncia  all'impugnativa   in   assenza   di   formale
  accettazione della  controparte  -  Cessazione  della  materia  del
  contendere - Esclusione. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 13,  commi
  1 e 2. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 81; legge 24 dicembre 1993,
  n. 537, art. 8, comma 16; legge 23 dicembre 2009, n. 191,  art.  2,
  commi 80 e 95. 
Ambiente - Norme della Regione  Puglia  -  Parco  naturale  regionale
  "Terra delle gravine" - Abrogazione del divieto di  transitare  con
  mezzi  motorizzati  fuori  dalle   strade   statali,   provinciali,
  comunali, private  e  vicinali  gravate  dai  servizi  pubblici  di
  passaggio - Ricorso del Governo - Sopravvenuta  modifica  normativa
  della disposizione impugnata medio tempore verosimilmente attuata -
  Cessazione della materia del contendere - Esclusione. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 37,  nella
  parte in cui abroga la lettera i) del comma  7  dell'art.  4  della
  legge Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18. 
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett.  s);  legge  6
  dicembre 1991, n. 394,  art.  11,  comma  2,  lett.  c);  direttiva
  92/43/CEE del 21 maggio 1992; direttiva 2009/147/CE del 30 novembre
  2009. 
Regione (in genere) - Norme della Regione Puglia - Misure in  materia
  di  spesa  sanitaria,  aree  naturali  protette,  promozione  della
  legalita' e personale delle pubbliche amministrazioni - Ricorso del
  Governo   -   Eccepita   inammissibilita'   delle   questioni   per
  formulazione generica e non sufficientemente motivata delle censure
  - Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, artt. 13, commi
  1 e 2, 37 (nella parte in cui abroga la  lettera  i)  del  comma  7
  dell'art. 4 della legge Regione Puglia 20 dicembre  2005,  n.  18),
  46, 51 e 54. 
- Costituzione, artt. 3, 81, 117, commi primo, secondo,  lettere  h),
  o) e s), e terzo. 
Amministrazione pubblica - Sicurezza pubblica - Norme  della  Regione
  Puglia - Istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della
  legalita' e della cittadinanza sociale - Prevista  definizione  con
  legge regionale  dei  compiti  e  delle  attivita'  dell'Agenzia  -
  Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilita'  della  censura  in
  quanto asseritamente priva di concretezza e attualita'  e  comunque
  generica - Reiezione. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 46. 
- Costituzione, art 117, comma secondo, lett.  h);  d.l.  4  febbraio
  2010, n. 4, convertito, con modificazioni,  nella  legge  31  marzo
  2010, n. 50. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione  Puglia  -  Esenzione  dal   pagamento   della   quota   di
  compartecipazione alla spesa sanitaria (c. d. ticket) per visite ed
  esami specialistici  -  Inclusione  tra  i  soggetti  esentati  dal
  pagamento  del  ticket   di   categorie   non   contemplate   dalla
  legislazione nazionale -  Violazione  di  disposizioni  statali  di
  principio nelle materie  "tutela  della  salute"  e  "coordinamento
  della  finanza  pubblica"   -   Illegittimita'   costituzionale   -
  Assorbimento degli ulteriori profili di censura. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 13,  commi
  1 e 2. 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo; legge 24  dicembre  1993,  n.
  537, art. 8, comma 16; (Costituzione, art. 81;  legge  23  dicembre
  2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95). 
Bilancio e contabilita' pubblica - Sanita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione  Puglia  -  Esenzione  dal   pagamento   della   quota   di
  compartecipazione alla spesa sanitaria (c. d. ticket) per visite ed
  esami specialistici - Reintroduzione di disposizione  gia'  oggetto
  di declaratoria di illegittimita' costituzionale  -  Illegittimita'
  costituzionale in via consequenziale. 
- Legge della Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14, art. 13. 
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. 
Ambiente - Norme della Regione  Puglia  -  Parco  naturale  regionale
  "Terra delle gravine" - Abrogazione del divieto di  transitare  con
  mezzi  motorizzati  fuori  dalle   strade   statali,   provinciali,
  comunali, private  e  vicinali  gravate  dai  servizi  di  pubblico
  passaggio - Disciplina in contrasto  con  gli  standard  minimi  di
  tutela  stabiliti  dalla  legislazione  statale,  con   conseguente
  violazione della competenza legislativa  esclusiva  in  materia  di
  tutela dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento
  degli ulteriori profili di censura. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 37,  nella
  parte in cui abroga la lettera i) del comma  7  dell'art.  4  della
  legge Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge  6  dicembre
  1991, n. 394, art. 11, comma 2, lett. c); (Costituzione, art.  117,
  primo comma; direttiva 92/43/CEE  del  21  maggio  1992;  direttiva
  2009/147/CE del 30 novembre 2009). 
Ambiente - Norme della Regione  Puglia  -  Parco  naturale  regionale
  "Terra delle gravine"  -  Abrogazione  del  divieto  di  esercitare
  l'attivita' venatoria all'interno del parco - Disposizione  analoga
  ad altra concernente il divieto di transitare con mezzi motorizzati
  nel  parco,  gia'  oggetto  di   declaratoria   di   illegittimita'
  costituzionale   -    Illegittimita'    costituzionale    in    via
  consequenziale. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 37,  nella
  parte in cui abroga la lettera d) del comma  7  dell'art.  4  della
  legge Regione Puglia 20 dicembre 2005, n. 18. 
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. 
Amministrazione pubblica - Sicurezza pubblica - Norme  della  Regione
  Puglia - Istituzione dell'Agenzia regionale per la promozione della
  legalita' e della cittadinanza  sociale  -  Riconducibilita'  delle
  funzioni  dell'Agenzia  ad  ambiti   di   intervento   parzialmente
  sovrapponibili con le competenze statali in materia di sicurezza  e
  di  amministrazione  di  beni  sequestrati   -   Violazione   della
  competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   nella   materia
  dell'ordine pubblico e sicurezza - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 46. 
- Costituzione, art 117, comma secondo, lett.  h);  d.l.  4  febbraio
  2010, n. 4, convertito, con modificazioni,  nella  legge  31  marzo
  2010, n. 50. 
Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia  -  Corresponsione  del
  compenso per lavoro  straordinario,  in  attesa  del  completamento
  delle  procedure   rivolte   all'installazione   del   sistema   di
  rilevazione automatica - Proroga del termine al 31  dicembre  2010,
  oltre quello del 30  giugno  2010  gia'  previsto  dalla  normativa
  statale - Violazione della normativa di principio dello Stato nella
  materia del coordinamento della finanza pubblica, con disparita' di
  trattamento   rispetto   al   personale   delle   altre   pubbliche
  amministrazioni - Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19,  art.  51,  che
  modifica l'art. 34 della legge della  Regione  Puglia  31  dicembre
  2009, n. 34. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma terzo; legge 24  dicembre  2007,
  n. 244, art. 3, comma 83. 
Regione (in genere) - Norme della Regione Puglia - Componenti esterni
  della Giunta regionale - Applicabilita', dalla data di nomina e per
  l'intera durata dell'incarico,  delle  disposizioni  concernenti  i
  consiglieri regionali relativamente al collocamento in  aspettativa
  senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche -  Violazione
  della  competenza  esclusiva  statale  in  materia  di   previdenza
  sociale, con disparita' di trattamento tra le  cariche  elettive  -
  Illegittimita' costituzionale. 
- Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19, art. 54. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo,  lett.  o);  d.P.R.  22
  dicembre 1986, n. 917, art. 47, lett. g). 
(GU n.51 del 7-12-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Giuseppe
  TESAURO,  Paolo  Maria  NAPOLITANO,  Giuseppe   FRIGO,   Alessandro
  CRISCUOLO, Paolo  GROSSI,  Giorgio  LATTANZI,  Aldo  CAROSI,  Marta
  CARTABIA, Sergio MATTARELLA; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 11, commi  3,
4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54  della  legge  della  Regione
Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio di previsione 2011 e bilancio  pluriennale  2011-2013  della
Regione Puglia), promosso dal Presidente del Consiglio  dei  ministri
con ricorso notificato il 28 febbraio-3  marzo  2011,  depositato  in
cancelleria l'8 marzo 2011 ed iscritto al n. 19 del registro  ricorsi
2011. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito nell'udienza  pubblica  dell'8  novembre  2011  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 28 febbraio-3 marzo 2011 e depositato  presso  la  cancelleria  di
questa Corte l'8 marzo 2011 (reg. ric. n. 19 del 2011), ha  impugnato
gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54  della
legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio  pluriennale
2011-2013 della Regione Puglia), per violazione degli  artt.  3,  81,
117, commi primo, secondo, lettere  h),  o)  e  s),  e  terzo,  della
Costituzione. 
