N. 15 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 dicembre 2012

Ricorso per  conflitto   tra  enti depositato  in  cancelleria  il  6
dicembre 2012 (della Provincia autonoma di Trento). 
 
Acque e  acquedotti  -  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
  ministri recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorita'  per
  l'energia elettrica ed il  gas  attinenti  alla  regolazione  e  al
  controllo  dei  servizi   idrici"   -   Disposizione   recante   la
  individuazione delle funzioni di regolazione  del  servizio  idrico
  integrato trasferite  all'Autorita'  -  Ricorso  per  conflitto  di
  attribuzione  proposto  dalla  Provincia  autonoma  di   Trento   -
  Denunciata violazione delle competenze legislative e amministrative
  attribuite alla Provincia dalle norme  statutarie  e  attuative  in
  materia di governo  delle  acque  e  servizio  idrico,  qualora  il
  decreto intenda rendere esercitabili anche nella Provincia i poteri
  regolatori, di vigilanza e sanzionatori attribuiti all'Autorita'  -
  Lesione delle competenze statutarie, in  particolare  da  parte  di
  quelle  norme  che  presuppongono   un   sistema   territoriale   e
  organizzativo del servizio che non trova riscontro nella  Provincia
  e che  attribuiscono  all'Autorita'  specifici  poteri  in  materia
  tariffaria  -   Lamentata   diretta   operativita'   di   un   atto
  regolamentare in materia di competenza provinciale - Contrasto  con
  il regime di separazione tra fonti statali e  fonti  provinciali  -
  Lesione delle competenze provinciali anche ove il decreto impugnato
  fosse qualificato come atto di indirizzo e coordinamento  a  fronte
  del mancato rispetto delle regole procedimentali  e  del  contenuto
  tipico proprio dell'atto di indirizzo -  Richiesta  alla  Corte  di
  dichiarare che non spetta  allo  Stato,  con  un  proprio  atto  di
  contenuto sostanzialmente normativo e in contrasto con  la  propria
  base  giuridica,  definire  i  poteri,  i  compiti  e  le  funzioni
  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nei confronti della
  Provincia ricorrente, degli enti locali e dei gestori dei servizi a
  livello provinciale e locale in  relazione  al  servizio  idrico  -
  Conseguente richiesta di annullamento dell'atto impugnato. 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20  luglio  2012,
  art. 3, comma 1, nella sua interezza ed in particolare delle  lett.
  c), d), e), f). 
- Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 1,  5,  17,
  19, 24; 9, nn. 9, 10, 13, 14 e 16; d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670,
  artt. 80 e 81; d.P.R. 20 gennaio 1973,  n.  115;  d.P.R.  22  marzo
  1974, n. 381; d.P.R. 1° novembre 1973,  n.  690;  d.P.R.  26  marzo
  1977, n. 235; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. 
(GU n.3 del 16-1-2013 )
     Ricorso della Provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
Presidente della  Giunta  provinciale  pro  tempore  Lorenzo  Dellai,
autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2550 del 23
novembre 2012 (doc. 1),  rappresentata  e  difesa,  come  da  procura
speciale n. rep. 27806 del 27 novembre 2012 (doc. 2), rogata dal don.
Tommaso  Sussarellu,  nella  funzione  di  Ufficiale  rogante   della
Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di  Padova,  dall'avv.
Nicolo'  Pedrazzoli  dell'Avvocatura  della  Provincia  di  Trento  e
dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio  eletto  in  Roma  nello
studio di questi in via Confalonieri, n. 5, 
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   per   la
dichiarazione che non spetta allo Stato, con proprio atto  secondario
di contenuto sostanzialmente normativo, contrastante con i limiti  di
potere ad esso attribuito dalla normativa primaria che  ne  forma  la
base giuridica, attribuire poteri, compiti e  funzioni  all'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas nei confronti di  questa  Provincia
autonoma, degli enti locali e  dei  gestori  dei  servizi  a  livello
provinciale e locale,  in  relazione  al  servizio  idrico,  mediante
l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.m. 20 luglio 2012, ed in particolare
le lettere c), d) e), f), 
    e per il conseguente annullamento dell'articolo 3, comma 1, nella
sua interezza, ed in particolare delle lettere c),  d)  e),  f),  del
d.P.C.m. 20 luglio 2012, Individuazione delle funzioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas attinenti  alla  regolazione  e  al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicato nella G.U. 3 ottobre
2012, n. 231; 
    Per violazione: 
        dell'articolo 8, nn. 1), 5), 17), 19), 24); dell'articolo  9,
nn. 9) e 10); dell'articolo 13; dell'articolo 14;  dell'articolo  16;
degli articoli 80) e 81) del d.P.R. 31 agosto  1972,  n.  670  (Testo
unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino  -  Alto
Adige); 
        delle norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale,  ed  in
particolare del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; del d.P.R.  22  marzo
1974, n. 381; del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690, e  del  d.P.R.  26
marzo 1977, n. 235; 
        del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; per i  profili
e nei modi di seguito illustrati. 
 
                                Fatto 
 
    La Provincia autonoma di Trento e' dotata di potesta' legislativa
primaria  in  materia  di  «ordinamento  degli  uffici  provinciali»,
«urbanistica», «viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
provinciale», «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione
a mezzo di aziende speciali», «opere idrauliche della terza, quarta e
quinta categoria» ai sensi dell'articolo 8, nn. 1, 5,  17,  19  e  24
dello Statuto speciale. Inoltre,  essa  e'  titolare  della  potesta'
legislativa concorrente in  materia  di  «utilizzazione  delle  acque
pubbliche», «igiene e sanita'» e «finanza locale», ai sensi dell'art.
