N. 342 ORDINANZA 12 - 22 dicembre 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Amministrazione pubblica - Decreto
  legge  recante  misure  urgenti  in  materia   di   stabilizzazione
  finanziaria e di competitivita' economica  -  Riduzione  dei  costi
  degli apparati amministrativi  -  Ricorsi  della  Regione  autonoma
  Trentino-Alto Adige e della Provincia autonoma di Trento - Rinuncia
  al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione  del
  processo. 
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 3, da 5 a 9, da 11 a  14,
  19, 20, primo periodo,  e  21,  secondo  periodo  (convertito,  con
  modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122). 
- Costituzione, artt. 117  e  119;  Statuto  della  Regione  Trentino
  Alto-Adige, artt. 4 e da 69 a 86; d.lgs. 16  marzo  1992,  n.  266,
  art. 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art.  17;  norme  integrative
  per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25. 
(GU n.54 del 28-12-2011 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Alfonso QUARANTA; 
Giudici: Franco GALLO,  Luigi  MAZZELLA,  Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe  FRIGO,
  Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo  CAROSI,
  Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA; 
ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 6, commi  3,
da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20, primo periodo, e 21,  secondo  periodo,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
promossi dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Provincia
autonoma di Trento, notificati il 28 settembre 2010, depositati nella
cancelleria di questa Corte il 6 ottobre 2010 e iscritti ai nn. 104 e
105 del registro ricorsi 2010. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza pubblica  del  22  novembre  2011  il  Giudice
relatore Sabino Cassese; 
    uditi gli avvocati Giandomenico  Falcon  e  Luigi  Manzi  per  la
Regione autonoma Trentino-Alto Adige e per la Provincia  autonoma  di
Trento, e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    Ritenuto che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige  (reg.  ric.
n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n.  105
del 2010) hanno impugnato numerosi commi dell'art. 6  (Riduzione  dei
costi degli apparati  amministrativi)  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122; 
        che, in particolare, la Regione autonoma Trentino-Alto  Adige
ha impugnato i commi 3, da 5 a 9, da 12 a 14, 19 e 20, primo periodo,
dell'art. 6, per violazione degli  artt.  4  e  79  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  dell'art.  2  del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento), e degli artt.  117  e
119 Cost., come estesi alle autonomie  speciali  dall'art.  10  della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  (Modifiche  al  titolo  V
della parte seconda della Costituzione); 
        che la Provincia autonoma di Trento ha impugnato i  commi  3,
da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20, primo periodo, e 21,  secondo  periodo,
dell'art. 6, per violazione degli artt. da 69 a 86  (Titolo  VI)  del
d.P.R. n. 670 del 1972, dell'art. 2  del  d.lgs.  n.  266  del  1992,
dell'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di finanza regionale e provinciale) e degli artt. 117,  commi
terzo e quarto, e 119 Cost.; 
        che i commi 3, da 5 a  9,  da  12  a  14  e  19  dell'art.  6
prevedono l'adozione da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  di
misure di  contenimento  della  spesa  in  materia  di  compensi  dei
componenti di organi, studi  e  incarichi  di  consulenza,  relazioni
pubbliche,  sponsorizzazioni,  missioni,  attivita'  di   formazione,
noleggio di autovetture e finanziamento di societa'  partecipate  non
quotate; 
        che il comma 20, primo periodo, dell'art.  6  stabilisce  che
«le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  in  via
diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica»; 
        che  il  comma  21  dell'art.  6,  dopo  avere  previsto   il
versamento - in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello
Stato - delle somme provenienti dalle riduzioni di  spesa  realizzate
con il medesimo art. 6, in base al secondo periodo  esonera  da  tale
versamento gli enti territoriali e gli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, di competenza  regionale  o  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
        che, ad avviso della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, le
disposizioni richiamate - in particolare, i commi 3, da 5 a 9, da  12
a 14, 19 e 20, primo periodo, dell'art. 6, da  essa  impugnati  -  si
porrebbero in contrasto, innanzi tutto, con l'art. 79 dello  statuto,
che esonererebbe la ricorrente dal vincolo derivante dalle misure  di
coordinamento  finanziario  che  valgono  per   le   altre   Regioni,
stabilendo  che  la   stessa   Regione   autonoma   contribuisce   al
contenimento della spesa pubblica mediante appositi accordi stipulati
con lo Stato; 
        che, in  subordine,  le  norme  statali  impugnate  sarebbero
illegittime, in quanto porrebbero limiti puntuali a  minute  voci  di
spesa che esorbiterebbero dalla  competenza  legislativa  statale  di
principio nella materia del  coordinamento  della  finanza  pubblica,
risultando la qualificazione dell'art. 6  come  norma  di  principio,
operata dal comma 20, inidonea a  mutare  la  realta'  normativa  dei
commi precedenti; che,  inoltre,  quelle  previsioni  lederebbero  la
competenza legislativa della Regione autonoma in materia di autonomia
organizzativa (art. 4, numero 1,  dello  statuto)  e  di  ordinamento