    2. - Le disposizioni impugnate contengono misure  in  materia  di
spesa sanitaria, aree naturali protette, promozione della legalita' e
personale delle pubbliche amministrazioni nella Regione Puglia. 
    2.1. - L'art.  11  della  legge  censurata  detta  una  serie  di
adempimenti  relativi  all'attuazione  del  Piano  di   rientro,   di
riqualificazione  e  riorganizzazione  e  di   individuazione   degli
interventi per il  perseguimento  dell'equilibrio  economico  di  cui
all'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e
delle finanze e la Regione Puglia sottoscritto in  data  29  novembre
2010, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005). In particolare, il
comma 3 dispone che la Giunta regionale, con proprio provvedimento da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
medesima legge regionale n. 19 del 2010, «procede  alla  ricognizione
delle dotazioni organiche e della spesa del personale  delle  aziende
ed enti pubblici del  SSR  con  riferimento  a  quanto  previsto  dal
combinato disposto dell'art. 1, comma 565, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria  2007),  e  dell'art.  2,
commi 71 e 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  legge
finanziaria  2010)».  Ai  sensi  del   successivo   comma   4,   tale
provvedimento deve contenere anche «un piano dettagliato  di  rientro
della spesa del personale entro i limiti di cui al combinato disposto
dell'art. 1, comma 565, della legge n. 296  del  2006,  dell'art.  2,
commi 71 e 73, della legge n. 191  del  2009  e  nel  rispetto  della
sentenza della Corte  costituzionale  15  novembre  2010,  n.  333  e
dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78  (Misure  urgenti
in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  30  luglio
2010, n. 122, da realizzarsi nel periodo  di  vigenza  del  Piano  di
rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e  di  individuazione
degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio  economico,  ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge  n.  311  del  2004,  della
Regione Puglia approvato con Accordo tra il Ministro della salute, il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  la   Regione   Puglia,
sottoscritto in data 29 novembre  2010,  salvaguardando  comunque  il
rispetto dei Livelli essenziali di assistenza  (LEA)  come  stabiliti
dalle disposizioni vigenti». Infine,  il  comma  5  dispone  che  «In
connessione con i processi di riorganizzazione previsti dal Piano  di
rientro 2010-2012,  ivi  compresa  la  razionalizzazione  della  rete
ospedaliera con l'attivazione  e  potenziamento  delle  attivita'  di
assistenza domiciliare, delle cure intermedie e  delle  attivita'  di
riabilitazione domiciliare e ambulatoriale per la non autosufficienza
e la disabilita' fisica, psichica e sensoriale, con provvedimento  di
Giunta  regionale,  da  adottarsi  previo  parere  delle  Commissioni
consiliari  permanenti  competenti,  sono   fissati   gli   indirizzi
applicativi di cui all'articolo 2, comma 72, lettera b), della  legge
n. 191 del 2009». 
    2.2. - L'art. 13 della legge della Regione Puglia n. 19 del  2010
contiene disposizioni relative all'esenzione dal ticket per visite ed
esami specialistici. In particolare, il comma  1  stabilisce  che,  a
decorrere dal 1° gennaio 2011, «l'esenzione dal pagamento della quota
di compartecipazione alla spesa  sanitaria  (ticket)  per  motivi  di
reddito, di cui all'articolo 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993
e successive modificazioni  e  integrazioni,  con  le  specificazioni
introdotte dal  decreto  legge  n.  112  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  n.  133  del  2008,   e'   riconosciuta
esclusivamente: a) ai cittadini  di  eta'  inferiore  a  sei  anni  o
superiore a sessantacinque anni, appartenente a un  nucleo  familiare
con un reddito complessivo annuo non superiore a euro  36.151,98;  b)
ai titolari di pensione sociale e loro  familiari  a  carico;  c)  ai
titolari di pensione al minimo aventi eta' superiore a sessant'anni e
loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo  familiare  con  un
reddito complessivo annuo inferiore  a  euro  8.263,31,  incrementato
fino a euro 11.362,05  in  presenza  del  coniuge  e  in  ragione  di
ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; d) ai  disoccupati  e
loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo  familiare  con  un
reddito complessivo annuo inferiore  a  euro  8.263,31,  incrementato
fino a euro 11.362,05  in  presenza  del  coniuge  e  in  ragione  di
ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; e) agli inoccupati  e
loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo  familiare  con  un
reddito complessivo annuo inferiore  a  euro  8.263,31,  incrementato
fino a euro 11.362,05  in  presenza  del  coniuge  e  in  ragione  di
ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; f) ai  lavoratori  in
cassa integrazione ordinaria  e  straordinaria  e  loro  familiari  a
carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo
annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a  euro  11.362,05
in presenza del coniuge e in ragione di  ulteriori  euro  516,46  per
ogni figlio a carico; g) ai lavoratori in mobilita' e loro  familiari
a  carico,  appartenenti  a  un  nucleo  familiare  con  un   reddito
complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro
11.362,05 in presenza del coniuge e  in  ragione  di  ulteriori  euro
516,46 per ogni figlio a carico». Il successivo comma 2  prevede  che
spetta  alla  Giunta   regionale   disciplinare   le   modalita'   di
riconoscimento e fruizione di tali esenzioni. 
    2.3. - L'art. 37 della legge censurata detta norme riguardanti il
Parco  naturale   regionale   «Terra   delle   gravine»,   disponendo
l'abrogazione delle lettere d) ed i) del comma 7 dell'art. 4  (Azioni
di valorizzazione del territorio  e  norme  di  tutela)  della  legge
regionale 20 dicembre 2005, n. 18  (Istituzione  del  Parco  naturale
regionale «Terra delle gravine»). Le norme abrogate prevedevano  che,
allo  scopo  di   perseguire   le   finalita'   di   salvaguardia   e
valorizzazione dell'ambiente naturale, nel Parco  naturale  regionale
«Terra delle gravine» non fosse consentito, tra  l'altro:  esercitare
l'attivita' venatoria, fatti salvi, su  autorizzazione  dell'Ente  di
gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'art.
11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro  sulle
aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a  fini  scientifici
(lettera d); transitare con  mezzi  motorizzati  fuori  dalle  strade
statali,  provinciali,  comunali,  private  e  vicinali  gravate  dai
servizi di  pubblico  passaggio,  fatta  eccezione  per  i  mezzi  di
servizio e per le attivita' agro-silvo-pastorali (lettera i). 
    2.4. - L'art. 46 della legge della Regione Puglia n. 19 del  2010
contiene norme in materia di sensibilizzazione  della  cultura  della
legalita', prevedendo l'istituzione dell'«Agenzia  regionale  per  la
promozione della legalita'  e  della  cittadinanza  sociale»,  i  cui
compiti e funzioni sono definiti con legge regionale. Per  finanziare
le attivita' dell'agenzia, «e' istituito nel bilancio  di  previsione
per l'esercizio finanziario 2011, nell'ambito della UPB 05.06.01,  il
capitolo di spesa 721071, denominato "Spese per la  promozione  della
legalita' nell'ambito della cittadinanza sociale  e  delle  politiche
della  salute",  con  una  dotazione  finanziaria,  in   termini   di
competenza e cassa, di euro 200mila». 
    2.5. - L'art. 51  della  legge  impugnata  disciplina  il  lavoro
straordinario dei dipendenti regionali, prorogando dal 30 giugno 2010
al 31 dicembre 2010  il  termine  -  previsto  dall'art.  34  (Lavoro
straordinario)  della  legge  regionale  31  dicembre  2009,  n.   34
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2010  e
bilancio pluriennale 2010-2012  della  Regione  Puglia)  -  entro  il
quale,  «in  attesa  del  completamento   delle   procedure   rivolte
all'installazione  del  sistema  di  rilevazione   automatica   delle
presenze, ai dipendenti regionali puo' essere erogato il compenso per
il lavoro straordinario». 
    2.6.  -  L'art.  54  della  legge  censurata  detta  disposizioni
relative allo status di componente della Giunta regionale, stabilendo
che «ai componenti esterni della Giunta regionale si applicano, dalla
data di nomina e per l'intera durata dell'incarico,  le  disposizioni
vigenti  concernenti  i  consiglieri   regionali   relativamente   al
collocamento in  aspettativa  senza  assegni  per  l'espletamento  di
cariche pubbliche». 
