MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 27 novembre 2001 

Modifiche  al  decreto  16 novembre 2000 di abilitazione all'istituto
"I.P.P.  - Istituto di psicoterapia psicoanalitica" ad istituire e ad
attivare   nella   sede   di  Torino  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia   ai   sensi   del   regolamento  adottato  con  decreto
dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.287 del 11-12-2001)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                        per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stata
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 16 novembre 2000, con il quale
l'istituto "I.PP. - Istituto di psicoterapia psicoanalitica" e' stato
abilitato  ad  istituire  e ad attivare nella sede di Torino corsi di
specializzazione  in  psicoterapia,  ai  sensi del richiamato decreto
ministeriale  n.  509  del  1998,  per  un  numero massimo di allievi
ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 15 unita';
  Vista  l'istanza  in  data 11 ottobre 2001 con la quale il predetto
istituto  chiede  che il numero massimo degli allievi ammissibili sia
aumentato da quindici a venti unita';
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 12 ottobre 2001;
  Considerato   che   dalla  documentazione  trasmessa  dall'istituto
richiedente  risultano soddisfatti gli standard minimi di riferimento
cosi'  come  espresso  nella  valutazione del predetto Comitato nella
riunione del 3 ottobre 2001 trasmessa con nota n. 1101 del 5 novembre
2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'istituto  "I.P.P.  - Istituto di psicoterapia psicoanalitica",
abilitato  con  decreto  16 novembre  2000 ad istituire e ad attivare
nella  sede  di  Torino  corsi di specializzazione in psicoterapia ai
sensi  del  regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre
1998,  n.  509,  e' autorizzato ad ammettere allievi al primo anno di
corso per un numero massimo di venti unita' e, per l'intero ciclo, di
ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 novembre 2001
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona