MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2001 

Rettifica   al  decreto  direttoriale  riguardante  la  "Modifica  al
disciplinare  di  produzione  dei vini della denominazione di origine
controllata "Bardolino ".
(GU n.236 del 10-10-2001)

                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi  della  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
per  il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 28 maggio
1968,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Bardolino", e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  direttoriale  26  giugno 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 159, dell'11 luglio 2001,
recante  "Modifica  al  disciplinare  di  produzione  dei  vini della
denominazione di origine controllata "Bardolino ";
  Considerato  che  per  mero errore materiale non e' stato riportato
all'art.  2  del  sopra  citato  decreto  il  riferimento  al periodo
transitorio,  stabilito in sessanta giorni, utili per poter iscrivere
i  vigneti  all'apposito  albo  al  fine  della  rivendicazione della
denominazione  di  origine  controllata  "Bardolino"  per il prodotto
ottenuto gia' a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  rettifica
dell'art. 2 del decreto direttoriale di cui alle premesse;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art.  2  del  disposto  del  decreto direttoriale 26 giugno 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 dell'11
luglio 2001, recante "Modifica al disciplinare di produzione dei vini
della denominazione di origine controllata "Bardolino ", e' integrato
dal seguente comma:
    "I  soggetti  che intendono produrre e porre in commercio, gia' a
partire  dalla  vendemmia  2001,  i  vini  a denominazione di origine
controllata "Bardolino ed i cui vigneti non sono compresi, in tutto o
in  parte, nell'albo dei vigneti corrispondente alla denominazione di
origine  controllata "Bardolino che con il decreto sopra citato viene
modificata,  sono  tenuti  ad  effettuare  la denuncia dei rispettivi
terreni  vitati  entro  sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente decreto, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  15  della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante
norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve".
  Restano  confermate tutte le altre disposizioni contenute nel sopra
citato decreto direttoriale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 ottobre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio