N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 dicembre 2013
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 16 dicembre 2013 (della Provincia autonoma di Bolzano). Finanza pubblica - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano - Determinazione dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle autonomie speciali, per l'anno 2013 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 (gia' oggetto di impugnativa da parte della Provincia con il ricorso n. 149/12) - Contrasto con il quadro statutario in materia finanziaria, con lesione, in particolare, dell'autonomia finanziaria e del sistema di finanziamento delle autonomie - Alterazione delle competenze provinciali in materia, modificabili solo mediante procedure rinforzate - Violazione del principio consensuale che regola i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali - Lesione delle prerogative provinciali in punto di conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarieta' sociale - Violazione del principio di delimitazione temporale, a fronte dell'imposizione di misure di contenimento finanziario a tempo sostanzialmente indeterminato - Violazione del principio di leale collaborazione, anche in riferimento al principio di ragionevolezza, dato, in particolare, il criterio preso a riferimento per la ripartizione del contributo, basato sui dati SIOPE, che privilegia le amministrazioni con maggiore spesa indiretta, rispetto a quelle con maggiore spesa diretta. - Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 settembre 2013. - Costituzione, artt. 3, 5 e 120; Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79, 103, 104 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 10, comma 2; legge 5 maggio 2009, n. 42, art. 27, comma 2; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi da 106 a 126.(GU n.3 del 15-1-2014 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), con sede in Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, Dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 2 dicembre 2013, rep. n. 23812 (doc. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano Dott. Hermann Berger, in virtu' della deliberazione della Giunta provinciale del 25 novembre 2013, n. 1771 (doc. 2), tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57L45 A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c.f. BRN CST 64 M47D548L - Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDNLRA 65 H69 A952U - Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamichele-avv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio al n. di fax 06/3729467 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata; michelecosta@ordineavvocatiroma.org; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, domiciliato per la carica presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, n. 370, Roma, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12; A seguito e per l'annullamento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 settembre 2013, recante «Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 11 ottobre 2013, n. 239. F a t t o 1. Le vicende sottese alla presente controversia sono in larga parte note a codesta Ecc.ma Corte costituzionale. Esse, infatti, prendono le mosse dall'art. 16, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario». Con il comma 3 dell'articolo 16 di tale decreto-legge e' stata introdotta una misura predefinita ed a tempo indeterminato di concorso al risanamento della finanza pubblica da parte delle autonomie speciali, tra cui anche la Provincia autonoma di Bolzano, accompagnata dalla previsione di un accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali. Quale criterio predefinito in legge per l'accantonamento sono state indicate le spese sostenute per consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE. Il comma 4 del medesimo articolo predetermina un termine perentorio di scadenza per la conclusione dell'accordo sul patto di stabilita' e definisce unilateralmente in legge gli obiettivi posti a carico di questa Provincia. Le predette disposizioni sono state modificate dall'articolo 1, commi 118 e 469, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, dall'articolo 11, comma 8, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Come e' noto a codesta Ecc.ma Corte costituzionale, le citate disposizioni, trattandosi di previsioni lesive dell'autonomia finanziaria costituzionalmente e statutariamente garantita in capo alla Provincia autonoma di Bolzano, nonche' dei principi costituzionali di ragionevolezza e di leale collaborazione, sono oggetto di questioni di legittimita' costituzionale in via principale, proposte con ricorso rubricato al numero 149 del registro ricorsi 2012, e che il relativo ricorso, che e' qui da intendersi richiamato e trascritto, e' tuttora pendente. Anche le successive modifiche introdotte con la legge n. 228/2012 sono oggetto di censura dinnanzi all'adita Ecc.ma Corte costituzionale con ricorso rubricato al numero 30 del registro ricorsi 2013. L'udienza per la trattazione di entrambi questi ricorsi e' stata fissata per il 28 gennaio 2014. 