N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 2012

Ordinanza del 29 marzo 2012  emessa  dal  Tribunale  di  Salerno  nel
procedimento civile promosso da Mastrandrea Stefania  contro  Taranto
Maria Antonietta e De Girolamo Orlando. 
 
Locazione  di  immobili  urbani  -  Contratti  di  locazione  ad  uso
  abitativo, comunque stipulati,  non  registrati  entro  il  termine
  stabilito dalla legge - Disciplina applicabile  a  decorrere  dalla
  data di registrazione  -  Determinazione  della  durata  legale  in
  quattro anni (con rinnovo automatico alla  scadenza)  e  fissazione
  del canone annuo in misura pari al triplo della  rendita  catastale
  (con adeguamento annuale agli indici ISTAT),  in  sostituzione  del
  maggior importo eventualmente convenuto dalle  parti  -  Previsione
  introdotta [contestualmente al regime della  cedolare  secca  sugli
  affitti] da decreto legislativo in materia di federalismo fiscale -
  Denunciata estraneita' ai principi e criteri direttivi della  legge
  n.  42  del  2009  -  Eccesso  di  delega  -  Manifesta  e  plurima
  irragionevolezza nonche' sproporzione della  sanzione  inflitta  al
  solo locatore - Eccessiva e ingiustificata compressione del diritto
  di  proprieta'  e   degli   effetti   dell'autonomia   contrattuale
  legittimamente esplicata - Riduzione del canone locatizio ben al di
  sotto dei valori di mercato, ad esclusivo vantaggio del  conduttore
  e a svantaggio delle entrate tributarie - Contrasto con i  principi
  in tema di nullita' parziale del contratto (art. 1419 cod. civ.)  -
  Manifesta contraddittorieta' con la finalita' fiscale sottesa  alla
  norma. 
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, art. 3, commi 8 e 9. 
- Costituzione, artt. 3, 42, 55 [recte: 53] e 76, in  relazione  agli
  artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.
  42. 
(GU n.40 del 10-10-2012 )
 
                             IL TRIBUNALE 
 
    Il Tribunale di Salerno - Prima sezione Civile - in  persona  del
Giudice dott. Roberto Ricciardi,  nel  procedimento  iscritto  al  n.
287/2012 R.G. tra la sig.ra  Stefania  Mastrandrea,  rappresentata  e
difesa dall'Avv. Costantino Montesanto, presso  il  quale  ha  eletto
domicilio a Cetara in via Grotta n.10, e i  sig.ri  Maria  Antonietta
Taranto, ed Orlando De  Girolamo  rappresentati  e  difesi  dall'Avv.
Giuseppe Calabro', presso il quale hanno eletto domicilio  a  Salerno
al C.so Garibaldi n. 109, ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Letti gli atti e sciolta la riserva; 
 
                              Premesso 
 
    che con atto notificato il 28 dicembre 2011  la  sig.ra  Stefania
Mastrandrea ha intimato  alla  sig.ra  Maria  Antonietta  Taranto  lo
sfratto per morosita' da un immobile,  destinato  ad  uso  abitativo,
sito a Salerno in via Ten. Ugo Stanzione n.  1,  1°  piano,  int.  1,
composto di cinque vani ed accessori, con giardino  e  posto-auto  in
garage,  deducendo  l'interruzione  del  pagamento  da  parte   della
convenuta del canone di locazione,  convenuto  in  € 950,00,  dal  1°
agosto 2011; 
    che col medesimo atto la Mastrandrea ha convenuto in giudizio  la
conduttrice, al fine della convalida della  intimazione,  ed  il  suo
consorte sig. Orlando Di Girolamo, quale garante dell'obbligazione di
pagamento del canone; 
    che la intimata si e' opposta alla convalida  della  intimazione,
deducendo che il contratto di locazione sottoscritto dalle parti, con
vigenza dal 1° febbraio 2011, non era stato registrato nei termini di
legge; 
    che aveva provveduto lei alla registrazione  in  data  5  ottobre
2011; 
    che, pertanto, in applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 23/2011,
il canone da lei dovuto ammontava ad euro 223,80 mensili a  far  data
dal bimestre  ottobre/novembre  2011,  laddove  nei  mesi  precedenti
nessun canone era dovuto, giacche' il contratto non registrato doveva
considerarsi nullo; 
    che l'intimante, invocando  la  disapplicazione  della  normativa
indicata dalla conduttrice per manifesta illegittimita',  ha  chiesto
l'emissione di ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., 
 
                               Osserva 
 
    La   questione   dell'eventuale   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 3, comma 8 e 9, DLT 14 marzo 2011, n. 23, e'  rilevante  ai
fini  di  causa,  in  quanto  -  non  sussistendo  gli  estremi  urta
interpretazione costituzionalmente orientata - dalla sua  risoluzione
dipendono sia la concessione o  meno  dell'ordinanza  provvisoria  di
rilascio sollecitata dalla locatrice, sia la decisione di merito. 
    Tale questione, peraltro, non  appare  manifestamente  infondata,
sia per violazione dell'art. 76 Cost. (eccesso di delega in  rapporto
alla legge-delega 5 maggio 2009 n. 42), sia per manifesta  e  plurima
irragionevolezza  e  comunque  per   inadeguatezza   della   sanzione
(eccessiva e ingiustificata compressione del diritto di proprieta'  e
degli effetti dell'autonomia contrattuale legittimamente  esplicata),
nonche'  per  contraddittorieta'  con  la  stessa  finalita'  fiscale
sottesa alla norma: il tutto in relazione agli artt. 3, 42 e 55 Cost. 
    Sotto il primo profilo di illegittimita' (violazione dell'art. 76
Cost. per eccesso di  delega)  e'  di  innegabile  evidenza,  che  il
decreto legislativo in esame - sotto la rubrica «Norme in materia  di
federalismo fiscale e di attuazione dell'art. 119 Cost.»  -  richiama
la legge-delega del 5 maggio 2009, n. 42  (anch'essa  rubricata  come
«Norme in materia di federalismo fiscale e  di  attuazione  dell'art.
119 Cost.») e specificamente gli artt. 2 secondo comma, 11,  12,  13,
21 e 26. 
    Ebbene,  l'art.  2,  secondo  comma,  della  legge  n.   42/2009,
nell'ambito dell'oggetto e delle finalita' della delega, non contiene
alcun principio che possa  giustificare  l'adozione,  col  mezzo  del
decreto governativo,  delle  sanzioni  contenute  nei  commi  8  e  9
dell'art. 3 del DLT 14 marzo 2011, n. 23; 
    lo stesso dicasi per l'art. 11 (che riguarda "principi e  criteri
direttivi concernenti il  finanziamento  delle  funzioni  di  comuni,
province e  citta'  metropolitane");  per  l'art.  12  (che  riguarda
"principi  e  criteri  direttivi  concernenti  il   coordinamento   e
l'autonomia di entrate degli enti locali");  e  per  l'art.  13  (che
riguarda "principi e criteri direttivi  concernenti  l'entita'  e  il
riparto dei fondi perequativi per gli enti locali"); 
    l'art. 21, nel dettare "norme transitorie per gli  enti  locali",
e' egualmente estraneo alla materia dei commi 8 e 9 dell'art.  3  del
DLT 14 marzo 2011, n. 23; 
    un generico riferimento al «contrasto dell'evasione fiscale»,  si
coglie nella rubrica dell'art. 26, ma la norma,  nel  suo  contenuto,
riguarda forme collaborative degli  enti  pubblici,  banche  dati  ed
accertamenti incrociati. 
    Peraltro, sostituendo al canone pattuito dalle parti  l'irrisorio
importo  risultante  dalla  triplicazione  della  rendita   catastale
dell'immobile locato, non si contrasterebbe l'evasione fiscale ma  si
ridurrebbe l'entrata tributaria. Infatti, riducendo  il  reddito  del
locatore per tutti e quattro (potenzialmente  otto)  anni  di  durata
della locazione, si produrrebbe un  consistente  danno,  anziche'  un
beneficio, per l'erario, riducendo l'entrata dell'IRPEF.  L'unico  ad
esserne beneficato sarebbe il conduttore, non si comprende in  virtu'
di quale logica premiale nei suoi confronti, tenuto anche  conto  del
fatto che l'onere di registrazione incombe su entrambi i contraenti e
che,  nella  fattispecie,  anche  convenzionalmente,  entrambi  erano
tenuti a curare la registrazione del contratto: il che non giustifica
- anche in re-lazione all'art.3 Cost. - la sanzione inflitta al  solo
locatore ed il premio concesso al conduttore. 