degli enti locali e delle camere di commercio (art. 4, numeri 3 e  8,
dello  statuto);   che,   infine,   ponendo   precetti   direttamente
applicabili agli enti locali e agli enti ed organismi appartenenti al
sistema regionale, le disposizioni menzionate violerebbero, altresi',
l'art. 2 delle norme di attuazione dello statuto (d.lgs. n.  266  del
1992); 
        che la Provincia autonoma di Trento ha impugnato i  commi  3,
da 5 a 9, da 11 a 14, 19, 20 primo periodo, e  21,  secondo  periodo,
dell'art. 6, per i medesimi motivi di censura proposti dalla  Regione
autonoma ricorrente, deducendo, in aggiunta, che  il  comma  21,  nel
disporre che le somme provenienti dalle riduzioni  di  spesa  di  cui
all'art. 6 debbano essere versate annualmente in un apposito capitolo
di entrata del bilancio statale, sarebbe illegittimo nella  parte  in
cui non comprende nella clausola di esonero gli enti  pubblici  e  le
societa' pubbliche collegati alla  Provincia  autonoma  e  agli  enti
locali della Provincia stessa; 
        che, con distinti atti depositati nella cancelleria di questa
Corte il 4 novembre 2010, si e' costituito in entrambi i  giudizi  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  chiedendo  che  le  questioni
siano dichiarate non fondate; 
        che la difesa dello Stato sostiene,  innanzi  tutto,  che  la
presunta violazione dell'art. 79 dello statuto non sussisterebbe,  in
quanto riguarderebbe le sole misure amministrative da adottare per il
raggiungimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica  e  non  quelle
legislative, che rilevano  nel  caso  di  specie;  inoltre,  che  non
sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 2 del  d.lgs.  n.  266  del
1992, in quanto il comma 20, primo periodo, dell'art. 6  rimetterebbe
alla potesta' della Regione e delle Province  autonome  l'adeguamento
ai principi posti dall'articolo impugnato anche per  quanto  riguarda
gli enti locali, gli organismi pubblici e le societa'; che,  in  ogni
caso, i commi 3, 5, 12 e 19 rientrerebbero nella competenza esclusiva
dello Stato, essendo attinenti all'ordinamento civile; 
        che, dopo che le parti  hanno  depositato  ulteriori  memorie
difensive, in prossimita' dell'udienza pubblica  dell'8  giugno  2011
fissata per  la  discussione  dei  ricorsi  de  quibus,  entrambe  le
ricorrenti hanno proposto un'istanza di rinvio, alla quale la  difesa
dello Stato ha aderito; 
        che, in prossimita' dell'udienza pubblica fissata  a  seguito
del rinvio accordato da questa Corte, dopo la  presentazione  di  una
nuova memoria difensiva da parte della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri,  entrambe  le  ricorrenti,  con   atti   depositati   nella
cancelleria di questa Corte il  9  novembre  2011,  hanno  rinunciato
all'impugnazione  delle  disposizioni  contenute  nell'art.   6   per
sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere; 
        che, con distinti atti depositati nella cancelleria di questa
Corte il 22 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
dichiarato di accettare l'avvenuta rinuncia in relazione  ai  ricorsi
nn. 104 e 105 del 2010. 
    Considerato che la Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige  (reg.
ric. n. 104 del 2010) e la Provincia autonoma di Trento (reg. ric. n.
105 del 2010) hanno impugnato numerosi commi dell'art.  6  (Riduzione
dei costi degli apparati amministrativi) del decreto-legge 31  maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122; 
        che,  in  ragione  della  comunanza  di  materia,  i  giudizi
promossi con i ricorsi de quibus devono  essere  riuniti  per  essere
decisi con unica pronuncia; 
        che  entrambe  le  ricorrenti,  con  atti  depositati   nella
cancelleria di questa Corte il 9 novembre 2011, hanno  dichiarato  di
rinunciare ai ricorsi proposti; 
        che, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il
22  novembre  2011,  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
dichiarato di accettare l'avvenuta rinuncia in relazione  ai  ricorsi
nn. 104 e 105 del 2010; 
        che, ai sensi dell'art. 25  delle  norme  integrative  per  i
giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dalla
accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara estinto il giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da  12  a  14,  19  e  20,  primo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, promosso - in riferimento agli artt. 4 e 79 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  all'art.  2  del   decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra  atti
legislativi statali e  leggi  regionali  e  provinciali,  nonche'  la
potesta' statale di indirizzo e coordinamento), e agli  artt.  117  e
119 della Costituzione, come estesi alle autonomie speciali dall'art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3  (Modifiche  al
titolo V della parte seconda  della  Costituzione)  -  dalla  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige con il ricorso n. 104 del 2010, indicato
in epigrafe; 
    2) dichiara estinto il giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo 6, commi 3, da 5 a 9, da  11  a  14,  19  e  20,  primo
periodo, e 21, secondo periodo, del decreto-legge  n.  78  del  2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  promosso
- in riferimento agli artt. da 69 a 86 (Titolo VI) del d.P.R. n.  670
del 1972, all'art. 2 del d.lgs. n. 266  del  1992,  all'art.  17  del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  in  materia  di  finanza
regionale e provinciale), e agli artt. 117, commi terzo e  quarto,  e
119 della Costituzione - dalla Provincia autonoma di  Trento  con  il
ricorso n. 105 del 2010, indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti