AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 26 luglio 2001 

Bando di gara per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e
costruzione  degli  impianti  fissi  della tramvia Valli Bergamasche,
prima tratta funzionale. (Deliberazione n. 291).
(GU n.257 del 5-11-2001)

Stazione appaltante: T.E.B. Tramvie Elettriche Bergamasche
Esponente: imprese Pontello e Collini
Riferimento  normativo:  art. 19, comma 1, lettera b), della legge n.
109/1994 e successive modificazioni integrative.
                            IL CONSIGLIO
  Vista   la   relazione   dell'ufficio   affari  giuridici  appresso
riportata;
Considerato in fatto.
  Le  imprese  Pontello  e Collini hanno inviato due esposti a questa
autorita' relativamente ad alcune clausole del bando di gara indicato
in oggetto ritenute non conformi alla normativa vigente; a seguito di
cio' la stazione appaltante ha proceduto, in autotutela, ad annullare
il   bando,   ad   apportare  alcune  lievi  modifiche  al  progetto,
rielaborando e ripubblicando il bando stesso.
  Per   quanto   riguarda  i  quesiti  posti  dall'impresa  Pontello,
riguardanti  problematiche  di  carattere  generale,  si  e' ritenuto
necessario un approfondimento per cio' che riguarda i seguenti punti:
    legittimita'  della  clausola  di capitolato speciale che prevede
che  non  possano  essere  variate  la  qualita' e le quantita' delle
lavorazioni  previste  nel progetto definitivo posto a base di gara e
che non possano essere proposte variazioni neanche migliorative;
    legittimita'  dell'operato  della  stazione  appaltante in merito
alla  mancata  redazione  del  piano  di  sicurezza  e  coordinamento
unitamente  alla  redazione del progetto definitivo, limitandosi alla
redazione  di  "linee  guida  per la stesura del piano di sicurezza e
coordinamento    in    fase    di   progettazione   esecutiva",   pur
predeterminando  l'importo,  fisso  ed  invariabile  e non soggetto a
ribasso d'asta dei costi per la sicurezza;
    possibilita'   di   affidare   mediante  licitazione  privata  la
progettazione  esecutiva  e  la  realizzazione dell'opera non essendo
possibile  determinare  esattamente  i  costi  dell'opera con il solo
progetto definitivo.
Ritenuto  in diritto.   La fattispecie in esame attiene ad un appalto
integrato disciplinato dall'art. 19, comma 1, lettera b), della legge
n.  109/1994 e successive modificazioni integrative, in base al quale
i  contratti  d'appalto  di lavori pubblici possono avere ad oggetto,
oltre alla esecuzione dei lavori, di cui al relativo art. 2, comma 1,
della  stessa legge, anche la progettazione esecutiva di cui all'art.
16,  comma  5,  sempreche'  la componente impiantistica o tecnologica
incida per piu' del 50% sul valore dell'opera.
  La gara in tal caso avverra' sul progetto definitivo, corredato, ai
sensi  dell'art.  25,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  554/1999,  dallo schema di contratto e dal capitolato
speciale  d'appalto redatti secondo le modalita' di cui al successivo
art.  45;  il  capitolato  deve  prevedere  la  sede ed i tempi della
progettazione  esecutiva,  nonche'  le  modalita'  di  controllo  del
rispetto,  da  parte dell'affidatario, delle indicazioni del progetto
definitivo; ai sensi del comma 4 dello stesso articolo "gli elaborati
grafici  e  descrittivi nonche' i calcoli preliminari sono sviluppati
ad  un livello di definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva  non  si  abbiano  apprezzabili differenze di tecniche e di
costo".
  Risulta  in  tal  modo  confermata la tendenza di fondo di tutta la
nuova  normativa  sui  lavori  pubblici che, ponendo la progettazione
come  attivita'  centrale  rispetto  a  quella  riguardante  i lavori
pubblici,  ha  inciso  profondamente sulle relative regole dettandone
nuove  e  precise,  e,  ponendo  un legame di interdipendenza con gli
altri  istituti  che  fanno  parte dell'appalto di opera pubblica, ha
definito  un percorso preciso per tutta l'attivita' di progettazione,
predeterminato  per  ogni fase di approfondimento in base al quale le
scelte  e  decisioni  assunte non possono essere smentite nel livello
successivo.
  Per  quanto attiene l'appalto integrato occorre osservare che detto
istituto   deve   necessariamente   essere  interpretato  in  diretta
connessione  con  il  divieto,  sancito dalla direttiva comunitaria e
ripreso  dal  regolamento  generale  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 all'art. 16, comma 3, di "introdurre nei
progetti  prescrizioni  che  menzionino  prodotti  di una determinata
fabbricazione  o  provenienza  oppure  procedimenti  particolari  che
abbiano  l'effetto  di  favorire  determinate imprese o di eliminarne
altre  o  che  indichino  marchi,  brevetti  o  tipi o un'origine una
produzione determinata...".
  Quanto sopra, nel caso di appalto integrato a prevalente componente
impiantistica, porta come conseguenza che la stazione appaltante, nel
rispetto  di tale divieto, debba comunque consentire, all'appaltatore
di  individuare,  in  sede  di  redazione  di  progetto esecutivo, le
singole  parti  della  componente  impiantistica,  nel rispetto delle
prescrizioni  e  delle  prestazioni  previste nel capitolato speciale
d'appalto.
  Si  ritiene  inoltre  opportuno confermare quanto gia' statuito per
caso   analogo  nell'adunanza  del  19 aprile  2000,  laddove  si  e'
precisato  che  per  componente  tecnologica  si  deve  intendere "il
riferimento  a  tecniche  e/o  procedure  costruttive  comuni  ma non
usuali,  tecniche che possono, senza introdurre modifiche al progetto
definitivo,  influire  sul  risultato  esecutivo,  per  la  qual cosa
l'impresa   e'   chiamata  ad  apportare  il  proprio  contributo  di
esperienza   ed   organizzazione   con   particolare   riferimento  a
particolari costruttivi e/o esecutivi di dettaglio".
  Da  ultimo si sottolinea che anche nel caso di appalto integrato e'
applicabile  quanto  disposto  dall'art.  11  del capitolato generale
d'appalto  approvato  con  decreto  del  Ministero lavori pubblici n.
145/2000,  di  "proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni
migliorative  ai  sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo, della
legge  di  sua  esclusiva  ideazione e che comportino una diminuzione
dell'importo originario dei lavori".
  Per  quanto  attiene  alla legittimita' dell'operato della stazione
appaltante  che,  in  fase  di  appalto  integrato, ha predeterminato
l'importo  della  sicurezza,  occorre  considerare  che la principale
novita'  introdotta  dalla  recente normativa in materia di sicurezza
sul  lavoro,  da  ultimo  con  il decreto legislativo n. 494/1996, e'
certamente quella di aver attribuito in capo al committente, obblighi
e responsabilita' in materia di sicurezza e salute ai quali lo stesso
era  precedentemente  risultato  estraneo. Ove si consideri, inoltre,
l'obbligo  per  l'appaltatore,  pur  in presenza di piani elaborati a
cura del committente, di redigere il piano operativo per la sicurezza
concernente  l'autonoma  organizzazione  del cantiere, integrativo di
quello  predisposto  dalla  stazione appaltante, emerge con chiarezza
che  secondo la volonta' del legislatore, il rapporto tra committente
e  appaltatore in materia di sicurezza, deve risultare un rapporto di
collaborazione  e coordinazione, il cui scopo principale e' quello di
addivenire all'esecuzione delle opere in regime di sicurezza.
  Per    quanto   attiene,   infine,   l'ultimo   punto   evidenziato
dall'esponente  e  cioe' la legittimita' di adottare il sistema della
licitazione  privata  per  l'affidamento  di un appalto integrato, si
evidenzia che, sulla base del dettato della norma, non sembra esservi
alcun  motivo ostativo, atteso quanto stabilito al comma 1, dell'art.
20  della  legge  n.  109/1994:  "gli appalti di cui all'art. 19 sono
affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata".
  In base a quanto sopra considerato,
                            Il Consiglio
                              Delibera:
  E'  conforme  alla norma legislativa e regolamentare la clausola di
capitolato  speciale  che  prevede  che non possano essere introdotte
modifiche  al  progetto definitivo, restando salva la possibilita' di
proporre,  ai  sensi  dell'art.  11 del capitolato generale d'appalto
approvato  con decreto ministeriale n. 145/2000, eventuali variazioni
migliorative  che  comportino una diminuzione dell'importo originario
dei lavori;
  E'  conforme  alla norma legislativa e regolamentare predeterminare
da  parte  della stazione appaltante, l'importo della sicurezza, gia'
in  fase  di  progetto  definitivo, nel presupposto che la principale
responsabilita' in materia di sicurezza resta in capo al committente.
Peraltro  l'impresa,  che e' a sua volta responsabile della sicurezza
in  fase  esecutiva,  ha  la  possibilita',  in sede di redazione del
progetto  esecutivo, di introdurre integrazioni al piano di sicurezza
individuato dall'amministrazione nel progetto definitivo;
  Ai  sensi  dell'art. 20, comma 1, della legge n. 109/1994 l'appalto
integrato   puo'  essere  affidato  mediante  licitazione  privata  o
pubblico incanto;
  Manda  all'ufficio  affari  giuridici perche' comunichi la presente
deliberazione al soggetto istante.
    Roma, 26 luglio 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito