MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 8 ottobre 2001 

Criteri  e  modalita'  di  assegnazione  del  contributo agli enti di
promozione  sportiva  di  cui  all'art. 145, comma 15, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
(GU n.268 del 17-11-2001)

           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
  Visto  l'art.  145,  comma  15,  della  predetta  legge che prevede
l'assegnazione  di  un  contributo di lire 10 miliardi a favore degli
enti   di   promozione   sportiva  per  lo  svolgimento  dei  compiti
istituzionali  degli  enti  stessi  e  per  il  potenziamento  ed  il
finanziamento  dei  programmi  relativi allo sport sociale per l'anno
2001;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo;
  Ritenuta  la  necessita'  di  predeterminare, ai sensi dell'art. 12
della  predetta  legge,  i criteri e le modalita' di ripartizione del
contributo statale;
  Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Decreta:    1.  Sono ammessi al contributo di cui all'art. 145, comma
15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gli enti di promozione gia'
riconosciuti,  ai  fini  sportivi, alla data di entrata in vigore del
decreto  legislativo  23  luglio  1999, n. 242, sul riordinamento del
C.O.N.I.
  2. Per l'ammissione al contributo di cui al precedente comma 1, gli
enti devono produrre, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione
del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale, apposita domanda,
corredata del programma di attivita' svolto e/o da svolgere nell'anno
2001  e  del  relativo  rendiconto  finanziario  alla  predetta data,
vistato dal collegio sindacale.
  La  domanda deve essere presentata o trasmessa a mezzo raccomandata
al  Ministero  dei  beni  e  delle attivita' culturali - Segretariato
generale  -  Servizio  X  - Rapporti con gli organismi sportivi - via
della Ferratella in Laterano, 51 - Roma.
  3.  Il  contributo  e'  ripartito  tra  gli  enti secondo i criteri
appresso indicati:
    a) nella  misura  del  30%,  in  rapporto  alla consistenza delle
iniziative  sul  territorio  connesse alla struttura organizzativa ed
operativa dell'ente;
    b) nella  misura  del  30%, in base al contenuto dei programmi di
promozione sportiva volti al perseguimento dei compiti istituzionali;
    c) nella  misura  del  30%,  in  rapporto all'impegno finanziario
connesso all'attuazione dei progetti finalizzati allo sport sociale;
    d) nella  restante  misura  del  10%  -  dal  quale  detrarre  il
contributo  al  C.U.S.I.  (che, pur nell'ambito delle attivita' degli
enti  di  promozione sportiva, gode di una sua specifica normativa) -
per  interventi  integrativi  e/o correttivi del Ministero, in misura
comunque  non  superiore al 10% dei contributi determinati in base ai
parametri esposti nelle precedenti lettere a), b) e c).
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  agli organi di controllo e
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 8 ottobre 2001
                                                  Il Ministro: Urbani