9, nn. 9 e 10, e degli artt. 80 e 81 St. 
    Nelle medesime  materie,  alla  Provincia  spettano  le  funzioni
amministrative, in virtu' dell'art. 16 dello Statuto. 
    Lo Statuto speciale prevede in modo specifico poteri tariffari in
capo  alle  Province  autonome  con  riferimento  al  settore   della
distribuzione dell'energia elettrica. Infatti, l'articolo  13,  comma
secondo, prevede che «le province stabiliscono altresi' con  legge  i
criteri per la determinazione del prezzo dell'energia  di  cui  sopra
ceduta alle imprese distributrici, nonche' i criteri per  le  tariffe
di utenza». 
    Inoltre, l'art.  14  dispone  che  «l'utilizzazione  delle  acque
pubbliche da parte dello Stato e della provincia,  nell'ambito  della
rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito
d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a
un apposito comitato». Detto piano, reso esecutivo  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, ha valore di  piano  di
bacino di rilievo nazionale per il  relativo  territorio  provinciale
(articolo 5 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) e regola, tra  l'altro,  il
bilancio idrico, l'utilizzazione delle acque pubbliche, il  risparmio
e il riutilizzo della risorsa idrica. In base all'art.  8  d.P.R.  n.
381/1974, il PGUAP «deve programmare l'utilizzazione delle acque  per
i diversi usi e contenere le linee fondamentali per  una  sistematica
regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle  esigenze
di difesa del suolo, nel reciproco rispetto  delle  competenze  dello
Stato e della provincia interessata». In base all'art. 10,  comma  2,
d.P.R. n. 381/1974, «dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  piano
generale  per  l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche,  di  cui  al
precedente art. 8, cessa di applicarsi nel territorio della provincia
il piano regolatore generale degli acquedotti». 
    Il predetto assetto statutario e' integrato  e  completato  dalle
norme di attuazione dello Statuto speciale. Rilevano, in particolare,
il d.P.R. 20 gennaio 1973, n.  115,  che  trasferisce  alle  Province
autonome, tra l'altro, tutti i beni del demanio idrico, in  relazione
a quanto previsto dall'articolo 68  dello  Statuto;  il  gia'  citato
d.P.R. n. 381/1974, che trasferisce alle  Province  «le  attribuzioni
dell'amministrazione  dello  Stato  in  materia  di  urbanistica,  di
edilizia  comunque  sovvenzionata,  di  utilizzazione   delle   acque
pubbliche, di opere idrauliche, di  opere  di  prevenzione  e  pronto
soccorso per calamita'  pubbliche,  di  espropriazione  per  pubblica
utilita', di viabilita', acquedotti e lavori  pubblici  di  interesse
provinciale»  (art.  1),  e  «tutte  le  attribuzioni  inerenti  alla
titolarita'»  del  demanio  idrico,   «ed   in   particolare   quelle
concernenti  la  polizia  idraulica   e   la   difesa   delle   acque
dall'inquinamento» (art. 5); il d.P.R. 26  marzo  1977,  n.  235,  in
materia di energia e di grandi derivazioni a scopo idroelettrico,  ed
il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in materia di finanza locale. 
    Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  266,  detta  poi  norme
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, disponendo l'inapplicabilita', nelle materie
di  competenza  della  Provincia,  delle   disposizioni   legislative
statali, fermo restando l'onere  di  adeguamento  della  legislazione
provinciale  vigente  ai  principi   costituenti   limiti   statutari
(articolo 2); l'art. 3 prevede vincoli e limiti,  anche  procedurali,
all'applicabilita'  nell'ordinamento  provinciale   degli   atti   di
indirizzo e di coordinamento  del  Governo  e  l'art.  4  stabilisce,
infine, che, nelle materie di competenza provinciale,  la  legge  non
puo'  attribuire  agli  organi   statali   funzioni   amministrative,
comprese,  tra  l'altro,  quelle  di  vigilanza,  diverse  da  quelle
spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative  norme
di attuazione. 
    In attuazione di tali  disposizioni  e  norme,  la  Provincia  di
Trento esercita tutte le attribuzioni inerenti alla  titolarita'  del
demanio idrico e ha  adottato  disposizioni  legislative  provinciali
che, nel rispetto dei principi contenuti nella  normativa  europea  e
statale  che  rappresentano  limiti  della  competenza   provinciale,
regolano il servizio idrico e, in particolare, la tariffa di esso. 
    Infatti, gli articoli  9  e  9-bis  della  legge  provinciale  15
novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza  locale),  regolano
pacificamente da quasi vent'anni la politica tariffaria  dei  servizi
pubblici nella provincia, ripartendo le competenze tra  la  Provincia
stessa ed i comuni. La legge provinciale pone in  primo  luogo,  come
ispirazione generale della politica  tariffaria,  l'obiettivo  «della
copertura del costo dei servizi» (art. 9, comma 1), nel quadro  degli
indirizzi contenuti nelle leggi  provinciali  e  negli  strumenti  di
programmazione della Provincia. In particolare, il comma 2 stabilisce
che «al fine di consentire la valutazione comparativa delle politiche
tariffarie comunali», spetta alla Provincia  di  stabilire  (d'intesa
con la rappresentanza unitaria dei  comuni)  le  «linee  generali  di
indirizzo per definire modelli tariffari  omogenei  e  componenti  di
spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi» (art. 9,
comma 2). Su tale base i comuni adottano  e  modificano  la  tariffa,
secondo le disposizioni dell'art. 9-bis. 
