N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 dicembre 2013

Ricorso per conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria  il  16
dicembre 2013 (della Provincia autonoma di Bolzano). 
 
Finanza pubblica - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
  recante il riparto del contributo alla  finanza  pubblica  previsto
  dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge n.  95  del  2012  tra  le
  Regioni a statuto speciale e  le  Province  autonome  di  Trento  e
  Bolzano - Determinazione dell'accantonamento a valere  sulle  quote
  di compartecipazione ai tributi erariali e  rideterminazione  degli
  obiettivi del patto di stabilita' interno delle autonomie speciali,
  per l'anno 2013 - Ricorso per conflitto  di  attribuzione  proposto
  dalla Provincia autonoma di  Bolzano  -  Denunciata  illegittimita'
  derivata per illegittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 3  e
  4, del decreto-legge n. 95 del 2012 (gia' oggetto di impugnativa da
  parte della Provincia con il ricorso n. 149/12) - Contrasto con  il
  quadro  statutario  in  materia  finanziaria,   con   lesione,   in
  particolare,  dell'autonomia   finanziaria   e   del   sistema   di
  finanziamento  delle  autonomie  -  Alterazione  delle   competenze
  provinciali  in  materia,  modificabili  solo  mediante   procedure
  rinforzate - Violazione del  principio  consensuale  che  regola  i
  rapporti tra lo Stato e  le  autonomie  speciali  -  Lesione  delle
  prerogative provinciali in punto di conseguimento  degli  obiettivi
  di perequazione e solidarieta' sociale - Violazione  del  principio
  di delimitazione temporale, a fronte dell'imposizione di misure  di
  contenimento finanziario a tempo  sostanzialmente  indeterminato  -
  Violazione  del  principio  di  leale  collaborazione,   anche   in
  riferimento al principio di ragionevolezza, dato,  in  particolare,
  il criterio preso a riferimento per la ripartizione del contributo,
  basato sui  dati  SIOPE,  che  privilegia  le  amministrazioni  con
  maggiore spesa indiretta, rispetto  a  quelle  con  maggiore  spesa
  diretta. 
- Decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del   23
  settembre 2013. 
- Costituzione, artt. 3, 5 e 120; Statuto della Regione Trentino-Alto
  Adige, Titolo VI, in particolare, artt. 75, 79,  103,  104  e  107;
  d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 10, comma 2; legge  5  maggio
  2009, n. 42, art. 27, comma 2; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art.
  2, commi da 106 a 126. 
(GU n.3 del 15-1-2014 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano  (c.f.  e   p.i.
00390090215), con sede in Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano, in
persona  del  Presidente  pro   tempore,   Dott.   Luis   Durnwalder,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 2 dicembre  2013,
rep. n. 23812 (doc. 1), rogata dal Segretario Generale  della  Giunta
provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano Dott. Hermann Berger,
in  virtu'  della  deliberazione  della  Giunta  provinciale  del  25
novembre  2013,  n.  1771  (doc.  2),  tanto  congiuntamente   quanto
disgiuntamente, dagli avv.ti Renate  von  Guggenberg  (c.f.  VNG  RNT
57L45 A952K - Renate.Guggenberg@pec.prov.bz.it),  Stephan  Beikircher
(c.f.  BKR  SPH  65  E10  B160H   Stephan.Beikircher@pec.prov.bz.it),
Cristina    Bernardi    (c.f.    BRN    CST     64     M47D548L     -
Cristina.Bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f.  FDNLRA  65
H69  A952U  -  Laura.Fadanelli@pec.prov.bz.it),   di   Bolzano,   con
indirizzo  di   posta   elettronica   avvocatura@provincia.bz.it   ed
indirizzo       di        posta        elettronica        certificata
anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it  e  n.  fax   0471/412099,   e
dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30  H501R),  di  Roma,  con
indirizzo di posta elettronica costamichele-avv@tin.it  e  presso  lo
studio di quest'ultimo  in  Roma,  Via  Bassano  del  Grappa  n.  24,
elettivamente domiciliata, i quali dichiarano di voler ricevere  ogni
comunicazione relativa al presente giudizio al n. di  fax  06/3729467
e/o    all'indirizzo    di     posta     elettronica     certificata;
michelecosta@ordineavvocatiroma.org; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio in carica, domiciliato per la carica  presso
gli Uffici della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  Palazzo
Chigi, Piazza Colonna, n. 370, Roma, rappresentato e difeso  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via  dei
Portoghesi, 12; 
    A seguito  e  per  l'annullamento  del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 23 settembre 2013, recante «Riparto del
contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma  3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  tra  le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e  Bolzano.  Determinazione
dell'accantonamento»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica 11 ottobre 2013, n. 239. 
 
                              F a t t o 
 
    1. Le vicende sottese alla presente controversia  sono  in  larga
parte note a codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale.  Esse,  infatti,
prendono le mosse dall'art. 16, commi 3  e  4,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per  la  revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'
misure  di  rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore
bancario». 
    Con il comma 3 dell'articolo 16 di tale  decreto-legge  e'  stata
introdotta  una  misura  predefinita  ed  a  tempo  indeterminato  di
concorso  al  risanamento  della  finanza  pubblica  da  parte  delle
autonomie speciali, tra cui anche la Provincia autonoma  di  Bolzano,
accompagnata dalla  previsione  di  un  accantonamento  di  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali. Quale criterio predefinito  in
legge per l'accantonamento sono state indicate le spese sostenute per
consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE. 
