MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 6 agosto 2001 

Inclusione  dell'area  del colle della Montarana ricadente nel comune
di  Tarquinia  in  provincia  di  Viterbo,  fra  le zone di interesse
archeologico,   di   cui   all'art.  146,  lettera  m),  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
(GU n.240 del 15-10-2001)

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante  "Testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1 della legge 8
ottobre  1997,  n.  352",  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del 27 dicembre 1999, ed in particolare
l'art. 144;
  Visto  l'art.  146,  comma 1, lettera m), del titolo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  Vista  la  decisione  n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI
sezione del Consiglio di Stato;
  Considerato   che  la  soprintendenza  archeologica  per  l'Etruria
meridionale,  con  nota  n.  7117  del  23 giugno  2000 richiedeva al
sindaco  del  comune  di  Tarquinia  di  acquisire  dati in relazione
all'avvenuto  sbancamento  in  proprieta'  Piersanti  nella localita'
Montarana  rammentando  nel  contempo che nell'area interessata dagli
interventi  era  stata  avviata  la  procedura  per l'apposizione del
vincolo sia archeologico che paesaggistico;
  Considerato  che  con  nota prot. n. 9801 del 13 settembre 2000, la
soprintendenza   archeologica  per  l'Etruria  meridionale  segnalava
all'ufficio  centrale per i beni ambientali e paesaggistici che erano
in  corso  lavori  di  sbancamento a scopo edificatorio nel comune di
Tarquinia   in  localita'  Montarana,  per  la  realizzazione  di  un
fabbricato  ad  uso  abitativo  sul  terreno  censito  in  catasto ai
foglio n.  51,  particelle  n.  81  -  84 e di proprieta' dei signori
Piersanti  Franco  e Felicioni Altavilla, e di una costruzione di una
casa  colonica  da  erigersi  sul  terreno  censito  al foglio n. 51,
particelle  81 e 83 di Serra Salvatore poi volturata al sig. Batocchi
Ruggero;
  Considerato  che con decreto ministeriale del 20 settembre 2000, ai
sensi  dell'art.  153  del  decreto legislativo n. 490 del 1999, sono
stati  inibiti  i  lavori  per  la realizzazione da parte dei signori
Piersanti  Franco  e  Felicioni  Altavilla  di  un  fabbricato ad uso
abitazione sul terreno censito in catasto al foglio n. 51, particelle
n.  82 - 84 e di una costruzione di una casa colonica da erigersi sul
terreno  censito  in  catasto  al foglio n. 51, particelle 81 e 83 di
Serra  Salvatore,  poi  volturata al sig. Batocchi Ruggero situate in
localita'  Montarana  nel  comune  di  Tarquinia,  rilevando che tali
opere, se effettuate, avrebbero compromesso l'integrita' dell'area in
argomento;
  Considerato  che con note numeri 5524 e 7105 rispettivamente del 19
maggio  e  23  giugno  2000  e da ultimo con telefax datato 13 luglio
2000,   protocollo   n.  7995,  la  soprintendenza  archeologica  per
l'Etruria  meridionale  ha  segnalato  che  erano  in corso lavori di
sbancamento  a  scopo edificatorio nel comune di Tarquinia, localita'
Montarana,  foglio  cat.  n.  51,  part.  77  (ex  9  parte),  per la
realizzazione di abitazioni civili da parte del sig. Antonio Ghisu;
  Considerato   che  la  soprintendenza  archeologica  per  l'Etruria
meridionale  con  nota  n.  7106  del  23 giugno 2000 ha informato il
sig. Antonio  Ghisu  che la localita' oggetto del previsto intervento
era  stata inserita nella proposta di vincolo ai sensi dell'art. 146,
lettera  m)  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui
iter procedurale era in corso di definizione;
  Considerato  che  con  decreto  ministeriale del 20 luglio 2000, ai
sensi  dell'art.  153  del  decreto legislativo n. 490 del 1999, sono
stati inibiti i lavori per la realizzazione da parte del sig. Antonio
Ghisu  di due edifici in localita' Montarana nel comune di Tarquinia,
rilevando  che  tali  opere,  se  effettuate,  avrebbero  compromesso
l'integrita' dell'area in argomento;
  Considerato   che  la  soprintendenza  archeologica  per  l'Etruria
meridionale  con  nota  n.  11109  del  16 ottobre 2000 ha inviato al
comune  di  Tarquinia,  all'ufficio  centrale per i beni ambientali e
paesaggistici,  nonche'  alla regione Lazio la proposta di inclusione
