PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 16 novembre 2001, n. 1 

Disposizioni  concernenti il Fondo di protezione civile. Trasmissione
al   Dipartimento   della   protezione   civile   degli  elementi  di
informazione  di  cui  all'art.  6-bis  del decreto-legge 7 settembre
2001,  n.  343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401.
(GU n.274 del 24-11-2001)
 
 Vigente al: 24-11-2001  
 

                                  Alle   amministrazioni  centrali  e
                                  periferiche dello Stato
                                  Ai  commissari  delegati  ai  sensi
                                  dell'art. 5 della legge 24 febbraio
                                  1992, n. 225
                                  Alle amministrazioni regionali
                                  Alle amministrazioni provinciali
                                  Ai comuni
                                  Alle comunita' montane
                                  Agli   enti  pubblici  nazionali  e
                                  territoriali
  1. L'art.  6-bis,  comma 1,  del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401,  ha,  come  noto,  previsto che il Dipartimento della protezione
civile  predisponga,  entro  il  31 gennaio 2002, un quadro analitico
dello  stato  di  attuazione  degli  interventi  di protezione civile
disposti  a  decorrere  dal  1  gennaio  1995  ai  sensi  della legge
24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico
del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari
del  finanziamento sono tenuti a trasmettere allo stesso Dipartimento
i necessari elementi di informazione entro il 31 dicembre 2001.
  Per   conseguire   la   necessaria   omogeneita',   completezza   e
sinteticita'  delle  informazioni  che dovranno essere trasmesse allo
scopo,  le  stesse  dovranno  essere  fornite  utilizzando  le schede
riepilogative   allegate   alla   circolare  20 aprile  2000,  n.  1,
pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
3 maggio  2000,  n.  101; dette schede dovranno essere rese compilate
integralmente  -  con  la  sola eccezione della "SEZIONE MONITORAGGIO
FISICO"  alla  pagina  4/4  -  secondo  le  modalita' di compilazione
riportate    nella    circolare    stessa.   Rimangono   naturalmente
impregiudicati   gli   ulteriori   obblighi   di   referto  periodico
eventualmente disposti con singoli provvedimenti.
  2. Il  medesimo  art.  6-bis  prevede  inoltre, al comma 2, che con
provvedimento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o del
Ministro   dell'interno  delegato,  sentito  il  Comitato  paritetico
Stato-regioni  enti  locali  istituito ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della  medesima  normativa,  possono  essere revocati i finanziamenti
posti  a  carico del Fondo di protezione civile destinati ad opere od
interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della legge n.
401/2001,  sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza
che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione.
  A   tal   fine   i   soggetti   interessati,  contestualmente  alle
segnalazioni   obbligatorie   di   cui   al   precedente   punto  1),
provvederanno  a porre in separata e distinta evidenza gli interventi
per i quali ricorrano le condizioni previste dal citato comma 2.
  A  margine di quanto sopra si significa che con l'espressione "data
del   finanziamento"   si  deve  intendere  quella  di  adozione  del
provvedimento di protezione civile, ordinanza o decreto, con il quale
e' stato disposto il finanziamento in parola.
  3. Da  ultimo,  si  rammenta  che  il comma 3 del citato art. 6-bis
prevede che siano versati al Fondo di protezione civile, entro trenta
giorni  decorrenti  dal  1  gennaio  2002,  gli  importi derivanti da
economie  e  ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base
di finanziamenti posti a carico del fondo medesimo.
  Al   riguardo   si   segnala   che  tale  disposizione,  nel  porre
direttamente a carico dei soggetti interessati l'obbligo a provvedere
ove  ne  ricorrano  i  necessari  presupposti  di fatto, non comporta
alcuna  previa  comunicazione  o  richiesta da parte del Dipartimento
della protezione civile cui dovra' soltanto rendersi quando del caso,
per  opportuna  informazione,  immediata  comunicazione dell'avvenuto
versamento  degli  importi  in  parola e degli estremi delle relative
quietanze.  A  tal fine si precisa che i predetti versamenti dovranno
essere  effettuati  nel  conto  corrente infruttifero n. 22330 aperto
presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato.  I predetti versamenti
potranno  essere effettuati tramite circuito bancario oppure, ove non
fosse possibile avvalersi di istituti bancari, anche tramite il conto
corrente  postale n. 31617004 intestato alla Tesoreria centrale dello
Stato,  riportando  nell'apposito  spazio  per la causale la seguente
dicitura  "Somma da accreditare sul conto corrente n. 22330 intestato
alla   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  l'applicazione
dell'art. 6-bis del decreto-legge n. 343/2001".
    Roma, 16 novembre 2001

                                           Il capo del Dipartimento
                                            della protezione civile
                                                   Bertolaso