UNIVERSITA' DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 2001 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.258 del 6-11-2001)

                             IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  il  decreto  rettorale n. 60 del 1 febbraio 1995, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale e'
stato  emanato  lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, e
successive modificazioni;
  Viste  le  delibere  del senato accademico del 26 gennaio 2001 e 19
marzo  2001,  con  le  quali  sono  state  approvate  le  proposte di
revisione,  in attuazione del decreto ministeriale n. 509/1999, degli
articoli  16, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
76,  77,  84  dello  statuto  ai  sensi  dell'art.  83  dello statuto
medesimo;
  Vista  la delibera del senato accademico del 22 giugno 2001, con la
quale sono state approvate, ai sensi del prima richiamato art. 83, le
nuove formulazioni dei su citati articoli dello statuto;
  Vista la nota rettorale protocollo n. E - 010769 del 4 luglio 2001,
con  la  quale e' stata inviata al Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica la delibera del senato accademico
prima citata;
  Constatato  che  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  non  ha  presentato  rilievi  alla  proposta  entro i
sessanta giorni previsti dal comma 9 dell'art. 6 della legge 9 maggio
1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, emanato con
decreto  rettorale  n.  60  del  1  febbraio  1995,  pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  1995,  e  successive
modificazioni,  viene  ulteriormente  modificato, in applicazione del
decreto ministeriale n. 509/1999, come appresso indicato:
                              Art. 16.
                              Funzioni
  Al  comma  8,  le  parole  "Corsi  di laurea" sono sostituite dalle
parole "Corsi di studio".
                              Art. 26.
                              Strutture
  Le  parole  "Corsi di laurea, corsi di diploma universitario, corsi
di  diploma  di specializzazione", sono sostituite dalle parole "sedi
dei corsi di studio indicati nel regolamento didattico di Ateneo".
  Nel  capo  I - Le facolta' e i corsi di laurea, le parole "corsi di
laurea" sono sostituite dalle parole "corsi di studio".
                              Art. 28.
                 Funzioni del consiglio di facolta'
  Nel  comma  1,  le  parole  "Consigli  di  corso  di  laurea"  sono
sostituite dalle parole "consigli di corso di studio".
                              Art. 31.
                       Consiglio di presidenza
  Nel  comma  2,  le  parole  "corsi di laurea" sono sostituite dalle
parole  "corsi  di  studio"  e  le  parole  "corso  di  laurea"  sono
sostituite dalle parole "corso di studio".
  L'"art.  32  Consigli di corso di laurea" e' interamente sostituito
dal seguente:
  "Art.  32  (Consigli  di corso di studio). - 1. Nelle facolta' sono
istituiti  i consigli di corso di studio, i cui compiti sono indicati
nel regolamento didattico di Ateneo.
  2. Fanno parte del consiglio di corso di studio:
    i   docenti   che   afferiscono  al  corso,  compresi,  con  voto
consultivo,  i  titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e
contratti sostitutivi;
    una  rappresentanza  degli  studenti iscritti al corso di studio,
pari  allo 0,5% ed e' comunque garantita una rappresentanza di almeno
tre studenti;
    un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
  3.  Il  consiglio  di  corso di studio e' convocato in composizione
ristretta  ai  soli  professori  di  prima fascia quando si tratta di
materie  che riguardano i professori di prima fascia; in composizione
ristretta  ai professori quando si tratta di materie che riguardano i
professori  di  seconda  fascia; in composizione ristretta ai docenti
quando si tratta di materie che riguardano i professori stabilizzati,
i ricercatori e gli assistenti.
  4. Il presidente del consiglio del corso di studio e' eletto, fra i
professori  di  prima  fascia,  a maggioranza degli aventi diritto al
voto,  nelle  prime  tre  votazioni. Nel caso di mancata elezione, si
procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione
hanno riportato il maggior numero dei voti.
  In  caso  di  impedimento  dei professori di prima fascia, ritenuto
motivato dal senato accademico, la presidenza del consiglio del corso
di  studio  puo'  essere  affidata,  per  un  anno  accademico, ad un
professore di seconda fascia.