    Il  comma  4  del  medesimo  articolo  predetermina  un   termine
perentorio di scadenza per la conclusione dell'accordo sul  patto  di
stabilita' e definisce unilateralmente in legge gli obiettivi posti a
carico di questa  Provincia.  Le  predette  disposizioni  sono  state
modificate dall'articolo 1, commi 118 e 469, della legge 24  dicembre
2012, n. 228, a decorrere dal 1°  gennaio  2013  e,  successivamente,
dall'articolo 11, comma 8, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
    Come e' noto a codesta Ecc.ma  Corte  costituzionale,  le  citate
disposizioni,  trattandosi  di   previsioni   lesive   dell'autonomia
finanziaria costituzionalmente e statutariamente  garantita  in  capo
alla  Provincia   autonoma   di   Bolzano,   nonche'   dei   principi
costituzionali di ragionevolezza  e  di  leale  collaborazione,  sono
oggetto  di  questioni  di   legittimita'   costituzionale   in   via
principale, proposte con ricorso rubricato al numero 149 del registro
ricorsi 2012, e che il relativo ricorso, che  e'  qui  da  intendersi
richiamato e trascritto, e' tuttora  pendente.  Anche  le  successive
modifiche introdotte con la legge n. 228/2012 sono oggetto di censura
dinnanzi all'adita Ecc.ma Corte costituzionale con ricorso  rubricato
al numero 30 del registro ricorsi 2013. 
    L'udienza per la trattazione di entrambi questi ricorsi e'  stata
fissata per il 28 gennaio 2014. 
    2. Gia' con decreto del 27 novembre 2012 (doc. 3),  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, ha stabilito  -  unilateralmente  e  a
prescindere  dal  raggiungimento  di  qualsivoglia  accordo  con   la
Provincia  ricorrente  -  il  riparto  del  contributo  alla  finanza
pubblica, determinando il  relativo  accantonamento  a  valere  sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione  a
statuto speciale e provincia autonoma. 
    L'importo  accantonato  in  "danno"  alla  ricorrente   Provincia
autonoma di Bolzano e' stato indicato in euro  68.638.854,39  e  sono
stati inoltre rideterminati, per l'anno 2012, gli obiettivi del patto
di stabilita' interno delle autonomie speciali  tenendo  conto  degli
importi di cui al comma 1 (comma 2)  e  si  e'  statuito  che  quanto
previsto dai due precedenti commi  opera  fino  all'emanazione  delle
norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42. 
    3.  Avverso  tale  decreto  e'  stato   proposto   conflitto   di
attribuzioni dinnanzi a codesta  Ecc.  ma  Corte  costituzionale  che
pende sub numero del registro n. 1 del 2013. 
    4. Con  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Conferenza Unificata n. CSR 1569 P-4.23.2.6  del  15  marzo  2013  e'
stata data comunicazione che il coordinamento delle Regioni a statuto
speciale e della Province autonome di Trento e Bolzano non  ha  raggi
unto accordo di cui al precitato art. 16, comma 3, per l'anno 2013. 
    5. Ora, con il qui impugnato decreto del 23 settembre 2013  (doc.
4), il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  ha  stabilito  -
unilateralmente e a prescindere dal  raggiungimento  di  qualsivoglia
accordo con la Provincia ricorrente - il riparto del contributo  alla
finanza pubblica, determinando il relativo  accantonamento  a  valere
sulle quote di compartecipazione  ai  tributi  erariali  di  ciascuna
regione  a  statuto  speciale   e   provincia   autonoma.   L'importo
accantonato in "danno" alla ricorrente Provincia autonoma di  Bolzano
e' stato indicato in euro 167.612.435,42. 
    5. Con  il  predetto  decreto  ministeriale  sono  stati  inoltre
rideterminati, per l'anno 2013, gli obiettivi del patto di stabilita'
interno delle autonomie speciali tenendo conto degli importi  di  cui
al comma 1 (comma 2) e si e' statuito che  quanto  previsto  dai  due
precedenti commi opera fino all'emanazione delle norme di  attuazione
di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il contributo in
termini di indebitamento netto e' stato  quindi  determinato  per  la
Provincia autonoma di Bolzano in euro 237.450.950,18. 
    6. Il criterio  preso  a  riferimento  per  la  ripartizione  del
contributo,  basato  anche  per  l'anno  2013  sui  dati  SIOPE,   e'
palesemente  ingiusto  perche'  privilegia  le  amministrazioni   con
maggiore  spesa  indiretta,  rispetto  a  quelle  con  maggior  spesa
diretta. Tale iniquita' e' facilmente rilevabile anche da un profano,
in quanto per rendersi conto,  basta  considerare  la  differenza  di
contributo  richiesto  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano   (euro
167.612.435,42) rispetto a quello richiesto alla  Provincia  autonoma
di Trento (euro 68.125.032,84), analoga alla Provincia di Bolzano per
dimensioni finanziarie. 
    7. La stessa Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato nella
lettera  del  12  marzo  2013,  prot.  nr.  20965  (doc.  5)  che  la
ripartizione evidenzia  una  marcata  differenza  tra  il  contributo
richiesto alla provincia di Bolzano rispetto a quello richiesto  alla
provincia di Trento che, in gran parte, sembra  avere  origine  nella
diversa allocazione contabile delle spese per contratti  di  servizio
per trasporto, assistenza informatica e manutenzione software  o  per
altre  spese  per  servizi  operata  dalle  predette   province.   La
Ragioneria evidenzia che dai dati SIOPE sembrerebbe, infatti,  che  a
differenza della Provincia di Bolzano che alloca  le  predette  spese
negli opportuni codici gestionali, la Provincia di  Trento  utilizzi,
per le predette spese, codici relativi a trasferimenti correnti  che,
in quanto  non  inclusi  nell'accezione  di  consumi  intermedi,  non
rilevano alla definizione del  contributo  alla  finanza  di  ciascun
ente. 
