MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 12 luglio 2001 

Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, del numero dei posti
disponibili  per  le  immatricolazioni  al corso di laurea in scienze
motorie, presso l'Universita' degli studi di Torino.
(GU n.223 del 25-9-2001)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il   regolamento   recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  Atenei  di  cui  al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state
determinate le classi delle lauree;
  Preso  atto che l'Universita' degli studi di Torino ha provveduto a
trasmettere  il  nuovo  regolamento  didattico di Ateneo contenente i
progetti  dei  corsi  di  studio  di  primo  e  di secondo livello da
attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  ed in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed in particolare, l'art. 46;
  Vista  la comunicazione in data 6 luglio 2001 con cui l'Universita'
degli  studi  di Torino rende nota la disponibilita' dei posti per le
immatricolazioni  per  l'anno accademico 2001/2002 al corso di laurea
in  scienze  motorie,  cosi'  come  deliberato  dai competenti organi
accademici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili
per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea  in  scienze motorie
dell'Universita' degli studi di Torino e' determinato in trecento per
gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  3.   L'efficacia   del   presente   decreto   e'  subordinata  alla
approvazione del regolamento didattico di cui in premesse.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 luglio 2001
                                                 Il Ministro: Moratti