2. Gia' con decreto del 27 novembre 2012 (doc. 3), il Ministero dell'economia e delle finanze, ha stabilito - unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia accordo con la Provincia ricorrente - il riparto del contributo alla finanza pubblica, determinando il relativo accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma. L'importo accantonato in "danno" alla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano e' stato indicato in euro 68.638.854,39 e sono stati inoltre rideterminati, per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle autonomie speciali tenendo conto degli importi di cui al comma 1 (comma 2) e si e' statuito che quanto previsto dai due precedenti commi opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 3. Avverso tale decreto e' stato proposto conflitto di attribuzioni dinnanzi a codesta Ecc. ma Corte costituzionale che pende sub numero del registro n. 1 del 2013. 4. Con nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Conferenza Unificata n. CSR 1569 P-4.23.2.6 del 15 marzo 2013 e' stata data comunicazione che il coordinamento delle Regioni a statuto speciale e della Province autonome di Trento e Bolzano non ha raggi unto accordo di cui al precitato art. 16, comma 3, per l'anno 2013. 5. Ora, con il qui impugnato decreto del 23 settembre 2013 (doc. 4), il Ministero dell'economia e delle finanze, ha stabilito - unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia accordo con la Provincia ricorrente - il riparto del contributo alla finanza pubblica, determinando il relativo accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma. L'importo accantonato in "danno" alla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano e' stato indicato in euro 167.612.435,42. 5. Con il predetto decreto ministeriale sono stati inoltre rideterminati, per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle autonomie speciali tenendo conto degli importi di cui al comma 1 (comma 2) e si e' statuito che quanto previsto dai due precedenti commi opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il contributo in termini di indebitamento netto e' stato quindi determinato per la Provincia autonoma di Bolzano in euro 237.450.950,18. 6. Il criterio preso a riferimento per la ripartizione del contributo, basato anche per l'anno 2013 sui dati SIOPE, e' palesemente ingiusto perche' privilegia le amministrazioni con maggiore spesa indiretta, rispetto a quelle con maggior spesa diretta. Tale iniquita' e' facilmente rilevabile anche da un profano, in quanto per rendersi conto, basta considerare la differenza di contributo richiesto alla Provincia autonoma di Bolzano (euro 167.612.435,42) rispetto a quello richiesto alla Provincia autonoma di Trento (euro 68.125.032,84), analoga alla Provincia di Bolzano per dimensioni finanziarie. 7. La stessa Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato nella lettera del 12 marzo 2013, prot. nr. 20965 (doc. 5) che la ripartizione evidenzia una marcata differenza tra il contributo richiesto alla provincia di Bolzano rispetto a quello richiesto alla provincia di Trento che, in gran parte, sembra avere origine nella diversa allocazione contabile delle spese per contratti di servizio per trasporto, assistenza informatica e manutenzione software o per altre spese per servizi operata dalle predette province. La Ragioneria evidenzia che dai dati SIOPE sembrerebbe, infatti, che a differenza della Provincia di Bolzano che alloca le predette spese negli opportuni codici gestionali, la Provincia di Trento utilizzi, per le predette spese, codici relativi a trasferimenti correnti che, in quanto non inclusi nell'accezione di consumi intermedi, non rilevano alla definizione del contributo alla finanza di ciascun ente. 8. La Presidenza del Consiglio ha sollevato con lettera dd. 11 novembre 2013, prot. CSR 4879 P-4.23.2.6 (doc. 6) la criticita' del riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Infatti il Ministero dell'economia e delle Finanze con lettera dd. 17.10.2013, prot. n. 84854 (doc. 7) ha suggerito che il riparto della manovra tra le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano sia commisurato alle spese sostenute per consumi intermedi indicate nel documento presentato dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 alle Camere (dossier n. 59 del 2012), integrate con le spese afferenti ai trasferimenti destinati a imprese private, a imprese pubbliche, a enti e a istituzioni sociali private, oppure, in alternativa, alle predette spese per consumi intermedi al netto delle spese connesse ai codici gestionali etichettati con «Contratti di servizio per trasporto», «Altri contratti di servizio», «Altre spese per servizi» e «Altre spese di manutenzione Ordinaria e riparazioni». Tutto cio' premesso, tenuto conto che l'atto in questa sede impugnato determina, in attuazione di norme incostituzionali gia' impugnate dalla Provincia autonoma di Bolzano, l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali a prescindere dall'intesa con la Provincia ricorrente, comprovando l'effettivita' delle censurate lesioni alle prerogative costituzionali e statutarie della ricorrente Provincia e considerato, inoltre, il perdurante interesse alla coltivazione dei richiamati ricorsi n. 149/2012, n. 30/2013 e n. 1/2013 con il