MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 6 luglio 2001 

Riconoscimento   di   titoli   di   studio  esteri  quali  titoli  di
abilitazione e idoneita' all'esercizio in Italia della professione di
docente  nelle scuole di istruzione secondaria, rispettivamente nelle
classi di concorso: 45/A - Lingua straniera; 46/A - Lingue e civilta'
straniere  -  Inglese  e  francese  e nella classe di concorso: 3/C -
Conversazione in lingua straniera - Inglese e francese.
(GU n.224 del 26-9-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la
direttiva   n.   89/48/CEE   relativa   ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto  il  testo  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994,  n.  297,  ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II,
concernente il reclutamento del personale docente;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  39  del  30  gennaio  1998,
concernente  l'ordinamento  delle  classi di concorso a cattedre ed a
posti  di  insegnamento  tecnico-pratico  e  di  arte applicata nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Visto  l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titoli di
formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita'
europea dalla cittadina comunitaria (nazionalita' italiana); cognome:
Iannelli; nome: Mara, nata a Napoli il 26 luglio 1967;
  Vista  la documentazione, prodotta a corredo dell'istanza, relativa
ai  titoli  da  riconoscere,  documentazione rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115;
  Visti i seguenti titoli posseduti dall'interessata:
    diploma  di istruzione superiore: "Laurea in lingue e letterature
straniere   moderne",   conseguito   il   4 settembre   2000,  presso
l'Universita'  di  Napoli  (con  documentazione  relativa  agli esami
sostenuti);
    titolo    di    abilitazione    all'insegnamento:   "Postgraduate
certificate  in  education"  rilasciato  da the Queen's University of
Belfast l'11 agosto 2000 (con documentazione complementare);
  Vista  la  "dichiarazione  di valore in loco" rilasciata in data 10
aprile 2001 dal consolato generale d'Italia a Edimburgo;
  Rilevato  che  i  titoli di cui sopra legittimano l'interessata, in
base   all'ordinamento   scolastico   del   Paese   di   provenienza,
all'insegnamento   di  inglese,  francese  e  italiano  nelle  scuole
secondarie;
  Vista  la  richiesta  formulata  dall'interessata  medesima tesa ad
ottenere   il   riconoscimento   dei   propri  titoli  di  formazione
professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline: inglese e
francese;
  Vista  la  documentazione comprovante una adeguata conoscenza della
lingua italiana;
  Vista  la  valutazione  espressa  in  sede di conferenza di servizi
(seduta  del  6 luglio  2001) indetta per quanto prescrive l'art. 12,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i
presupposti  per  il  riconoscimento  per l'insegnamento di inglese e
francese  atteso  che  i titoli posseduti dall'interessato comprovano
una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata
soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
  Ritenuto,   infine,   che   il   riconoscimento  non  debba  essere
subordinato   a  misure  compensative  (art.  6  del  citato  decreto
legislativo n. 115) atteso:
    che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su
materie   sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella
formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;
    che  la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli
non   comprende   attivita'   che   non  esistono  nella  professione
corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;
                              Decreta:
  1.  I  titoli  citati  in  premessa, conseguiti in Italia e Irlanda
dalla cittadina comunitaria Iannelli Mara, nata a Napoli il 26 luglio
1967,  comprovanti  una  formazione  professionale al cui possesso la
legislazione  dal  Paese  membro  della  Comunita'  europea che li ha
rilasciati  subordina  l'esercizio  della  professione di insegnante,
costituiscono,  per l'interessata, titolo di abilitazione e titolo di
idoneita'  all'esercizio in Italia della professione di docente nelle
scuole  di  istruzione  secondaria  rispettivamente  nelle  classi di
concorso: 45/A "Lingua straniera"; 46/A "Lingue e civilta' straniere"
-  Inglese  e francese e nella classe di concorso: 3/C "Conversazione
in lingua straniera" - Inglese e francese.
  2. Il presente decreto e' pubblicato, per quanto dispone l'art. 12,
comma  7,  del  citato  decreto  legislativo  n.  115  nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 6 luglio 2001
                                     Il direttore generale: Cosentino