    La competenza della Provincia e' stata ulteriormente  esercitata,
con specifico riferimento al  servizio  idrico,  dall'art.  35  della
legge provinciale 27 agosto 1999, n.  3:  il  comma  1  dell'articolo
(recante Disposizioni concernenti il ciclo idrico)  dispone  che  «la
Giunta provinciale, entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge finanziaria della Provincia, determina le tariffe,
per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti  da
insediamenti civili e produttivi gestito dalla Provincia,  stabilendo
le relative decorrenze, nonche' le modalita' per  il  versamento  del
corrispettivo dovuto dai comuni alla Provincia». 
    Inoltre, il comma 6 - prima della modifica apportata  dalla  l.p.
30  luglio  2012,  n.  17  -  statuiva  che  «la  Giunta  provinciale
stabilisce con propria deliberazione  i  criteri,  i  parametri  e  i
limiti per la determinazione e l'adeguamento  delle  tariffe  per  il
servizio di fognatura, avendo riguardo ai  costi  di  servizio  e  di
investimento». 
    Da ultimo,  la  legge  provinciale  n.  17/2012  ha  aggiunto  il
seguente  comma  01  nell'art.  35  l.p.  n.   3/1999:   «la   Giunta
provinciale,  d'intesa  con  il  Consiglio  delle  autonomie  locali,
definisce   i   modelli   tariffari   del   ciclo   idrico   relativi
all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della  qualita'  della
risorsa idrica e del servizio  fornito,  della  copertura  dei  costi
d'investimento e di esercizio,  del  principio  "chi  inquina  paga".
Resta ferma la potesta' tariffaria dei comuni in materia di  servizio
pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore
di questo comma». 
    In attuazione di tali norme, e tenendo  conto  delle  particolari
caratteristiche geomorfologiche del territorio, la Giunta provinciale
ha piu' volte adottato e modificato i modelli tariffari, che sono poi
stati raccolti in due testi unici, adottati  rispettivamente  con  la
delibera  del  9  novembre  2007,  n.  2436   («Testo   unico   delle
disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo  al  servizio
pubblico di fognatura») e con  la  delibera  di  pari  data  n.  2437
(«Testo unico delle disposizioni riguardanti  il  modello  tariffario
relativo al servizio pubblico di acquedotto»). 
    Per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione  del  servizio
idrico, occorre ricordare che il sistema della Provincia di Trento si
basa su una forte centralizzazione del  sistema  depurativo  (gestito
dalla stessa  Provincia)  e  su  un  decentramento  gestionale  degli
acquedotti e del sistema fognario. 
    La  Provincia  ha  adottato,  quindi,  un  modello  organizzativo
«misto», i cui  attori  sono  la  Provincia,  i  Comuni  e  l'Agenzia
provinciale per la protezione dell'ambiente e che si fonda  su  forme
di  coordinamento  interistituzionale.  Le  regole  di  tale  sistema
risultano dagli artt. 54 ss. del dPGp 26 gennaio 1987, n. 1-41 (Testo
unico delle leggi provinciali  in  materia  di  tutela  dell'ambiente
dagli inquinamenti):  in  particolare,  l'art.  54  regola  il  piano
provinciale di risanamento delle acque e  attribuisce  ai  Comuni  la
gestione  delle  fognature,  mentre  i  depuratori  rientrano   nella
competenza della Provincia. 
    La gestione dei servizi pubblici e' stata  regolata  anche  dalle
leggi regionali sull'ordinamento dei comuni (v. la 1.r. n. 1/1993  ed
il t.u. adottato con d.P.Reg. 3/2005) e dalle  leggi  provinciali  n.
6/2004 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e  di
servizi pubblici: v. gli artt. 10 e 11) e 3/2006 (Norme in materia di
governo dell'autonomia del Trentino). 
    In   provincia   di   Trento,   la   gestione   delle   acque   e
l'organizzazione dei servizi idrici si basano  -  come  attestato  da
codesta ecc.ma Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 412/1994  -
su un «complesso quadro normativo che si e' venuto definendo prima in
sede statutaria, poi attraverso le nonne di attuazione» (punto  4  in
Diritto), nel quale non opera il servizio idrico integrato con i suoi
diversi ambiti ottimali e i diversi piani d'ambito, ma un sistema che
vede la Provincia esercitare per acquedotti e fognature un  ruolo  di
governo e coordinamento delle competenze comunali, per la depurazione
un ruolo sia di governo sia direttamente gestionale. 
    Corrispondentemente, dalla  predetta  sentenza  (sulla  quale  si
tornera' ancora nella parte  in  diritto)  in  poi  e'  sempre  stato
pacifico che le norme statali relative al servizio idrico  integrato,
alle AATO e alla tariffa non si applicano in provincia di Trento: ne'
gli artt. 8 e 9 legge n. 36/1994 (oggetto appunto del giudizio di cui
alla  sent.  n.  412/1994),  ne'  il  d.m.  1°  agosto  1996,  Metodo
normalizzato per la  definizione  delle  componenti  di  costo  e  la
determinazione della  tariffa  di  riferimento  del  servizio  idrico
integrato. 