presente atto la Provincia autonoma di Bolzano, come in epigrafe rappresentata e difesa, promuove conflitto di attribuzioni avverso e in relazione al decreto adottato in data 23 settembre 2013, chiedendo a codesta Ecc.ma Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, determinare l'accantonamento, con un provvedimento in relazione al quale non e' stata assicurata la partecipazione diretta della Provincia ricorrente, con riferimento al riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, e di voler annullare, per l'effetto, l'atto gravato, alla luce dei seguenti motivi di Diritto 1. - Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale dell'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 2012, e successive modifiche, per contrasto con il Titolo VI dello Statuto speciale, che definisce il quadro della finanza della Regione e delle Province autonome, riconoscendo autonomia finanziaria, in particolare, il sistema di finanziamento delle autonomie, garantito in particolare dall'articolo 75 Statuto, nonche' con il sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 Statuto e del principio di leale collaborazione. Come si e' detto in narrativa, il decreto ministeriale impugnato ha dato attuazione alle disposizioni sul concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali derivanti dalla c.d spending review varata con il decreto-legge n. 95 del 2012 e valevole anche per l'anno 2013. Come noto all'adita Ecc.ma Corte costituzionale, il sistema di relazioni finanziarie tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano e' stato profondamente innovato dal c.d. «Accordo di Milano», siglato nell'anno 2009 tra la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i rappresentanti del Governo. Tale accordo e' stato attuato con i commi da 106 a 126 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), con cui e' stato definito il nuovo assetto dei rapporti finanziari tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e Province autonome, con cui sono stati individuati, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del disegno di riforma in senso federalista ivi disciplinato, i termini di partecipazione regionale e provinciale al processo di riforma, a fronte del riconoscimento di spazi di massima autonomia in materia finanziaria. Il Titolo VI dello Statuto speciale (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) rubricato "Finanza della regione e delle province" definisce ora, infatti, il quadro della finanza della Regione e delle Province autonome, riconoscendo loro autonomia finanziaria. L'articolo 104, comma 1, dello Statuto stabilisce che tali disposizioni possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Provincia autonoma, fermo quanto disposto dall'articolo 103, il quale prescrive, per le modifiche statutarie, il procedimento previsto per le leggi costituzionali. Conseguentemente, l'articolo 104 prevede una deroga a tale procedimento aggravato. L'articolo 75 dello Statuto, come da ultimo modificato dalla legge n. 191/2009, attribuisce alle Province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati), ed, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle appena indicate. Il comma 108 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto, dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello Statuto, a decorrere dal 10 gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e alle Province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la Tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome. Con il decreto ministeriale 20 luglio 2011, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e' stata data attuazione al predetto comma 108. Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalita' del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale (articolo 79 dello Statuto). In questo contesto, la norma statutaria precisa altresi' che non si applicano, in provincia di Bolzano, le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (articolo 79, comma 3, dello Statuto). Nel nuovo quadro statutario e' tra l'altro espressamente previsto (articolo 79, comma 4, dello Statuto) che non trovano applicazione per le Province autonome e per la Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirol altre disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno diverse da quelle previste dal nuovo articolo 79 Statuto. Il comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto prevede inoltre che alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, provvedono la Regione e le Province autonome adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti statutari (articoli 4 e 5 dello Statuto). Il regime dei rapporti finanziari tra Stato ed autonomie speciali e', quindi, dominato dal principio dell'accordo e dal principio di consensualita' (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000), definito dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale. In particolare, per la vicina Provincia di Trento codesta Ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 133 del 2010, ha ribadito il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e le Province autonome. Da ultimo codesta Ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 263 del 2013 ha ribadito i predetti principi ribadendo: «Questa Corte, tuttavia, di recente, ha avuto occasione di precisare che «il comma 22 [dell'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214] non si applica alle Regioni speciali» (sentenza n. 220 del 2013), ne', evidentemente, alle Province autonome, dovendo queste - sia le Regioni che le Province autonome - concordare con lo Stato le modalita' del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica.» Nella citata sentenza n. 263/2013 si legge ancora: «3.2.