N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 gennaio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 gennaio 2012 (della Regione Trentino-Alto Adige). 
 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome - Qualificazione come principi fondamentali
  di coordinamento della finanza pubblica  -  Ricorso  della  Regione
  Trentino Alto Adige - Denunciata alterazione unilaterale del regime
  degli  obblighi  finanziari  della  ricorrente  e  delle   Province
  autonome  previsto  dallo   Statuto   (imperniato   sul   principio
  dell'accordo fra Stato e autonomie speciali e sull'inapplicabilita'
  delle norme relative al patto di stabilita' valevoli per le Regioni
  ordinarie). 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 1. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 74, 79 e 104. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome - Concorso delle  autonomie  speciali  alla
  manovra finanziaria  aggiuntivo  rispetto  a  quello  previsto  dal
  decreto-legge n. 78 del 2010 - Determinazione unilaterale da  parte
  del legislatore statale dell'entita'  del  contributo  gravante  su
  ciascuna autonomia speciale - Omessa enunciazione  di  qualsivoglia
  criterio di riparto - Ricorso della Regione Trentino-Alto  Adige  -
  Denunciata  violazione  del  principio  dell'accordo  fra  Stato  e
  autonomie speciali  in  materia  finanziaria  -  Contrasto  con  le
  disposizioni  statutarie  concernenti   il   raggiungimento   degli
  obiettivi di  finanza  pubblica  e  il  necessario  consenso  della
  Regione per la loro modifica. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 10. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 74, 79 e 104. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome - Determinazione  del  saldo  programmatico
  concordato dalla  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  dalle  Province
  autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze - Necessaria
  coerenza con il riparto del  concorso  aggiuntivo  delle  autonomie
  speciali alla manovra finanziaria determinato unilateralmente dallo
  Stato  -  Applicabilita',  in  caso  di  mancato   accordo,   delle
  disposizioni stabilite per le Regioni  ordinarie  -  Ricorso  della
  Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Denunciata  contraddittorieta'  e
  irragionevolezza di tali  previsioni  -  Violazione  del  principio
  dell'accordo fra Stato e autonomie speciali in materia  finanziaria
  -  Contrasto  con  le  disposizioni   statutarie   concernenti   il
  raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e il  necessario
  consenso della Regione  per  la  loro  modifica  -  Violazione  del
  principio di leale collaborazione per difetto di intesa paritaria -
  Contrasto  con  la  clausola  di  salvaguardia  delle  disposizioni
  statutarie. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 12. 
- Costituzione, art. 3; Statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige
  (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 74, 79 e 104. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome -  Concorso  delle  autonomie  speciali  al
  riequilibrio   della   finanza   pubblica   mediante   l'assunzione
  dell'esercizio  di  funzioni  statali  attraverso  l'emanazione  di
  specifiche norme di attuazione statutaria - Ricorso  della  Regione
  Trentino-Alto  Adige  -  Denunciata  sovrapposizione  della   legge
  ordinaria alla disciplina statutaria che regola il  concorso  della
  Regione  e  delle  Province  autonome  agli  obiettivi  di  finanza
  pubblica - Inosservanza del procedimento concertato. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 16. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 79 e 104. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle  Province  autonome  -  Modalita'  di  raggiungimento   degli
  obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e dei  rispettivi  enti
  locali - Definizione concordata tra Stato e Regioni previo  accordo
  concluso in sede di Consiglio  delle  autonomie  locali  (o  con  i
  rappresentanti delle associazioni  degli  enti  locali)  -  Ricorso
  della  Regione  Trentino-Alto  Adige  -  Impugnativa  proposta  per
  l'ipotesi che la  disposizione  censurata  sia  vincolante  (e  non
  meramente   facoltizzante)   per   la   ricorrente   -   Denunciata
  sovrapposizione della legge ordinaria  alla  disciplina  statutaria
  che regola il concorso della Regione e delle Province autonome agli
  obiettivi di finanza pubblica - Incongruita'. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, comma 17, primo periodo. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 79 e 104. 
Bilancio e  contabilita'  pubblica  -  Legge  di  stabilita'  2012  -
  Previsioni relative al patto di stabilita' interno delle Regioni  e
  delle Province autonome - Condizioni per l'adempimento, fattispecie
  di inadempimento e relative sanzioni - Definizione  unilaterale  da
  parte dello Stato - Ricorso della  Regione  Trentino-Alto  Adige  -
  Denunciato contrasto  con  le  norme  statutarie  che  regolano  la
  stipulazione del patto  di  stabilita'  per  la  ricorrente  e  che
  escludono l'applicabilita' ad essa degli obblighi valevoli  per  le
  Regioni ordinarie. 
- Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 32, commi 17,  terzo  periodo,
  19, 22, 24, 25 e 26. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), artt. 79, 103, 104 e 107. 
(GU n.9 del 29-2-2012 )
    Ricorso  della  regione   Trentino-Alto   Adige/Autonome   region
Trentino-Südtirol  (cod.  fiscale  80003690221),   in   persona   del
Presidente  della  Giunta  regionale  pro-tempore   Lorenzo   Dellai,
autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  282  del  22
dicembre 2011 (doc. 1),  rappresentata  e  difesa,  come  da  procura
speciale n. rep. 5546 del 23 dicembre 2011 (doc. 2), rogata dall'avv.
Edith  Engl,  Ufficiale  rogante  della  Regione,  dal   prof.   avv.
Giandomenico  Falcon  di  Padova  (cod.  fisc.  FLCGDM45C06L736E)   e
dall'avv. Luigi Manzi di  Roma  (cod.  fisc.  MNZLGU34E15H501Y),  con
domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, 5; 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   per   la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, commi 1,
10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011,  n.
183,  Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012), pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, suppl. ord. n. 234; 
    Per violazione: 
        del  titolo  VI  dello  Statuto  speciale,   in   particolare
dell'art. 79, e delle relative norme di  attuazione  (in  particolare
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268); 
        degli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale; 
        del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare
articoli 2 e 4; 
        degli articoli 117 e  119  della  Costituzione  in  combinato
disposto con l'articolo 10  della  legge  costituzionale  18  ottobre
2001, n. 3; 
        del principio di leale collaborazione, 
per i profili di seguito illustrati. 
 
                              F a t t o 
 
    La legge 12 novembre 2011, n.  183,  reca  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita'  2012)».  L'art.  32  di  essa  disciplina  il  «Patto  di
stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di  Trento
e di Bolzano». Gia' il titolo della disposizione,  dunque,  evidenzia
che il legislatore statale ha inteso accomunare le Regioni  ordinarie
e le Regioni speciali (e  in  particolare  la  Regione  Trentino-Alto
Adige) nella regolazione del patto di stabilita', senza  tener  conto
della speciale disciplina dettata, a seguito dell'Accordo di  Milano,
in merito ai rapporti finanziari tra Stato  e  Regione  Trentino-Alto
Adige, disciplina contenuta nell'art. 79 dello  Statuto  speciale  e,
quindi, non modificabile ne' derogabile con legge ordinaria  (se  non
mediante la speciale procedura di  cui  all'art.  104  dello  Statuto
speciale, che e' stata appunto utilizzata  per  introdurre  le  nuove
norme dell'art. 79 St.). 
    In  effetti,  diverse  norme  contenute  nell'art.  32  risultano
illegittime e lesive delle prerogative costituzionali  della  Regione
Trentino-Alto Adige per le seguenti ragioni di 
 
                            D i r i t t o 
 
    Come visto, l'art. 32 disciplina il «Patto di stabilita'  interno
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». 
    Il comma 1 stabilisce che,  «ai  fini  della  tutela  dell'unita'
economica della Repubblica, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi  di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al  presente
articolo, che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e
119, secondo comma, della Costituzione». 
    Sennonche', come gia' ricordato sopra, l'art. 79 dello Statuto di
autonomia disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le
regole secondo le quali  la  Regione  e  le  Province  assolvono  gli
«obblighi   di   carattere   finanziario    posti    dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale». Tale articolo dispone altresi' che «le  misure  di  cui  al
comma 1 possono essere modificate  esclusivamente  con  la  procedura
prevista dall'articolo 104 e fino alla loro  eventuale  modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica  di  cui
al comma 1». Inoltre, nel comma 3 l'art. 79 stabilisce le regole  per
la definizione del patto di stabilita' e  prevede  espressamente  che
«non si applicano le misure adottate per le regioni e per  gli  altri
enti nel restante territorio nazionale». Ed il comma 4 ribadisce  che
«le disposizioni statali relative all'attuazione degli  obiettivi  di
perequazione e di solidarieta', nonche' al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno, non  trovano  applicazione
con riferimento alla regione e alle province  e  sono  in  ogni  caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo». 
    Con tali disposizioni l'enunciato comma 1 si pone  in  insanabile
conflitto. Dunque, ne risulta  chiara  l'illegittimita':  la  Regione
Trentino-Alto Adige e' soggetta al regime speciale di cui all'art. 79
St., con espressa esclusione dell'applicabilita' delle norme valevoli
per le Regioni ordinarie e, in particolare,  di  quelle  relative  al
patto di stabilita'.  Il  legislatore  ordinario  non  puo'  alterare
unilateralmente  l'assetto  dei  rapporti  in   materia   finanziaria
disegnato dallo Statuto, assimilando la posizione di questa Regione -
regolata da disciplina speciale - a quella delle  Regioni  ordinarie.