    8. La Presidenza del Consiglio ha sollevato con  lettera  dd.  11
novembre 2013, prot. CSR 4879 P-4.23.2.6 (doc. 6) la  criticita'  del
riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle  Regioni  a
Statuto speciale e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano.
Infatti il Ministero dell'economia e delle Finanze  con  lettera  dd.
17.10.2013, prot. n. 84854 (doc. 7) ha suggerito che il riparto della
manovra tra le regioni a statuto speciale e le Province  autonome  di
Trento e Bolzano sia commisurato alle  spese  sostenute  per  consumi
intermedi  indicate  nel   documento   presentato   dal   Commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del  2012
alle Camere  (dossier  n.  59  del  2012),  integrate  con  le  spese
afferenti ai trasferimenti destinati a  imprese  private,  a  imprese
pubbliche, a  enti  e  a  istituzioni  sociali  private,  oppure,  in
alternativa, alle predette spese per consumi intermedi al netto delle
spese connesse ai codici gestionali  etichettati  con  «Contratti  di
servizio per trasporto», «Altri contratti di servizio», «Altre  spese
per servizi» e «Altre spese di manutenzione Ordinaria e riparazioni». 
    Tutto cio' premesso, tenuto  conto  che  l'atto  in  questa  sede
impugnato determina, in attuazione  di  norme  incostituzionali  gia'
impugnate dalla Provincia autonoma  di  Bolzano,  l'accantonamento  a
valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi  erariali  a
prescindere dall'intesa  con  la  Provincia  ricorrente,  comprovando
l'effettivita'   delle    censurate    lesioni    alle    prerogative
costituzionali e statutarie della ricorrente Provincia e considerato,
inoltre, il perdurante interesse  alla  coltivazione  dei  richiamati
ricorsi n. 149/2012, n. 30/2013 e n. 1/2013 con il presente  atto  la
Provincia autonoma di  Bolzano,  come  in  epigrafe  rappresentata  e
difesa, promuove conflitto di attribuzioni avverso e in relazione  al
decreto adottato in data  23  settembre  2013,  chiedendo  a  codesta
Ecc.ma Corte di voler dichiarare che non spetta  allo  Stato,  e  per
esso  al  Ministero  dell'Economia  e  delle   Finanze,   determinare
l'accantonamento, con un provvedimento in relazione al quale  non  e'
stata  assicurata   la   partecipazione   diretta   della   Provincia
ricorrente, con riferimento al riparto del  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dall'articolo 16,  comma  3,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, tra le Regioni a statuto speciale e  le  Province
autonome di Trento e Bolzano, e di voler  annullare,  per  l'effetto,
l'atto gravato, alla luce dei seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
1.  -  Illegittimita'  derivata  per  illegittimita'   costituzionale
dell'articolo 16, commi 3 e 4, del  decreto-legge  n.  95  del  2012,
convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 2012, e successive
modifiche, per contrasto con il Titolo VI dello Statuto speciale, che
definisce il quadro della finanza  della  Regione  e  delle  Province
autonome, riconoscendo  autonomia  finanziaria,  in  particolare,  il
sistema di finanziamento delle autonomie,  garantito  in  particolare
dall'articolo 75 Statuto,  nonche'  con  il  sistema  pattizio  delle
relazioni finanziarie con lo Stato definito negli articoli  79,  103,
104 e 107 Statuto e del principio di leale collaborazione. 
    Come si e' detto in narrativa, il decreto ministeriale  impugnato
ha dato  attuazione  alle  disposizioni  sul  concorso  alla  finanza
pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome
di Trento e Bolzano a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali derivanti dalla c.d spending review  varata  con  il
decreto-legge n. 95 del 2012 e valevole anche per l'anno 2013. 
    Come noto all'adita Ecc.ma Corte costituzionale,  il  sistema  di
relazioni finanziarie tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano
e' stato profondamente innovato dal c.d. «Accordo di Milano», siglato
nell'anno  2009  tra  la  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano  ed  i  rappresentanti  del
Governo. 
    Tale  accordo  e'  stato  attuato  con  i  commi  da  106  a  126
dell'articolo  2  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191   (legge
finanziaria 2010), con cui e' stato definito  il  nuovo  assetto  dei
rapporti finanziari tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e
Province autonome, con cui  sono  stati  individuati,  in  attuazione
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del disegno di riforma  in  senso
federalista ivi disciplinato, i termini di partecipazione regionale e
provinciale al processo di riforma, a fronte  del  riconoscimento  di
spazi di massima autonomia in materia finanziaria. 
    Il Titolo VI dello Statuto speciale (D.P.R. 31  agosto  1972,  n.
670) rubricato "Finanza della regione  e  delle  province"  definisce
ora, infatti, il quadro della finanza della Regione e delle  Province
autonome, riconoscendo loro autonomia  finanziaria.  L'articolo  104,
comma 1, dello  Statuto  stabilisce  che  tali  disposizioni  possono
essere  modificate  con  legge  ordinaria  dello  Stato  su  concorde
richiesta del  Governo  e  della  Provincia  autonoma,  fermo  quanto
disposto dall'articolo 103, il  quale  prescrive,  per  le  modifiche
statutarie, il procedimento previsto  per  le  leggi  costituzionali.
Conseguentemente,  l'articolo  104  prevede   una   deroga   a   tale
procedimento aggravato. 
    L'articolo 75 dello Statuto,  come  da  ultimo  modificato  dalla
legge n. 191/2009, attribuisce alle Province  autonome  le  quote  di
gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e
percette nei rispettivi territori (imposte di registro  e  di  bollo,
tasse di concessione governativa, imposte sul consumo  dei  tabacchi,
imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli  oli  da  gas
per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione  e
accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati),  ed,  in  ogni
caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali,  dirette
o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle  appena
indicate. 
