MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 6 agosto 2001 

Inclusione dell'area non urbanizzata dell'agro tiburtino compresa tra
la  via  di  Pomata  -  Colli  di  S. Stefano - Villa Adriana - Colle
Cesarano,  ricadente  nel  comune  di Tivoli tra le zone di interesse
archeologico  di  cui  all'art. 146, comma 1, lettera m), del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
(GU n.252 del 29-10-2001)

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante  "Testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1 della legge 8
ottobre  1997,  n.  352"  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del 27 dicembre 1999, ed in particolare
l'art. 144;
  Visto  l'art.  146,  comma  1, lettera m) del titolo II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  Vista  la  decisione  n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI
sezione del Consiglio di Stato;
  Vista  la  circolare  ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 nella
quale si e' rilevata la necessita' di individuare le zone definite di
interesse  archeologico  dalla  legge  8  agosto  1985  n. 431 ed ora
dall'art.  146  comma 1, lettera m) del testo unico con provvedimenti
ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino
la  interrelazione  fra  i beni archeologici presenti e l'area che ne
costituisce il contesto di giacenza;
  Considerato  che  la Soprintendenza archeologica del Lazio con nota
n.  12729  del 26 luglio 1997 ha trasmesso all'Ufficio centrale per i
beni ambientali e paesaggistici la proposta di inclusione fra le zone
di  interesse archeologico di cui all'art. 1 lettera m) della legge 8
agosto  1985 n. 431, ora art. 146 comma 1, lettera m) del sopracitato
decreto  legislativo n. 490/1999, dell'area non urbanizzata dell'agro
tiburtino compresa tra la via di Pomata - Colli di S. Stefano - Villa
Adriana  -  Colle  Cesarano,  ricadente  nel comune di Tivoli e cosi'
delimitata:  partendo  dall'edificio  al numero civico 8 della via di
Pomata,  in  senso  orario - via di Pomata, strada provinciale per S.
Gregorio,  confine  comunale,  autostrada  A24, rampa di uscita della
stessa per veicoli provenienti dall'Aquila, rampa di immissione per i
veicoli in direzione Roma, via Maremmana Inferiore, confine comunale,
fiume  Aniene,  fosso affluente nei pressi del Villaggio Adriano, via
Maremmana  Inferiore,  via  Giulia  Sabina,  via  del Ninfeo, via del
Serapeo,  via  del  Teatro  Greco,  via  del Pritaneo, via del Teatro
Marittimo,  scalette,  via  del Canopo, via Maremmana Inferiore, Case
Galli,  Strada  Galli, via Rosolina, via di Villa Adriana, ciglio dei
giardini pubblici, strada vicinale, via di S. Salvatore, strada senza
nome, tratto rettilineo con il vertice E del rione Adrianella, strada
vicinale dall'Adrianella alla via delle Piagge, via Tiburtina fino ad
un  punto  segnato  sulla carta, tratto rettilineo da questo punto al
punto di partenza;
  Considerato  che  con decreto ministeriale del 3 settembre 1997, su
segnalazione  dell'Associazione  Italia  Nostra,  ai sensi del citato
art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, sono
stati  inibiti  i lavori per la realizzazione da parte della societa'
Eco  Italia  87  di  una  discarica  nel comune di Tivoli, proprio in
localita'  Colle  Cesarano,  rilevando  che  tale opera provocherebbe
gravi   danni  paesaggistici  alla  localita'  stessa,  spezzando  la
continuita' e l'integrita' del comprensorio in argomento;
  Considerato   che   con  nota  n.  2653  del  7  febbraio  1998  la
Soprintendenza  archeologica  per  il Lazio ha comunicato all'Ufficio
centrale   di   aver   inviato   al  comune  di  Tivoli  copia  della
documentazione  relativa alla proposta di vincolo per l'area predetta
al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di partecipazione
al  procedimento  amministrativo  ai sensi degli articoli 7 e 9 della
legge n. 241/1990, tramite affissione all'albo del comune di Tivoli;
  Considerato  che  nella  medesima  nota  la Soprintendenza predetta
trasmetteva all'Ufficio centrale diverse opposizioni alla proposta di
vincolo  in  questione  ai sensi dell'art. 11 della suddetta legge n.