    3.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   riferisce,
innanzitutto, che la legge della Regione Puglia n.  19  del  2010  fa
seguito alla emanazione di altre due leggi regionali - la legge della
Regione Puglia 24 settembre 2010, n. 11 (Norme per la copertura delle
perdite di esercizio degli  enti  del  Servizio  sanitario  regionale
"SSR"), e la legge della Regione Puglia  24  settembre  2010,  n.  12
(Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti) - con le quali  sono  state
stabilite, tra l'altro, misure relative alla  copertura  finanziaria,
nonche' al piano di rientro dal disavanzo regionale.  Il  ricorrente,
dopo aver ricostruito le vicende relative al disavanzo nella Regione,
con particolare riferimento al Servizio  sanitario,  sottolinea  che,
con la legge censurata, la Regione Puglia e' «nuovamente  intervenuta
deliberando alcune misure  economico-finanziarie  necessarie  per  il
recupero del disavanzo senza, peraltro, tenere conto delle previsioni
ne' dell'Accordo del 29 novembre 2010, ne' del Piano di  rientro  dal
disavanzo allegato al suddetto Accordo». 
    3.1. - La difesa dello Stato censura, in primo luogo, l'art.  11,
commi 3, 4 e 5, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010,  per
violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in   materia   di
coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le  disposizioni  impugnate
prevedono l'adozione da parte della Regione  di  provvedimenti  e  di
piani che «implicano misure e interventi che, peraltro, formano  gia'
oggetto dell'Accordo stipulato il 29 novembre  2010  e  dell'allegato
Piano di rientro dal disavanzo  sanitario».  Il  ricorrente  riporta,
infatti, che tali misure «sono contenute nell'"obiettivo generale B3"
e negli obiettivi specifici "B3.1, B3.2 e B3.4" del suddetto Piano di
rientro». Ad avviso della difesa  dello  Stato,  pertanto,  le  norme
regionali sarebbero illegittime  nella  parte  in  cui  hanno  omesso
qualsiasi  richiamo  a  tale  Piano,   prevedendo   provvedimenti   e
interventi «paralleli» al Piano stesso, ponendosi cosi' in  contrasto
con l'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, in  base  a
cui «gli interventi individuati dal  Piano  sono  vincolanti  per  la
regione,  che  e'  obbligata  a  rimuovere  i  provvedimenti,   anche
legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano  di  ostacolo  alla
piena attuazione del richiamato Piano di rientro». 
    3.2. - Il ricorrente censura, in secondo luogo, l'art. 13,  commi
1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, relativo alle
esenzioni dal pagamento della quota di compartecipazione  alla  spesa
sanitaria (cosiddetto ticket), sotto diversi profili. 
    Innanzitutto, ad avviso della  difesa  dello  Stato,  l'art.  13,
comma  1,  lettere  e),  f)  e  g),  della  legge  impugnata  sarebbe
illegittimo in quanto, «tra  le  categorie  di  esenti  per  reddito,
inserisce anche gli inoccupati e i familiari a carico,  i  lavoratori
in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i loro familiari  a
carico e i lavoratori in  mobilita'  con  i  rispettivi  familiari  a
carico», categorie «non previste dall'art. 8, comma 16,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza  pubblica)
e/o, in ogni caso, previsti con dei limiti di reddito ben stabiliti».
La norma censurata, quindi, includerebbe, tra i soggetti esentati dal
pagamento della quota di compartecipazione sanitaria,  categorie  non
comprese dalla legislazione statale di principio in materia di tutela
della  salute  e  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  cosi'
violando l'art. 117, terzo comma, Cost. L'art.  13,  comma  2,  della
legge censurata  attribuendo  alla  Giunta  regionale  il  potere  di
regolare le modalita' di riconoscimento e fruizione delle  esenzioni,
sarebbe in contrasto con l'art. 8, comma 16, della legge n.  537  del
1993, che  «stabilisce  espressamente  quali  sono  le  categorie  di
soggetti esentati dal ticket e le modalita' ed i limiti economici  di
reddito che danno diritto alle dette esenzioni». 
    Secondo la difesa dello Stato, inoltre, le disposizioni impugnate
sarebbero illegittime per violazione dell'art. 81  Cost.,  risultando
«assolutamente prive di ogni copertura finanziaria». In aggiunta,  il
ricorrente rileva che le  norme  censurate  lederebbero  l'art.  117,
terzo  comma,  Cost.,  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, perche' detterebbero interventi  in  contrasto  con  quanto
previsto dall'obiettivo E1.3 del Piano di  rientro,  con  conseguente
violazione dell'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009. 
    3.3. - L'art. 37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010,
riguardante il Parco naturale regionale  «Terra  delle  gravine»,  e'
censurato dalla difesa dello  Stato  per  violazione  dell'art.  117,
commi primo e secondo, lettera s), Cost.  La  disposizione  impugnata
prevede, tra l'altro, che sia abrogata la  lettera  i)  del  comma  7
dell'art. 4 della legge regionale n.  18  del  2005,  istitutiva  del
citato Parco, ai sensi della quale vigeva il divieto  di  «transitare
con  mezzi  motorizzati  fuori  dalle  strade  statali,  provinciali,
comunali,  private  e  vicinali  gravate  dai  servizi  di   pubblico
passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita'
agro-silvo-pastorali». Ad  avviso  del  ricorrente,  tale  previsione
sarebbe in contrasto con l'art. 11, comma 2, lettera c), della  legge
n. 394 del 1991, secondo cui  il  soggiorno  e  la  circolazione  del
pubblico con qualsiasi mezzo all'interno del  parco  e'  disciplinato
dal regolamento  del  parco.  Il  ricorrente  sostiene,  quindi,  che
«poiche'  la  norma  statale  riconosce  al  "piano  del  parco",  la
caratteristica di essere strumento insostituibile di  programmazione,
regolazione  e  controllo,  appare  evidente  che  l'abrogazione  del
suddetto divieto comporta interferenze anche nei confronti di specie,
habitat ed habitat  di  specie  tutelati  ai  sensi  della  Direttiva
92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE». Pertanto, «la  disposizione
regionale, nel disciplinare una materia rimessa alla competenza dello
Stato, e disponendo in modo non conforme  alla  legislazione  statale
che  individua  standard  minimi  ed  uniformi   di   tutela   validi
sull'intero territorio nazionale, presenta profili di  illegittimita'
costituzionale con riferimento all'art.  117  Cost.,  secondo  comma,
lettera s), ai sensi del quale lo  Stato  ha  competenza  legislativa
esclusiva in materia  di  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema».
Infine, la norma, «comportando interferenze anche  nei  confronti  di
specie, habitat ed habitat di specie» ai sensi  della  direttiva  del
Consiglio delle  Comunita'  europee  92/43/CEE  del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche e  della  direttiva  2009/147/CE
del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  30  novembre   2009
concernente la  conservazione  degli  uccelli  selvatici,  violerebbe
l'art. 117, primo comma, Cost., nella parte  in  cui  il  legislatore
regionale non ha  rispettato  i  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario. 
    3.4. - Il ricorrente, in quarto luogo, censura  l'art.  46  della
legge della Regione Puglia n. 19 del  2010,  istitutivo  dell'Agenzia
regionale per la promozione  della  legalita'  e  della  cittadinanza
sociale, perche' sarebbe in contrasto «con la  normativa  statale  di
riferimento che attribuisce al Ministero dell'interno la possibilita'
di regolamentare,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  la  materia
trattata dalla  legge  regionale  in  oggetto».  In  particolare,  il
decreto-legge  4  febbraio  2010,  n.  4  (Istituzione   dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita'  organizzata),  convertito
in legge 31 marzo 2010, n. 50, nell'istituire l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla   criminalita'    organizzata,    avrebbe    «espressamente    e
specificamente  affrontato  anche  le  problematiche  relative   alla
cultura  della  legalita'  nelle  aree  interessate  del   territorio
nazionale». Ad  avviso  del  ricorrente,  il  legislatore  regionale,
«introducendo - con propria legge - disposizioni sulla costituzione e
sul  funzionamento  di  una  agenzia,  con  funzioni  analoghe   alla
neo-istituita  Agenzia   nazionale   per   l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, si pone in contrasto con la legge  n.  50/2010  e  viola
l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in materia di  pubblica
sicurezza». 
    3.5. - Secondo la difesa dello Stato, in quinto luogo, l'art.  51
della legge impugnata violerebbe gli artt.  3  e  117,  terzo  comma,
Cost.,  in  materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Il
ricorrente  evidenzia  che  «la  predisposizione  della   rilevazione
informatizzata delle presenze e' stata piu' volte rinviata a  partire
dal 2008» e che l'art. 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2008),  «stabilisce
l'obbligo  per  le  pubbliche  amministrazioni  di  provvedere   alla
rilevazione automatica delle presenze  al  fine  di  corrispondere  i
compensi per lavoro straordinario». La difesa dello  Stato  sostiene,
dunque,  che  «procrastinare   ulteriormente   l'applicazione   della
disposizione della  legge  finanziaria  comporta  una  disparita'  di
trattamento con il personale delle altre  pubbliche  amministrazioni,
in palese contrasto, pertanto, con i principi di  eguaglianza  fra  i
cittadini di cui all'art. 3  Cost.  nonche'  con  l'art.  117,  terzo
comma, Cost., rientrando tale materia nel coordinamento della finanza
pubblica e, pertanto, tra quelle di legislazione concorrente». 
