N. 266 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 2011

Ordinanza del 18 giugno  2011  emessa  dal  tribunale  di  Lucca  nel
procedimento  civile  promosso  da  Benedetti  Alessio  c/I.N.P.S.  e
S.C.C.C.I.. 
 
Lavoro e occupazione - Indennita' speciale di disoccupazione  per  il
  triennio 2009-2011  -  Condizione  -  Intervento  integrativo  pari
  almeno alla misura del venti per  cento  dell'indennita'  a  carico
  degli enti bilaterali previsti dalla  contrattazione  collettiva  -
  Violazione del principio di uguaglianza - Incidenza  sul  principio
  di uguaglianza nella tutela del lavoro  -  Lesione  della  garanzia
  assistenziale in caso di disoccupazione involontaria. 
- Decreto-legge  29  novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, comma 1,
  lett. c). 
- Costituzione, artt. 3, 4 e 38. 
(GU n.54 del 28-12-2011 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nella causa iscritta al n. 209/2010 R.G.  promossa  da  Benedetti
Alessio (Avv. Amos Andreoni; Avv. Vittorio Angiolini;  Avv.  Isabella
Lombardi;  Avv.Carla  Genovali),  il  ricorrente  contro   l'Istituto
nazionale   della   previdenza   sociale   (I.N.P.S.)   societa'   di
cartolarizzazione dei crediti INPS (S.C.C.I) (Avv.  Rossella  Quarta)
in merito al trattamento di disoccupazione speciale art. 19 legge  n.
2/2009. 
    Ha pronunciato la seguente: 
 
                              Ordinanza 
 
    Premesso: 
        che con ricorso depositato in data 16 febbraio 2010 Benedetti
Alessio  esponeva  in  fatto:  di  avere  lavorato  in  qualita'   di
apprendista presso la societa' Bellaredamenti srl fino alla data  del
licenziamento, intimatogli,  con  effetto  dal  24  maggio  2009,  in
ragione  della  crisi  economica  e  della  necessita'  di  contrarre
l'attivita' produttiva; 
        che la societa' Bellaredamenti  srl  produce  arredamenti  in
legno per yacht per conto di diversi cantieri navali ed applica  alle
proprie maestranze il CCNL industria - legno; 
        che,  poiche'  gli  apprendisti  sono  esclusi  dalla  tutela
ordinaria  per  la   disoccupazione   aveva   avanzato   domanda   di
disoccupazione speciale come prevista dall'art. 19 lett. C. d.-l.  n.
185/2008 conv. in Legge n. 2/2009; 
        che alla domanda di prestazione l'Inps rispondeva richiedendo
la dichiarazione dell'azienda  attestante  il  preventivo  intervento
finanziario dell'ente bilaterale con riferimento alla  quota  di  sua
spettanza pari al 20 %; 
        che, poiche' nel settore industria del legno non esiste alcun
ente bilaterale la domanda del ricorrente veniva  respinta  dall'Inps
con nota del 16 luglio 2009; 
        di avere proposto ricorso amministrativo in data  13  ottobre
2009,  reiterando,  con  esso,   la   domanda   di   trattamento   di
disoccupazione o richiedendo, in alternativa, la diversa  prestazione
della CIG in deroga; 
        che nella seduta del 12 novembre 2009 il Comitato Provinciale
Inps respingeva il ricorso amministrativo e dunque denegava sia la Ds
sia la Cig in deroga. 
    Cio' Premesso in fatto il ricorrente deduceva, in diritto: 
        che l'Inps aveva correttamente applicato l'art. 19 citato  in
quanto la norma dispone  che  in  mancanza  di  intervento  dell'ente
bilaterale l'interessato non puo' accedere alla prestazione  speciale
di  disoccupazione,  ne'  la  domanda   puo'   valere   per   l'altra
prestazione, dallo stesso art. 19  disciplinata,  denominata  Cig  in
deroga, in quanto valevole per i  lavoratori  sospesi  e  non  ancora
licenziati, ne' il ricorrente  poteva  accedere  alla  indennita'  di
mobilita' in deroga non prevista dalla Regione Toscana; 
        che la prestazione richiesta (trattamento di  disoccupazione)
non  poteva  essere  accolta  mediante  accorgimenti   interpretativi
dell'art. 19 essendo la norma chiara nell'enunciare quale  condizione
necessaria  l'intervento  dell'ente  bilaterale  del   settore   come
soggetto co-finanziatore della prestazione; 
        che, quindi, solo eliminando gli incisi normativi  contenenti
riferimenti all'intervento necessario dell'ente bilaterale,  ritenuti
viziati da profili di illegittimita'  costituzionale,  sarebbe  stato
possibile veder soddisfatta la pretesa  del  ricorrente.  Concludeva,
quindi, per la condanna dell'lnps ad erogare il trattamento pari alla
indennita' ordinaria di disoccupazione, previa rimessione degli  atti
alla   Corte   costituzionale   della   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  19  citato   in   quanto   rilevante   per
l'accoglimento della domanda. 
 