    Nel complesso contesto  sopra  descritto  e'  ora  inopinatamente
intervenuto il dPCm 20 luglio  2012,  Individuazione  delle  funzioni
dell'Autorita' per l'energia  elettrica  ed  il  gas  attinenti  alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo
21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
    Il  decreto  e'  destinato  a  dare  attuazione  alla  previsione
contenuta nell'articolo 21, comma 19, del  decreto-legge  6  dicembre
2011,  n.  201,  che  ha  previsto  il  subentro  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas  nelle  funzioni  di  regolazione  e  di
controllo dei servizi idrici gia'  attribuite  all'Agenzia  nazionale
per la regolazione e la  vigilanza  in  materia  di  acqua  istituita
dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70. 
    Conviene precisare che ne'  tale  Agenzia  ne'  l'organismo  alta
quale essa e' a sua volta subentrata esercitavano  competenza  alcuna
nei riguardi della ricorrente Provincia. 
    In  particolare,   la   formulazione   dei   suoi   compiti   era
specificamente  rivolta  alla   regolazione   del   servizio   idrico
integrato:  che,  come  detto,  non   si   applicava   alla   diversa
organizzazione esistente, in conformita' dello Statuto e delle  norme
di attuazione, nella provincia. 
    Sia consentito di riportare l'elencazione delle funzioni, al fine
di meglio constatare che in tale  elencazione  mai  erano  citate  le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Essa era contenuta al comma
14 dell'art. 10 del d.l.  n.  70  del  2011,  nei  termini  seguenti:
«L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio,  le
seguenti funzioni: 
        a) definisce i  livelli  minimi  di  qualita'  del  servizio,
sentite le regioni, i gestori e le associazioni  dei  consumatori,  e
vigila sulle modalita' della sua erogazione, esercitando, allo scopo,
poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione,  irrogando,
in  caso  di  inosservanza,  in  tutto  o  in   parte,   dei   propri
provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non  inferiori  nel
minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a  euro  10.000.000
e, in  caso  di  reiterazione  delle  violazioni,  qualora  cio'  non
comprometta la  fruibilita'  del  servizio  da  parte  degli  utenti,
proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza  della
concessione; determina altresi' obblighi di indennizzo automatico  in
favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti; 
        b) predispone una o piu' convenzioni tipo di cui all'articolo
151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
        c) definisce, le componenti di costo  per  la  determinazione
della tariffa relativa ai  servizi  idrici  per  i  vari  settori  di
impiego dell'acqua, anche in proporzione  al  grado  di  inquinamento
ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi
conseguenti a carico della collettivita'; 
        d) predispone il metodo tariffario per la determinazione, con
riguardo  a  ciascuna  delle  quote  in  cui  tale  corrispettivo  si
articola, della tariffa del servizio  idrico  integrato,  sulla  base
della valutazione  dei  costi  e  dei  benefici  dell'utilizzo  delle
risorse idriche e tenendo conto, in conformita' ai  principi  sanciti
dalla  normativa  comunitaria,  sia  del  costo   finanziario   della
fornitura del servizio che dei  relativi  costi  ambientali  e  delle
risorse, affinche' siano pienamente attuati il principio del recupero
dei costi ed il principio "chi inquina paga",  e  con  esclusione  di
ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresi',
le   relative   modalita'   di   revisione    periodica,    vigilando
sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile  decorso  dei
termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione
della tariffa da parte delle autorita' al riguardo  competenti,  come
individuate dalla legislazione regionale in conformita' a linee guida
approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare previa intesa raggiunta in sede  di  Conferenza
unificata.,  provvede  nell'esercizio  del  potere  sostitutivo,   su
istanza  delle  amministrazioni  o  delle  parti  interessate,  entro
sessanta giorni, previa diffida all'autorita' competente ad adempiere
entro il termine di venti giorni; 
        e) approva le tariffe predisposte dalle autorita' competenti; 
        f)  verifica  la  corretta  redazione  del  piano   d'ambito,
esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena  d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici cd economici e  sulla  necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
rapporto tra le Autorita' d'ambito territoriale ottimale e i  gestori
del servizio idrico integrato; 
        g) emana direttive  per  la  trasparenza  della  contabilita'
delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni,  definendo
indici di valutazione anche su base comparativa  della  efficienza  e
della economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; 
        h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato  su
richiesta del  Governo,  delle  regioni,  degli  enti  locali,  delle
Autorita' d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori,
e tutela i diritti degli utenti anche valutando  reclami,  istanze  e
segnalazioni  in  ordine  al  rispetto  dei  livelli  qualitativi   e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei  confronti
dei quali puo' intervenire con i provvedimenti di  cui  alla  lettera
a); 
        i) puo' formulare  proposte  di  revisione  della  disciplina
vigente, segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di  non
corretta applicazione; 
        l)  predispone  annualmente  una   relazione   sull'attivita'
svolta, con particolare riferimento allo stato e alle  condizioni  di
erogazione dei  servizi  idrici  e  all'andamento  delle  entrate  in
applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la  trasmette  al
Parlamento e al Governo entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello cui si riferisce.». 
