MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 8 agosto 2001 

Proroga  dell'efficacia  dell'ordinanza  1  giugno  1999,  relativa a
disposizioni in materia di trapianto, importazione ed esportazione di
organi e tessuti.
(GU n.241 del 16-10-2001)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti;
  Vista la propria ordinanza del 1 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.
150 del 29 giugno 1999) con la quale e' stato disposto che, in attesa
dell'emanazione  del  decreto  di  cui  all'art.  16,  comma 1, della
predetta legge n. 91 del 1999, che definira' i criteri e le modalita'
per  l'individuazione  tra le strutture accreditate, di quelle idonee
ad effettuare i trapianti di organi e tessuti, nonche' del decreto di
cui  all'art.  19,  comma 1,  della  stessa  legge,  che definira' le
modalita' dell'importazione e dell'esportazione di organi e tessuti a
scopo  di trapianto, il Ministero della sanita' provvede in ordine al
rinnovo   delle   autorizzazioni  scadute  ed  alle  eventuali  nuove
autorizzazioni che si rendessero necessarie con le procedure previste
dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694,
nonche'  al  rilascio  delle  autorizzazioni alle importazioni e alle
esportazioni  di organi e tessuti ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  16 giugno  1977,  n.  409, atteso che la legge non
disciplina il periodo transitorio tra l'entrata in vigore della legge
n. 91 del 1999 e l'emanazione dei decreti attuativi;
  Viste  le  proprie ordinanze 31 gennaio 2000 (Gazzetta Ufficiale n.
63  del 16 marzo 2000), 26 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del
13 settembre  2000)  e  1 marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19
marzo  2001) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del
1 giugno 1999 e' stata prorogata fino al 30 giugno 2001;
  Considerato  che  il  provvedimento  di  cui  al precitato art. 16,
comma 1,  ed  il  provvedimento  di  cui all'art. 14, comma 5, stessa
legge,  relativo  ai  criteri  di  idoneita'  degli  organi e tessuti
prelevati a scopo di trapianto cui il precitato decreto relativo alle
importazioni ed esportazioni di organi e tessuti deve necessariamente
corrispondere  ai fini della qualita' e sicurezza dei trapianti, sono
stati  predisposti  sulla base delle indicazioni del Centro nazionale
trapianti  e sono stati sottoposti al vaglio degli organismi previsti
dagli  articoli  di  riferimento  (Consiglio  superiore  di sanita' e
C.N.T.  e,  rispettivamente,  Consulta  tecnica  permanente) ed e' in
corso il procedimento per la definitiva approvazione;
  Considerato  altresi'  che  non  e'  stato ancora emanato l'atto di
indirizzo  e  coordinamento  di  cui  all'art. 8-quater, comma 3, del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
modificazioni,  sui  criteri  per l'accreditamento istituzionale, che
costituisce  requisito  presupposto  perche'  una struttura sanitaria
possa  essere riconosciuta idonea ad effettuare trapianti di organi e
tessuti;
  Ritenuto,  al  fine  di  evitare  gravi  disfunzioni e soluzioni di
continuita' nell'attivita' di trapianto, importazione ed esportazione
di  organi e tessuti, opportuno e necessario, prorogare ulteriormente
l'efficacia  della propria ordinanza del 1 giugno 1999 fino alla data
di   emanazione   dei   decreti  ministeriali  di  cui  ai  precitati
articoli 16, comma 1, e 19, comma 1, della legge n. 91/1999;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Per  i  motivi  in  premessa  indicati l'efficacia dell'ordinanza 1
giugno  1999,  relativa  a  disposizioni  in  materia  di  trapianti,
importazioni  ed  esportazioni di organi e tessuti, e' prorogata sino
alla  data di emanazione dei decreti ministeriali di cui ai precitati
articoli 16, comma 1, e 19, comma 1, della legge n. 91 del 1999.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 agosto 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 177