Del resto, tutto il  regime  dei  rapporti  finanziari  fra  Stato  e
Regioni speciali e' dominato dal principio  dell'accordo,  pienamente
riconosciuto  nella  giurisprudenza  costituzionale:  v.  le   sentt.
82/2007, 353/2004, 39/1984, 98/2000, 133/2010. 
    Il comma  10  dell'art.  32  regola  «il  concorso  alla  manovra
finanziaria  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano» di cui all'art. 20, comma 5, d.l. n.
98/2011, come modificato dall'art. 1,  comma  8,  d.l.  n.  138/2011,
aggiuntivo rispetto a quello disposto dall'art. 14, comma 1, lett. b)
d.l. n. 78/2010. 
    Esso  precisa  che,  per  il  2012,  il  concorso  della  Regione
Trentino-Alto Adige e' di 32.108.000 € (4.537.000 ex d.l. n.  78/2010
e 27.571.000 ex d.l. n. 98/2011 e n. 138/2011), mentre per  gli  anni
2013 e successivi e' di 38.366.000 € (4.537.000 ex d.l. n. 78/2010  e
33.829.000 ex d.l. n. 98/2011 e n. 138/2011). 
    Lo Stato definisce quindi unilateralmente con legge ordinaria  il
riparto fra le autonomie speciali  del  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica, violando il  principio  consensuale  che  domina  i
rapporti tra Stato e Regioni speciali in materia finanziaria  (v.  le
sentt. sopra citate). 
    Inoltre, il comma 10 viola l'art. 79 St. perche' i modi in cui la
Regione  concorre  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di   finanza
pubblica o sono fissati direttamente dallo stesso  art.  79  o  vanno
concordati tra Stato e Regione, sempre in base all'art. 79. 
    Questo prescrive, in particolare, che «la regione e  le  province
concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai  saldi  di
bilancio da conseguire in  ciascun  periodo»,  e  che,  «a  decorrere
dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  sono
determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini  di
indebitamento netto derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni
recate dal presente articolo e dalle  relative  norme  di  attuazione
(art. 79, comma 3). Corrispondentemente, e' violato l'art.  104,  che
richiede il consenso della Regione per la modifica  delle  norme  del
Titolo VI dello Statuto. 
    La fissazione da parte del legislatore  statale  di  una  entita'
finanziaria predeterminata,  quale  misura  del  concorso  di  questa
Regione autonoma agli obiettivi di finanza  pubblica,  determina  che
detto obiettivo non risulti in alcun modo pariteticamente concordato,
come oggi stabilito nello Statuto  speciale  e  secondo  un  criterio
sempre seguito nelle precedenti leggi finanziarie dello Stato,  ed  a
parole anche  nella  stessa  l.  n.  183/2011  (si  veda.  infra,  in
relazione all'art. 32, comma 12). 
    Il riparto  previsto  dal  comma  10  appare  altresi'  privo  di
qualsiasi enunciazione di criterio e quindi  meramente  «potestativo»
da parte dello Stato; si  osserva  che,  se  per  quanto  attiene  il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art.  14  d.l.
n.  78/2010,  le  autonomie  speciali  avevano   comunque   condiviso
autonomamente tra loro il riparto, un'analoga condivisione non vi  e'
stata con riferimento al concorso aggiuntivo, ne'  e'  ravvisabile  -
nel comma 10 - una semplice riproposizione del riparto interno allora
concordato tra le autonomie speciali. 
    Il comma 12 dell'art. 32 dispone che, «al fine di  assicurare  il
concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro
il  31  dicembre  di  ciascun  anno  precedente,  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012,  2013  e
successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza
mista, determinato migliorando il saldo programmatico  dell'esercizio
2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma
10». A tale fine, «entro il 30 novembre di ciascun  anno  precedente,
il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al  Ministro
dell'economia e delle finanze»; con riferimento «all'esercizio  2012,
il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il  31
marzo 2012»; infine, «in caso di mancato  accordo,  si  applicano  le
disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario». 
    Tale norma conferma indirettamente la  fondatezza  della  censura
avanzata contro il comma 10, perche' lo  stesso  legislatore  statale
prevede che il  saldo  programmatico  vada  concordato.  Pero',  poi,
contraddittoriamente, il comma 12 dispone che l'accordo deve avere un
contenuto vincolato, corrispondente alla somma indicata nel comma 10.