    L'art. 3 del d.P.C.m. e' intitolato Individuazione delle finzioni
di regolazione del servizio idrico integrato trasferite all'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas, ed al comma  1  stabilisce  quanto
segue: 
        «L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  esercita,
secondo i principi indicati, le seguenti funzioni  di  regolazione  e
controllo del servizio  idrico  integrato,  ovvero  di  ciascuno  dei
singoli servizi che lo compongono [servizi  pubblici  di  captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad  usi  civili,  di  fognatura  e
depurazione delle acque reflue]: 
          a) definisce i livelli minimi e gli obiettivi  di  qualita'
del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi
che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a  usi
multipli  e  i  servizi  di  depurazione  ad  usi  misti   civili   e
industriali, per ogni singolo gestore e  vigila  sulle  modalita'  di
erogazione del servizio stesso; a tal  fine,  prevede  premialita'  e
penalita', esercita poteri di acquisizione di  documenti,  accesso  e
ispezione, irroga, in caso di inosservanza,  in  tutto  o  in  parte,
sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di  reiterazione  delle
violazioni, qualora cio' non comprometta la fruibilita' del  servizio
da parte degli utenti, propone al soggetto affidante la sospensione o
la  cessazione  dell'affidamento;  determina  altresi'  obblighi   di
indennizzo automatico in favore degli utenti in  caso  di  violazione
dei medesimi provvedimenti.... 
          b)  predispone,  ai  sensi  dell'art.   151   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una o piu' convenzioni tipo per la
regolazione dei rapporti tra autorita' competenti all'affidamento del
servizio e soggetti gestori; 
          c) definisce le componenti  di  costo  -  inclusi  i  costi
finanziari  degli  investimenti   e   della   gestione   -   per   la
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di
ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi  di
captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di  depurazione  ad
usi misti civili e industriali, per i vari  settori  di  impiego,  in
conformita' ai criteri  e  agli  obiettivi  stabiliti  dal  Ministero
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'art.
1, comma 1, lettere e), d), e), f); 
          d) predispone e rivede periodicamente il metodo  tariffario
per la determinazione della tariffa del servizio idrico  integrato...
sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento  e
di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le
categorie  di  utenza  in  condizioni  economico  sociali   disagiate
individuate dalla legge e fissa, altresi', le relative  modalita'  di
revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe; 
          e) verifica  la  corretta  redazione  del  piano  d'ambito,
acquisita la  valutazione  gia'  effettuata  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano  sulla  coerenza  dei  piani
d'ambito con la pianificazione regionale e  provinciale  di  settore,
esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena  d'inefficacia,
prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e  sulla  necessita'
di modificare le clausole contrattuali e gli  atti  che  regolano  il
rapporto tra le autorita' competenti e i gestori del servizio  idrico
integrato ai  sensi  dell'art.  2,  comma  186-bis,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191; 
          f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero
di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i  servizi
di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi  di  depurazione
ad usi misti civili e industriali, proposte dal  soggetto  competente
sulla base del piano di  ambito  di  cui  all'art.  149  del  decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a  pena  d'inefficacia
prescrizioni.  In  caso  di  inadempienza,   o   su   istanza   delle
amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas intima l'osservanza degli  obblighi  entro  trenta
giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del  potere
sanzionatorio, provvede in  ogni  caso  alla  determinazione  in  via
provvisoria delle tariffi sulla base delle informazioni  disponibili,
comunque in un'ottica di tutela degli utenti; 
          g) adotta direttive per la trasparenza della contabilita' e
per  la  separazione  contabile  e  amministrativa  dei  gestori  del
servizio  idrico  integrato  o   di   suoi   segmenti,   nonche'   la
rendicontazione  periodica  dei  dati  gestionali   ai   fini   dello
svolgimento dei propri compiti istituzionali, assicurando la corretta
disaggregazione di costi e  ricavi  per  funzione  svolta,  per  area
geografica e categoria di utenza, valutando  i  costi  delle  singole
prestazioni, anche ai fini di un confronto comparativo;... 
          i) puo' formulare proposte di  revisione  della  disciplina
vigente, segnalandone altresi' i casi di grave inosservanza e di  non
corretta applicazione; 
          l) tutela i diritti degli utenti, anche  valutando  reclami
istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma  12,
lettera ml della legge 14 novembre 1995, n. 481  e  determinando  ove
possibile obblighi di indennizzo automatico in  favore  degli  utenti
stessi; m) integra la relazione al Governo e  al  Parlamento  di  cui
all'art. 2, comma 12, lettera i), della legge n. 481 con  un'apposita
sezione avente particolare riferimento allo stato e  alle  condizioni
del servizio idrico integrato;... 
          o) d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento
e di  Bolzano,  definisce  ulteriori  programmi  di  attivita'  e  le
iniziative da porre  in  essere  a  garanzia  degli  interessi  degli
utenti,  anche  mediante  la  cooperazione  con  organi  di  garanzia
eventualmente istituiti dalle regioni e dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano». 
    Per vero, il  d.P.C.m.  20  luglio  2012  contiene  una  apposita
clausola di salvaguardia, stabilendo all'art. 4  che  «sono  in  ogni
caso fatte salve le competenze delle Regioni  a  statuto  speciale  e
delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ai  sensi  dei
rispettivi statuti speciali e delle relative nonne di attuazione». E'
dunque  espressamente  riconosciuta  la  competenza   delle   Regioni
speciali in materia di servizio idrico. 
    L'art. 4 del resto si ricollega all'art. 176 d.lgs. n.  152/2006,
secondo il quale le disposizioni  in  materia  di  acque  del  codice
dell'ambiente «sono applicabili nelle regioni a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti» (comma 2); il comma 3 dello stesso art.
176, poi, aggiunge che «per le acque appartenenti al  demanio  idrico
delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  restano  ferme  le
competenze in materia di utilizzazione delle acque  pubbliche  ed  in
materia di opere idrauliche previste  dallo  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione». 