                    Osserva quanto alla rilevanza 
 
        che  la  prestazione  richiesta  dal  ricorrente   si   fonda
sull'applicazione dell'art. 19 lett. c, d.-l. n.  185/2008  conv.  in
legge n. 2/2009 che prevede: «in via  sperimentale  per  il  triennio
2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari  almeno
alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli
enti  bilaterali  previsti   dalla   contrattazione   collettiva   un
trattamento,  in  caso  di  sospensione   per   crisi   aziendali   o
occupazionali ovvero in caso di  licenziamento,  pari  all'indennita'
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali  per  i  lavoratori
assunti con la qualifica di  apprendista  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio  presso
l'azienda interessata  da  trattamento,  per  la  durata  massima  di
novanta giornate nell'intero periodo  di  vigenza  del  contratto  di
apprendista»  e  del  successivo  comma  1-bis  che  precisa  :  «Con
riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma  1
il  datore  di  lavoro  e'  tenuto   a   comunicare,   con   apposita
dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'art. 1  del
decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.  181,  come  modificato  e
integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.  297,  e  alla
sede  dell'istituto  nazionale  della   previdenza   sociale   (Inps)
territorialmente   competente,   la   sospensione   della   attivita'
lavorativa e  le  relative  motivazioni,  nonche'  i  nominativi  dei
lavoratori interessati che, per beneficiare del  trattamento,  devono
rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro  o  a  un
precorso   di   riqualificazione   professionale    all'atto    della
presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione, fermo
restando che, nelle ipotesi in cui  manchi  l'intervento  integrativo
degli enti bilaterali i predetti periodi  di  tutela  si  considerano
esauriti e i  lavoratori  accedono  direttamente  ai  trattamenti  in
deroga alla normativa vigente. Con riferimento ai lavoratori  di  cui
alle lettere da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo
di trattamenti CIG o di mobilita' in deroga alla normativa vigente e'
in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui
alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo  quanto  precisato
dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.». 
        Che, quindi, la disposizione  deve  trovare  applicazione  da
parte di questo Giudice e dall'eventuale accoglimento della questione
di costituzionalita', nei termini  sopra  precisati  dal  ricorrente,
discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento; 
 
               Quanto alla non manifesta infondatezza 
 
    L'art.  19   citato   nega   l'intervento   pubblico   della   DS
ogniqualvolta manchi l'erogazione integrativa dell'ente bilaterale. 
    Dubita questo Giudice  della  legittimita'  costituzionale  della
norma in  questione  per  violazione  del  principio  di  ragionevole
eguaglianza  nella  tutela   del   lavoro   e   nel   sostegno   alla
disoccupazione involontaria (art. 3, 4 e 38 Cost). 
    La violazione ai diritti costituzionali dei lavoratori  si  rende
evidente in tutte quelle ipotesi in cui: 
        a)  manchi  un  ente  bilaterale   nelle   previsioni   della
contrattazione collettiva di diritto comune applicabile a chi abbia i
requisiti richiesti per  avvalersi  degli  istituti  di  sostegno  al
reddito previsti dalla norma; 
        b) quando la disciplina dell'ente bilaterale sia contenuta in
un contratto collettivo dei cui effetti il lavoratore interessato  al
sostegno del reddito non puo' avvalersi; 
        c) allorche' il datore di lavoro nell'esercizio della propria
individuale liberta' associativa e sindacale si sia determinato a non
aderire  ne'  alle  organizzazioni  stipulanti,  ne'   al   contratto
collettivo di  diritto  comune  contenente  la  previsione  sull'ente
bilaterale. 
    Ne consegue un'irragionevole disparita' di trattamento  che  puo'
verificarsi a danno di un lavoratore che, a  differenza  di  altri  e
ricorrendo i medesimi presupposti, venga escluso dall'erogazione  del
sostegno  al  reddito   per   circostanze   quali   l'inesistenza   o
l'inapplicabilita' di un contratto collettivo sull'ente bilaterale il
cui verificarsi e'riconducibile  a  scelte  dei  sindacati  di  parte
datoriale o dello stesso datore di lavoro. 
    Non pare a questo Giudice che, stante il chiaro tenore  letterale
della  norma   che   espressamente   subordina   l'erogazione   della
prestazione ad un intervento integrativo pari almeno alla misura  del
venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali
previsti dalla contrattazione collettiva, sia possibile procedere  ad
un'interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione  che  precluda
l'opzione dell'incidente di costituzionalita'. 
 
                               P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87: 
        Dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 lett. c) D.lgs.
n. 185 /2008 conv. in 1egge n. 2/2009 in relazione all'art. 3, 4,  38
della Costituzione; 
        Sospende   il   giudizio   in   corso   dispone   l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 
        Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
        Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
        Lucca, 18 giugno 2011 
 
                        Il giudice: Martelli