    3.6. - Infine, l'art. 54 della legge impugnata e'  censurato  per
violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera o),  Cost.  La
norma prevede che ai componenti esterni  della  Giunta  regionale  si
applicano, dalla data di nomina e per l'intera durata  dell'incarico,
le  disposizioni  vigenti   concernenti   i   consiglieri   regionali
relativamente  al  collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  per
l'espletamento di cariche pubbliche.  Tale  materia,  ad  avviso  del
ricorrente, rientrerebbe nella previsione dell'art. 47,  lettera  g),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui  redditi),  il  quale
dispone che «le indennita' di  cui  all'articolo  1  della  legge  31
ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13  agosto  1979,
n.  384,  percepite  dai  membri  del  Parlamento  nazionale  e   del
Parlamento europeo e le indennita',  comunque  denominate,  percepite
per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114  e
135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche'
i  conseguenti  assegni  vitalizi  percepiti  in   dipendenza   dalla
cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica, sono assimilati  ai  redditi  di  lavoro
dipendente». Il  legislatore  regionale  avrebbe  quindi  «esorbitato
dalla propria competenza, avendo, tra l'altro, previsto (e assunto al
bilancio regionale) anche oneri previdenziali, in contrasto  sia  con
l'art. 117, secondo comma, lettera o), Cost.,  che  attribuisce  allo
Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza  sociale,  che
con l'art. 3 Cost. per  disparita'  di  trattamento  tra  le  cariche
elettive». 
    4. - Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il
15 aprile 2011, si e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Puglia,
sostenendo che le censure prospettate dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri sono inammissibili e, comunque, non fondate. 
    La difesa regionale riferisce,  innanzitutto,  che  alcune  delle
disposizioni impugnate  sono  state  abrogate  o  sono  in  corso  di
abrogazione. In particolare, l'art. 11, commi 3, 4 e  5  della  legge
censurata risulterebbe abrogato dall'art. 2 della legge della Regione
Puglia 8 aprile 2011, n. 5 (Norme in materia di Residenze sanitarie e
socio-sanitarie assistenziali  "RSSA",  riabilitazione  e  hospice  e
disposizioni urgenti in materia sanitaria). Gli artt. 13, commi  1  e
2, e 51  sarebbero  oggetto  di  un  apposito  disegno  di  legge  di
abrogazione. La lettera i)  del  comma  7  dell'art.  4  della  legge
regionale  n.  18  del  2005,  abrogata  dall'art.  37  della   legge
impugnata, sarebbe stata riprodotta nel disegno  di  legge  regionale
«Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre  2005,  n.
18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine")»,
cosi' ripristinando il divieto di «transitare» all'interno del  parco
«con mezzi  motorizzati  fuori  dalle  strade  statali,  provinciali,
comunali,  private  e  vicinali  gravate  dai  servizi  di   pubblico
passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita'
agro-silvo-pastorali». Di conseguenza, la  difesa  regionale  osserva
che «il gia' accaduto o prossimo venire meno del contrasto» di queste
disposizioni  con  i  parametri  evocati  dal  ricorrente  «induce  a
trattare» solo i motivi relativi agli  artt.  46  e  54  della  legge
impugnata. 
    4.1. - Quanto all'art.  46  della  legge  censurata,  la  Regione
rileva  che  tale  disposizione  si  limita  ad  istituire  l'Agenzia
regionale per la promozione  della  legalita'  e  della  cittadinanza
sociale, rinviando a una futura legge la definizione  dei  compiti  e
delle funzioni di detta Agenzia. Ne discenderebbe  che  il  contrasto
denunciato dal ricorrente  sarebbe  «inattuale,  futuro  e  incerto»,
perche' «potra' semmai essere indubbiata di contrasto  la  successiva
legge regionale, in quanto dovesse definire  i  compiti  dell'agenzia
regionale in maniera sovrapponibile a quelli dell'agenzia nazionale».
La  censura  sarebbe  quindi  inammissibile,  in  quanto   priva   di
concretezza e attualita', nonche'  generica,  dato  che  non  sarebbe
indicata la disposizione di legge statale asseritamente  contrastata.
Nel merito, la difesa regionale rileva che, anche a voler ritenere  i
futuri compiti  dell'ente  regionale  gia'  contenuti  nella  formula
«promozione  della  legalita'»,  neppure   sembrerebbe   esservi   il
denunciato contrasto, in quanto l'Agenzia nazionale  avrebbe  compiti
specifici in materia  di  amministrazione  e  destinazione  dei  beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. 
    4.2.  -  Con  riferimento  all'art.  54  della  legge  impugnata,
riguardante lo  status  di  componente  della  Giunta  regionale,  la
resistente rileva innanzitutto che l'art. 43, comma 7, dello  statuto
della  Regione  Puglia  garantisce  che  «al  componente  esterno  e'
attribuito,  altresi',  il  trattamento  economico  previsto  per  il
consigliere  regionale  e  l'indennita'  di  funzione  prevista   per
l'assessore», stabilendo una  parificazione  di  tutti  i  componenti
della Giunta - eletti o non  eletti  -  ai  Consiglieri  eletti,  ivi
inclusa la tutela previdenziale. Secondo la Regione, la  disposizione
impugnata riconoscerebbe «agli assessori non consiglieri la copertura
previdenziale che l'ordinamento in generale garantisce,  pur  secondo
diverse modalita', ai lavoratori,  pubblici  e  privati,  chiamati  a
ricoprire  funzioni  pubbliche»,  sul  presupposto  che   la   tutela
previdenziale  sia  «parte  integrante  [del]   reddito   da   lavoro
dipendente cui sono assimilate, secondo la legge statale  citata,  le
indennita' previste per l'esercizio  delle  pubbliche  funzioni».  La
difesa regionale osserva poi che, contrariamente a  quanto  sostenuto
dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,   «la   copertura
contributiva del  lavoratore  pubblico  nominato  assessore,  per  il
periodo di espletamento del mandato, si realizza senza spesa  per  il
Bilancio regionale [...],  trovando  nella  fattispecie  applicazione
l'istituto della contribuzione figurativa che  prevede  il  pagamento
della quota dei contributi  personali  all'Istituto  previdenziale  a
carico  dell'assessore-pubblico  dipendente».  La  norma   regionale,
pertanto, non inciderebbe sulla natura degli  emolumenti  corrisposti
agli assessori, che rimane di stretta  competenza  statale,  o  sulle
norme previdenziali statali riferite ai lavoratori  pubblici  e  non.
Non vi sarebbe quindi alcuna violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera o), Cost. 
    Quanto alla  lamentata  lesione  dell'art.  3  Cost.,  la  difesa
regionale  sottolinea  che  la  norma  censurata  «tende  proprio   a
garantire una parita' di  trattamento  previdenziale  fra  cittadino,
pubblico dipendente eletto consigliere e poi  nominato  assessore,  e
cittadino pubblico dipendente non consigliere e  nominato  assessore,
nonche'  fra  lavoratore  pubblico  e  privato   nominato   assessore
regionale;  tutti  investiti  di  una  medesima  funzione   pubblica:
l'essere componente di un organo esecutivo». La  resistente  osserva,
infine, che neppure sembrerebbe sussistere «disparita' di trattamento
tra le cariche elettive», laddove «tale generica dizione fosse intesa
nel senso di  disparita'  tra  assessori  e  consiglieri  di  diverse
Regioni», in quanto anche altre Regioni avrebbero adottato  da  tempo
una normativa identica a quella pugliese (sarebbe il caso degli artt.
2 e 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2000,  n.  17
«Disposizioni in materia di indennita' agli  assessori  della  giunta
regionale non consiglieri regionali») o comunque  interpretato  nello
stesso senso della normativa censurata la propria legge regionale  in
materia  (sarebbe  il  caso  della  deliberazione  n.  33/63  del  30
settembre 2010 della Regione Sardegna). 
    5.  -  Successivamente  al  ricorso,  alcune  delle  disposizioni
impugnate sono state oggetto  di  modifica  da  parte  della  Regione
Puglia. 
    5.1. - I commi 3, 4 e 5 dell'art. 11 della  legge  della  Regione
Puglia n. 19 del 2010 sono stati abrogati  dall'art.  2  della  legge
regionale n.  5  del  2011,  a  decorrere  dal  giorno  stesso  della
pubblicazione di tale legge (11 aprile 2011). 