- Oltre a presentare tale manifesta contraddizione logica la norma censurata, stante la sua natura di norma di dettaglio, che non lascia margini di apprezzamento al legislatore locale in sede di sua attuazione, si pone anche in contrasto con quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in base ai quali, per un verso, si prevede che «Alfine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo» e, per altro verso, si stabilisce che «Le disposizioni statali relative [..] al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' intento, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province [..]. La regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5». E', infatti, evidente che, in assenza delle forme di concertazione previste dall'art. 79, comma 3, dello statuto di autonomia locale, l'attivita' di adeguamento normativo, rimessa secondo i termini statutari agli organi legislativi regionali e provinciali, non puo' essere ridotta, ove non si vogliano intendere ed applicare in senso esclusivamente formale i principi della autonomia locale, alla mera sostituzione della fonte normativa regionale o, in questo caso, provinciale, a quella statale, essendo in questa gia' dettagliatamente predeterminato il contenuto dell'intervento legislativo decentrato. Si deve, invece, prevedere, nel rispetto del perseguimento dell'obiettivo del contenimento delle spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali, che sia il legislatore, in questo caso, provinciale ad individuare gli specifici mezzi ed ambiti di realizzazione dei predetti obiettivi." Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche, il quale prevede un ulteriore concorso alla riduzione della spesa pubblica a carico delle autonomie speciali, ed il comma 4 del medesimo, che integra la disciplina relativa al patto di stabilita' interno, predeterminando un termine di scadenza perentorio per la conclusione dell'accordo (31 luglio) e definendo in legge gli obiettivi posti a carico delle autonomie speciali, ripropongono per questa Provincia le questioni gia' evidenziate rispettivamente con riferimento all'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 (R.G. 7/2012 - udienza fissata al 28 gennaio 2014), all'articolo 28, comma 3, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 (R.G. 40/2012 - udienza fissata all'8 aprile 2014), nonche' all'articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012 (R.G. 86/2012 - udienza fissata al 29 gennaio 2014), gia' oggetto di impugnativa avanti codesta Ecc.ma Corte. L'art. 16 appena citato rappresenta, quindi, l'unica base normativa e ragione giustificatrice del decreto ministeriale e, data l'inscindibile derivazione del decreto dalla menzionata disposizione dall'incostituzionalita' della stessa disposizione legislativa, discende l'illegittimita' del provvedimento attuativo. L'adita Ecc.ma Corte costituzionale ha comunque sottolineato nella sentenza n. 236 del 2013 che la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 24-bis del d.l. n. 95 del 2012 rimette l'applicazione delle norme introdotte dal decreto alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Tale clausola e' stata introdotta, in sede di conversione, alla fine del testo del d.l. n. 95 del 2012, proprio per garantire che il contributo delle Regioni a statuto speciale all'azione di risanamento venga realizzato rispettando i rapporti e i vincoli che gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e Regioni a statuto speciale. Essa dunque non costituisce una mera formula di stile, priva di significato normativo, ma ha la «precisa funzione di rendere applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a condizione che siano "rispettati" gli statuti speciali» (sentenza n. 241 del 2012) ed i particolari percorsi procedurali ivi previsti per la modificazione delle norme di attuazione degli statuti medesimi. La previsione di una procedura "garantita" al fine di applicare agli enti ad autonomia speciale la normativa introdotta esclude, percio', l'automatica efficacia della disciplina prevista dal decreto-legge per le Regioni a statuto ordinario (sentenza n. 178 del 2012). L'Ecc.ma Corte costituzionale conclude, quindi, nella sentenza n. 236/2013 (richiamando altre precedenti sentenze n. 178 del 2012 e n. 145 del 2008) per l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla procedura impedisce che possano introdursi norme lesive degli statuti. Tutto cio' premesso, va rilevato che il contenuto del decreto ministeriale 23 settembre 2013, oggetto del presente ricorso, non fa che confermare l'effettivita' delle censure sollevate con i ricorsi nn. 7/2012, 40/2012, 86/2012 ed in modo direttamente