    Il comma 108 dell'articolo 2 della legge n.  191/2009,  approvato
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello  Statuto,  dispone
che  le  quote  dei  proventi   erariali   spettanti   alla   Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle Province autonome di Trento e  di
Bolzano ai sensi  degli  articoli  69,  70  e  75  dello  Statuto,  a
decorrere dal 10 gennaio 2011,  sono  riversate  dalla  struttura  di
gestione individuata  dall'articolo  22  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato  e
di compensazione, e dai soggetti a cui  affluiscono,  per  gli  altri
tributi, direttamente alla Regione e alle Province autonome sul conto
infruttifero,  intestato  ai  medesimi  enti,  istituito  presso   la
Tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi  da  definire
con apposito decreto del  Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze,
adottato previa intesa con la regione e le province autonome. Con  il
decreto ministeriale 20 luglio 2011, in materia di versamenti diretti
delle  quote   dei   proventi   erariali   spettanti   alla   Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, e' stata data attuazione al predetto comma 108. 
    Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza,  tra
l'altro, per la previsione  espressa  di  una  disposizione  volta  a
disciplinare in modo completo i termini e le modalita'  del  concorso
della Regione  e  delle  Province  autonome  al  conseguimento  degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento
degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa
statale (articolo 79 dello Statuto). 
    In questo contesto, la norma statutaria precisa altresi' che  non
si applicano, in provincia di Bolzano,  le  misure  adottate  per  le
regioni e per  gli  altri  enti  nel  restante  territorio  nazionale
(articolo 79, comma 3, dello Statuto). 
    Nel nuovo quadro statutario e' tra l'altro espressamente previsto
(articolo 79, comma 4, dello Statuto) che  non  trovano  applicazione
per  le  Province  autonome  e  per  la  Regione  Trentino   -   Alto
Adige/Sudtirol altre  disposizioni  statali  relative  all'attuazione
degli  obiettivi  di  perequazione  e  di  solidarieta',  nonche'  al
rispetto degli obblighi derivanti dal  patto  di  stabilita'  interno
diverse da quelle previste dal nuovo articolo 79 Statuto. 
    Il comma 4 dell'articolo 79 dello  Statuto  prevede  inoltre  che
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica  contenute  in
specifiche  disposizioni  legislative  dello  Stato,  provvedono   la
Regione e le Province autonome adeguando la propria  legislazione  ai
principi costituenti limiti statutari (articoli 4 e 5 dello Statuto). 
    Il regime dei rapporti finanziari tra Stato ed autonomie speciali
e', quindi, dominato dal principio dell'accordo e  dal  principio  di
consensualita' (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353
del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000),  definito  dagli  articoli
103, 104 e 107 dello Statuto speciale. In particolare, per la  vicina
Provincia di  Trento  codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale  con  la
sentenza n. 133 del 2010, ha ribadito il  principio  consensuale  che
regola i rapporti finanziari tra lo Stato e  la  Regione  Trentino  -
Alto Adige/Südtirol e le Province autonome. 
    Da ultimo codesta Ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza  n.
263 del 2013 ha  ribadito  i  predetti  principi  ribadendo:  «Questa
Corte, tuttavia, di recente, ha avuto occasione di precisare che  «il
comma 22 [dell'art. 23 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214] non  si  applica  alle
Regioni speciali» (sentenza n. 220  del  2013),  ne',  evidentemente,
alle Province autonome, dovendo  queste  -  sia  le  Regioni  che  le
Province autonome - concordare con lo Stato  le  modalita'  del  loro
concorso al raggiungimento degli obiettivi della finanza pubblica.» 
    Nella citata sentenza n. 263/2013 si legge ancora: «3.2.- Oltre a
presentare tale manifesta contraddizione logica la  norma  censurata,
stante la sua natura di norma di dettaglio, che non lascia margini di
apprezzamento al legislatore locale in sede  di  sua  attuazione,  si
pone anche in contrasto con quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art.
79 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), in base ai quali, per un verso, si prevede  che
«Alfine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica,
la regione e le province concordano con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze gli obblighi relativi al patto  di  stabilita'  interno
con riferimento  ai  saldi  di  bilancio  da  conseguire  in  ciascun
periodo» e, per altro  verso,  si  stabilisce  che  «Le  disposizioni
statali relative [..] al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto
di stabilita' intento, non trovano applicazione con riferimento  alla
regione e alle province [..]. La regione  e  le  province  provvedono
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica  contenute  in
specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria
legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4
e 5». 
    E',  infatti,  evidente  che,   in   assenza   delle   forme   di
concertazione previste  dall'art.  79,  comma  3,  dello  statuto  di
autonomia  locale,  l'attivita'  di  adeguamento  normativo,  rimessa
secondo i termini  statutari  agli  organi  legislativi  regionali  e
provinciali, non puo' essere ridotta, ove non si  vogliano  intendere
ed  applicare  in  senso  esclusivamente  formale  i  principi  della
autonomia  locale,  alla  mera  sostituzione  della  fonte  normativa
regionale o, in questo caso, provinciale, a quella  statale,  essendo
in  questa  gia'   dettagliatamente   predeterminato   il   contenuto
dell'intervento legislativo decentrato. Si deve,  invece,  prevedere,
nel rispetto del perseguimento dell'obiettivo del contenimento  delle
spese per la gestione degli organismi rappresentativi locali, che sia
il legislatore,  in  questo  caso,  provinciale  ad  individuare  gli
specifici mezzi ed ambiti di realizzazione dei predetti obiettivi." 
    Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n,
95, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modifiche, il quale prevede  un  ulteriore  concorso  alla
riduzione della spesa pubblica a carico delle autonomie speciali,  ed
il comma 4 del medesimo, che integra la disciplina relativa al  patto
di  stabilita'  interno,  predeterminando  un  termine  di   scadenza
perentorio per la conclusione dell'accordo (31 luglio) e definendo in
legge  gli  obiettivi  posti  a  carico  delle  autonomie   speciali,
ripropongono per  questa  Provincia  le  questioni  gia'  evidenziate
rispettivamente con riferimento all'articolo 32 della  legge  n.  183
del 2011  (R.G.  7/2012  -  udienza  fissata  al  28  gennaio  2014),
all'articolo 28,  comma  3,  primo,  secondo  e  terzo  periodo,  del
decreto-legge n. 201 del 2011 (R.G. 40/2012 - udienza  fissata  all'8
aprile 2014), nonche' all'articolo 35, comma 4, del decreto-legge  n.
1 del 2012 (R.G. 86/2012 - udienza fissata al 29 gennaio 2014),  gia'
oggetto di impugnativa avanti codesta Ecc.ma Corte. 
    L'art.  16  appena  citato  rappresenta,  quindi,  l'unica   base
normativa e ragione giustificatrice del decreto ministeriale e,  data
l'inscindibile derivazione del decreto dalla menzionata  disposizione
dall'incostituzionalita'  della  stessa   disposizione   legislativa,
discende l'illegittimita' del provvedimento attuativo. 
    L'adita Ecc.ma  Corte  costituzionale  ha  comunque  sottolineato
nella sentenza n. 236  del  2013  che  la  clausola  di  salvaguardia
prevista  dall'art.  24-bis  del  d.l.  n.  95   del   2012   rimette
l'applicazione delle norme  introdotte  dal  decreto  alle  procedure
previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. 
    Tale clausola e' stata introdotta, in sede di  conversione,  alla
fine del testo del d.l. n. 95 del 2012, proprio per garantire che  il
contributo delle Regioni a statuto speciale all'azione di risanamento
venga realizzato rispettando i rapporti e i vincoli che  gli  statuti
speciali stabiliscono tra  livello  nazionale  e  Regioni  a  statuto
speciale. Essa dunque non costituisce  una  mera  formula  di  stile,
priva di significato normativo, ma ha la «precisa funzione di rendere
applicabile il decreto agli enti ad autonomia  differenziata  solo  a
condizione che siano "rispettati" gli statuti speciali» (sentenza  n.
241 del 2012) ed i particolari percorsi procedurali ivi previsti  per
la modificazione delle norme di attuazione degli statuti medesimi. 
    La previsione di una procedura "garantita" al fine  di  applicare
agli enti ad autonomia  speciale  la  normativa  introdotta  esclude,
percio',  l'automatica  efficacia  della  disciplina   prevista   dal
decreto-legge per le Regioni a statuto ordinario (sentenza n. 178 del
2012). 
    L'Ecc.ma Corte costituzionale conclude, quindi, nella sentenza n.
236/2013 (richiamando altre precedenti sentenze n. 178 del 2012 e  n.
145 del 2008) per l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto
la partecipazione  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  alla
procedura  impedisce  che  possano  introdursi  norme  lesive   degli
statuti. 
    Tutto cio' premesso, va rilevato che  il  contenuto  del  decreto
ministeriale 23 settembre 2013, oggetto del presente ricorso, non  fa
che confermare l'effettivita' delle censure sollevate con  i  ricorsi
nn. 7/2012, 40/2012, 86/2012 ed in modo  direttamente  dirimente  nn.
149/2012 e 30/2013, atteso  che  le  modalita'  di  accantonamento  a
valere sulle quote di  compartecipazione  ai  tributi  erariali  sono
state determinate a prescindere dal necessario  coinvolgimento  della
Provincia, in violazione delle predette disposizioni statutarie. 
    E' evidente che lo Stato prima  ed  il  Ministero  poi  avrebbero
dovuto raggiungere, sul punto, l'intesa con la Provincia, assicurando
una partecipazione diretta ed effettiva della medesima. 
    Del resto, codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha gia' avuto modo
di pronunciarsi su fattispecie analoghe a quella di cui  si  discute,
come risulta, ad esempio, dalla sentenza n. 133/2002, resa  all'esito
del conflitto di attribuzioni promosso  dalla  Regione  siciliana  in
relazione al decreto adottato dal  Ministero  delle  Finanze  del  23
dicembre 1997 e concernente "Modalita' di  attuazione  delle  riserve
all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivate dagli  interventi
in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati  dal
1992". In  quell'occasione  codesta  Ecc.ma  Corte  ha  annullato  il
decreto ministeriale  oggetto  di  impugnazione  in  quanto  emanato,
esattamente  come  nel  presente  caso,  in   attuazione   di   norme
illegittime e senza  garantire  la  necessaria  partecipazione  della
Regione Sicilia. 
    Con la disposizione ora impugnata il  Ministero  dell'Economia  e
delle finanze interviene direttamente sui tributi erariali  spettanti
per disposto statuario alla Provincia. 
    Con questo intervento si stabilisce un  accantonamento  a  monte,
sottraendo iure imperii le risorse necessarie alla corretta  gestione
dei conti  della  Provincia,  obbligandola  addirittura  a  ricorrere
eventualmente all'assunzione di anticipazioni di  cassa  (cfr,  legge
provinciale  29  gennaio  2002,   n.   1,   cosi'   come   modificato
dall'articolo 10, comma 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n.
18) con aggravio di ulteriori spese. 
    La gestione finanziaria degli interventi  deputati  a  concorrere
agli obiettivi di finanza pubblica  compete  in  via  esclusiva,  per
espressa previsione statutaria, alla Provincia autonoma di Bolzano. 
    L'accantonamento viola inoltre,  piu'  specificamente,  anche  le
prerogative provinciali in punto di conseguimento degli obiettivi  di
perequazione e solidarieta' sociale, di cui  all'art.  79,  comma  4,
dello Statuto, determinandosi l'esautoramento della Provincia  stessa
che vede (illegittimamente) trasferite al Ministero  dell'economia  e
delle finanze la competenza alla concreta ripartizione del contributo
alla finanza pubblica. 
    Il D.M. in esame, pertanto, interviene sull'assetto dei  rapporti
finanziari di ascendenza statutaria alterandone  i  confini,  quando,
per espressa previsione dello Statuto di autonomia (artt. 103 e 104),
nonche' della legge n. 191/2009 (art. 2, comma 106), le competenze in
materia  finanziaria  sancite  dal  Titolo  VI  dello  Statuto   sono
modificabili  solo  mediante  procedure  rinforzate  e  non   possono
certamente essere derogate da un atto avente natura amministrativa. 
    Ne' potrebbe dirsi che il potere esercitato dal D.M. trovi  fonte
nel d.l. n. 95/2012, alla cui attuazione il D.M.  e'  dichiaratamente
destinato, per due ordini di ragioni. 
    In primo luogo,  in  quanto  l'accantonamento  de  quo  non  puo'
considerarsi strumento per il raggiungimento degli obiettivi  di  cui
al Titolo VI dello  Statuto  di  autonomia;  anzi,  proprio  in  tale
accantonamento dell'importo di euro 167.612.435,42 risiede il  fulcro
del presente conflitto di attribuzione. 
    In secondo luogo, in quanto la procedura rinforzata  che  assiste
gli eventuali emendamenti dello Statuto  di  autonomia  lo  mette  al
riparo da interventi realizzati dal  legislatore  statale  con  legge
ordinaria (art. 103  Statuto),  o,  con  specifico  riferimento  alle
disposizioni del Titolo VI, con legge ordinaria approvata al di fuori
del peculiare schema concordato previsto dall'art. 104 Statuto. 
    Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  decreto
censurato, ha quindi palesemente esorbitato dalle competenze ad  esso
spettanti, intervenendo unilateralmente in un  ambito  di  competenza
provinciale, in palese violazione, altresi', del principio  di  leale
collaborazione e preventiva intesa, che  acquista  specifico  rilievo
nella fattispecie, posto che il principio della leale  collaborazione
regge l'intero sistema delle relazioni Stato-Provincia  autonoma  (si
richiamano, al proposito, il gia' citato art. 104 Statuto,  ma  anche
l'art. 107 Statuto, e l'art. 10, comma 2, d.P.R, n. 526/1987). 
    In conclusione, appare evidente l'assoluta  irragionevolezza  del
decreto ministeriale impugnato e delle  disposizioni  legislative  di
cui e' diretta attuazione, che non tengono  minimamente  conto  delle
esigenze provinciali e operano come se esse - assieme alle  norme  di
rango costituzionale  che,  garantendo  l'autonomia  provinciale,  le
tutelano - non esistessero. 
2. Illegittimita'  per  violazione  del  principio  di  delimitazione
temporale 
    L'articolo  16,  comma  3,  del  decreto-legge  n.   95/2012,   e
successive  modifiche,  prevede  che,  con  le   procedure   previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni  a  statuto
speciale e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  assicurano  un
concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di euro  600
milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni  di  euro  per  l'anno
2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.575 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2015. 
    Formalmente il decreto ministeriale prevede che  l'accantonamento
a valere sulle quote di  compartecipazione  ai  tributi  erariali  e'
limitato nel tempo  ed  opera  fino  all'emanazione  delle  norme  di
attuazione di cui allo stesso articolo 27 della legge 5 maggio  2009,
n. 42. 
    Tale  portata  garantistica  e'  invece  meramente  apparente  in
quanto, conl'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, il termine di legge stabilito al predetto articolo 27,  comma
1, (originariamente 24 mesi poi aumentato dall'art. 1, comma 1, lett.
g), della legge 8 giugno 2011, n. 85 a trenta mesi) per  l'emanazione
della normativa di attuazione e' stato abrogato. 
    La Corte costituzionale ha da tempo sancito  l'illegittimita'  di
ogni  prescrizione  di  principio  volta  ad   imporre,   agli   enti
territoriali,   misure   di   contenimento   finanziario   a    tempo
indeterminato. 
    Proprio  in  ordine  alla  Provincia  autonoma  di  Trento   tale
principio e' stato ribadito chiaramente nella  sentenza  n.  142  del
2012 di codesta  Ecc.ma  Corte  costituzionale  (cfr.  punto  4.3  in
diritto). 
    3. Illegittimita' per violazione del principio costituzionale  di
leale collaborazione di cui agli artt. 5 e  120  Cost.  e  violazione
dell'art. 79 dello Statuto 
    Come  evidenziato,  con  il  D.M.  del  2013,  sulla  base  delle
precitate norme del decreto-legge n. 95 del 2012, vengono accantonate
a valere alla fonte le quote di compartecipazione ai tributi erariali
per l'importo di euro 167.612.435,42, in  evidente  violazione  delle
citate disposizioni di rango paracostituzionale e  del  principio  di
leale cooperazione. 