Dunque, in questa parte il comma 12  e'  illegittimo  per  le  stesse
ragioni esposte in relazione al comma 10, cui si rinvia. 
    La contraddittorieta' interna del  comma  12  implica  che  esso,
oltre a violare il principio consensuale in materia di finanza  delle
Regioni speciali e l'art. 79 St., sia  anche  irragionevole  (art.  3
Cost.), con ovvi riflessi negativi sull'autonomia  finanziaria  della
Regione, che in teoria viene chiamata a concludere un accordo  ma  in
realta' si vede imposta la misura  del  concorso  agli  obiettivi  di
finanza pubblica. 
    E' poi illegittima la previsione secondo la quale,  «in  caso  di
mancato accordo,  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le
regioni a statuto ordinario»: anche in questo caso  sono  violati  il
principio consensuale in materia di finanza delle Regioni speciali  e
gli artt. 79 e 104 St., oltre al principio di  leale  collaborazione.
Infatti, il legislatore statale non puo' prevedere che l'applicazione
delle norme relative alle Regioni ordinarie scatti semplicemente  «in
caso di mancato accordo»,  dato  che  cio'  «vanifica  la  previsione
dell'intesa, in quanto  attribuisce  ad  una  delle  parti  un  ruolo
preminente, incompatibile con il regime  dell'intesa,  caratterizzata
[...]  dalla  paritaria   codeterminazione   dell'atto»   (sent.   n.
121/2010). La norma in questione finisce per rimettere l'applicazione
del regime delle Regioni ordinarie alla nuda  volonta'  del  Ministro
dell'economia;  e'  invece  necessario,  come  messo  in  luce  dalla
giurisprudenza costituzionale, che il legislatore preveda  meccanismi
paritetici volti a superare il dissenso (sent. n. 383/2005). 
    Il comma 12 si  pone  anche  in  contrasto  con  la  clausola  di
salvaguardia  di  cui  all'art.  32,  comma  14,  secondo  la   quale
«l'attuazione dei commi 11,  12  e  13  avviene  nel  rispetto  degli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione»:  contrasto
che - data la puntualita' della disposizione impugnata -  non  sembra
possa essere superato in via di interpretazione dei commi 12 e 13. 
    Il comma 16 statuisce che «le regioni a  statuto  speciale  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono  al  riequilibrio
della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12
e 13, anche con misure finalizzate a produrre  un  risparmio  per  il
bilancio  dello  Stato,  mediante  l'assunzione   dell'esercizio   di
funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalita' stabilite
dai  rispettivi  statuti,   di   specifiche   norme   di   attuazione
statutaria»; tali «norme  di  attuazione  precisano  le  modalita'  e
l'entita' dei risparmi per il bilancio dello  Stato  da  ottenere  in
modo permanente o comunque per annualita' definite». 
    Questa disposizione viola l'art. 79 per le ragioni  gia'  esposte
precedentemente in  relazione  all'art.  32,  comma  1,  che  qui  si
richiamano. 
    Si aggiunga che, ancor piu' specificamente, l'art. 79 dispone che
«la  regione  e  le  province  concorrono...  all'assolvimento  degli
obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario,
dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento
della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:...  c)  con
il concorso  finanziario  ulteriore  al  riequilibrio  della  finanza
pubblica mediante l'assunzione di  oneri  relativi  all'esercizio  di
funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il  Ministero
dell'economia e delle finanze». Nel  comma  2  si  aggiunge  che  «le
misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con
la procedura prevista dall'articolo 104 e fino  alla  loro  eventuale
modificazione costituiscono il concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica di cui al comma 1». 
    Poiche'  e'  pacifico  che  il  legislatore  ordinario  non  puo'
sovrapporsi alla speciale disciplina dettata dallo  Statuto,  se  non
con la procedura di cui all'art. 104 St., ne risulta  in  modo  piano
l'illegittimita' della disposizione impugnata. 
    Il primo periodo del comma 17  dell'art.  32  stabilisce  che  «a
decorrere  dall'anno  2013  le  modalita'  di  raggiungimento   degli
obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di  Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra  lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con  i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali». 
    Tale disposizione sembra puramente facoltizzante, e dunque  priva
di  effetto  lesivo.  Ove  tuttavia  essa  potesse  produrre  per  la
ricorrente Regione un qualunque effetto  di  vincolo,  allora  se  ne
dovrebbe denunciare l'illegittimita' e l'incongruita'. 
    Quanto all'illegittimita', e' palese  che  una  volta  ancora  la
disciplina posta dalla legge ordinaria si sovrappone a  quella  posta
dallo Statuto di autonomia, ed in particolare dal piu'  volte  citato
art. 79, che specificamente regola per questa Regione le modalita' di
stipulazione del patto di stabilita' ed il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica. Quanto all'incongruita', non si  vede  perche'  sul
contenuto dell'accordo tra lo Stato e le Regioni dovrebbe registrarsi
un previo accordo concluso in sede di Consiglio  delle  autonomie,  o
con i rappresentanti delle associazioni degli  enti  locali  (a  meno
che, per superare l'evidente illogicita', non si ritenga -  cosa  che
non risulta affatto dalla norma -  che  tale  ulteriore  accordo  sia
richiesto soltanto sulla parte che riguarda gli enti locali). 
    Vengono infine in considerazione il terzo periodo del comma 17 ed
i commi 19, 22, 24, 25 e 26, i  quali  prevedono  le  condizioni  per
l'adempimento del patto di stabilita', i casi di inadempimento  e  le
relative sanzioni, anche in relazione alla Regione autonoma. 
    Precisamente, il terzo periodo del comma 17  stabilisce  che  «le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono  nei
confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui  al
primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse  nell'anno
successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo
e il risultato complessivo conseguito». 
    Il comma 19 dispone quanto segue: «ai  fini  della  verifica  del
rispetto degli obiettivi del patto di  stabilita'  interno,  ciascuna
regione e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro  il  termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta  dal
rappresentante legale e dal responsabile  del  servizio  finanziario,
secondo i prospetti e con le modalita' definite dal decreto di cui al
comma 18. La  mancata  trasmissione  della  certificazione  entro  il
termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di
stabilita' interno.  Nel  caso  in  cui  la  certificazione,  sebbene
trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano  le
sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149». 
    Il comma 22 prevede che «restano ferme  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149», gia' contestato da questa Regione. Il comma 24 dispone che  «le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si  trovano
nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7,  comma
1, lettera a), del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  149
[cioe' che non sono soggette a sanzione pur in caso di violazione del
patto  di  stabilita'],  si  considerano  adempienti  al   patto   di
stabilita' interno, a tutti gli effetti,  se,  nell'anno  successivo,
provvedono a: a) impegnare le spese correnti, al  netto  delle  spese
per la sanita', in misura non superiore  all'importo  annuale  minimo
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo  triennio;  b)  non
ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; c) non procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia
contrattuale»;  a  tal  fine,  «il   rappresentante   legale   e   il
responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente  il
rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di  cui  alla
presente lettera»; la certificazione e'  trasmessa,  «entro  i  dieci
giorni successivi al  termine  di  ciascun  trimestre,  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato»;  in  caso  «di  mancata  trasmissione  della
certificazione le regioni si considerano  inadempienti  al  patto  di
stabilita' interno». Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste,
«ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno  effetto  decorso
il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione». 
    Il comma 25 statuisce che «alle regioni e alle province  autonome
di Trento e di Bolzano per  le  quali  la  violazione  del  patto  di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente  a
quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,  nell'anno
successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 22». 
    Infine, in base al comma 26 «i contratti di servizio e gli  altri
atti posti in essere dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto
di stabilita' interno sono nulli». 
    Ad avviso della ricorrente Regione anche tali  disposizioni  sono
illegittime per violazione dell'art. 79 St., che pone le  regole  per
la definizione del  patto  di  stabilita',  precisando  che  «non  si
applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel
restante territorio nazionale» (comma 3) e  in  particolare  che  «le
disposizioni  statali  relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di
perequazione e di solidarieta', nonche' al  rispetto  degli  obblighi
derivanti dal patto di stabilita' interno, non  trovano  applicazione
con riferimento alla regione e alle province  e  sono  in  ogni  caso
sostituite da quanto previsto dal presente articolo» (comma 4). 
    Lo Stato, dunque, non puo' definire unilateralmente le condizioni
perche' la Regione sia considerata adempiente al patto di stabilita',
le fattispecie di inadempimento e le sanzioni, in violazione del gia'
illustrato principio consensuale che domina i rapporti finanziari fra
Stato e Regioni speciali e degli  artt.  103,  104  e  107  St.,  che
richiedono o il procedimento di revisione costituzionale  o  comunque
un procedimento concertato per la modifica o attuazione del Titolo VI
dello Statuto. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso,
dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art.  32,  commi  1,
10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge 12 novembre 2011,  n.
183, nelle parti, nei termini e sotto i profili esposti nel  presente
ricorso. 
      Padova-Roma, 11 gennaio 2012 
 
                   Prof. avv. Falcon - Avv. Manzi