DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2001 

Autorizzazione    all'Avvocatura   dello   Stato   ad   assumere   la
rappresentanza e la difesa dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e  la  trasformazione  fondiaria  in  Puglia, Lucania ed Irpinia, nei
giudizi attivi e passivi avanti alle autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.
(GU n.219 del 20-9-2001)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti  l'art.  43  del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche  dell'Avvocatura  dello Stato, approvato con regio decreto
30  ottobre  1933,  n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre
1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;
  Considerata  l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato
ad  assumere  la rappresentanza e la difesa dell'Ente per lo sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania, ed
Irpinia;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro del bilancio
e della programmazione economica;
                              Decreta:
  L'Avvocatura   dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere  la
rappresentanza e la difesa dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e  la  trasformazione  fondiaria  in Puglia, Lucania, ed Irpinia, nei
giudizi  attivi  e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
  Il  presente  decreto  sara' sottoposto alle procedure di controllo
previste   dalla   normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 aprile 2001

              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Amato

                     Il Ministro della giustizia
                               Fassino

                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Visco