    La clausola di salvaguardia contenuta all'art.  4  dell'impugnato
decreto, letta nel quadro  della  giurisprudenza  di  codesta  ecc.ma
Corte costituzionale e della pluridecennale tradizione  organizzativa
e normativa dei servizi idrici della Provincia di Trento, sarebbe del
tutto idonea ad  escludere  qualunque  lesione.  Tuttavia,  l'art.  3
d.P.C.m. 20 luglio 2012, come visto, menziona  espressamente  in  due
punti le Province autonome,  generando  cosi'  l'impressione  che  il
decreto intenda rendere esercitabili anche nelle province autonome di
Trento e di Bolzano poteri regolatori e sanzionatori attribuiti dalla
medesima disposizione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 
    D'altro canto, si  potrebbe  ritenere  che  tali  menzioni  siano
frutto  di  un  lapsus  calami  e  far  «prevalere»  la  clausola  di
salvaguardia di cui all'art.  4  d.P.C.m.  20  luglio  2012.  A  tale
interpretazione si potrebbe arrivare non solo in virtu' del principio
dell'interpretazione conforme a Costituzione ma anche perche'  l'art.
3, comma 1, fa riferimento a istituti come il «piano d'ambito» (v. la
lett. e) ed il «servizio idrico integrato» che - come sopra esposto -
sono assenti in provincia di Trento. 
    Ne deriva che il decreto impugnato, nelle parti in  cui  all'art.
3, comma 1, si riferisce alla  ricorrente  Provincia,  in  ogni  caso
determina  incertezza  sul  riconoscimento  delle  competenze   della
Provincia stessa, mentre, ove dovesse intendersi nel senso  che  tali
riferimenti limitano o escludono  l'applicazione  della  clausola  di
salvaguardia di cui all'art. 4, esso  sarebbe  illegittimo  e  lesivo
delle competenze statutarie della Provincia di Trento per le seguenti
ragioni di 
 
                               Diritto 
 
1. Illegittimita' dell'art. 3, comma l, del decreto impugnato  e  sua
lesivita' delle competenze  della  ricorrente  Provincia.  Violazione
delle  disposizioni  statutarie  ed  attuative  che  assegnano   alla
Provincia la competenza in materia di governo delle acque e  servizio
idrico. 
    Come sopra  esposto,  in  virtu'  delle  norme  statutarie  e  di
attuazione sopra citate, la Provincia di  Trento  e'  titolare  della
competenza legislativa  ed  amministrativa  in  materia  di  servizio
idrico: si ricordano, in particolare, le  competenze  legislative  in
materia di acquedotti e di organizzazione dei servizi pubblici  (art.
8, numeri 17 e 19 dello Statuto) e in materia di utilizzazione  delle
acque pubbliche, di igiene e sanita' (art. 9, numeri  9  e  10  dello
Statuto) e di finanza locale (artt. 80 e  81  Statuto),  e  anche  le
speciali funzioni in materia di  programmazione  dell'utilizzo  delle
acque, di acquedotti e di difesa dall'inquinamento previste dall'art.
14 dello Statuto e dagli artt. 1, 5, 8 e 10 (sopra citati) del d.P.R.
22 marzo 1974, n. 381. 
    La competenza della ricorrente Provincia nel regolare  i  diversi
aspetti del servizio idrico da un lato e' stata - come analiticamente
esposto  nella  parte  in  Fatto  -  costantemente  e   pacificamente
esercitata da quasi due  decenni,  dall'altro  lato  e'  stata  anche
costantemente  affermata  e  riconosciuta  dalla  giurisprudenza   di
codesta ecc.ma Corte costituzionale, a partire dalla  gia'  ricordata
sentenza n. 412/2004. 
    Tale sentenza, nel decidere i  ricorsi  delle  Province  autonome
proposti contro  alcune  disposizioni  della  legge  n.  36/1994,  ha
confermato che spetta alle Province la competenza sia  (punto  4)  in
relazione all'organizzazione che (punto 5) in relazione alla gestione
del servizio idrico integrato, ed ha sancito  l'inapplicabilita'  nel
sistema  provinciale  dell'impianto  istituzionale  ed  organizzativo
stabilito dagli articoli 8 e 9 della legge n. 36/1994. 
    La perdurante assoluta specialita' del regime del servizio idrico
assicurata dallo Statuto di autonomia e  dalle  norme  di  attuazione
sopra esposte, anche dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda
della Costituzione, e' stata ribadita  dalla  sentenza  n.  357/2010,
avente ad oggetto  un  ricorso  statale  proposto  contro  una  nonna
legislativa provinciale riguardante la determinazione, da parte della
Giunta provinciale,  delle  quote  di  tariffa  del  servizio  idrico
integrato riferite al servizio di depurazione e dei  criteri  per  il
loro eventuale rimborso. 
    Vale la pena -  ai  fini  del  presente  giudizio  -  di  seguire
l'argomentazione del punto 3.2 in Diritto.  In  esso  codesta  ecc.ma
Corte perviene alla conclusione  che  la  questione  concernente  «la
competenza a determinare  i  criteri  per  il  rimborso  della  quota
tariffaria riferita al servizio di depurazione non istituito» non  e'
fondata. Si noti che la Corte giunge a  tale  conclusione  nonostante
dopo avere respinto l'ipotesi che si  trattasse  di  «mere  modalita'
organizzative ed amministrative,  riservate,  in  quanto  tali,  alla
competenza della Provincia», ed affermato invece che  essi,  «proprio
perche' costituiscono "criteri" generali - sono  idonei  ad  incidere
sul sistema dei corrispettivi del servizio idrico integrato». 