dirimente nn. 149/2012 e 30/2013, atteso che le modalita' di accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali sono state determinate a prescindere dal necessario coinvolgimento della Provincia, in violazione delle predette disposizioni statutarie. E' evidente che lo Stato prima ed il Ministero poi avrebbero dovuto raggiungere, sul punto, l'intesa con la Provincia, assicurando una partecipazione diretta ed effettiva della medesima. Del resto, codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha gia' avuto modo di pronunciarsi su fattispecie analoghe a quella di cui si discute, come risulta, ad esempio, dalla sentenza n. 133/2002, resa all'esito del conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione siciliana in relazione al decreto adottato dal Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997 e concernente "Modalita' di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivate dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992". In quell'occasione codesta Ecc.ma Corte ha annullato il decreto ministeriale oggetto di impugnazione in quanto emanato, esattamente come nel presente caso, in attuazione di norme illegittime e senza garantire la necessaria partecipazione della Regione Sicilia. Con la disposizione ora impugnata il Ministero dell'Economia e delle finanze interviene direttamente sui tributi erariali spettanti per disposto statuario alla Provincia. Con questo intervento si stabilisce un accantonamento a monte, sottraendo iure imperii le risorse necessarie alla corretta gestione dei conti della Provincia, obbligandola addirittura a ricorrere eventualmente all'assunzione di anticipazioni di cassa (cfr, legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, cosi' come modificato dall'articolo 10, comma 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18) con aggravio di ulteriori spese. La gestione finanziaria degli interventi deputati a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica compete in via esclusiva, per espressa previsione statutaria, alla Provincia autonoma di Bolzano. L'accantonamento viola inoltre, piu' specificamente, anche le prerogative provinciali in punto di conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarieta' sociale, di cui all'art. 79, comma 4, dello Statuto, determinandosi l'esautoramento della Provincia stessa che vede (illegittimamente) trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze la competenza alla concreta ripartizione del contributo alla finanza pubblica. Il D.M. in esame, pertanto, interviene sull'assetto dei rapporti finanziari di ascendenza statutaria alterandone i confini, quando, per espressa previsione dello Statuto di autonomia (artt. 103 e 104), nonche' della legge n. 191/2009 (art. 2, comma 106), le competenze in materia finanziaria sancite dal Titolo VI dello Statuto sono modificabili solo mediante procedure rinforzate e non possono certamente essere derogate da un atto avente natura amministrativa. Ne' potrebbe dirsi che il potere esercitato dal D.M. trovi fonte nel d.l. n. 95/2012, alla cui attuazione il D.M. e' dichiaratamente destinato, per due ordini di ragioni. In primo luogo, in quanto l'accantonamento de quo non puo' considerarsi strumento per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Titolo VI dello Statuto di autonomia; anzi, proprio in tale accantonamento dell'importo di euro 167.612.435,42 risiede il fulcro del presente conflitto di attribuzione. In secondo luogo, in quanto la procedura rinforzata che assiste gli eventuali emendamenti dello Statuto di autonomia lo mette al riparo da interventi realizzati dal legislatore statale con legge ordinaria (art. 103 Statuto), o, con specifico riferimento alle disposizioni del Titolo VI, con legge ordinaria approvata al di fuori del peculiare schema concordato previsto dall'art. 104 Statuto. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto censurato, ha quindi palesemente esorbitato dalle competenze ad esso spettanti, intervenendo unilateralmente in un ambito di competenza provinciale, in palese violazione, altresi', del principio di leale collaborazione e preventiva intesa, che acquista specifico rilievo nella fattispecie, posto che il principio della leale collaborazione regge l'intero sistema delle relazioni Stato-Provincia autonoma (si richiamano, al proposito, il gia' citato art. 104 Statuto, ma anche l'art. 107 Statuto, e l'art. 10, comma 2, d.P.R, n. 526/1987). In conclusione, appare evidente l'assoluta irragionevolezza del decreto ministeriale impugnato e delle disposizioni legislative di cui e' diretta attuazione, che non tengono minimamente conto delle esigenze provinciali e operano come se esse - assieme alle norme di rango costituzionale che, garantendo l'autonomia provinciale, le tutelano - non esistessero. 