241/1990  e precisava che la perimetrazione affissa all'albo comunale
corrispondente alla precedente proposta della Soprintendenza era piu'
estesa  di  quella  in  corso  di  definizione  da parte dell'Ufficio
centrale;
  Considerato  che  con  nota  ST/702/5070/98  del  23  febbraio 1998
l'Ufficio  centrale  ha comunicato al comune di Tivoli che nelle aree
oggetto  di  perimetrazione  del vincolo ogni opera non riconducibile
alle  categorie di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e
consolidamento  statico  e  per  la  quale  non  era  stata richiesta
concessione   edilizia   avrebbe   dovuto   ottenere   la  necessaria
autorizzazione  paesistica  ex  art.  7 della legge n. 1497/1939, ora
art.  151  del citato decreto legislativo n. 490/1999, da parte della
regione Lazio e del comune di Tivoli;
  Considerato  che  nella  medesima nota si precisava che, nelle more
dell'apposizione  del  vincolo,  la proposta era stata opportunamente
modificata, riducendo la perimetrazione ed escludendone le zone A e B
di  piano  regolatore nonche' le zone ricomprese in piani pluriennali
di  attuazione,  in  virtu' del disposto del comma sesto dell'art. 82
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616,
cosi'   come  introdotto  dalla  legge  8  agosto  1985,  n.  431  di
conversione  in  legge  del  decreto-legge  27  giugno  1985, n. 312,
disposizione  ora sostituita dall'art. 146 comma 2 del citato decreto
legislativo n. 490/1999;
  Considerato  che con la medesima nota si trasmettevano al comune di
Tivoli  le nuove planimetrie relative alle aree perimetrate ex art. 1
lettera  m)  della legge n. 431/1985, ora art. 146 comma 1 lettera m)
del  citato  decreto  legislativo  n.  490/1999,  al  fine di poterne
garantire  una immediata affissione all'albo pretorio del comune e si
precisava  che  ogni  eventuale  osservazione  e  opposizione avrebbe
dovuto pervenire al medesimo Ufficio;
  Considerato  che  con  nota  n.  ST/702/13989  del  29  maggio 1998
l'Ufficio   centrale  ha  trasmesso  alla  segreteria  del  Consiglio
nazionale  -  Comitati  di  settore  riuniti  in  seduta  congiunta -
osservazioni  e  opposizioni  alla  proposta di vincolo relative alle
zone di interesse archeologico non urbanizzate pervenute direttamente
allo stesso Ufficio;
  Considerato   che   con  nota  n.  17382  del  1  ottobre  1998  la
Soprintendenza  archeologica  per  il  Lazio ha trasmesso all'Ufficio
centrale    diverse    osservazioni   pervenute   direttamente   alla
Soprintendenza  e relative alla proposta di vincolo ex art. 1 lettera
m) della citata legge n. 431/1985 tra cui l'opposizione del comune di
Tivoli contenuta nella delibera G.C. n. 197 del 1 aprile 1998;
  Considerato  che  il  Comitato  di  settore per i beni ambientali e
architettonici  e  il Comitato di settore per i beni archeologici del
Consiglio  nazionale  per  i beni culturali e ambientali riunitisi in
seduta   congiunta,   valutati   tutti   gli  atti  ivi  comprese  le
osservazioni  alla  proposta  di vincolo, hanno ritenuto di esprimere
parere  favorevole  in  data  21  maggio 1999 in ordine alla predetta
proposta;
  Considerato  che  con  nota  ST/702/23199/99 del 24 settembre 1999,
l'Ufficio   centrale  ha  trasmesso  alla  segreteria  del  Consiglio
nazionale  -  Comitati  di settore riuniti in seduta congiunta alcune
osservazioni  alla  proposta  di vincolo precedentemente non allegate
alla  documentazione  gia'  sottoposta alle valutazioni dei Comitati,
per le ulteriori valutazioni di competenza;
  Considerato  che  con  nota  231/801/87  del  4  febbraio  2000  la
segreteria  del  Consiglio nazionale - Comitati di settore riuniti in
seduta  congiunta,  ha  restituito  all'Ufficio  centrale  la pratica
inerente la proposta di vincolo;
  Considerato   che   con  nota  n.  1136  del  23  gennaio  2001  la
Soprintendenza  archeologica  per  il  Lazio  reiterava  al comune di
Tivoli  la  proposta  di vincolo corredata dalle relative planimetrie
per  l'affissione  all'albo  pretorio comunale ai sensi dell'art. 140
comma  5  del  citato decreto legislativo n. 490/1999, precisando che
dall'affissione  della proposta sarebbero decorsi gli obblighi di cui
all'art. 151 del medesimo decreto legislativo;
  Considerato che il comune di Tivoli con nota n. 3072 del 24 gennaio
2001  comunicava  che  la citata proposta di vincolo e' stata affissa