    Le norme censurate - nell'attribuire ad un decreto del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze il compito di stabilire il riparto  del
contributo al risanamento finanziario senza prevedere alcuna forma di
intesa con  il  Presidente  della  Provincia  -  si  mostrano,  sotto
concorrente  profilo,  altresi'  lesive  del   principio   di   leale
collaborazione che deve sovrintendere i rapporti tra lo  Stato  e  le
autonomie speciali, il  quale,  come  noto,  e'  ormai  pacificamente
considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli
articoli 5 e 120 Cost. (veggansi le sentenze di codesta Ecc.ma  Corte
nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000, n. 282 del 2002 e n. 303  del
2003). 
    Nel caso di  specie  trattasi  di  un'unilaterale  determinazione
dell'accantonamento per l'anno 2013  nei  confronti  delle  autonomie
speciali, senza che fosse stata raggiunta la prescritta intesa. 
    Quel che conta, in ogni caso, e' che il  Ministero  ha  proceduto
senza l'apporto collaborativo delle  autonomie  speciali,  necessario
per l'attuazione del principio di leale collaborazione. 
    Oggetto del presente giudizio  e'  l'esercizio,  da  parte  dello
Stato, della potesta' di accantonamento di risorse (tributi erariali)
che spetterebbero, in base  alle  norme  statutarie,  alle  autonomie
speciali, tra  le  quali  deve  essere  ovviamente  annoverata  anche
l'odierna ricorrente. Si tratta, dunque, di attribuzioni statali  che
incidono direttamente sulle prerogative provinciali e che sono idonee
a limitare l'autonomia finanziaria della ricorrente,  restringendo  i
canali di finanziamento previsti dello Statuto. 
    Per tale ragione e' evidente che lo Stato poteva adottare  l'atto
impugnato solo avendo ottenuto l'intesa con le autonomie speciali che
dovranno sopportarne gli effetti vista l'evidente  restrizione  delle
risorse economiche, nel caso specifico della  Provincia  autonoma  di
Bolzano. 
    Da ultimo ci si permette di ricordare che l'art. 16, comma 3, del
decreto-legge n. 95 del  2012  prevede  una  specifica  procedura  di
attuazione del meccanismo della partecipazione alla finanza pubblica,
procedura  che  avrebbe  dovuto  seguire  le  forme  e  le  modalita'
dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, ossia le modalita' attuative
del federalismo fiscale nelle regioni ad  autonomia  speciale.  Detto
articolo, cosi' come modificato successivamente, prevede al  comma  1
che "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano,  nel  rispetto  degli  statuti  speciali,  concorrono  al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e  di  solidarieta'  ed
all'esercizio dei diritti e doveri  da  essi  derivanti,  nonche'  al
patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli  obblighi  posti
dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e  modalita'  stabiliti
da nonne di attuazione dei rispettivi statuti, da  definire,  con  le
procedure previste dagli statuti medesimi e secondo il principio  del
graduale  superamento  del  criterio  della  spesa  storica  di   cui
all'articolo 2, comma 2, lettera m)». 
    Com'e' noto all'adita Ecc.ma Corte, le norme di attuazione  dello
Statuto per l'attuazione del federalismo  fiscale  nei  rapporti  tra
Stato e Provincia autonoma di Bolzano non sono ancora state adottate,
forse anche per l'abrogazione del termine di 30 mesi (originariamente
24 mesi) inserito nella legge n. 42/2009, poi abrogato  dall'articolo
28, comma 4, del decreto-legge n.  201/2011.  Nell'impossibilita'  di
adottare  la  procedura  prevista  dall'art.   16,   comma   3,   del
decreto-legge n. 95 del 2012 e, soprattutto, tenuto conto  del  fatto
che la questione sostanziale concerne l'accantonamento unilaterale da
parte dello Stato delle entrate erariali  delle  autonomie  speciali,
tra le quali la Provincia  autonoma  di  Bolzano,  lo  Stato  avrebbe
dovuto operare con particolare riguardo per  il  principio  di  leale
collaborazione  tra  Stato  e  autonomia,  che,   come   insegna   la
giurisprudenza costituzionale, si attua attraverso lo  strumento  del
coinvolgimento della  Provincia  nel  procedimento  di  adozione  del
provvedimento e nel raggiungimento dell'intesa  tra  tutte  le  parti
istituzionali. Circostanza che, si ripete ancora una volta, non si e'
verificata nel caso di specie. Conclusivamente il D.M.  in  questione
e' stato adottato, senza acquisire preventivamente  l'intesa  con  la
Provincia autonoma di Bolzano e per questo motivo e'  invasivo  delle
competenze della Provincia. 
4. Illegittimita' per  violazione  del  principio  costituzionale  di
leale collaborazione di cui agli articoli 5  e  120  Cost.  anche  in
riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. 
    Come gia' esposto in fatto, il criterio preso a  riferimento  per
la ripartizione  dell'ulteriore  contributo  imposto  alle  autonomie
speciali e' basato sui dati  desunti,  per  l'anno  2011,  dal  SIOPE
(Sistema  informativo  sulle  operazioni  degli  enti  pubblici)   in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi. 
    Questo criterio e' palesemente  ingiusto  perche'  privilegia  le
amministrazioni con maggiore spesa indiretta, rispetto a  quelle  con
maggior spesa diretta. L'iniquita' ed irragionevolezza  del  predetto
criterio e' facilmente  desumibile  dalla  differenza  di  contributo
richiesto alla Provincia autonoma di  Bolzano  (167.612.435,42  euro)
rispetto  a  quello  richiesto  alla  Provincia  autonoma  di  Trento
(68.125.032,84  curo),  analoga  alla  Provincia   di   Bolzano   per
dimensioni finanziarie. 
    L'accantonamento sui tributi  erariali  si  fonda  quindi  su  un
semplice calcolo in base ai dati desunti dal SIOPE per  l'anno  2011,
senza alcuna razionale giustificazione. 
    Infatti, il criterio adottato si pone in evidente  contrasto  con
i' principi ai quali si dovrebbero ispirare le norme di attuazione ed
indicati precisamente nell'articolo  27,  comma  2,  della  legge  n.
42/2009 ove si specifica che «le norme di attuazione di cui al  comma
1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle
finzioni da esse effettivamente  esercitate  e  dei  relativi  oneri,
anche in considerazione degli svantaggi strutturali  permanenti,  ove
ricorrano, dei costi dell'insularita' e dei livelli  di  reddito  pro
capite che caratterizzano i rispettivi territori  o  parte  di  essi,
rispetto a  quelli  corrispondentemente  sostenuti  per  le  medesime
funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e
province autonome che esercitano le finzioni in  materia  di  finanza
locale,  dagli  enti  locali.  Le  medesime   norme   di   attuazione
disciplinano altresi' le specifiche modalita' attraverso le quali  lo
Stato assicura il conseguimento  degli  obiettivi  costituzionali  di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a  statuto  speciale  i
cui  livelli  di  reddito  pro  capite  siano  inferiori  alla  media
nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti  i
diritti civili e sociali di cui all'  articolo  117,  secondo  comma,
lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall'
articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge." 
    Nulla si rinviene a tale proposito  nel  qui  contestato  decreto
ministeriale. Anzi la Ragioneria Generale dello Stato  con  due  note
del 12 marzo 2013 (doc.  5)  e  del  17  ottobre  2013  (doc.  7)  ha
evidenziato le criticita'  del  semplicistico  criterio  delle  spese
intermedie SIOPE. 
    Quindi, il provvedimento impugnato e' viziato  ancora  una  volta
per violazione del principio di leale collaborazione. 
    Infine, violato e' anche il principio di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 Cost., che nella specie e'  posto  a  presidio  anche  dei
corretti rapporti costituzionali tra Stato e regione, per il semplice
motivo che e' incoerente utilizzare, come  termine  di  paragone,  un
mero dato contabile desunto dal SIOPE, senza predisporre al  contempo
una  verifica  circa  l'esattezza  dei  dati  riferiti  all'anno   di
attuazione dell'accantonamento e, se del caso, un assestamento  delle
rispettive competenze economiche tra Stato e autonomie speciali. 
    La violazione di questo parametro e' ancora piu' evidente  se  si
considerano i principi indicati al comma  2  dell'articolo  27  della
legge n. 42/2009 sopra richiamati. 
    Infine, il D.M. mette inoltre a repentaglio la capacita' di spesa
provinciale con conseguente pericolo di  paralisi  delle  prestazioni
erogate dalla Provincia ed e' illegittimo anche  per  questo  motivo,
stante l'evidente difetto di motivazione ed irragionevolezza. 
    Come si e' visto in  narrativa,  il  decreto  impugnato  consente
all'amministrazione ministeriale di accantonare semplicemente,  sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali fissati dagli  statuti
e  dalle  relative  norme  di   attuazione,   somme   unilateralmente
predisposte derivanti dalle ulteriori manovre. 
    All'esito  dell'auspicato  accoglimento  del  presente   ricorso,
dunque, lo Stato dovra' versare alla Provincia autonoma di Bolzano le
somme  illegittimamente  accantonate,  effetto  che  conseguira'   di
diritto all'auspicato annullamento. Nondimeno,  in  funzione  di  una
piu' evidente certezza dei rapporti  tra  le  parti,  codesta  Ecc.ma
Corte costituzionale potra' precisare in  questo  senso  gli  effetti
della propria decisione d'accoglimento, nella  quale  si  confida  in
ragione di quanto sinora esposto. 
 
                               P.Q.M.  
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare che non spettava allo  Stato,  e  per  esso  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, adottare, in violazione del  principio
di leale collaborazione di cui agli  articoli  5  e  120  Cost.,  del
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., del principio di
delimitazione  temporale,  nonche'  del  Titolo  VI   dello   Statuto
speciale, approvato  con  D.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670,  ed  in
particolare degli articoli 75, 79, 103, 104  e  107,  per  i  profili
meglio illustrati nel  presente  ricorso,  il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 23 settembre 2013, recante «Riparto del
contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto  speciale
e  le  province  autonome  di  Trento   e   Bolzano.   Determinazione
dell'accantonamento»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica 11 ottobre 2013, n. 239, accantonando  la  somma  di  euro
167.612.435,42 spettante alla Provincia autonoma di Bolzano; 
    Conseguentemente  e  per  l'effetto  voglia  altresi',  annullare
l'atto impugnato, con le conseguenze  di  diritto,  ivi  compresa  la
restituzione  alla  Provincia  autonoma  di   Bolzano   delle   somme
accantonate ai sensi del predetto atto. 
    Si allegano: 
        1. procura speciale del  2  dicembre  2013,  rep.  n.  23812,
rogata  dal  Segretario  Generale  della  Giunta  Provinciale   della
Provincia Autonoma di Bolzano; 
        2. deliberazione della Giunta  provinciale  del  25  novembre
2013, n. 1771; 
        3. decreto ministeriale 27 novembre 2012; 
        4. estratto Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  11  ottobre
2013, n. 239 (D.M. 23 settembre 2013); 
        5. lettera Ragioneria Generale dello Stato dd. 12 marzo 2013; 
        6. lettera P.d.C.M. 11 novembre 2013; 
        7. lettera Ragioneria Generale dello  Stato  dd.  17  ottobre
2013. 
          Bolzano-Roma, 4 dicembre 2013 
 
Avv. von  Guggenberg  -  avv.  Beikircher  -  avv.  Bernardi  -  avv.
                       Fadanelli - avv. Costa