fra  le  zone  di interesse archeologico di cui all'art. 146, lettera
m),  del  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dell'area del
colle  della  Montarana,  posto  sulla destra del fiume Marta a circa
1 km  dalla  sede  della  moderna  citta' di Tarquinia, ricadente nel
comune  di  Tarquinia in provincia di Viterbo, e cosi' delimitata: ad
ovest  da  un  tratto  della  carrareccia, localmente conosciuta come
strada  degli  Orti  di S. Martino, che ha origine al km 93,600 della
S.P. tronco ex Aurelia, tratto compreso tra il km 0,650 e il km 1,600
misurato  dal  bivio  sull'ex  Aurelia:  a  sud dalla carrareccia che
conduce  alla proprieta' S. Benedetti fino al bivio con la strada del
Patrimonio,  indi  proseguendo  su questa direzione sud-est fino alla
S.P.  Tarquinia-Tuscania  e  ancora  dalla  strada  provinciale  fino
all'incrocio col fosso Polledrara: a est dal fosso Polledrara fino al
confine   di  proprieta'  indicato  da  un  muro  a  secco,  siepe  e
staccionata  che  si  ricollega  alla  carrareccia  che, costeggiando
l'altura  conduce  alla  vecchia  cava di gesso; a nord dalla vecchia
cava di gesso indicata in cartografia con la simbologia della frana;
  Considerato  che con la citata nota n. 11109 del 16 ottobre 2000 la
soprintendenza  archeologica  per  l'Etruria  meridionale  inviava al
comune  di  Tarquinia  la  proposta  di  vincolo per l'area predetta,
corredata   dalla  relativa  planimetria  per  l'affissione  all'albo
pretorio  comunale,  ai  sensi  dell'art.  144,  comma 2,  del citato
decreto legislativo n. 490 del 1999 e al fine di ottemperare a quanto
previsto  in materia di partecipazione al procedimento amministrativo
ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge n. 241/1990;
  Considerato che con successiva nota n. 11220 del 18 ottobre 2000 la
predetta  soprintendenza ha trasmesso all'ufficio centrale per i beni
ambientali  e  paesaggistici  la  documentazione  tecnico-scientifica
relativa alla proposta di vincolo dell'area in questione;
  Considerato   che  con  nota  n.  12917  del  29 novembre  2000  la
soprintendenza  archeologica  per  l'Etruria  meridionale  comunicava
all'ufficio  centrale  per  i beni ambientali e paesaggistici di aver
provveduto  a  pubblicare in data 27 novembre 2000, sui quotidiani Il
Messaggero  e  Il  Corriere  di  Viterbo,  la  notizia  dell'avvenuta
affissione   della  proposta  di  vincolo,  secondo  le  disposizioni
dell'art.  140,  comma  6,  del citato decreto legislativo n. 490 del
1999;
  Considerato  che la predetta soprintendenza nella relazione acclusa
alla  nota  sopracitata  ha  evidenziato come l'area sopra delimitata
costituisca un comprensorio di rilevantissimo interesse archeologico,
oltre  che  paesaggistico  e  ambientale,  determinato dalla presenza
sull'altura  di consistenti resti di un abitato dell'eta' del bronzo,
frequentato,  senza soluzione di continuita', dal XXIII al XII secolo
a.C.,  esempio  canonico  di insediamento di epoca protostorica della
significativa   categoria   di   abitati  preurbani  su  altura,  che
privilegia  l'occupazione  di  alture  naturalmente  delimitate,  ben
difendibili   anche   attraverso  la  costruzione  di  opere  che  ne
accentuano    l'isolamento,    unita'    orografiche   con   sommita'
pianeggiante,   poste  preferenzialmente  alla  confluenza  di  corsi
d'acqua, in posizione strategica ai fini del controllo del territorio
circostante;
  Considerato  che,  alcuni secoli dopo l'abbandono, l'altura ospito'
verosimilmente    una   struttura   rurale   di   epoca   etrusca   e
successivamente  ebbe  una  frequentazione  sporadica  anche in epoca
rinascimentale;
  Considerata  la  particolare  correlazione  tra  l'abitato e la sua
ubicazione,   dovuta   a   scelte   di   natura  politico-militari  e
l'importanza di tale sito per una lettura complessiva del popolamento
protostorico  della  valle  del  Marta,  e  per  la  comprensione dei
meccanismi  che  portarono  alla  nascita  della  citta'  etrusca  di
Tarquinia  e,  piu' in generale, alla formazione dei centri urbani in
Italia;
  Considerato  che  la localizzazione dell'abitato della Montarana in
una  posizione  naturalmente  forte,  dovuta  a  motivazioni  di tipo
militare sia tattiche che strategiche, ossia di controllo di un'ampia