    5.2. - I commi 1 e 2 dell'art.  13  della  legge  impugnata  sono
stati abrogati dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 16 giugno
2011, n. 10 (Esenzione ticket assistenza specialistica per motivi  di
reddito - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale  4  gennaio
2011, n. 1 «Norme in materia di ottimizzazione  e  valutazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di contenimento dei  costi  degli
apparati amministrativi  nella  Regione  Puglia»),  a  decorrere  dal
giorno stesso della pubblicazione di tale legge (20 giugno 2011). 
    5.3. - L'art. 1, comma 1, lettera d), della legge  della  Regione
Puglia 21 aprile 2011, n. 6  (Modifiche  e  integrazioni  alla  legge
regionale 20 dicembre 2005, n. 18  "Istituzione  del  Parco  naturale
regionale 'Terra delle gravine'"), ha aggiunto, dopo  la  lettera  m)
del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale  n.  18  del  2005,  le
seguenti  lettere:  «m-bis)  resta  fermo  il  divieto  di  esercizio
dell'attivita' venatoria sancito dal comma 6 dell'articolo  22  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge  quadro  sulle  aree  protette),
nonche' dalla lettera b) del comma  1  dell'articolo  8  della  legge
regionale 24 luglio  1997,  n.  19  (Norme  per  l'istituzione  e  la
gestione delle aree naturali protette nella Regione  Puglia);  m-ter)
resta fermo il divieto di  transitare  con  mezzi  motorizzati  fuori
dalle strade  statali,  provinciali,  comunali,  private  e  vicinali
gravate dai servizi di pubblico  passaggio,  fatta  eccezione  per  i
mezzi di servizio e  per  le  attivita'  agro-silvo-pastorale».  Sono
state  cosi'  reintrodotte,  a  partire  dal  26  aprile   2011,   le
disposizioni di cui alle lettere d) e i)  del  comma  7  dell'art.  4
della legge regionale n. 18 del 2005,  abrogate  dall'art.  37  della
legge impugnata. 
    6. - Con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il
4 ottobre 2010, l'Avvocatura generale  dello  Stato,  per  conto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha  dichiarato  di  rinunciare
parzialmente al ricorso n. 19 del 2011,  con  riguardo  alle  censure
relative agli artt. 11, commi 3, 4 e 5, e 13,  commi  1  e  2,  della
legge della Regione Puglia n. 19 del 2010. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 28 febbraio-3 marzo 2011 e depositato  presso  la  cancelleria  di
questa Corte l'8 marzo 2011 (reg. ric. n. 19 del 2011), ha  impugnato
gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54  della
legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio  pluriennale
2011-2013 della Regione Puglia), per violazione degli  artt.  3,  81,
117, commi primo, secondo, lettere h), o) e s), e terzo, Cost. 
    Le questioni sottoposte  all'esame  di  questa  Corte  riguardano
misure  in  materia  di  spesa  sanitaria,  aree  naturali  protette,
promozione   della   legalita'   e    personale    delle    pubbliche
amministrazioni nella Regione Puglia. Ad avviso  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  le  norme  impugnate  violerebbero  diversi
parametri  costituzionali,  essendo  in  gran  parte   lesive   delle
competenze legislative dello Stato. 
    2. - Successivamente al ricorso, la legge della Regione Puglia n.
19 del 2010 e' stata oggetto di modifiche. In primo luogo, i commi 3,
4 e  5  dell'art.  11  della  legge  impugnata  sono  stati  abrogati
dall'art. 2 della legge regionale  8  aprile  2011  n.  5  (Norme  in
materia  di  Residenze  sanitarie  e  socio-sanitarie   assistenziali
"RSSA", riabilitazione e hospice e disposizioni  urgenti  in  materia
sanitaria), a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione di tale
legge (11 aprile 2011). In secondo luogo, i commi 1 e 2 dell'art.  13
della legge censurata sono stati abrogati  dall'art.  1  della  legge
della  Regione  Puglia  16  giugno  2011,  n.  10  (Esenzione  ticket
assistenza  specialistica  per  motivi   di   reddito   -   Modifiche
all'articolo 11 della legge regionale 4 gennaio 2011, n. 1 «Norme  in
materia di  ottimizzazione  e  valutazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  contenimento  dei   costi   degli   apparati
amministrativi  nella  Regione  Puglia»),  anche  in  questo  caso  a
decorrere dal giorno stesso della pubblicazione  di  tale  legge  (20
giugno 2011). 
    A seguito di dette abrogazioni, con  atto  depositato  presso  la
cancelleria di questa Corte il 4 ottobre 2011, l'Avvocatura  generale
dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri,  ha
dichiarato di rinunciare parzialmente al ricorso n. 19 del 2011,  con
riguardo alle censure riferite  all'art.  11,  commi  3,  4  e  5,  e
all'art. 13, commi 1 e 2, della legge impugnata. La rinuncia  non  e'
stata accettata dalla Regione Puglia e non puo'  dichiararsi  estinto
il giudizio in relazione a tali questioni. Tuttavia, la rinuncia  non
regolarmente  accettata,  pur  non  determinando   l'estinzione   del
giudizio,  «puo'  fondare,  unitamente   ad   altri   elementi,   una
dichiarazione di cessazione della materia del contendere per  carenza
di interesse del ricorrente» (ordinanza n.  199  del  2010).  Occorre
quindi verificare se le disposizioni impugnate abbiano o non  abbiano
trovato applicazione nel periodo in cui sono state in vigore. 
    2.1. - Nel caso dell'art.  11,  commi  3,  4  e  5,  della  legge
impugnata, non risulta che le norme censurate abbiano  trovato  medio
tempore  attuazione  e  «il  successivo  intervento  normativo   puo'
ritenersi satisfattivo della pretesa avanzata con il  ricorso,  anche
alla  luce  del  contenuto  dell'atto  di  rinuncia»  (cosi'   ancora
l'ordinanza n. 199  del  2010).  La  sopravvenuta  abrogazione  della
disposizione  impugnata  e  la  conseguente  rinuncia  da  parte  del
ricorrente   hanno   determinato,   unitamente   alla   sua   mancata
applicazione,  la  cessazione  della  materia  del   contendere   con
riferimento alla questione riguardante l'art. 11, commi  3,  4  e  5,
della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010. 
    2.2. - Situazione diversa e' quella relativa all'art. 13, commi 1
e 2, della legge censurata,  concernente  l'esenzione  dal  pagamento
della quota di compartecipazione  alla  spesa  sanitaria  (cosiddetto
ticket). Dato il contenuto delle disposizioni impugnate, infatti,  la
norma ha verosimilmente trovato applicazione nel periodo di circa sei
mesi in cui e' stata in vigore.  Di  conseguenza,  la  sola  rinuncia
all'impugnativa da  parte  del  ricorrente,  in  assenza  di  formale
accettazione, non  puo'  in  questo  caso  consentire  di  dichiarare
cessata la materia del  contendere  con  riferimento  alla  questione
riguardante l'art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione  Puglia
n. 19 del 2010. 
    2.3. - Ne' puo' dichiararsi cessata la materia del contendere con
riferimento  alla  questione  relativa  all'art.   37   della   legge
censurata, come invece prospettato dalla difesa regionale. 
    L'art. 1, comma 1, lettera d), della legge della  Regione  Puglia
21 aprile 2011, n. 6 (Modifiche e integrazioni alla  legge  regionale
20 dicembre 2005, n. 18 «Istituzione  del  Parco  naturale  regionale
"Terra delle gravine"»), ha aggiunto, dopo la lettera m) del comma  7
dell'art. 4 della  legge  regionale  n.  18  del  2005,  le  seguenti
lettere: «m-bis) resta fermo il divieto di  esercizio  dell'attivita'
venatoria sancito dal comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre
1991, n. 394  (Legge  quadro  sulle  aree  protette),  nonche'  dalla
lettera b) del comma 1  dell'articolo  8  della  legge  regionale  24
luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle  aree
naturali protette  nella  Regione  Puglia);  m-ter)  resta  fermo  il
divieto di  transitare  con  mezzi  motorizzati  fuori  dalle  strade
statali,  provinciali,  comunali,  private  e  vicinali  gravate  dai
servizi di  pubblico  passaggio,  fatta  eccezione  per  i  mezzi  di
servizio e per le attivita' agro-silvo-pastorale». Sono  state  cosi'
reintrodotte, a partire dal 26 aprile 2011, le  disposizioni  di  cui
alle lettere d) e i) del  comma  7  dell'art.  4  della  legge  della
Regione Puglia n. 18 del 2005,  abrogate  dall'art.  37  della  legge
impugnata  nel  presente  giudizio.  Tuttavia,  puo'  ragionevolmente
assumersi che la disposizione censurata  abbia  avuto  medio  tempore
applicazione, in quanto essa ha rimosso un divieto per un periodo  di
circa quattro mesi. 
