ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2001 

Modificazioni  allo  statuto  della  Ima Italia Assistance S.p.a., in
Cinisello Balsamo. (Provvedimento n. 1957).
(GU n.260 del 8-11-2001)

           L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della   direttiva  n.  91/674/CEE  in  materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
1  1,  che  prevede  nuovi termini per l'approvazione del bilancio di
esercizio;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione  della  direttiva  n. 95/26/CE in materia di rafforzamento
della   vigilanza   prudenziale   nel  settore  assicurativo  ed,  in
particolare,  l'art.  4  concernente  le  disposizioni applicabili al
collegio  sindacale  delle  imprese  di  assicurazione con azioni non
quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni  per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per  la  fissazione  dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  1  ottobre  1993,  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa  in  alcuni  rami  danni  rilasciata  alla  Ima Italia
Assistance S.p.a., con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via Cantu'
n. 11, ed i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza;
  Vista  la delibera assunta in data 25 settembre 2001 dall'assemblea
straordinaria  degli azionisti della Ima Italia Assistance S.p.a. che
ha  approvato  le  modifiche  apportate  ai  seguenti  articoli dello
statuto  sociale:  articoli 2,  5,  8 e 14 modificati solo nel testo;
art.  17 inserito ex novo; articoli ex 17 e l8 modificati nel testo e
rinumerati;   articoli ex   19,  20  e  21  invariati  nel  testo  ma
rinumerati;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Ima Italia
Assistance  S.p.a.,  con  sede  in Cinisello Balsamo (Milano), con le
modifiche apportate agli articoli:
  "Art.  2  (Denominazione - Oggetto - Sede - Durata). - Soppressione
dell'inciso   "anche  mediante  rilascio  di  fidejussioni  ed  altre
garanzie"    con    riferimento   alle   modalita'   di   prestazione
dell'attivita' assicurativa del ramo assistenza.
  Sostituzione   dell'espressione  "dal  decreto  legislativo  n.  24
febbraio  1998,  n.  58  (in  luogo  della precedente "dalla legge n.
1/1991  ) con riferimento alle attivita' di intermediazione mobiliare
escluse   dall'oggetto   sociale   (nell'ambito   dell'assunzione  di
interessenze  e  partecipazioni in enti o imprese con analogo fine, a
scopo di investimento);".
  "Art.  5  (Capitale  sociale  -  Azioni  -  Obbligazioni - Fondo di
organizzazione).   -   Nuovo   ammontare  del  capitale  sociale  con
conversione  in  euro  2.507.000  (in luogo del precedente importo di
L. 3.200.000.000)  diviso  in n. 21.800 azioni del valore nominale di
euro  115  ciascuna  [a  seguito  di  aumento  del capitale, anche al
servizio  della  conversione,  per L. 362.736.800, a titolo gratuito,
mediante  integrale  utilizzo delle voci di bilancio "utili a nuovo e
"utili  esercizio  2000  e di parziale utilizzo della riserva legale;
conversione  del  capitale  da  lire  in  euro  e ulteriore aumento a
pagamento per euro 667.000];".
  "Art.  8  (Assemblee  dei  soci).  - Riformulazione dell'articolo e
nuova disciplina in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria:
"L'assemblea  ordinaria,  per  le  delibere  di cui all'art. 2364 del
codice  civile,  e' convocata almeno una volta all'anno entro quattro
mesi   dalla  chiusura  dell'esercizio  sociale.  Quando  particolari
esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria potra' essere convocata
entro  sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (in luogo della
precedente  previsione  statutaria:  "L'assemblea in via ordinaria e'
convocata  almeno  una  volta  all'anno entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio  sociale,  salvo  possibilita'  di proroga di cui alle
leggi sulle assicurazioni private );".
  "Art. 14 (Amministrazione). - Soppressione del-l'espressione "o dai
Sindaci  in  relazione  alla possibilita' di attivare la convocazione
del  consiglio di amministrazione da parte degli stessi, a seguito di
richiesta.
  Nuova  disciplina: possibilita' di tenere le riunioni del consiglio
di   amministrazione  in  tele  o  videoconferenza  -  condizioni  ed
effetti;".
  Inserimento   nuovo   "Art.  17  (Amministrazione).  -  Obbligo  di
informativa   al  collegio  sindacale,  da  parte  del  Consiglio  di
amministrazione,  sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior
rilievo   economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla
societa'  e/o  dalle  societa'  controllate ed, in particolare, sulle
operazioni  in  potenziale  conflitto  di  interessi: modalita' della
comunicazione anche in presenza di particolari circostanze;".
  Ex   art.   17   rinumerato   "Art.   18  (Collegio  sindacale).  -
Riformulazione  dell'articolo  e  nuova  disciplina:  "La societa' e'
controllata da un collegio sindacale, funzionante ai sensi di legge e
composto  da  tre  membri  effettivi  e  due  supplenti. I membri del
collegio  sindacale sono nominati dall' assemblea dei soci, durano in
carica  tre  anni e sono rieleggibili. L'assemblea ne determinera' il
compenso  in  sede  di  nomina  (in luogo della precedente previsione
statutaria:  "La societa' sara' controllata da un collegio sindacale,
nominato, funzionante e retribuito a' sensi di legge, composto da tre
membri effettivi e due supplenti ).
  Nuova disciplina in materia di:
    a) requisiti di professionalita' dei sindaci;
    b) individuazione,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 3, del decreto
ministeriale  30 marzo  2000,  n. 162, delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa;
    c) nomina  del  Presidente  del  collegio  sindacale: modalita' e
criteri;
    d) cause  di  ineleggibilita' e limiti al cumulo degli incarichi:
effetti;".
  Ex  art.  18,  rinumerato  "Art.  19 (Bilancio e ripartizione degli
utili).  -  Soppressione  dell'espressione  "e  del  conto profitti e
perdite in materia di formazione del bilancio.
  Introduzione,  ex  novo,  del termine di approvazione del bilancio:
entro  il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il
bilancio  stesso,  con possibilita' di prorogare tale termine sino al
30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano;".
  Ex  art.  19,  rinumerato  "Art.  20 (Bilancio e ripartizione degli
utili). - Invariato nel testo.".
  Ex  art.  20,  rinumerato "Art. 21 (Scioglimento e liquidazione). -
Invariato nel testo.".
  Ex  art.  21,  rinumerato "Art. 22 (Scioglimento e liquidazione). -
Invariato nel testo.".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 ottobre 2001
                                             Il presidente: Manghetti