porzione del territorio circostante, fanno si' che esso, scelto in un
momento assai precoce dell'eta' del bronzo, sopravviva ai processi di
selezione  dell'insediamento, documentati soprattutto nel corso della
tarda eta' del bronzo;
  Considerato  che solo la parte sommitale del colle della Montarana,
all'interno  del  quale  ricade  la  maggior  concentrazione di resti
archeologici   e'   gia'   stata   sottoposta   a  specifico  vincolo
archeologico  con  decreto  ministeriale  15 luglio 1997 in base alla
legge n. 1089 del 1 giugno 1939;
  Considerato  che  brevi campagne di scavo effettuate nell'anno 2000
hanno evidenziato, sulle prime pendici meridionali dell'altura, oltre
a  materiali  e  strati  archeologici  di  scivolamento dall'alto, la
presenza  di  installazioni  in situ, quali un'area di focolare ed un
muro  a  secco,  questo attribuibile ad una struttura presumibilmente
abitativa,  tutte  presenze ben databili al bronzo finale grazie alla
presenza di materiale ceramico diagnostico;
  Considerato   che   la  comprensione  dell'assetto  originario  del
complesso  insediativo, legato alla sua particolare natura di abitato
su altura naturalmente munita, ben visibile in tutta la sua imponenza
dalla  via  Aurelia,  dalla  ferrovia e dal mare, non puo' che essere
affidata  alla  conservazione delle caratteristiche ambientali che ne
sono  il  presupposto  attraverso  la  tutela  del  colle  nella  sua
interezza,  zona  dunque  comprendente  anche  i fianchi scoscesi del
colle, indissolubilmente collegati alla scelta dell'altura quale sede
dell'antico insediamento, oggi in larga misura interessati da macchia
mediterranea;
  Considerato  che  il  venir  meno dell'assetto originario del luogo
comporterebbe   la   perdita  della  possibilita'  di  apprezzare  la
posizione  tattico-strategica  del  complesso  e  di  conseguenza  il
significato  storico  originario  di  un paesaggio del quale il colle
della Montarana costituisce ancor oggi l'elemento predominante;
  Rilevato  che  la  tutela dei valori archeologici operata dall'art.
146, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490,  e'  distinguibile  da  quella  operata dall'art. 6 del medesimo
decreto  legislativo,  poiche' ha per oggetto non gia' direttamente o
indirettamente,  i  beni  riconosciuti  di interesse archeologico, ma
piuttosto  il  pregevole territorio che ne costituisce il contesto di
giacenza;
  Considerato  che  da  quanto sopra esposto il territorio delimitato
nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di
interesse  archeologico  indicate  all'art. 146, comma 1, lettera m),
del   decreto   legislativo   n.   490   del   1999,   per  i  valori
archeologico-paesistici   e  per  l'attitudine  che  il  suo  profilo
presenta  alla  conservazione del contesto di giacenza del patrimonio
archeologico di rilievo nazionale, quale territorio delle presenze di
interesse  archeologico,  qualita'  che  e'  assunta a valore storico
culturale meritevole di protezione;
  Considerato  che  con  circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile
1994  si e' rilevata la necessita' di individuare le zone definite di
interesse  archeologico  dalla legge n. 431/1985, come modificata dal
decreto  legislativo  n.  490 del 1999, con provvedimenti ricognitivi
che  ne  perimetrino  con  esattezza  i  confini  e  specifichino  la
interrelazione  fra  i  beni  archeologici  presenti  e l'area che ne
costituisce il contesto di giacenza;
  Considerato   che   con  nota  n.  1124  del  29  gennaio  2001  la
soprintendenza  predetta  trasmetteva  all'ufficio  centrale  diverse
osservazioni-opposizioni  alla  proposta  di  vincolo  in questione a
sensi  dell'art.  144, comma 3, del citato decreto legislativo n. 490
del  1999,  precisando  che  le stesse erano pervenute oltre i limiti
temporali stabiliti dall'art. 144, comma 3;
  Considerato  che  in  data  25 gennaio 2001 sono pervenute a questo
ufficio   centrale   le   osservazioni   avverso   la   proposta  per
l'apposizione  del  vincolo  in  questione da parte del sig. Batocchi
Ruggero;
  Considerato  che con nota n. 904 del 3 marzo 2001 la soprintendenza
archeologica  per  l'Etruria  meridionale  comunicava  che  la citata
proposta  di vincolo e' stata affissa all'albo pretorio del comune di