2. Illegittimita' per violazione del principio di delimitazione temporale L'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012, e successive modifiche, prevede che, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di euro 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Formalmente il decreto ministeriale prevede che l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e' limitato nel tempo ed opera fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tale portata garantistica e' invece meramente apparente in quanto, conl'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il termine di legge stabilito al predetto articolo 27, comma 1, (originariamente 24 mesi poi aumentato dall'art. 1, comma 1, lett. g), della legge 8 giugno 2011, n. 85 a trenta mesi) per l'emanazione della normativa di attuazione e' stato abrogato. La Corte costituzionale ha da tempo sancito l'illegittimita' di ogni prescrizione di principio volta ad imporre, agli enti territoriali, misure di contenimento finanziario a tempo indeterminato. Proprio in ordine alla Provincia autonoma di Trento tale principio e' stato ribadito chiaramente nella sentenza n. 142 del 2012 di codesta Ecc.ma Corte costituzionale (cfr. punto 4.3 in diritto). 3. Illegittimita' per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e violazione dell'art. 79 dello Statuto Come evidenziato, con il D.M. del 2013, sulla base delle precitate norme del decreto-legge n. 95 del 2012, vengono accantonate a valere alla fonte le quote di compartecipazione ai tributi erariali per l'importo di euro 167.612.435,42, in evidente violazione delle citate disposizioni di rango paracostituzionale e del principio di leale cooperazione. Le norme censurate - nell'attribuire ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire il riparto del contributo al risanamento finanziario senza prevedere alcuna forma di intesa con il Presidente della Provincia - si mostrano, sotto concorrente profilo, altresi' lesive del principio di leale collaborazione che deve sovrintendere i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali, il quale, come noto, e' ormai pacificamente considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli articoli 5 e 120 Cost. (veggansi le sentenze di codesta Ecc.ma Corte nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000, n. 282 del 2002 e n. 303 del 2003). Nel caso di specie trattasi di un'unilaterale determinazione dell'accantonamento per l'anno 2013 nei confronti delle autonomie speciali, senza che fosse stata raggiunta la prescritta intesa. Quel che conta, in ogni caso, e' che il Ministero ha proceduto senza l'apporto collaborativo delle autonomie speciali, necessario per l'attuazione del principio di leale collaborazione. Oggetto del presente giudizio e' l'esercizio, da parte dello Stato, della potesta' di accantonamento di risorse (tributi erariali) che spetterebbero, in base alle norme statutarie, alle autonomie speciali, tra le quali deve essere ovviamente annoverata anche l'odierna ricorrente. Si tratta, dunque, di attribuzioni statali che incidono direttamente sulle prerogative provinciali e che sono idonee a limitare l'autonomia finanziaria della ricorrente, restringendo i canali di finanziamento previsti dello Statuto. Per tale ragione e' evidente che lo Stato poteva adottare l'atto impugnato solo avendo ottenuto l'intesa con le autonomie speciali che dovranno sopportarne gli effetti vista l'evidente restrizione delle risorse economiche, nel caso specifico della Provincia autonoma di Bolzano. Da ultimo ci si permette di ricordare che l'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede una specifica procedura di attuazione del meccanismo della partecipazione alla finanza pubblica, procedura che avrebbe dovuto seguire le forme e le modalita' dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, ossia le modalita' attuative del federalismo fiscale nelle regioni ad autonomia speciale. Detto articolo, cosi' come modificato successivamente, prevede al comma 1 che "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonche' al patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalita' stabiliti da nonne di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m)». Com'e' noto all'adita Ecc.ma Corte, le norme di attuazione dello Statuto per l'attuazione del federalismo fiscale nei rapporti tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano non sono ancora state adottate, forse anche per l'abrogazione del termine di 30 mesi (originariamente 24 mesi) inserito nella legge n. 42/2009, poi abrogato dall'articolo 28, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011. Nell'impossibilita' di adottare la procedura prevista dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 e, soprattutto, tenuto conto del fatto che la questione sostanziale concerne l'accantonamento unilaterale da parte dello Stato delle entrate erariali delle autonomie speciali, tra le quali la Provincia autonoma di Bolzano, lo Stato avrebbe dovuto operare con particolare riguardo per il principio di leale collaborazione tra Stato e autonomia, che, come insegna la giurisprudenza costituzionale, si attua attraverso lo strumento del coinvolgimento della Provincia nel procedimento di adozione del provvedimento e nel raggiungimento dell'intesa tra tutte le parti istituzionali. Circostanza che, si ripete ancora una volta, non si e' verificata nel caso di specie. Conclusivamente il D.M. in questione e' stato adottato, senza acquisire preventivamente l'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano e per questo motivo e' invasivo delle competenze della Provincia. 