    3. - Vanno preliminarmente esaminati i profili di  ammissibilita'
delle censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    3.1. - Innanzitutto, va respinta l'eccezione di  inammissibilita'
sollevata dalla Regione Puglia in quanto  le  censure  formulate  dal
ricorrente sarebbero generiche e non  sufficientemente  motivate.  Le
violazioni lamentate e i parametri  invocati,  infatti,  sono  sempre
chiaramente  individuati  dalla  difesa  dello  Stato  (ex  plurimis,
sentenze n. 68 del 2011 e n. 332 del 2010).  In  tutte  le  questioni
sollevate, risulta agevole cogliere le argomentazioni  formulate  dal
ricorrente a sostegno delle asserite  violazioni  delle  disposizioni
costituzionali indicate. 
    3.2. - Parimenti non fondata e' l'eccezione  di  inammissibilita'
sollevata dalla Regione Puglia con  riguardo  alla  censura  riferita
all'istituzione  dell'Agenzia  regionale  per  la  promozione   della
legalita'  e  della  cittadinanza  sociale  (art.  46   della   legge
impugnata), in quanto tale censura sarebbe  priva  di  concretezza  e
attualita', nonche' generica, dato che non risulterebbe  indicata  la
disposizione di legge statale con la quale la norma impugnata sarebbe
in contrasto. 
    L'art. 46 della legge  della  Regione  Puglia  n.  19  del  2010,
nell'istituire l'Agenzia regionale per la promozione della  legalita'
e della cittadinanza sociale, individua gia' un contenuto  minimo  di
compiti, necessariamente collegato al nomen  dell'ente.  Ed  elementi
utili per  determinare  il  tipo  di  attivita'  svolte  dall'Agenzia
possono trarsi dalla stessa  disposizione  impugnata,  che  rinvia  a
un'apposita unita' previsionale di base (05.06.01) e  a  un  apposito
capitolo di spesa del bilancio regionale (721071). Inoltre,  anche  a
prescindere dal fatto che, in materia di organizzazione, un  corretto
percorso logico prevede dapprima l'individuazione di una  funzione  e
poi l'istituzione dell'ufficio competente  ad  assolverla,  non  puo'
sostenersi che la creazione con legge di un organismo non consenta di
individuare almeno le finalita' da esso perseguite  e  che  ne  hanno
reso necessaria l'istituzione. Ne' puo' condividersi  la  tesi  della
Regione, per cui il  ricorrente  dovrebbe  attendere  una  successiva
legge regionale per contestare una eventuale lesione della competenza
legislativa statale: e' nel momento stesso in cui l'ente viene creato
che l'interesse al ricorso diviene attuale, salvo poi  verificare  la
fondatezza, nel merito, delle censure prospettate. 
    Inoltre, la censura formulata dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri non e' generica. Il  parametro  costituzionale  invocato  e'
chiaramente indicato (art. 117, secondo comma, lettera h),  Cost.)  e
il riferimento al decreto-legge 4 febbraio 2010,  n.  4  (Istituzione
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e  la  destinazione  dei
beni  sequestrati  e  confiscati  alla   criminalita'   organizzata),
convertito in legge 31 marzo 2010,  n.  50,  istitutivo  dell'Agenzia
nazionale  per  l'amministrazione  e   la   destinazione   dei   beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  consente  di
individuare agevolmente le disposizioni  statali  con  cui  la  norma
impugnata sarebbe in contrasto. 
    4. - Nel  merito,  le  censure  prospettate  dal  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  possono  essere  divise  in  cinque  gruppi,
ciascuno riferito a un diverso articolo della legge impugnata. 
    5. - Il primo gruppo di censure riguarda l'art. 13, commi 1 e  2,
della legge della Regione Puglia n. 19  del  2010,  che  ha  disposto
l'estensione delle categorie di soggetti esentati dal pagamento della
quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto ticket). 
    Tale articolo stabilisce, al comma 1, che,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2011, l'esenzione sia garantita anche «e) agli  inoccupati  e
loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo  familiare  con  un
reddito complessivo annuo inferiore  a  euro  8.263,31,  incrementato
fino a euro 11.362,05  in  presenza  del  coniuge  e  in  ragione  di
ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; f) ai  lavoratori  in
cassa integrazione ordinaria  e  straordinaria  e  loro  familiari  a
carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo
annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a  euro  11.362,05
in presenza del coniuge e in ragione di  ulteriori  euro  516,46  per
ogni figlio a carico; g) ai lavoratori in mobilita' e loro  familiari
a  carico,  appartenenti  a  un  nucleo  familiare  con  un   reddito
complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro
11.362,05 in presenza del coniuge e  in  ragione  di  ulteriori  euro
516,46 per ogni figlio a carico». Il successivo comma 2  prevede  che
spetta  alla  Giunta   regionale   disciplinare   le   modalita'   di
riconoscimento e fruizione di tali esenzioni. 
    5.1. - Ad avviso del ricorrente, innanzitutto, l'art.  13,  comma
1, lettere e), f) e g), della legge impugnata sarebbe illegittimo  in
quanto includerebbe, tra i  soggetti  esentati  dal  pagamento  della
quota di compartecipazione sanitaria, categorie  non  comprese  dalla
legislazione statale di principio in materia di tutela della salute e
di coordinamento della finanza pubblica (in  particolare,  l'art.  8,
comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi
di finanza pubblica»), cosi' violando l'art. 117, terzo comma,  Cost.
L'art. 13, comma 2, della legge censurata,  attribuendo  alla  Giunta
regionale il potere di regolare  le  modalita'  di  riconoscimento  e
fruizione delle esenzioni, sarebbe in contrasto con l'art.  8,  comma
16, della legge n. 537 del 1993, che «stabilisce espressamente  quali
sono le categorie di soggetti esentati dal ticket e le modalita' ed i
limiti economici di reddito che danno diritto alle dette  esenzioni».
Secondo la difesa dello Stato,  infine,  le  disposizioni  impugnate,
risultando  «assolutamente  prive  di  ogni  copertura  finanziaria»,
violerebbero l'art. 81 Cost., e, dettando interventi in contrasto con
quanto previsto dall'obiettivo E1.3 del Piano di rientro, lederebbero
l'art. 2, commi 80 e  95,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria  2010),  con  conseguente  violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento  della
finanza pubblica. 
    5.2. - La questione e' fondata. 
    L'art. 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993,  che  indica  le
categorie  di  soggetti  esentate  dal  pagamento  della   quota   di
compartecipazione   alla   spesa   sanitaria   (cosiddetto   ticket),
costituisce un  principio  fondamentale  della  legislazione  sia  in
materia di «tutela della salute», sia in  materia  di  «coordinamento
della finanza pubblica». L'art. 13, commi 1 e 2,  della  legge  della
Regione Puglia  n.  19  del  2010,  esentando  plurime  categorie  di
assistiti, e anche gli inoccupati, i lavoratori in cassa integrazione
ordinaria e straordinaria e i lavoratori in  mobilita',  con  i  loro
rispettivi familiari a carico, include tra i  soggetti  esentati  dal
pagamento  del  ticket  categorie  non  comprese  dalla  legislazione
statale di principio, cosi' violando l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    5.3. - Dall'illegittimita' dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge
regionale  n.  19  del  2010   discende,   in   via   consequenziale,
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  13  della  legge   della
Regione Puglia 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima  variazione
di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario  2011).  Questa
disposizione, infatti, ha nuovamente inserito tra i soggetti esentati
dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa  sanitaria,
a decorrere dal 1° luglio 2011, le medesime categorie  gia'  previste
dall'art. 13, comma 1, della legge impugnata. 
    6. - Il secondo gruppo di censure riguarda l'art. 37 della  legge
della Regione Puglia n. 19 del 2010. Tale disposizione  prevede,  tra
l'altro, che sia abrogata la lettera i) del comma 7 dell'art. 4 della
legge regionale  n.  18  del  2005,  istitutiva  del  Parco  naturale
regionale «Terra delle gravine»,  ai  sensi  della  quale  vigeva  il
divieto di «transitare  con  mezzi  motorizzati  fuori  dalle  strade
statali,  provinciali,  comunali,  private  e  vicinali  gravate  dai
servizi di  pubblico  passaggio,  fatta  eccezione  per  i  mezzi  di
servizio e per le attivita' agro-silvo-pastorali». 