all'albo pretorio comunale a partire dal giorno 24 gennaio 2001 e con
successiva  nota  n.  20061  dell'8  maggio  2001  attestava  che  la
pubblicazione si era protratta sino al giorno 24 aprile 2001;
  Considerato  che  dopo l'avvenuta ripubblicazione della proposta di
vincolo  all'albo pretorio comunale non risultano pervenute ulteriori
memorie  o  osservazioni  ai  sensi  dell'art. 144 comma 3 del citato
decreto legislativo;
  Considerato   che  con  nota  n.  2812  del  22  febbraio  2001  la
Soprintendenza  archeologica  per  il  Lazio  comunicava  all'Ufficio
centrale per i beni ambientali e paesaggistici l'avvenuto adempimento
degli  obblighi  di  cui  all'art.  140  comma  6  del citato decreto
legislativo n. 490/1999 e trasmetteva copia delle pubblicazioni della
proposta  di  vincolo  sui  quotidiani  Il  Corriere  della  Sera, Il
Messaggero e Il Tempo;
  Considerato che l'area sopra delimitata costituisce un comprensorio
di  rilevantissimo  interesse archeologico, oltre che paesaggistico e
ambientale   determinato   dalle   rilevanti   e   numerose  presenze
archeologiche  che costituiscono un'importantissima documentazione di
un    aspetto    fondamentale    della    civilta'   romana,   quello
dell'insediamento  rurale, rappresentato da ville rustiche, da grandi
ville  di  otium  dell'aristocrazia,  fino  al grandioso insediamento
imperiale  della  Villa  Adriana, sono ben visibili infatti nell'area
medesima  platee  e muri di costruzione di grandi ville, tra le quali
particolarmente  importanti  sono  quelle  tradizionalmente  dette di
Cassio,  di  Bruto,  dei Vibii Vari e degli Arcinelli e sono presenti
anche  le  strutture  di quattro acquedotti (Anio Vetus, Aqua Marcia,
Aqua  Claudia  e  Anio  Novus), con un castellum aquae, nonche' resti
conservati di strade antiche, di sepolture e di ponti;
  Considerato  che  l'area  in  questione  e'  parte  del  territorio
dell'antica  Tibur,  centro tra i piu' ricchi di monumenti e presenze
archeologiche  che  vanno dal periodo arcaico al tardo impero, la cui
fondazione  si  fa  risalire  al XIII secolo a.C., che fu tra le piu'
importanti  citta'  latine,  poi  municipio,  con  una  fase edilizia
intensa  soprattutto  dal I secolo a.C. al II secolo a.C., alla quale
si   devono  importantissimi  monumenti,  come  il  grande  santuario
d'Ercole,  i  templi  dell'acropoli  detti  di Vesta e della Sibilla,
numerosi  monumenti  funerari, l'enorme complesso della Villa Adriana
ed  appunto  le ville di otium, tra le piu' notevoli della romanita',
citate  dalle  fonti  letterarie,  favorite dalla vicinanza di Roma e
dalla  presenza  dei  sopraindicati acquedotti principali di Roma che
traevano prestigio dalla fama del clima e del paesaggio tiburtini;
  Considerato  che l'Ufficio periferico nella relazione allegata alla
proposta   di  vincolo  ha  evidenziato  l'importanza  paesaggistica,
naturalistica   e   storico-artistica   dell'area   sopraperimetrata,
rilevando  in  particolare  come  la  fascia  pedemontana a sud della
citta',  ancora  in  gran  parte coperta da uliveti secolari e l'area
circostante  la Villa Adriana, costituisca un complesso paesaggistico
tra  i piu' importanti d'Italia, di cui i resti dei criptoportici e i
grandi  muri di sostegno delle platee sono un aspetto caratteristico,
paesaggio  fra  i  piu' citati in opere pittoriche, architettoniche e
letterarie e come l'area di Colle Cesarano, sulla sinistra orografica
dell'Aniene,  sia  tuttora  un'area  agricola  pressoche' intatta, di
grande  valore  paesaggistico  e  ambientale,  inserita  per  le  sue
pregevoli  caratteristiche  nei  confini del proposto Parco regionale
dell'Aniene;
  Rilevato   che   il   comprensorio   in   questione  rientra  nella
perimetrazione  del  progettato Parco archeologico-naturale dell'agro
tiburtino e prenestino, anello fondamentale della "area verde" ad est
di  Roma,  destinato  a ricongiungersi al Parco dei castelli Romani e
dell'Appia  antica,  per  costituire  un  importante  segmento  della
cintura verde metropolitana;
  Considerato  che  la  citata Soprintendenza ha sottolineato come il
patrimonio     archeologico     situato     all'interno     dell'area
sopraperimetrata   si  trovi  in  un  territorio  soggetto  a  rapida
trasformazione,  in  pratica investito dall'espansione edilizia della
citta', non solo programmata dagli appositi strumenti urbanistici, ma
