N. 266 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 2011
Ordinanza del 18 giugno 2011 emessa dal tribunale di Lucca nel procedimento civile promosso da Benedetti Alessio c/I.N.P.S. e S.C.C.C.I.. Lavoro e occupazione - Indennita' speciale di disoccupazione per il triennio 2009-2011 - Condizione - Intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita' a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva - Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza sul principio di uguaglianza nella tutela del lavoro - Lesione della garanzia assistenziale in caso di disoccupazione involontaria. - Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, comma 1, lett. c). - Costituzione, artt. 3, 4 e 38.(GU n.54 del 28-12-2011 )
IL TRIBUNALE Nella causa iscritta al n. 209/2010 R.G. promossa da Benedetti Alessio (Avv. Amos Andreoni; Avv. Vittorio Angiolini; Avv. Isabella Lombardi; Avv.Carla Genovali), il ricorrente contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) societa' di cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I) (Avv. Rossella Quarta) in merito al trattamento di disoccupazione speciale art. 19 legge n. 2/2009. Ha pronunciato la seguente: Ordinanza Premesso: che con ricorso depositato in data 16 febbraio 2010 Benedetti Alessio esponeva in fatto: di avere lavorato in qualita' di apprendista presso la societa' Bellaredamenti srl fino alla data del licenziamento, intimatogli, con effetto dal 24 maggio 2009, in ragione della crisi economica e della necessita' di contrarre l'attivita' produttiva; che la societa' Bellaredamenti srl produce arredamenti in legno per yacht per conto di diversi cantieri navali ed applica alle proprie maestranze il CCNL industria - legno; che, poiche' gli apprendisti sono esclusi dalla tutela ordinaria per la disoccupazione aveva avanzato domanda di disoccupazione speciale come prevista dall'art. 19 lett. C. d.-l. n. 185/2008 conv. in Legge n. 2/2009; che alla domanda di prestazione l'Inps rispondeva richiedendo la dichiarazione dell'azienda attestante il preventivo intervento finanziario dell'ente bilaterale con riferimento alla quota di sua spettanza pari al 20 %; che, poiche' nel settore industria del legno non esiste alcun ente bilaterale la domanda del ricorrente veniva respinta dall'Inps con nota del 16 luglio 2009; di avere proposto ricorso amministrativo in data 13 ottobre 2009, reiterando, con esso, la domanda di trattamento di disoccupazione o richiedendo, in alternativa, la diversa prestazione della CIG in deroga; che nella seduta del 12 novembre 2009 il Comitato Provinciale Inps respingeva il ricorso amministrativo e dunque denegava sia la Ds sia la Cig in deroga. Cio' Premesso in fatto il ricorrente deduceva, in diritto: che l'Inps aveva correttamente applicato l'art. 19 citato in quanto la norma dispone che in mancanza di intervento dell'ente bilaterale l'interessato non puo' accedere alla prestazione speciale di disoccupazione, ne' la domanda puo' valere per l'altra prestazione, dallo stesso art. 19 disciplinata, denominata Cig in deroga, in quanto valevole per i lavoratori sospesi e non ancora licenziati, ne' il ricorrente poteva accedere alla indennita' di mobilita' in deroga non prevista dalla Regione Toscana; che la prestazione richiesta (trattamento di disoccupazione) non poteva essere accolta mediante accorgimenti interpretativi dell'art. 19 essendo la norma chiara nell'enunciare quale condizione necessaria l'intervento dell'ente bilaterale del settore come soggetto co-finanziatore della prestazione; che, quindi, solo eliminando gli incisi normativi contenenti riferimenti all'intervento necessario dell'ente bilaterale, ritenuti viziati da profili di illegittimita' costituzionale, sarebbe stato possibile veder soddisfatta la pretesa del ricorrente. Concludeva, quindi, per la condanna dell'lnps ad erogare il trattamento pari alla indennita' ordinaria di disoccupazione, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 citato in quanto rilevante per l'accoglimento della domanda. Osserva quanto alla rilevanza che la prestazione richiesta dal ricorrente si fonda sull'applicazione dell'art. 19 lett. c, d.-l. n. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009 che prevede: «in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista» e del successivo comma 1-bis che precisa : «Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e alla sede dell'istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) territorialmente competente, la sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati che, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un precorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti CIG o di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.». Che, quindi, la disposizione deve trovare applicazione da parte di questo Giudice e dall'eventuale accoglimento della questione di costituzionalita', nei termini sopra precisati dal ricorrente, discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento; Quanto alla non manifesta infondatezza L'art. 19 citato nega l'intervento pubblico della DS ogniqualvolta manchi l'erogazione integrativa dell'ente bilaterale. Dubita questo Giudice della legittimita' costituzionale della norma in questione per violazione del principio di ragionevole eguaglianza nella tutela del lavoro e nel sostegno alla disoccupazione involontaria (art. 3, 4 e 38 Cost). La violazione ai diritti costituzionali dei lavoratori si rende evidente in tutte quelle ipotesi in cui: a) manchi un ente bilaterale nelle previsioni della contrattazione collettiva di diritto comune applicabile a chi abbia i requisiti richiesti per avvalersi degli istituti di sostegno al reddito previsti dalla norma; b) quando la disciplina dell'ente bilaterale sia contenuta in un contratto collettivo dei cui effetti il lavoratore interessato al sostegno del reddito non puo' avvalersi; c) allorche' il datore di lavoro nell'esercizio della propria individuale liberta' associativa e sindacale si sia determinato a non aderire ne' alle organizzazioni stipulanti, ne' al contratto collettivo di diritto comune contenente la previsione sull'ente bilaterale. Ne consegue un'irragionevole disparita' di trattamento che puo' verificarsi a danno di un lavoratore che, a differenza di altri e ricorrendo i medesimi presupposti, venga escluso dall'erogazione del sostegno al reddito per circostanze quali l'inesistenza o l'inapplicabilita' di un contratto collettivo sull'ente bilaterale il cui verificarsi e'riconducibile a scelte dei sindacati di parte datoriale o dello stesso datore di lavoro. Non pare a questo Giudice che, stante il chiaro tenore letterale della norma che espressamente subordina l'erogazione della prestazione ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, sia possibile procedere ad un'interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione che precluda l'opzione dell'incidente di costituzionalita'.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 lett. c) D.lgs. n. 185 /2008 conv. in 1egge n. 2/2009 in relazione all'art. 3, 4, 38 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Lucca, 18 giugno 2011 Il giudice: Martelli