  5.  Il  presidente  del  consiglio  del  corso  di studio convoca e
presiede   il  consiglio  e  ne  rende  esecutive  le  deliberazioni;
sovraintende  alle  attivita'  del  corso  di  studio e puo' delegare
l'esercizio  di  proprie  funzioni  a  professori del corso di studio
stesso".
  Il  "Capo II - I corsi di diploma" del titolo III, con gli articoli
"34  Corsi  di  diploma  universitario"  e  "35  Corsi  di diploma di
specializzazione",    e'   interamente   cassato,   con   conseguente
cambiamento della numerazione dei capi e degli articoli successivi.
  Il "Capo III" del titolo III e' modificato in "Capo II"
  Nell'art.  36  (ora art. 34) "Funzioni del dipartimento", nel comma
2, le parole "corsi di laurea" sono sostituite dalle parole "corsi di
studio" e le parole "comprese quelle rientranti nell'ambito dei corsi
di  diploma,  di  perfezionamento  e  di  dottorato  di ricerca" sono
cassate.
  L'art.  42  "Istituti"  e' interamente spostato nell'art. 84 "Norma
transitoria".
  Il "Capo IV" del titolo III cambia numerazione in "Capo III".
  Il "Capo V" del titolo III cambia numerazione in "Capo IV".
  L'"art.  61  Corsi istituzionali e titoli conferiti" e' interamente
sostituito dal seguente:
  "Art.  58  (Titoli  conferiti).  -  1.  L'Universita'  conferisce i
seguenti titoli legali:
    Laurea (L);
    Laurea specialistica (LS);
    Diploma di specializzazione (DS);
    Dottorato di ricerca (DR);
    Master universitari di primo e secondo livello".
  Nell'art.  62  (ora  art.  59)  le  parole  "Corsi  e  attivita' di
sostegno"  sono  sostituite dalle parole "Attivita' di orientamento e
tutorato", ed il comma 1, e' sostituito dal seguente:
    "1.  L'Ateneo  predispone  attivita'  di orientamento e tutorato,
secondo  la disciplina prevista dal regolamento didattico di Ateneo o
da appositi regolamenti.".
  L'art.  63  "Corsi complementari ed attivita' formative esterne" e'
interamente sostituito dal seguente:
  "Art. 60 (Corsi complementari ed attivita' formative esterne). - Le
facolta' possono predisporre:
    corsi  di  preparazione  agli  esami  di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
    corsi  e  attivita' culturali e formative esterne, in particolare
di aggiornamento culturale degli adulti e di formazione permanente;
    corsi di aggiornamento professionale;
    corsi intensivi di recupero per studenti;
    corsi di recupero linguistico per gli studenti stranieri;
    corsi linguistici di base;
    corsi di informatica;
    altre attivita' ritenute necessarie".
  L'art.   64   "Regolamento   didattico   d'Ateneo"  e'  interamente
sostituito dal seguente:
  "Art.   61  (Regolamento  didattico  d'Ateneo).  -  Il  regolamento
didattico  d'Ateneo stabilisce le norme generali per l'organizzazione
dell'attivita'   didattica  dei  corsi  di  studio,  con  particolare
riferimento:
    a) agli  obiettivi,  ai  tempi  e  ai  modi  con cui le strutture
didattiche   provvedono   collegialmente   alla   programmazione,  al
coordinamento   e   alla   verifica  dei  risultati  delle  attivita'
formative;
    b) alle  procedure  di attribuzione dei compiti didattici annuali
ai  professori  e  ai ricercatori universitari, comprese le attivita'
didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
    c) alle  procedure  per  lo svolgimento degli esami e delle altre
verifiche   di   profitto,   nonche'   della   prova  finale  per  il
conseguimento del titolo di studio;
    d) alle  modalita'  con  cui  si  perviene  alla  valutazione del
profitto individuale dello studente;
    e) alla  valutazione  della  preparazione iniziale degli studenti
che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;
    f) all'organizzazione  di  attivita' formative propedeutiche alla
valutazione  della  preparazione iniziale degli studenti che accedono
ai  corsi  di  laurea,  nonche'  di  quelle  relative  agli  obblighi
formativi  aggiuntivi, come previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto
ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999;
    g) l'introduzione  di  un servizio di Ateneo per il coordinamento
delle  attivita'  di  orientamento, da svolgere in collaborazione con
gli  istituti  di  istruzione  secondaria  superiore,  nonche'  di un
servizio di tutorato per gli studenti;
    h) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte;
    i) alle  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  didattica da
parte   degli  studenti  impegnati  a  tempo  pieno  e  studenti  non
frequentanti,  studenti  fuori  corso e ripetenti, e all'interruzione
degli studi.".