anche  "spontanea",  cioe'  abusiva che costituisce un serio pericolo
per la fruibilita' di cosi' importanti monumenti e per la loro stessa
integrita',  in  particolare  e' stato evidenziato come nell'area dei
Colli  di  S. Stefano il mancatocontrollo dell'edilizia abusiva abbia
gia'  recato  grossi  danni  ai singoli monumenti, danni testimoniati
dalle stesse pubblicazioni scientifiche;
  Rilevata   quindi   l'esigenza   di   salvaguardare  il  patrimonio
sopradescritto,  unico  al mondo e importantissimo dal punto di vista
archeologico, storico e paesaggistico, situato in un settore, come e'
quello  dell'hinterland  orientale  di  Roma,  esposto  al rischio di
perdita a causa del processo di sfruttamento insensato iniziato negli
ultimi anni;
  Esaminati  gli  atti e verificato che l'area cosi' complessivamente
individuata di rilevanza nazionale ed internazionale, si caratterizza
per  il  rapporto ormai storicizzato tra le connotazioni ambientali e
naturalistiche    di    particolare    interesse    paesaggistico   e
rappresentative  dell'agro  tiburtino  e  le  valenze naturalistiche,
storico-artistiche ed archeologiche presenti;
  Considerata   quindi  la  necessita'  e  l'urgenza  di  emanare  un
provvedimento   che   garantisca  una  tutela  efficace  ed  unitaria
dell'area  predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione
del  patrimonio  archeologico  presente,  al  fine  di  valorizzare e
preservare tutti i beni meritevoli di tutela:
  Rilevato  da  quanto  sopra  esposto,  che il territorio delimitato
nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di
interesse archeologico, indicate all'art. 146 comma 1 lettera m), del
decreto    legislativo    n.    490    del   1999,   per   i   valori
archeologico-monumentali  ed ambientali insiti e per l'attitudine che
il  suo  profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza
del   patrimonio  archeologico  di  rilievo  nazionale,  cioe'  quale
territorio  delle  presenze  di rilievo archeologico, qualita' che e'
assurta a valore storico culturale meritevole di protezione;
  Considerato  che  il  vincolo  comporta in particolare l'obbligo da
parte  del  proprietario,  possessore  o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile  ricadente nella localita' vincolata di presentare alla
regione   o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato  la  richiesta  di
autorizzazione  ai sensi dell'art. 151 del citato decreto legislativo
n.  490  del 1999 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei
luoghi,  e  che  questo  Ministero  puo'  in ogni caso annullare tale
autorizzazione  entro  i sessanta giorni successivi alla ricezione di
detto   provvedimento,   corredata   della  documentazione  idonea  a
consentire la dovuta valutazione ministeriale;
                              Decreta:
  L'area  non  urbanizzata dell'agro tiburtino compresa tra la via di
Pomata  -  Colli  di  S.  Stefano  -  Villa  Adriana - Colle Cesarano
ricadente  nel  comune  di  Tivoli  in  provincia di Roma, nei limiti
sopradescritti  e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto, e' compresa tra le zone di
interesse  archeologico  indicate  dall'art. 146, comma 1, lettera m)
del  titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed e'
quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel titolo
II del medesimo decreto legislativo.
  La Soprintendenza archeologica per il Lazio provvedera' a che copia
della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa
ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29
ottobre  1999, n. 490 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n.
1357,  all'albo  del  comune  di  Tivoli  e  che copia della Gazzetta
Ufficiale   stessa,  con  relativa  planimetria  da  allegare,  venga
depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti  al  tribunale  amministrativo  regionale del
Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034
cosi'  come  modificata  dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero e'
ammesso  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato, ai sensi del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
    Roma, 6 agosto 2001
                                                  Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2001
Ufficio  di  controllo  prenventivo  sui  Ministeri  dei servizi alla
persona e "dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 228