MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 12 ottobre 2001, n. 168 

Uso di alcool etilico nei prodotti per la casa.
(GU n.244 del 19-10-2001)
 
 Vigente al: 19-10-2001  
 

                              Al   Ministero  dell'economia  e  delle
                              finanze    -   Dipartimento   politiche
                              fiscali - Roma
                              Alla Confcommercio - Roma
                              All'ASSIC - Milano
                              Alla Confesercenti - Roma
                              Alla Federchimica - Milano
                              All'Assodistillatori - Roma
  E'  stata  constatata una proliferazione di offerte al dettaglio di
prodotti  detergenti  a  base  di  alcole  etilico per uso domestico,
formulati  e  presentati  con  modalita'  suscettibili  di ingenerare
confusione  nel consumatore rispetto alle usuali confezioni di alcole
denaturato con denaturante generale.
  In  particolare,  si  tratta di prodotti presentati in confezioni e
con  etichette  del  tutto  simili  a  quelle  utilizzate per l'acole
etilico  denaturato  con  denaturante  generale.  Il  consumatore  e'
facilmente  tratto  in  inganno,  in quanto solo con un attento esame
delle  indicazioni  riportate in etichetta consente all'acquirente di
percepire la effettiva diversita'.
  Il  rischio di confusione tra le due diverse categorie di prodotti,
sia  per  il consumatore che per il distributore, e' reso ancora piu'
evidente   dal   fatto  che  questi  alcoli  con  detergenti  vengono
presentati con una colorazione rosa identica al caratteristico colore
dell'alcole denaturato con denaturante generale.
  Al  riguardo  si  ritiene  utile  precisare che il decreto 9 luglio
1996,  n.  524  "Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego
dell'alcole  etilico  e  delle  bevande  alcoliche  in  usi esenti da
accisa",  all'art. 1, comma 1, stabilisce che il denaturante generale
e'  costituito dalle seguenti sostanze preventivamente sciolte in due
litri di metiletilchetone:
    a) tiofene: grammi 125;
    b) denatonium benzoato: grammi 0,8;
    c) C.I. Reactive Red 24: grammi 3.
  Il  citato decreto n. 524/1996, all'art. 2, comma 4, stabilisce che
l'alcole etilico destinato alla fabbricazione dei prodotti detergenti
per  uso  domestico  deve  essere  denaturato  con l'aggiunta ad ogni
ettanidro di alcole delle seguenti sostanze:
    a) 4.000 grammi di isopropanolo;
    b) 500 grammi di metiletilchetone;
    c) 2 grammi di bitrex.
  Da quanto sopra emerge che:
    il  colorante  (C.I.  Reactive  Red  24)  puo'  essere utilizzato
soltanto per il denaturante generale;
    l'alcole impiegato nella fabbricazione di prodotti detergenti per
uso  domestico  e  degli altri prodotti elencati all'art. 2, comma 4,
del  decreto  n.  524/1996  deve  essere  denaturato  con le sostanze
denaturanti ivi indicate tra le quali non compaiono i coloranti.
  Pertanto,  i  predetti  prodotti  indicati all'art. 2, comma 4, del
decreto n. 524/1996 che contengono coloranti rossi o simili, non sono
conformi  a  quanto prescritto dalla vigente normativa e sono tali da
confondere  i  consumatori  in particolare quando sono esposti per la
vendita  accanto  a  quelli  di  cui all'art. 1 del citato decreto n.
524/1996.
  La  confusione e' ancor piu' evidente quando nella designazione del
prodotto  si  fa riferimento all'alcool con caratteri grandi e questo
risulta utilizzato in quantita' minime.
  L'esigenza  di  trasparenza  commerciale va in ogni caso assicurata
non   solo  per  evitare  illecita  concorrenza  tra  le  aziende  ma
soprattutto  per  evitare  di confondere il consumatore nell'acquisto
dei prodotti in parola.
  Quanto sopra premesso, l'alcool etilico nei prodotti in parola deve
essere almeno il 90%.
  I  prodotti  suddetti,  pertanto,  che contengono alcool etilico in
misura   inferiore   al   90%   non   possono  riportare  in  rilievo
l'indicazione  dell'alcool  stesso  ne'  possono  essere colorati con
coloranti   rosa  o  assimilabili  alla  colorazione  ottenibile  col
processo  di denaturazione previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto
n. 524/1996.
  Gli  organi di vigilanza sono invitati ad intervenire perche' venga
assicurata  lealta' commerciale e garantita la tutela degli interessi
dei consumatori.
  Si  invita,  altresi',  in  particolare,  la  grande  distribuzione
organizzata  a non porre in vendita prodotti che non sono conformi ai
principi sopraevidenziati.
    Roma, 12 ottobre 2001
                                      Il direttore generale: Visconti