    Di seguito la Corte ricorda di avere rilevato con la sentenza  n.
412  del  1994,  «con  riferimento  alla  disciplina   costituzionale
anteriore  alla  riforma  del  Titolo  V   della   Parte   II   della
Costituzione,  che  la  competenza  a  regolare  detto  servizio   e'
riservata dallo statuto  di  autonomia  alla  Provincia  autonoma  di
Trento», ed argomenta che, «poiche' la suddetta riforma, in forza del
principio ricavabile  dall'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001,  n.  3,  non  restringe  la  sfera  di  autonomia  gia'
spettante alla Provincia autonoma, deve concludersi che la competenza
legislativa in ordine al servizio idrico integrato nella Provincia di
Trento,  riconosciuta  alla  Provincia  dalla  precedente   normativa
statutaria, non e' stata sostituita dalla competenza esclusiva  dello
Stato  in  materia  di  tutela  della   concorrenza   e   di   tutela
dell'ambiente». 
    D'altronde, il fondamento statutario della competenza provinciale
in materia di servizi pubblici trova ulteriore  supporto  e  conferma
nella sent. n. 439/2008, nella quale codesta Corte  ha  giudicato  di
una legge della Provincia di Bolzano in materia di  servizi  pubblici
locali applicando l'art. 8, n.  19,  dello  Statuto  (ed  i  relativi
limiti), e non l'art. 117, comma 4, Cost. 
    Ora, una  volta  riconosciuto  che  la  Provincia  di  Trento  e'
competente  a  regolare  i  diversi  aspetti  del   servizio   idrico
(organizzazione,  gestione,  tariffe),  ne  consegue  inevitabilmente
l'illegittimita' e lesivita',  per  violazione  di  tale  competenza,
dell'art. 3, comma 1, d.P.C.m. 20 luglio 2012,  nella  parte  in  cui
esso menziona le Province autonome di Trento e di Bolzano,  ove  tale
menzione dovesse intendersi come diretta ad attribuire  all'Autorita'
per  l'energia  elettrica  ed  il  gas  poteri,  compiti  e  funzioni
attribuiti dallo Statuto speciale  e  dalle  norme  di  attuazione  a
questa Provincia autonoma, agli enti locali e ai gestori dei  servizi
a livello provinciale e locale. Sarebbero, in particolare, lesive  le
nonne di cui al comma lett. e), d) e f), che presuppongono un sistema
territoriale e organizzativo del servizio  che  non  trova  riscontro
nella provincia di Trento  e  attribuiscono  all'Autorita'  specifici
poteri in materia tariffaria. 
    E' evidente infatti  il  contrasto  con  quel  «complesso  quadro
normativo che si e' venuto definendo prima in  sede  statutaria,  poi
attraverso le norme di attuazione», come definito dalla  sentenza  n.
412 del 1994, e che comprende sia la pianificazione che  il  governo,
la gestione e l'utilizzazione delle acque in tutti  i  loro  aspetti,
ivi compresa la gestione dei servizi pubblici rivolti all'utenza e la
determinazione delle condizioni e tariffe di  utilizzazione:  sistema
che ha trovato concreta attuazione e traduzione in una pluridecennale
organizzazione  e  attivita'  amministrativa  attraverso   le   leggi
provinciali n. 36/1993 e n. 3/1999, le quali, insieme  alle  delibero
provinciali attuative, regolano in modo  compiuto  la  materia  delle
tariffe. 
    E' opportuno ricordare che tali poteri tariffari della  Provincia
trovano riscontro anche nei paralleli poteri tariffari che Io Statuto
speciale prevede in modo specifico in capo alle Province autonome con
riferimento al settore della  distribuzione  dell'energia  elettrica.
Infatti, l'articolo 13,  comma  secondo,  prevede  che  «le  province
stabiliscono altresi' con legge i criteri per la  determinazione  del
prezzo dell'energia di cui sopra ceduta alle  imprese  distributrici,
nonche' i criteri per le tariffe di  utenza».  La  legge  statale  ha
preso atto del potere tariffario delle Province, dato  che  l'art.  2
della legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza  e  la
regolazione dei  servizi  di  pubblica  utilita'.  Istituzione  delle
Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica  utilita',  prima
attribuisce alle Autorita' poteri in materia  tariffaria  (comma  12,
lett. e) ma poi dispone che «nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo  unico  approvato
con d.P.R. 31 agosto 1972. n. 670 e le relative norme  di  attuazione
contenute nel d.P.R. n. 22 marzo 1974 n. 381 e nel  d.P.R.  26  marzo
1977, n. 235». 
    Ugualmente, e per le stesse ragioni, risulterebbero, poi,  lesive
le  norme  (citate  nella   parte   in   Fatto)   che   attribuiscono
all'Autorita' poteri regolatori, di vigilanza e sanzionatori:  v.  le
lett. a), b), e), g), i), l), m) e o). 
    Si noti che la  violazione  delle  prerogative  statutarie  della
ricorrente  Provincia  avviene  in  piena  violazione  della   stessa
normativa primaria che costituisce  la  base  giuridica  del  decreto
stesso. 
    Infatti,  il  comma  19  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, dispone in primo luogo  che  «sono  trasferite
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni  attinenti
alla regolazione e al controllo dei servizi  idrici»  gia'  spettanti
all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di
acqua.  Esso  precisa  poi  che  «le  funzioni  da  trasferire   sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri». 