  L'art.  65  "Regolamenti  didattici  di  facolta'"  e'  interamente
sostituito dal seguente:
  "Art.  62  (Regolamenti  didattici  di  facolta).  -  I consigli di
facolta'  predispongono,  in  conformita' al regolamento didattico di
Ateneo,  i  regolamenti  didattici  di  facolta', che disciplinano le
attivita' delle medesime, ed in particolare:
    a) l'articolazione    dei    corsi    di   studio   compresa   la
propedeuticita' degli insegnamenti;
    b) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
    c) le modalita' degli obblighi di frequenza, anche in riferimento
alla  condizione  degli  studenti  impegnati  a tempo pieno o a tempo
parziale;
    d) la  tipologia  delle  forme  didattiche,  ivi  comprese quelle
dell'insegnamento a distanza;
    e) le forme di tutorato;
    f) le  modalita'  di  svolgimento degli esami di profitto e delle
altre   verifiche  della  preparazione  degli  studenti,  nonche'  la
composizione delle relative commissioni;
    g) l'attribuzione  dei compiti didattici ai docenti, ivi comprese
le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
    h) gli  obblighi  di  presenza settimanale minima dei docenti nel
corso dell'anno per attivita' didattica e tutoriale;
    i) le  modalita'  e  le procedure relative alla presentazione dei
programmi di insegnamento da parte dei docenti;
    j) i requisiti di ammissione ai singoli corsi di studio;
    k) le  conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio e le
eventuali forme di verifica;
    l) le  modalita'  di  riconoscimento  degli  studi  compiuti agli
studenti  che  volessero  esercitare opzione di iscrizione a corsi di
studio di nuova istituzione;
    m)  le  modalita'  di svolgimento della prova finale del corso di
studio e la composizione della relativa commissione;
    n) il manifesto degli studi;
    o) le forme di verifica periodica dei crediti;
    p) la composizione della commissione didattica di vigilanza.".
  Nell'art.  66  (ora  art.  63)  "Borse  di studio" la frase "Per la
frequenza dei corsi di diploma, di perfezionamento e di dottorato" e'
sostituita  dalla  frase  "Per  la  frequenza  dei corsi di studio in
Italia  e all'estero"; e la frase "Per lo svolgimento di attivita' di
ricerca  post-dottorato  e  per  corsi di studio e di perfezionamento
all'estero"   e'  sostituita  dalla  frase  "Per  lo  svolgimento  di
attivita' di ricerca".
  Nell'art.  76  (ora  art.  73)  "Professori, docenti e studenti" le
parole  "corsi  di diploma e ai dottorati di ricerca" sono sostituite
dalle parole "Corsi di studio".
  Nell'art.  77  (ora art. 74) "Docenti a contratto" le parole "Corsi
di  laurea,  di  diploma  universitario  e  di specializzazione" sono
sostituite dalle parole "Corsi di studio".
  Nell'art.  84  (ora  art.  81)  "Norma transitoria" sono aggiunti i
seguenti commi:
    "3.  Gli  istituti, a ciascuno dei quali devono afferire non meno
di  tre  discipline  di  insegnamento  affini  coperte da professori,
svolgono, in collaborazione con le facolta' ed i corsi di studio, sia
attivita'  didattiche  per il conseguimento dei titoli di studio, sia
attivita' di ricerca concernenti le discipline afferenti.
    4.  Il  consiglio  di  istituto  e'  costituito  da almeno cinque
docenti  piu' una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo
pari  ad un decimo dei professori afferenti all'istituto. E' comunque
garantita tale rappresentanza.
    5.  Agli istituti si estende, in quanto compatibile, la normativa
statutaria relativa ai dipartimenti.
    6.  Le  norme per la disattivazione degli istituti sono stabilite
dal regolamento di Ateneo.
    7. Non e' consentita la costituzione di nuovi istituti se non per
aggregazione di quelli esistenti".
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Sassari, 16 ottobre 2001
                                                    Il rettore: Maida