Tarquinia  a partire dal giorno 20 ottobre 2000, ai sensi del decreto
legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, art. 144, comma 2;
  Rilevato  che alla luce di tale comunicazione anche le osservazioni
prodotte  dal  sig. Batocchi  Ruggero  risultano  pervenute  oltre il
termine   stabilito  dall'art.  144,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo n. 490 del 1999;
  Accertato   che  il  sig. Batocchi  Ruggero  era  comunque  gia'  a
conoscenza  della  nota  della  soprintendenza  del  16 ottobre 2000,
prot. 11109,  contenente  la  proposta di vincolo, come si evince dal
ricorso presentato avverso la stessa proposta;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione   o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo
n.  490  del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei
luoghi,  e  che  questo  Ministero  puo'  in ogni caso annullare tale
autorizzazione  entro  i sessanta giorni successivi alla ricezione di
detto   provvedimento,   corredata   della  documentazione  idonea  a
consentire la dovuta valutazione ministeriale;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato di settore per i
beni  ambientali  e architettonici del Consiglio nazionale per i beni
culturali  e  ambientali  nella seduta del 7 dicembre 2000 nel quale,
ritenuto  necessario  acquisire  sulla proposta di vincolo effettuata
dalla  soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale anche il
parere  del comitato di settore per i beni archeologici, si specifica
che "devono essere conservate le caratteristiche ambientali del colle
nella   sua   interezza,   e   l'assetto   originario  del  complesso
insediativo:   l'area   in   questione  risulta  infatti  un  esempio
irripetibile            di            eccezionale           interesse
paesistico-ambientale-archeologico,  dove  la  profonda  fusione  fra
natura,   architettura   e   territorio   va  preservata  e  tutelata
rispettandone anche le prospettive e le vedute";
  Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato di settore per i
beni  archeologici  del  Consiglio  nazionale  per i beni culturali e
ambientali  nella  seduta  n.  59  del 26 gennaio 2001 in ordine alla
predetta  proposta,  parere  qui  di  seguito riportato "Il comitato,
esaminati  gli  atti,  esprime  parere  pienamente  favorevole  sulla
proposta di vincolo ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n.
490/1999,  comma 1,  lettera m), per il sito in oggetto, condividendo
le  valutazioni  gia'  espresse  dal  comitato  di settore per i beni
ambientali e architettonici nella seduta del 7 dicembre 2000";
                              Decreta:
  L'area  del colle della Montarana ricadente nel comune di Tarquinia
in  provincia  di  Viterbo,  nei  limiti  sopradescritti  e  indicati
nell'allegata  planimetria,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  e' compresa tra le zone di interesse archeologico
indicate  dall'art. 146, comma 1, lettera m), del decreto legislativo
29  ottobre  1999,  n. 490, ed e' quindi sottoposta ai vincoli e alle
prescrizioni contenute nel medesimo decreto legislativo.
  La    soprintendenza   archeologica   per   l'Etruria   meridionale
provvedera'  a  che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale  contenente il
presente  decreto  venga  affissa  ai sensi dell'art. 142 del decreto
legislativo  29 ottobre  1999, n. 490, e dell'art. 12 del regolamento
3 giugno  1940, n. 1357, all'albo del comune di Tarquinia e che altra
copia  della  Gazzetta  Ufficiale stessa, con relativa planimetria da
allegare  venga  depositata  presso  i  competenti  uffici del comune
suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti  al  tribunale  amministrativo  regionale del
Lazio,  secondo  le  modalita'  di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1034,  cosi'  come  modificata  dalla  legge  21 luglio 2000, n. 205,
ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199,  rispettivamente  entro sessanta e centoventi giorni dalla data
di avvenuta notificazione del presente atto.
    Roma, 6 agosto 2001
                                                  Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona  e  dei  beni  culturali,  registro  n.  6  Beni  e attivita'
culturali, foglio n. 185