ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 13 settembre 2001 

Modificazioni  allo  statuto  della  Norwich  union  vita  S.p.a., in
Milano. (Provvedimento n. 1931).
(GU n.222 del 24-9-2001)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla  vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
in  particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
Testo   unico   delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria,  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto  il decreto ministeriale del 29 aprile 1992 di autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni
rami  vita  rilasciata  alla  Norwich  union vita S.p.a., con sede in
Milano,  via  Battistotti  Sassi  Luisa  n.  11/a,  ed  i  successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta  in data 25 luglio 2001 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti della Norwich union vita S.p.a., che ha
approvato  le  modifiche  apportate  agli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 16,
dello statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  della  predetta  variazione  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo dello statuto sociale della Norwich
union  vita  S.p.a.,  con  sede in Milano, con le modifiche apportate
agli articoli:
    art. 1 (Denominazione). - Modifica della denominazione sociale da
"Norwich   union   vita   S.p.a."   in  "Helvetia  life  -  Compagnia
italo-svizzera   di   assicurazioni  sulla  vita  S.p.a.",  in  forma
abbreviata "Helvetia life S.p.a.";
    art.  3  (Sede).  -  Trasferimento  della  sede  sociale  da  via
Battistotti Sassi Luisa n. 11/A a via G.B. Cassinis n. 21;
    estensione   della   possibilita'   di   istituire  altrove  sedi
secondarie,    succursali,    agenzie    e    sopprimerle,   mediante
l'introduzione della frase "e in Europa";
    art.  5  (Durata).  -  Proroga  della  durata  della societa' dal
31 dicembre 2040 al 31 dicembre 2100;
    art.  6  (Capitale  sociale). - Nuova determinazione del capitale
sociale  in  Euro  6.760.000  diviso  in  6.760.000  azioni da Euro 1
ciascuna    (in    luogo   del   precedente   importo   espresso   in
L. 13.000.000.000, diviso in 13.000.000 di azioni del valore nominale
di  L. 1.000  ciascuna) [mediante utilizzo della voce "altre riserve"
per L. 89.185.200 e mediante aumento del valore nominale delle azioni
da 0,52 euro a 1 euro];
    art. 7 (Assemblee). - In relazione alla possibilita' di convocare
le  assemblee  ordinarie  e  straordinarie  al  di  fuori  della sede
sociale, sostituzione della parola "Italia" con la parola "Europa";
    art. 16 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
      a) limiti al cumulo degli incarichi per il collegio sindacale;
      b) modalita' di nomina del presidente del collegio sindacale;
      c) definizione   dei   requisiti  di  professionalita'  di  cui
all'art.  1, comma 1, del decreto ministeriale n. 162/2000 per almeno
uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti;
      d) definizione   dei   requisiti  di  professionalita'  di  cui
all'art.  1,  comma  2,  lettere  a),  b)  e  c)  del  citato decreto
ministeriale  n.  162/2000  in  capo  ai  sindaci non in possesso del
requisito di cui alla precedente lettera c).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 settembre 2001
                                             Il presidente: Manghetti