    Poiche' il  compito  affidato  al  dPCm  consiste  esclusivamente
nell'individuare  quali  tra   le   funzioni   dell'Agenzia   debbano
transitare all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas.  ne
risulta evidente che qualunque estensione di  tali  funzioni  risulta
non solo in contrasto con le competenze statutarie  della  ricorrente
Provincia, ma con la stessa normativa che prevede  il  decreto  e  ne
delimita il contenuto. 
    L'impugnato decreto viola dunque le competenze  della  ricorrente
Provincia oltrepassando il mandato ricevuto dalla normativa  primaria
che lo prevede, e senza poter trovare in esso alcuna giustificazione,
ma trovando anzi conferma della propria illegittimita'. 
2. Ulteriore specifica  illegittimita'  dell'art.  3,  comma  1,  del
decreto impugnato e sua lesivita' delle competenze  della  ricorrente
Provincia per violazione del d.lgs. n. 266 del 1992. 
    Accanto alla  violazione  delle  norme  statutarie  ed  attuative
regolanti le competenze sostanziali della Provincia di  Trento,  come
sopra indicate, l'art. 3 d.P.C.m. 20 luglio 2012,  nei  punti  appena
citati ed ove inteso nel modo sopra esposto, violerebbe  altresi'  le
speciali disposizioni di attuazione statutaria di cui  al  d.lgs.  n.
266/1992. 
    Esso, infatti, attribuisce  all'Autorita'  per  l'energia  poteri
regolatori, di controllo e sanzionatori, che - qualora si accogliesse
l'interpretazione  «non  conforme  a  Statuto»  sopra  prospettata  -
potrebbero essere applicati nella provincia di Trento. 
    L'art. 3, dunque,  detterebbe  norme  direttamente  operative  in
materia di competenza provinciale, violando l'art. 2  del  d.lgs.  n.
266/1992 sotto un duplice  profilo:  da  un  lato,  perche'  un  atto
sostanzialmente regolamentare disciplinerebbe una materia provinciale
(mentre l'art. 2  prevede  che  solo  gli  atti  legislativi  statali
possano limitare la  potesta'  legislativa  provinciale),  dall'altro
perche'  esso  detterebbe  norme  che  pretendono  di  avere  diretta
applicabilita'., in contrasto con il regime di separazione tra  fonti
statali e fonti provinciali di cui al sopra citato art. 2  d.lgs.  n.
266/1992. 
    Inoltre, l'art. 3 del d.P.C.m. violerebbe il gia' citato  art.  4
d.lgs. n. 266/1992, secondo il  quale  nelle  materie  di  competenza
provinciale  la  legge  (e  a  fortiori  un  regolamento)  non   puo'
attribuire agli organi statali funzioni amministrative da esercitarsi
nel territorio provinciale. 
3. Illegittimita' dell'art. 3, comma 1, del decreto impugnato  e  sua
lesivita' delle competenze della ricorrente Provincia  anche  ove  il
decreto  impugnato  fosse  qualificato  come  atto  di  indirizzo   e
coordinamento. 
    Qualora, infine e in denegata ipotesi, il d.P.C.m. qui  impugnato
fosse qualificato  come  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  esso
risulterebbe  comunque  illegittimo  ed  invasivo  delle  prerogative
costituzionali della ricorrente Provincia. 
    In  primo  luogo,  dal  punto  di  vista   procedimentale,   esso
violerebbe l'art. 3 d.lgs.  n.  266/1992,  in  quanto  non  e'  stato
adottato dal Governo (v. il comma 1)  e  su  di  esso  non  e'  stato
richiesto il prescritto parere delle Province autonome (v.  il  comma
3). 
    In secondo luogo,  dal  punto  di  vista  sostanziale,  esso  non
vincola  le  Province  «solo  al  conseguimento  degli  obiettivi   o
risultati» in esso stabiliti (v. il comma 2) ma  assegna  allo  Stato
l'esercizio  diretto  di  poteri  regolativi  ed  amministrativi  che
spettano alla  Provincia.  Anche  nel  contenuto,  dunque,  esso  non
corrisponde affatto  alle  regole  ed  al  contenuto  tipico  proprio
dell'atto di indirizzo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Chiede voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale  accogliere  il
ricorso, dichiarando che non spetta allo Stato, con proprio  atto  di
contenuto sostanzialmente normativo ed in contrasto  con  la  propria
base  giuridica,  definire  i  poteri,  i  compiti  e   le   funzioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il  gas  nei  confronti  di
questa Provincia autonoma,  degli  enti  locali  e  dei  gestori  dei
servizi a livello provinciale e  locale,  in  relazione  al  servizio
idrico, nei modi e con i contenuti di cui all'articolo  3,  comma  1,
del d.P.C.m. 20 luglio 2012, nella sua interezza ed in particolare le
lettere  c),  d)  e),  f),  e   per   il   conseguente   annullamento
dell'articolo 3, comma 1, nella sua interezza ed in particolare delle
lettere c), d) e), f), del d.P.C.m. 20  luglio  2012,  Individuazione
delle funzioni dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  ed  il  gas
attinenti alla regolazione e al  controllo  dei  servizi  idrici,  ai
sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, nella parte in cui si applicano nella provincia di Trento. 
        Trento-Padova-Roma, 29 novembre 2012 
 
          Prof. avv. Falcon - avv. Pedrazzoli - avv. Manzi