    Neppure il secondo profilo di illegittimita' (in  relazione  agli
art. 42 e 55  Cost.)  appare  manifestamente  infondato.  Invero,  le
sanzioni fiscali inflitte al cittadino  che  violi  i  doveri  a  lui
imposti dall'art. 55 Cost., cosi' come non possono  comprimere  oltre
il limite della ragionevolezza il diritto di difesa, non possono  del
pari menomare oltre tale limite il diritto  di  proprieta'  (art.  42
Cost.). che consiste anche nel potere di percepire  i  frutti  civili
della cosa propria legittimamente convenuti. 
    Il sistema sanzionatorio messo in atto dai commi 8 e 9  dell'art.
3 del DLT 14 marzo 2011, n. 23 appare in  contrasto  con  l'enunciato
principio,  sia  per  la  gia'  evidenziata   manifesta   e   plurima
irragionevolezza della sanziona, sia per sproporzione della  sanzione
stessa (eccessiva  e  ingiu-stificata  compressione  del  diritto  di
proprieta' e degli effetti dell'autonomia contrattuale legittimamente
esplicata), sia per la mancanza dell'obiettivo di interesse  pubblico
che la giustificherebbe, specialmente dopo  l'avvenuta  registrazione
tardiva del contratto, e quindi  dopo  la  gia'  avvenuta  espiazione
mediante il pagamento della sovraimposta dovuta per il ritardo. 
    In sintesi, a fronte dell'inadempimento di un obbligo  di  natura
fiscale cui sono tenuti entrambi i contraenti (mancata  registrazione
di un contratto di locazione, al fine di tenere nascosti al  fisco  i
relativi guadagni da parte del locatore,  generalmente  proprietario,
ma  anche,  talvolta,  al  fine  di   non   palesare   le   effettiva
disponibilita'  economiche  del  conduttore),  la  norma   "reagisce"
premiando una sola delle parti  contraenti,  riducendo  il  canone  a
valori nettamente inferiori a quelli di mercato. 
    Cosi' facendo, la norma tiene in vita per la  durata  legale  del
contratto di locazione (a sua volta prolungata in  quanto  decorrente
non dal momento dell'effettivo inizio del rapporto ma da quello della
tardiva  registrazione)  un  contratto  che  il  locatore,  a  quelle
condizioni, non avrebbe mai sottoscritto, costringendolo a  tollerare
un canone irrisorio anche per  la  potenziale  durata  di  otto  anni
(quattro + quattro). In tal modo la norma si pone in contrasto  anche
col principio ordinamentale generale espresso  dall'art.  1419  c.c.,
per il quale la nullita' parziale fa salvo l'intero  contratto,  solo
ove risulti che le parti lo avrebbero comunque concluso, anche  senza
quella parte che e' colpita da nullita';  nella  specie,  giammai  il
locatore avrebbe concluso il  contratto  per  canoni  locativi  cosi'
bassi. 
    Infine, la norma appare manifestamente irragionevole anche per le
stesse ragioni del fisco, in quanto,  riducendo  i  canoni  locativi,
riduce anche il reddito del proprietario, e quindi la base imponibile
sulla quale calcolare l'Irpef, con conseguenti minori entrate fiscali
proiettate in un arco temporale tutt'altro che breve. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134  e  137  della  Costituzione, 1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi VIII e IX, del DLT  14
marzo 2011, n. 23, per eccesso di delega (art. 76 Cost.) e  contrasto
con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con gli artt.  42
e 55 Cost. 
    Ordina che il presente provvedimento, a cura  della  cancelleria,
sia notificato alle parti in causa e al Presidente del Consiglio  dei
ministri nonche' comunicato al Presidente del Senato e al  Presidente
della Camera dei deputati e,  all'esito,  sia  trasmesso  alla  Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
    Sospende il presente giudizio. 
        Salerno, addi' 29 marzo 2012. 
 
                        Il Giudice: Ricciardi