    6.1. - Ad avviso  del  ricorrente,  tale  previsione  sarebbe  in
contrasto con l'art. 11, comma 2, lettera c), della legge 6  dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro  sulle  aree  protette),  secondo  cui  il
soggiorno  e  la  circolazione  del  pubblico  con  qualsiasi   mezzo
all'interno del parco deve essere disciplinato  dal  regolamento  del
parco  stesso.  La  disposizione  regionale,  «nel  disciplinare  una
materia rimessa alla competenza dello Stato, e disponendo in modo non
conforme alla legislazione statale che individua standard  minimi  ed
uniformi  di  tutela  validi   sull'intero   territorio   nazionale»,
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  in  materia
di  tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema.  Infine,   la   norma,
«comportando interferenze anche nei confronti di specie,  habitat  ed
habitat di specie tutelati» ai sensi della  direttiva  del  Consiglio
delle Comunita' europee 92/43/CEE del 21 maggio  1992  relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE  del  Parlamento
Europeo  e  del  Consiglio  del  30  novembre  2009  concernente   la
conservazione degli uccelli selvatici, violerebbe l'art.  117,  primo
comma, Cost., nella parte in cui  il  legislatore  regionale  non  ha
rispettato i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 
    6.2. - La questione e' fondata, nei termini di seguito precisati. 
    6.2.1.  -  In  via  preliminare,  e'  necessario   esaminare   la
disciplina  statale  rilevante  ai  fini  della   risoluzione   della
questione di legittimita' costituzionale proposta. 
    La tutela delle aree naturali protette e' regolata dalla legge n.
394  del  1991.  Essa  prevede  l'istituzione  di  parchi  regionali,
demandando alle Regioni il compito di introdurre, con apposita legge,
criteri  conformi  alla  normativa  statale.   La   legge   regionale
istitutiva  del   parco   naturale   «definisce   la   perimetrazione
provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la
gestione del parco e indica gli elementi del piano per il  parco,  di
cui all'articolo 25, comma 1, nonche' i principi del regolamento  del
parco» (art. 23 della legge n. 394 del 1991). Ai sensi dell'art.  22,
comma 1, lettera d), tra i principi fondamentali  per  la  disciplina
delle aree naturali  protette  regionali  vi  e'  anche  «l'adozione,
secondo criteri stabiliti  con  legge  regionale  in  conformita'  ai
principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette». 
    L'art. 11 della legge n. 394 del 1991 disciplina  il  regolamento
del parco. In base al comma 2, per garantire il  perseguimento  delle
finalita' della legge di tutela delle aree  naturali  protette  e  il
rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del
parco disciplina, tra l'altro, «il soggiorno e  la  circolazione  del
pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto» (lettera c).  Il  comma  3
stabilisce poi che «nei parchi sono vietate le attivita' e  le  opere
che possono compromettere  la  salvaguardia  del  paesaggio  e  degli
ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla
fauna protette e ai rispettivi  habitat»,  prevedendo  una  serie  di
divieti  che,  ai  sensi  del  successivo  comma  4,  possono  essere
eventualmente derogati dal regolamento del parco.  Nella  ipotesi  di
parchi regionali, quindi, il regolamento del parco dovra'  rispettare
sia i principi di tutela stabiliti dalla legge statale, sia i criteri
fissati dalla legge regionale. 
    6.2.2. - In conformita' con tale quadro normativo, la legge della
Regione Puglia  n.  18  del  2005  ha  istituito  il  Parco  naturale
regionale «Terra delle gravine», indicando una serie di attivita' non
consentite all'interno dell'area protetta. I criteri sono  vincolanti
per il regolamento del parco e per il piano per il parco. Nelle  more
dell'approvazione di tali  strumenti,  entrambi  ancora  in  fase  di
elaborazione,  la  legge  della  Regione  Puglia  n.  18   del   2005
rappresenta l'unica fonte di regolazione del territorio del parco. 
    La  Regione  ha  dapprima  previsto  espressamente,  nella  legge
istitutiva del parco, un divieto di circolazione,  per  poi  abrogare
tale divieto con la norma impugnata. In assenza del  regolamento  del
parco, questa abrogazione va  interpretata,  come  emerge  anche  dai
lavori preparatori, nel senso che la Regione  ha  inteso  consentire,
all'interno del Parco naturale regionale «Terra  delle  gravine»,  le
attivita' in precedenza proibite. 
    Con l'abrogazione dei divieti previsti nella legge  regionale  n.
18 del 2005, la Regione Puglia  ha  permesso  il  transito  di  mezzi
motorizzati nel parco, anche fuori dalle strade statali, provinciali,
comunali,  private  e  vicinali  gravate  dai  servizi  di   pubblico
passaggio, in contrasto con gli standard minimi di  tutela  stabiliti
dalla legislazione statale, con conseguente violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost. In  materia  di  tutela  delle  aree
naturali protette, infatti, la Regione «non puo' prevedere soglie  di
tutela  inferiori  a  quelle  dettate  dallo  Stato,   mentre   puo',
nell'esercizio di una sua  diversa  potesta'  legislativa,  prevedere
eventualmente  livelli  maggiori   di   tutela,   che   presuppongono
logicamente il rispetto degli standard adeguati ed  uniformi  fissati
nelle leggi statali» (sentenza n. 263 del 2011). A riprova  di  cio',
vi e' anche il fatto che la Regione Puglia, con la legge regionale n.
6 del 2011, ha poi reintrodotto i divieti abrogati dall'art. 37 della
legge impugnata. 
    Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura. 
    6.3. - Dall'illegittimita' dell'art. 37 della legge della Regione
Puglia n. 19 del 2010, nella  parte  in  cui  abroga  il  divieto  di
transitare con mezzi  motorizzati  all'interno  del  Parco  regionale
naturale «Terra delle  gravine»,  discende,  in  via  consequenziale,
l'illegittimita' costituzionale del medesimo articolo nella parte  in
cui abroga anche la lettera d) del comma 7 dell'art.  4  della  legge
della Regione Puglia n. 18 del 2005,  che  prevedeva  il  divieto  di
esercitare l'attivita' venatoria all'interno del parco, fatti  salvi,
su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di  controllo
delle specie previsti dall'art. 11, comma 4, della legge n.  394  del
1991, ed eventuali  prelievi  effettuati  a  fini  scientifici.  Tale
divieto, come quello di transito, e' stato ripristinato con la  legge
della Regione Puglia n. 6 del 2011. A questo caso possono  applicarsi
le stesse argomentazioni svolte con riferimento  alla  rimozione  del
divieto di transitare con mezzi motorizzati nel parco,  con  riguardo
alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    7. - Il terzo gruppo di censure concerne l'art.  46  della  legge
della Regione Puglia  n.  19  del  2010.  Tale  disposizione  prevede
l'istituzione  dell'«Agenzia  regionale  per  la   promozione   della
legalita' e della cittadinanza sociale», i  cui  compiti  e  funzioni
sono definiti  con  legge  regionale.  Per  finanziare  le  attivita'
dell'agenzia,  «e'  istituito  nel   bilancio   di   previsione   per
l'esercizio finanziario 2011,  nell'ambito  della  UPB  05.06.01,  il
capitolo di spesa 721071, denominato "Spese per la  promozione  della
legalita' nell'ambito della cittadinanza sociale  e  delle  politiche
della  salute",  con  una  dotazione  finanziaria,  in   termini   di
competenza e cassa, di euro 200mila». 
    7.1. - Il ricorrente censura tale  articolo  perche'  sarebbe  in
contrasto «con la normativa statale di riferimento che attribuisce al
Ministero dell'interno la possibilita' di regolamentare, su tutto  il
territorio nazionale, la materia trattata dalla  legge  regionale  in
oggetto». In particolare, il decreto-legge n. 4 del 2010,  convertito
in legge n. 50  del  2010,  nell'istituire  l'Agenzia  nazionale  per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla   criminalita'    organizzata,    avrebbe    «espressamente    e
specificamente  affrontato  anche  le  problematiche  relative   alla
cultura  della  legalita'  nelle  aree  interessate  del   territorio
nazionale». Ad  avviso  del  ricorrente,  il  legislatore  regionale,
«introducendo - con propria legge - disposizioni sulla costituzione e
sul  funzionamento  di  una  agenzia,  con  funzioni  analoghe   alla
neo-istituita  Agenzia   nazionale   per   l'amministrazione   e   la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata, si pone in contrasto con la legge n. 50 del 2010 e viola
l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in materia di  pubblica
sicurezza». 
    7.2. - La questione e' fondata. 
    Questa Corte ha gia' dichiarato illegittime disposizioni simili a
quella impugnata: una norma della Regione Marche diretta  a  regolare
la partecipazione di magistrati e prefetti a un comitato di indirizzo
dell'Osservatorio regionale per le politiche integrate  di  sicurezza
(sentenza n. 134 del 2004) e una della Regione  siciliana  istitutiva
di un Comitato regionale per la sicurezza (sentenza n. 55 del 2001). 