4. Illegittimita' per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost. anche in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Come gia' esposto in fatto, il criterio preso a riferimento per la ripartizione dell'ulteriore contributo imposto alle autonomie speciali e' basato sui dati desunti, per l'anno 2011, dal SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi. Questo criterio e' palesemente ingiusto perche' privilegia le amministrazioni con maggiore spesa indiretta, rispetto a quelle con maggior spesa diretta. L'iniquita' ed irragionevolezza del predetto criterio e' facilmente desumibile dalla differenza di contributo richiesto alla Provincia autonoma di Bolzano (167.612.435,42 euro) rispetto a quello richiesto alla Provincia autonoma di Trento (68.125.032,84 curo), analoga alla Provincia di Bolzano per dimensioni finanziarie. L'accantonamento sui tributi erariali si fonda quindi su un semplice calcolo in base ai dati desunti dal SIOPE per l'anno 2011, senza alcuna razionale giustificazione. Infatti, il criterio adottato si pone in evidente contrasto con i' principi ai quali si dovrebbero ispirare le norme di attuazione ed indicati precisamente nell'articolo 27, comma 2, della legge n. 42/2009 ove si specifica che «le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle finzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le finzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresi' le specifiche modalita' attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge." Nulla si rinviene a tale proposito nel qui contestato decreto ministeriale. Anzi la Ragioneria Generale dello Stato con due note del 12 marzo 2013 (doc. 5) e del 17 ottobre 2013 (doc. 7) ha evidenziato le criticita' del semplicistico criterio delle spese intermedie SIOPE. Quindi, il provvedimento impugnato e' viziato ancora una volta per violazione del principio di leale collaborazione. Infine, violato e' anche il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., che nella specie e' posto a presidio anche dei corretti rapporti costituzionali tra Stato e regione, per il semplice motivo che e' incoerente utilizzare, come termine di paragone, un mero dato contabile desunto dal SIOPE, senza predisporre al contempo una verifica circa l'esattezza dei dati riferiti all'anno di attuazione dell'accantonamento e, se del caso, un assestamento delle rispettive competenze economiche tra Stato e autonomie speciali. La violazione di questo parametro e' ancora piu' evidente se si considerano i principi indicati al comma 2 dell'articolo 27 della legge n. 42/2009 sopra richiamati. Infine, il D.M. mette inoltre a repentaglio la capacita' di spesa provinciale con conseguente pericolo di paralisi delle prestazioni erogate dalla Provincia ed e' illegittimo anche per questo motivo, stante l'evidente difetto di motivazione ed irragionevolezza. Come si e' visto in narrativa, il decreto impugnato consente all'amministrazione ministeriale di accantonare semplicemente, sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali fissati dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, somme unilateralmente predisposte derivanti dalle ulteriori manovre. All'esito dell'auspicato accoglimento del presente ricorso, dunque, lo Stato dovra' versare alla Provincia autonoma di Bolzano le somme illegittimamente accantonate, effetto che conseguira' di diritto all'auspicato annullamento. Nondimeno, in funzione di una piu' evidente certezza dei rapporti tra le parti, codesta Ecc.ma Corte costituzionale potra' precisare in questo senso gli effetti della propria decisione d'accoglimento, nella quale si confida in ragione di quanto sinora esposto.
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, adottare, in violazione del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost., del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., del principio di delimitazione temporale, nonche' del Titolo VI dello Statuto speciale, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare degli articoli 75, 79, 103, 104 e 107, per i profili meglio illustrati nel presente ricorso, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 settembre 2013, recante «Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 11 ottobre 2013, n. 239, accantonando la somma di euro 167.612.435,42 spettante alla Provincia autonoma di Bolzano; Conseguentemente e per l'effetto voglia altresi', annullare l'atto impugnato, con le conseguenze di diritto, ivi compresa la restituzione alla Provincia autonoma di Bolzano delle somme accantonate ai sensi del predetto atto. Si allegano: 1. procura speciale del 2 dicembre 2013, rep. n. 23812, rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano; 2. deliberazione della Giunta provinciale del 25 novembre 2013, n. 1771; 3. decreto ministeriale 27 novembre 2012; 4. estratto Gazzetta Ufficiale della Repubblica 11 ottobre 2013, n. 239 (D.M. 23 settembre 2013); 5. lettera Ragioneria Generale dello Stato dd. 12 marzo 2013; 6. lettera P.d.C.M. 11 novembre 2013; 7. lettera Ragioneria Generale dello Stato dd. 17 ottobre 2013. Bolzano-Roma, 4 dicembre 2013 Avv. von Guggenberg - avv. Beikircher - avv. Bernardi - avv. Fadanelli - avv. Costa