MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 13 settembre 2001 

Definizione  dei  posti  di  immatricolazioni  al  corso di laurea in
scienze  delle  attivita'  motorie  e sportive, per l'anno accademico
2001/2002 dell'Universita' degli studi di Firenze.
(GU n.230 del 3-10-2001)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il   regolamento   recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei  di  cui  al decreto ministeriale 3 novembre
1999, 509 ed, in particolare, l'art. 11;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed, in particolare, l'art. 46;
  Visto  il  decreto direttoriale in data 31 luglio 2001 con il quale
e'  stato  approvato,  previa  acquisizione del parere favorevole del
Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 12 luglio
2001,  il regolamento didattico dell'Universita' di Firenze nel quale
e'  ricompreso,  tra  gli  altri, il corso di laurea in scienze delle
attivita' motorie e sportive;
  Vista  la  nota  in  data 24 agosto 2001 con la quale l'Universita'
degli  studi  di Firenze comunica l'attivazione per l'anno accademico
2001/2002  del  citato corso di laurea e rende nota la disponibilita'
dei posti per le relative immatricolazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili
per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze delle attivita'
motorie  e  sportive  dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze  e'
determinato  in  duecentocinquanta  per gli studenti comunitari e non
comunitari  residenti  in  Italia  di  cui  all'art. 39, comma 5, del
decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in venticinque per gli
studenti non comunitari residenti all'estero.
  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della  legge n. 264/1999
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 settembre 2001
                                                 Il Ministro: Moratti