    Altre Regioni in passato hanno previsto  osservatori  o  comitati
scientifici per la promozione della legalita' e/o della sicurezza.  E
questa Corte ha ritenuto legittima la previsione  in  Abruzzo  di  un
«Comitato scientifico regionale permanente  per  le  politiche  della
sicurezza e della legalita'», in quanto i compiti da esso svolti sono
essenzialmente di studio  e  ricerca  (sentenza  n.  105  del  2006).
Diversamente, la Regione Puglia ha istituito un'apposita Agenzia,  il
cui nome di per se' evoca un ruolo operativo non  riducibile  a  meri
compiti istruttori, consultivi o di studio e ricerca. 
    Inoltre, nonostante le denominazioni dell'unita' previsionale  di
base e del capitolo di spesa previsti per  la  copertura  finanziaria
delle spese dell'Agenzia regionale per la promozione della  legalita'
e della cittadinanza sociale (rispettivamente «Assistenza ospedaliera
e specialistica» e «Spese per la promozione della legalita' in ambito
sanitario e della cittadinanza sociale»), il  contesto  in  cui  tale
organismo e' stato ideato e' riconducibile ad  ambiti  di  intervento
parzialmente sovrapponibili con le competenze statali in  materia  di
sicurezza e di amministrazione di beni sequestrati. 
    L'ambito di intervento dell'Agenzia regionale, pertanto,  rientra
nella  materia  dell'ordine  pubblico  e  sicurezza,  riservata  alla
competenza legislativa statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera h), Cost. 
    8. - Il quarto gruppo di censure riguarda l'art. 51  della  legge
impugnata. Tale articolo dispone che,  in  attesa  del  completamento
dell'installazione  del  sistema  automatico  di  rilevazione   delle
presenze, al personale regionale possa essere erogato il compenso per
il lavoro straordinario fino al 31 dicembre 2010, e non piu' fino  al
30 giugno 2010, come previsto dall'art. 34 della legge  regionale  31
dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio  di
previsione  2010  e  bilancio  pluriennale  2010-2012  della  Regione
Puglia). 
    8.1. - La difesa dello Stato evidenzia che, nella Regione Puglia,
«la predisposizione della rilevazione informatizzata  delle  presenze
e' stata piu' volte rinviata a partire dal  2008»  e  che  l'art.  3,
comma 83, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria   2008),   «stabilisce   l'obbligo   per   le   pubbliche
amministrazioni  di  provvedere  alla  rilevazione  automatica  delle
presenze  al  fine   di   corrispondere   i   compensi   per   lavoro
straordinario». Il ricorrente sostiene,  dunque,  che  «procrastinare
ulteriormente   l'applicazione   della   disposizione   della   legge
finanziaria comporta una disparita' di trattamento con  il  personale
delle altre pubbliche amministrazioni, in palese contrasto [...]  con
i principi di eguaglianza fra i cittadini di cui  all'art.  3  Cost.,
nonche' con l'art. 117, terzo comma, Cost., rientrando  tale  materia
nel coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, tra  quelle  di
legislazione concorrente». 
    8.2. - La questione e' fondata. 
    L'art. 3, comma 83, della legge n. 244 del  2007  stabilisce  che
«le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro
straordinario se non previa attivazione  di  sistemi  di  rilevazione
automatica   delle   presenze».   Esso   rappresenta   un   principio
fondamentale di contenimento della spesa e di  buon  andamento  della
pubblica amministrazione, la  cui  applicazione  non  prevede  alcuna
proroga. La Regione Puglia ha ritardato l'introduzione di un  sistema
automatico di rilevazione  delle  presenze  dei  dipendenti  pubblici
regionali, prevedendo, sin dal 2008,  una  serie  di  proroghe  della
erogazione del compenso straordinario: dapprima  per  tutto  il  2008
(art. 14 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18  «Assestamento  e
quarta  variazione  al  bilancio  di   previsione   per   l'esercizio
finanziario 2008»), poi fino al 31 ottobre 2009 (art. 45 della  legge
regionale 30 aprile 2009, n. 10 «Disposizioni per la  formazione  del
bilancio di previsione 2009 e bilancio  pluriennale  2009-2011  della
Regione Puglia»), successivamente  fino  al  30  giugno  2010  (legge
regionale n. 34 del 2009) e, infine, con la  disposizione  censurata,
fino al 31 dicembre 2010. 
    Il rinvio stabilito dalla norma impugnata  ritarda  ulteriormente
l'applicazione della disposizione della legge statale,  in  contrasto
con l'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della
finanza pubblica, comportando altresi' una disparita' di  trattamento
con il personale delle altre pubbliche amministrazioni, in violazione
dell'art. 3 Cost. 
    9. - Il quinto gruppo di censure concerne l'art. 54  della  legge
della Regione Puglia  n.  19  del  2010,  il  quale  prevede  che  ai
componenti esterni della Giunta regionale si applichino,  dalla  data
di nomina  e  per  l'intera  durata  dell'incarico,  le  disposizioni
«concernenti i consiglieri regionali relativamente al collocamento in
aspettativa senza assegni per l'espletamento di cariche pubbliche». 
    9.1. - La difesa dello Stato impugna  tale  articolo  perche'  il
legislatore regionale avrebbe «esorbitato dalla  propria  competenza,
avendo, tra l'altro, previsto (e assunto al bilancio regionale) anche
oneri previdenziali, in contrasto sia con l'art. 117, secondo  comma,
lettera o), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva
in materia  di  previdenza  sociale,  che  con  l'art.  3  Cost.  per
disparita' di trattamento tra le cariche elettive». 
    9.2. - La questione e' fondata. 
    La censura  concerne  l'estensione  dell'ambito  di  applicazione
della disciplina previdenziale statale relativa  al  personale  delle
pubbliche  amministrazioni,  che  non   contempla   l'ipotesi   della
cosiddetta  contribuzione  figurativa  per  i   dipendenti   pubblici
nominati assessori regionali. 
    La  normativa  statale  sul  collocamento  in   aspettativa   dei
dipendenti pubblici  senza  assegni  per  l'espletamento  di  cariche
pubbliche e' regolata da diverse disposizioni: l'art. 68 del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche);  il
combinato disposto dell'art. 22, comma 39, della  legge  23  dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),  e
dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme  sulla  tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale  e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi  di   lavoro   e   norme   sul
collocamento); per gli amministratori locali, gli artt. 81 e  86  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali). 
    La legislazione statale - non richiamata dal ricorrente, il quale
fa riferimento solamente all'art. 47, lettera  g),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), nel testo anteriore  alla
riforma  del  2004  -  non   prevede   l'ipotesi   della   cosiddetta
contribuzione  figurativa  per  i  dipendenti  pubblici  chiamati   a
svolgere la funzione di assessori regionali, salvo che essi non siano
anche consiglieri eletti. 
    Solo lo Stato puo' estendere l'ambito soggettivo di  applicazione
di disposizioni che rientrano in  ambiti  di  competenza  legislativa
esclusiva statale, tra  cui  quello  della  previdenza  sociale.  Non
spetta alla legislazione regionale  disporre  una  equiparazione  del
trattamento previdenziale degli assessori regionali  non  consiglieri
con quello degli assessori che ricoprano la  carica  di  consigliere.
Ove tale equiparazione fosse effettuata con legge regionale, come nel
caso in esame, non solo  si  avrebbe  una  lesione  della  competenza
legislativa esclusiva dello Stato, ma si determinerebbero difformita'
nella  disciplina  del  trattamento  previdenziale   dei   dipendenti
pubblici da una regione all'altra. 
    L'art. 54 della legge  della  Regione  Puglia  n.  19  del  2010,
dunque, e' in contrasto con l'art. 117, secondo  comma,  lettera  o),
Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in  materia
di previdenza sociale, e  con  l'art.  3  Cost.,  per  disparita'  di
trattamento tra le cariche elettive. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13, commi
1 e 2, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2010,
n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011
e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  37  della
legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, nella parte in cui  abroga
la lettera i) del comma 7  dell'art.  4  della  legge  della  Regione
Puglia 20 dicembre  2005,  n.  18  (Istituzione  del  Parco  naturale
regionale «Terra delle gravine»); 
    3) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,  n.
87, l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, dell'art.
13  della  legge  della  Regione  Puglia  6  luglio   2011,   n.   14
(Assestamento e  prima  variazione  di  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 2011); 
    4) dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,  n.
87, l'illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, dell'art.
37 della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010,  nella  parte  in
cui abroga la lettera d) del comma 7 dell'art. 4  della  legge  della
Regione Puglia n. 18 del 2005; 
    5) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento  al
giudizio concernente l'art. 11, commi 3, 4 e  5,  della  legge  della
Regione Puglia n. 19 del 2010, promosso dal Presidente del  Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 2 dicembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti