MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 ottobre 2001 

Nuove  misure  dei  tassi  di  interesse  sui  libretti  di risparmio
postale.
(GU n.246 del 22-10-2001)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  libro  III,  titolo  I,  capo  V,  del testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;
  Visto il titolo V del regolamento di esecuzione del libro terzo del
codice  postale  e  delle  telecomunicazioni (servizi di bancoposta),
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989,
n. 256, e successive modificazioni;
  Visti   il   decreto-legge  lo  dicembre  1993,  n.  487,  recante:
"Trasformazione  dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni
in   ente  pubblico  economico  e  riorganizzazione  del  Ministero",
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e
la  deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per
la programmazione economica, recante: "Trasformazione in societa' per
azioni dell'Ente Poste italiane deliberazione n. 244/1997)";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  284, recante
"Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 2, comma 2, che
stabilisce,  tra  l'altro che le condizioni dei libretti di risparmio
postale  sono  fissate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
bilancio  e  della programmazione economica, adottato su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, e l'art. 6;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990,
n.   430,   recante:   "Regolamento   per   il   rilascio   da  parte
dell'amministrazione  delle  Poste e delle telecomunicazioni di carte
nominative    a    banda   magnetica   ed   a   microprocessore   per
l'accreditamento  di  somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a
crediti esigibili presso gli uffici postali, nonche' a denaro versato
presso i medesimi uffici";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.
533,  recante:  "Regolamento  concernente  l'attuazione  del servizio
della  carta  nominativa  a  banda  magnetica  ed  a  microprocessore
(postcard o portafoglio elettronico)";
  Visto  il  decreto  18 settembre  2000 del Ministro del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica recante: "Nuove misure dei
tassi  di  interesse sui libretti postali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2000;
  Preso  atto  che  non  sono  stati  ancora  adottati  i decreti che
stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale,
per cui, a norma dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  284,  continuano  ad applicarsi, per quanto non
espressamente  previsto  dal medesimo decreto, le disposizioni recate
dal  citato  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di  bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 marzo  1973, n. 156, e dal suo
regolamento  di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1 giugno 1989, n. 256;
  Ritenuto   di  adeguare  la  remunerazione  del  risparmio  postale
provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sui libretti di
risparmio postale;
  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;


                              E m a n a


                        il seguente decreto:
                               Art. 1.


            Tassi di interesse sui libretti di risparmio

  1. Con  effetto  dal  primo giorno del mese successivo alla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, il tasso di interesse sui libretti di risparmio
nominativi  ed  al  portatore  ordinari, sul portafoglio elettronico,
nonche'  sui  libretti  della serie speciale "italiani all'estero" e'
fissato nella misura del 3 per cento lordo in ragione d'anno.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 ottobre 2001
                                                Il Ministro: Tremonti